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Numero d'incarto:
34.2001.1
Data decisione, Autorità:
18.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00001
MB
Lugano
18 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
a
e
Fondazione istituto collettore LPP
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con sentenza di divorzio __________ 2001, cresciuta in
giudicato il 21 settembre 2000, il Pretore del Distretto di __________ ha
accertato il diritto di __________ "all' accredito sulla propria cassa
pensione rispettivamente su di un proprio conto di libero passaggio o polizza
di libero passaggio LPP, della metà della prestazione di libero passaggio
accumulata da __________ durante il matrimonio e fino alla pronunzia del
divorzio";
-
che con scritto 29 dicembre 2000 il Pretore ha trasmesso
l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3
CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a
favore dell'istituto di previdenza di __________, indicando la quota di
ripartizione, la durata del matrimonio, i fondi di previdenza dei coniugi e
l'ammontare degli averi LPP del marito (II);
-
che, ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata
dal marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto all' istituto collettore
LPP, in qualità di fondo di previdenza del marito, di determinarsi in proposito
ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP, trasmettendo copia agli ex coniugi (III);
-
che __________ ha precisato di non essere mai stata affiliata ad
alcun fondo di previdenza LPP in costanza di matrimonio (V);
-
che la comunicazione trasmessa a __________ è stata ritornata al
TCA con la dicitura "traslocato; termine di rispedizione scaduto",
mentre il Comune di __________ ha confermato che dal 31 maggio 2000 __________
non dispone più di un recapito nel Comune (VIII);
-
che, in data 11 maggio 2001, la fondazione istituto collettore,
presso cui è depositato l'avere di vecchiaia di __________, ha tramesso al TCA
l'estratto conto relativo alla sua prestazione d'uscita, il cui saldo al 31
maggio 2001 è pari a fr. 32'975.90;
-
che il 21 maggio 2001 questa Corte ha chiesto alcuni chiarimenti
alla fondazione collettiva LPP della __________, precedente istituto di
previdenza del marito e al Municipio di __________;
-
che, su espressa richiesta del TCA, in data 18 giugno 2001 la
fondazione istituto collettore ha nuovamente quantificato l'ammontare della
prestazione di libero passaggio di __________ al giorno della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio (XX);
-
che il TCA ha trasmesso a __________ la nuova documenta-zione
assunta agli atti, assegnando un termine di 10 giorni per presa di posizione,
termine scaduto infrottuosamente;
considerato, in
diritto
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
-
che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
"
In caso di mancata intesa, il giudice fissa le
proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
"
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 19931 sul libero passaggio.
"
3 Egli deve
in particolare notificargli:
la decisione sulle quote di ripartizione;
la data del matrimonio e la data del divorzio;
gli istituti di previdenza professionale presso i
quali i coniugi probabilmente detengono averi;
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati
da questi istituti.
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che, in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci
a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo
del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione
materiae è tuttavia piu estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP,
ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza,
possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio
(cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le
nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il
__________ 1966 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
-
che il
calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe
quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art.
122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti
il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici
effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla
lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio.
All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione
d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati
prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa
data.
la tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che nella
fattispecie non è nota la prestazione d'uscita al momento del matrimonio, né se
il coniuge fosse realmente affiliato ad un istituto di previdenza, bensì
unicamente che __________ è entrato a far parte della fondazione della
__________ assicurazioni il 1 gennaio 1989 (XXI), che l'avere di libero
passaggio qui accumulato è stato trasferito all'Istituto collettore LPP nel
1992 e in seguito accreditato su un conto di libero passaggio dell'Istituto
collettore, amministrazione dei conti di libero passaggio, a seguito della
cessazione dell'attività (X e allegati);
-
che
l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di
previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di
uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS,
34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
-
che in concreto dagli atti, dalle affermazioni delle parti e
dagli accertamenti esperiti pendente causa non risulta che __________ fosse
affiliato ad un fondo di previdenza al momento del matrimonio;
-
che di
conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di
riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione
accumulata durante il matrimonio pari all'avere di libero passaggio esistente
sul conto di libero passaggio presso l'Istituto collettore, amministrazione dei
conti di libero passaggio (cfr. STCA succitata; (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP
12/99, p. 1621);
-
che
infatti, giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP, oggetto della divisione in caso di
divorzio non sono soltanto le prestazioni d'uscita ma anche gli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio rispettivamente alla conclusione
del matrimonio. D'altronde nel campo d'applicazione (materiale) dell'art. 122
CC, che disciplina la divisione dell'avere d'uscita in caso di divorzio,
rientrano non soltanto le prestazioni d'uscita, ma anche i diritti verso istituzioni
di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in SVZ 68/2000, p. 248);
-
che la prestazione d'uscita di __________ è pari all'ammontare
comunicato dalla fondazione istituto collettore LPP amministrazione libero
passaggio, in data 18 giugno 2001 (XX), al momento della crescita in giudicato
del divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), e quindi a fr.
30'896.10, interessi compresi (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620/21);
-
che di
conseguenza, considerata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del
divorzio, pari per la moglie alla metà della prestazione accumulata dall'altro
coniuge, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 15'448.05;
-
che a carico di quest'ultima, non è stata fissata alcuna quota
di riparto non essendo affiliata a nessun istituto di previdenza e non
disponendo di averi di libero passaggio al momento del matrimonio e del
divorzio;
-
che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita
all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
-
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
-
che, __________ dal dicembre 2000 è affiliata all'Istituto di
previdenza __________;
-
che l'Istituto collettore LPP amministrazione di libero
passaggio verserà quindi la metà della prestazione d'uscita del marito alla
moglie presso l 'Istituto di previdenza __________;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 30'896.10.
2.- E' fatto
ordine alla fondazione Istituto collettore LPP, amministrazione dei conti di
libero passaggio, __________ di versare alla Fondazione __________, a favore di
__________ l'importo di fr. 15'448.05.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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