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Numero d'incarto:
34.2000.6
Data decisione, Autorità:
16.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00006
MB
Lugano
16 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 30 marzo 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto, - che, con
decisione 19 luglio 1999, __________ è stato posto al beneficio di una rendita
intera di invalidità;
-
che, dopo
aver chiarito alcuni particolari in relazione alla propria previdenza
professionale, con petizione 30 marzo 2000 indirizzata al TCA, __________,
rappresentato dal __________, ha chiesto la condanna della __________, suo ex
datore di lavoro, al versamento di fr. 9721.-- più gli interessi legali (cfr.
doc. _);
-
che da
accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio emerge che il
fallimento della società è stato chiuso con decreto 25 marzo 1997, motivo per
cui essa è stata cancellata il 14 aprile 1997 (cfr. STCA non pubbl. del 1
luglio 1997, cresciuta in giudicato);
considerato in diritto,
-
che
secondo l'art. 2 cpv. 3 della Legge sulla procedura per i ricorsi al TCA,
applicabile alla presente vertenza in virtù dell'art. 8 cpv. 2 della legge di
applicazione alla LPP del 25 giugno 1982 (LALPP), il presidente esamina
immediatamente la petizione ed è competente a respingerla se tardiva o
irricevibile;
-
che per
l'art. 23 della Legge sulla procedura per i ricorsi al TCA, per quanto non
stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le
materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;
-
che la
capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio
dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cif. 4 CPC);
-
che nel
caso si accerti la carenza della capacità di essere parte l'azione viene
dichiarata irricevibile (F.Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,
Zurigo 1989, p. 16);
-
che la
__________ è stata radiata dal Registro di commercio a seguito del fallimento,
chiuso in data 25 marzo 1997 e, che, quindi, in quanto inesistente, è priva
della capacità di essere parte (F.Ottaviani, op. cit. p. 16/17);
-
che di
conseguenza la petizione presentata da __________ va respinta in ordine, in
quanto irricevibile;
-
che
comunque, a titolo abbondanziale, occorre ricordare che il diritto alle
prestazioni della LPP va fatto valere direttamente nei confronti dell'Istituto
di previdenza competente (come peraltro precisato dall'autorità di vigilanza
nel suo scritto del 14 ottobre 1999, Doc. _);
-
che la
procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1
della legge di procedura di ricorso al TCA).
-
che di
conseguenza non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste a carico
dello Stato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione presentata da __________ è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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