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34.2000.57 ΓÇó Case stricken out for acquiescence in pension contribution dispute
34.2000.57Altro tribunale26 mar 2001Granted
The Ticino Insurance Tribunal dealt with two joined petitions by a collective foundation for occupational pension insurance against two debtors for unpaid contributions of 1998 and 1999. After the respondents wrote that they would pay and withdraw their objections, the court held that this acknowledgment amounted to acquiescence, which ended the dispute with res judicata effect even though payment had not yet been made. The proceedings were struck out, the enforcement objections were certified withdrawn, the writs were declared enforceable, and no court fee was levied; costs were borne by the State.
Art. 23 LPTCA; art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; acquiescence in the claim and withdrawal of enforcement objections: where the defendants, without reservation, recognize the claimant’s petition and indicate that they will pay, this constitutes acquiescence and terminates the dispute with material res judicata effect. The subsequent failure to pay within the announced deadline does not negate the acquiescence already declared. If the objections to the enforcement orders are withdrawn, the court may certify the enforceability of the writs. In such a procedural setting, the court may strike the cause from the roll and allocate costs accordingly (consid. on acquiescence and cost consequences).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2000.57
Data decisione, Autorità: 26.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00057-58
RG/nh
Lugano 26 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulle petizioni del 9 novembre 2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria, __________
contro
__________ e __________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamate le petizioni 9 novembre 2000, con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale ha chiesto al TCA di condannare __________ rispettivamente __________ al pagamento di fr. 32'914,15 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dalla ditta __________ di __________ e __________ per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi no. __________ e __________dell’Ufficio esecuzione di __________;
visto lo scritto 1° dicembre 2000 con cui i convenuti hanno dichiarato di voler procedere al pagamento dell'importo di cui ai citati precetti entro la fine di dicembre 2000 e di ritirare le relative opposizioni (III);
considerato lo scritto 2 febbraio 2001 con cui l'attrice ha comunicato al TCA che il convenuto non ha ancora provveduto al pagamento della somma chiesta in petizione;
rilevato,
che con la dichiarazione di cui allo scritto 2 febbraio 2000 i convenuti, senza sollevare eccezioni e senza controbattere, hanno riconosciuto le richieste presentate con le petizioni in oggetto, manifestando la loro intenzione di provvedere al pagamento dell'importo litigioso, rispettivamente di ritirare opposizioni ai precetti esecutivi;
che il riconoscimento della pretesa di cui allo scritto 2 febbraio 2000, indipendentemente dall'effettivo mancato pagamento entro il termine indicato, configura atto di acquiescenza da parte dei convenuti, la quale pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale;
visti gli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;
decreta 1.- Le procedure sono congiunte.
2.- Le cause sono stralciate dai ruoli per acquiescenza.
3.- E' attestata l'esecutività dei precetti no. __________e __________ del 25 maggio 2000 dell’UE di __________ per effetto del ritiro delle opposizioni.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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