AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2000.54
Data decisione, Autorità:
22.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00054
DC/MB/nh
Lugano
22 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 2 novembre
2000 di
__________,
contro
Cassa pensioni dipendenti __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato __________ 1936, coniugato, ha lavorato dapprima presso il Comune di
__________, in seguito per lo Stato del Cantone Ticino quale agente di custodia
presso il __________.
Dal 1.
settembre 1969 è stato affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti __________.
In data
22 luglio 1996 l'assicurato ha chiesto di essere pensionato anticipatamente,
con effetto dal 1° settembre 1996, adducendo motivi familiari (doc. _ atti
amm.).
Dal 1°
settembre 1996 egli riceve una rendita di vecchiaia della Cassa pensioni dei
dipendenti __________ ed un supplemento sostitutivo in attesa dell'assegnazione
della rendita AVS/AI ad uno dei coniugi (cfr. atti della Cassa pensioni agli
atti, in particolare doc. _).
In particolare, fino al 30 settembre 2000
l'assicurato ha percepito un supplemento sostitutivo di fr. 1'999.- mensili
(cfr. doc. _).
1.2. Con scritto
del 27 ottobre 2000 la Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha comunicato a
__________ che, sulla base dell'art. 27 cpv. 4 LCP, entrato in vigore il 1
ottobre 2000, il supplemento sostitutivo da lui percepito in attesa
dell'assegnazione della rendita AVS/AI, doveva essere adeguato, quantificando
come segue il nuovo diritto alla rendita:
"
A partire dal 1 ottobre 2000 le prestazioni in
suo favore sono quindi stabilite come segue:
di una rendita AVS/AI = fr. 1'863.00
- totale mensile = fr. 4'470.00
1.3 In data 2
novembre 2000 l'interessato ha contestato la modifica del supplemento
sostitutivo stabilito dalla Cassa pensioni con effetto dal 1° ottobre 2000,
inviando al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
In data 22 luglio 1996 ho chiesto il
pensionamento anticipato per poter assistere mia moglie __________, ammalata da
tempo in ospedale, per riaverla a casa ho dovuto lasciare il lavoro, e per
questo ho già avuto una percentuale inferiore di pensione con il 1 settembre
1996.
Per questo chiedo p.f. di voler esaminare il mio
caso."
1.4 Con risposta
di causa del 24 gennaio 2001 la Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha
proposto al TCA di respingere la petizione e di confermare il tenore della
comunicazione del 27 ottobre 2000. A motivazione delle propria richiesta il
Comitato della Cassa pensioni ha precisato:
"
Il Messaggio no. 4877 del Consiglio di Stato
tiene conto delle proposte della Commissione della Cassa, formulate nell'ambito
delle misure di risanamento della Cassa pensioni.
La modifica dell'ad. 27 cpv. 4 LCP, oggi
contestata dalla controparte, va vista nell'insieme di tutte le misure
proposte. L'obbiettivo finale di queste proposte è quello di cercare di
garantire, nei tempo, la stabilità finanziaria della Cassa pensioni dei
dipendenti __________.
Il piano assicurativo della Cassa pensioni si
basa su principi di solidarietà fra affiliati (contributo assicurativo
invariato indipendentemente dall'età dell'assicurato(a), versamento dei
contributi dopo il raggiungimento del massimo delle prestazioni ‑ 30 anni
pieni ‑ per gli assicurati affiliati alla Cassa prima del 01.01.1995,
ecc.).
Gli Organi direttivi della Cassa ritengono che al
raggiungimento dell'obbiettivo della stabilità finanziaria ‑che è
nell'interesse di tutti - devono contribuire tutte le parti in causa (datori di
lavoro, assicurati e pensionati).
Per questi motivi il Legislatore ha previsto
l'applicazione delle nuove disposizioni principalmente solo agli assicurati
attivi e ai pensionati dopo il 1 ottobre 2000, ma ha pure previsto, nel caso
specifico dell'art. 27 cpv. 4 LCP, l'applicabilità anche ai già beneficiari di
prestazioni al 1 ottobre 2000. Come viene spiegato in seguito, per rispettare i
diritti acquisiti meritevoli di tutela è stata prevista una specifica norma
transitoria.
Il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 5499
del 15 dicembre 1999 (cfr. allegato no. 3) ‑ mantenendo l'impegno
precisato nel Messaggio di permettere agli assicurati che avevano già maturato il
diritto di chiedere il pensionamento con il vecchio regime pensionistico ‑
ha deciso l'entrata in vigore della modifica di legge a partire dal 1 ottobre
2000.
Il ricorrente non contesta la modifica di legge
nel suo insieme, ma unicamente l'applicazione dell'art. 27 cpv. 4 ai già
beneficiari di prestazioni all'entrata in vigore delle norme (1 ottobre 2000).
L'art. 17, cpv. 4 recita:
" Il
supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in
materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS. "
La 10ma revisione AVS, entrata in vigore al 1
gennaio 1997, prevede la possibilità per gli uomini di anticipare
progressivamente il limite di pensionamento AVS a 63 anni, mentre per le donne
prevede l'innalzamento del limite obbligatorio per l'ottenimento del diritto
alla rendita AVS sino a 64 anni.
Sia per gli uomini che per le donne, è stato
previsto un periodo transitorio per l'introduzione completa di questo
cambiamento.
L'anticipo della rendita AVS comporta
l'applicazione di una riduzione permanente nei confronti dell'avente diritto e
dei suoi superstiti.
Per il 2000 la situazione è la seguente:
Uomini = anticipo rendita AVS a 64 anni, con riduzione
della rendita pari al 6.8%
Donne = nessun anticipo della rendita AVS ‑ limite
obbligatorio di pensionamento a 62 anni
Per l'anno 2001 la situazione è la seguente:
Uomini = anticipo
della rendita AVS a:
Donne
(periodo transitorio) = anticipo della rendita a 62 anni con riduzione
della rendita pari al 3.4%
Queste modifiche introducono quindi, al di sotto
dei limiti obbligatori (65 anni uomini/64 anni donne) il principio del
pensionamento flessibile anche in materia AVS.
L'avente diritto ha quindi la facoltà, pur con
l'applicazione di riduzioni permanenti, di chiedere la rendita anticipata AVS.
Si assiste quindi ad un ulteriore relativo
allineamento delle prestazioni fra primo e secondo pilastro (previdenza
professionale più estesa).
Il piano previdenziale della Cassa pensioni dei
dipendenti __________ prevede la facoltà di chiedere il pensionamento nella
fascia fra 58 anni e 65 anni non compiuti, indipendentemente dagli anni di
contribuzione o di servizio conseguiti dal dipendente.
N beneficiario ha diritto alla pensione più il
supplemento sostitutivo dell'AVS/AI; queste prestazioni sono determinate sulla
base del periodo di contribuzione, dello stipendio determinante e del grado
d'occupazione.
Le disposizioni della Cassa pensioni applicabili
per la determinazione del supplemento sostitutivo AVS in vigore
precedentemente, come quelle attualmente vigenti, hanno una diretta relazione
con le disposizioni AVS.
I cambiamenti in materia di rendita AVS, hanno quindi
inevitabilmente delle conseguenze sul piano assicurativo della Cassa pensioni,
con ripercussioni finanziarie non indifferenti per la Cassa stessa. Gli Organi
direttivi della Cassa hanno quindi valutato e proposto le misure ritenute più
adeguate, atte a contenere i costi che derivano dalle modifiche della
Legislazione in materia di AVS.
Infatti, se per gli uomini l'anticipo della
rendita AVS potrebbe comportare un risparmio per la Cassa pensioni
(soppressione supplemento sostitutivo AVS/AI), per le donne l'innalzamento del
limite obbligatorio del pensionamento (64 anni) comporta un maggiore onere
finanziario (riconoscimento supplemento sostitutivo a 63 e 64 anni). Per quanto
concerne gli uomini, si ritiene tuttavia saranno pochi gli assicurati che chiederanno
l'anticipo della rendita AVS; pertanto il risparmio effettivo per la Cassa
pensioni dovuto alla soppressione del supplemento sostitutivo AVS sarà esiguo.
Nell'interesse puramente finanziario della Cassa,
il Parlamento avrebbe potuto adottare delle disposizioni imperative, come
l'obbligo per i beneficiari che raggiungono l'età per averne diritto, di
chiedere la rendita AVS anticipata.
In questo caso la Cassa pensioni avrebbe
soppresso il supplemento sostitutivo della rendita AVS, indipendentemente dal
fatto che l'avente diritto avesse fatto uso o meno di questa possibilità.
Questo perché il supplemento sostitutivo non può essere considerato un diritto
acquisito, ma una prestazione assegnata unicamente in sostituzione della
rendita AVS.
Questa soluzione, che avrebbe consentito alla
Cassa pensioni di conseguire maggiori risparmi, sarebbe stata troppo incisiva e
penalizzante per l'assicurato(a). Ricordiamo nuovamente che le riduzioni in
materia AVS sono permanenti.
Il Legislatore cantonale, valutando
opportunamente le conseguenze per la Cassa pensioni e per gli aventi diritto,
ha adottato una soluzione molto meno penalizzante, facendo proprie le proposte
del Consiglio di Stato. Ha infatti deciso l'introduzione di una riduzione del
supplemento, a partire da 62, 63 e 64 anni a dipendenza se si tratta di un uomo
o di una donna, prevedendo pure un regime transitorio per attenuarne gli
effetti.
L'art. 27 cpv. 4 entrato in vigore al 1 ottobre
2000 prevede quindi delle riduzioni analoghe a quelle previste in materia di
rendita AVS.
Le riduzioni del supplemento sostitutivo sono
però limitate nel tempo, al massimo per 2 anni. A partire da 65 anni (uomini),
63 o 64 anni (donna), l'avente diritto potrà beneficiare della rendita AVS
intera senza riduzione.
Si tratta quindi di uno sforzo non indifferente
della Cassa pensioni che va considerato nell'ambito più ampio della solidarietà
fra affiliati. Si deve quindi concludere che le riduzioni introdotte permettono
alla Cassa stessa di conseguire nel tempo un risparmio (per gli uomini) e di
contenere i maggiori costi derivati dall'innalzamento dell'età AVS per le
donne.
Con la petizione non viene messa in discussione
la disposizione in senso generale, ma la sua applicabilità ai già beneficiari
di prestazioni all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Se accettato
questo principio, l'allineamento alla 10ma revisione AVS (riduzione del
supplemento sostitutivo) sarebbe applicabile ai soli beneficiari di prestazioni
a partire dal 1 ottobre 2000. Questa soluzione pone quindi anche evidenti
problemi di parità di trattamento fra affiliati.
Le considerazioni che seguono spiegano i motivi
che hanno portato il Consiglio di Stato e il Parlamento a ritenere equa
l'applicazione di questa disposizione a tutti i beneficiari di prestazioni,
indipendentemente dalla data del pensionamento.
B) Considerazioni
di carattere generale sui diritti acquisiti
La questione dei diritti acquisiti è da sempre
una questione dibattuta sulla quale le varie Istanze Federali e Cantonali sono
state chiamate più volte a pronunciarsi.
La giurisprudenza oggi conosciuta permette di
stabilire con sufficiente chiarezza quali sono i diritti acquisiti e quali
invece non lo sono.
A questo proposito richiamiamo le sentenze del
Tribunale federale del 24.07.1991 (Inc. ATF 117 V 232 segg.), del Tribunale
cantonale del Cantone Argovia (cfr. no. 92.00019) del 21 ottobre 1992 (allegato
no. 4) e di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni del 18.08.1998 in re
O.M., pagg. 14/15.
Per quanto riguarda la garanzia dei diritti
acquisiti previsti dalla Legge sulla Cassa pensioni, modifica del 14 dicembre
1999, citiamo quanto segue:
" ‑
BU 2000, 34 (14 dicembre 1999)
A) 1l diritti acquisiti con le
precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.
2Le prestazioni pagate anteriormente non sono
modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.
3Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si
verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati
secondo le nuove disposizioni di legge.
B) 1Per il calcolo
dello stipendio determinante a norma degli artt. 22 e 23, fa stato la media
complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della
modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per
il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90%
dell'ultimo stipendio assicurato.
2Le convenzioni secondo l'art. 4 cpv. 2
stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono modificate con l'entrata in vigore
della presente modifica.
3Le disposizioni in materia di rendita AVS/Al
sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i
beneficiari di prestazioni.
4In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora
diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute
a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la
seguente età:
‑
nel 2000 58 anni o più;
‑
nel 2001 59 anni o più;
‑
nei 2002 60 anni o più;
‑
nel 2003 61 anni o più.
Il mese successivo
al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso."
Secondo queste disposizioni, a parere del
Comitato, la volontà del Legislatore è chiara e non si presta ad altre
interpretazioni, nella convinzione che i diritti acquisiti sono stati garantiti
nella misura in cui questi andavano tutelati.
Per quanto concerne l'art. 27 cpv. 4 non è stata
prevista alcuna norma transitoria che tuteli i diritti acquisiti. E' vero
invece il contrario, in quanto nel Messaggio no. 4877 dell'8 aprile 1999 si
cita espressamente che l'art. 27 cpv. 4 sarà applicato a tutti i beneficiari
(compresi anche quelli già al beneficio di prestazioni al momento dell'entrata
in vigore delle nuove disposizioni ‑ cfr. pag. 8).
Pure nel rapporto della Commissione della
gestione si ribadisce l'appoggio a questa proposta del Consiglio di Stato.
Questa volontà trova conferma alla lettera B cpv. 3 delle Norme transitorie.
A nostro parere, questa decisione del Legislatore
si giustifica anche con la volontà di voler garantire il principio della parità
di trattamento fra gli affiliati.
Riesce infatti difficile capire per quale motivo,
al di là di considerazioni riferite ad eventuali supposte garanzie dei diritti
acquisiti, ai pensionati prima del 1 ottobre 2000 non debbano essere applicate
le riduzioni del supplemento sostitutivo AVS, mentre invece vengono applicate
ai pensionati dopo il 1 ottobre 2000.
La norma in vigore dal 1 ottobre 2000 non prevede
la riduzione del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni
nella fascia fra 58 e 65 anni. La riduzione viene applicata solo quando il
beneficiario raggiunge nel tempo i limiti di età previsti. A quel momento, a
parere del Comitato, non vi sono differenze fra vecchio e nuovo regime. La
riduzione non viene calcolata in base al periodo assicurativo ed al grado di
occupazione, ma in modo analogo a quanto viene fatto in materia di rendita AVS,
per quanto concerne le rendite anticipate.
Non va inoltre dimenticato che, riservata la
norma transitoria (cfr. pag. 35 Messaggio 4877 ‑ 58/61 anni della moglie)
a partire dal 1 ottobre 2000, in caso di pensionamento anticipato o flessibile
con 30/40 anni di assicurazione, l'avente diritto riceve un supplemento
sostitutivo inferiore di fr. 6'151.‑/5'843.‑ (valore 2000) rispetto
ai pensionamenti decisi con il vecchio regime (prima del 1 ottobre 2000).
La non applicabilità dell'art. 27 cpv. 4
aumenterebbe ancora questa differenza fra affiliati che hanno versato i
contributi in modo uguale, secondo le disposizioni LCP.
A partire dal 1 ottobre 2000 (per il 2000) il
supplemento sostitutivo è ridotto per i beneficiari che hanno raggiunto i 64
anni. Nel 2001 le riduzioni saranno applicabili ai beneficiari con 63/64 anni
compiuti e alle donne che hanno compiuto 62 anni.
Il versamento del supplemento sostitutivo AVS da
parte della Cassa, pur se in forma relativamente ridotta, permetterà quindi al
beneficiario(a) di ricevere la rendita AVS piena a partire dai limiti
obbligatori di pensionamento. Se la norma fosse stata imperativa come citato in
precedenza, l'avente diritto sarebbe stato costretto a chiedere la rendita AVS
anticipata, con una conseguente perdita permanente non indifferente.
E' corretto quindi precisare che la Cassa
pensioni con il versamento del supplemento sostitutivo calcolato sul massimo
della rendita AVS (58/65 anni non compiuti) si sostituisce all'AVS nel
garantire prestazioni comunque di un buon livello.
C) Conclusioni
In conclusione riteniamo che non ci possono
essere delle differenze quando una situazione previdenziale è identica. Al
raggiungimento del limite di pensionamento facoltativo AVS, tutti gli
assicurati si trovano nella stessa situazione, indipendentemente dalla data del
pensionamento.
In definitiva riteniamo che il supplemento
sostitutivo della rendita AVS non rappresenti un diritto acquisito né per i
pensionati prima del 1 ottobre 2001, né per i beneficiari di prestazioni a
partire dal 1 ottobre 2000. Esso può quindi essere ridotto conformemente al
nuovo art. 27 cpv. 4 LCP. La riduzione del supplemento sostitutivo AVS deve
quindi essere applicata a tutti i beneficiari.
Se questo lodevole Tribunale accetterà le
motivazioni contenute nella presente risposta di causa, confermando quindi
l'applicabilità dell'art. 27 cpv. 4 LCP a tutti i beneficiari del supplemento
sostitutivo, le penalizzazioni saranno applicate per la durata di 1 o 2 anni, a
dipendenza dell'età dell'avente diritto.
La Cassa pensioni con l'assegno di novembre 2000,
retroattivamente al 1 ottobre 2000 (1 ottobre 2000 entrata in vigore della
modifica) ha ridotto il supplemento sostitutivo AVS in favore del signor
__________, applicando la riduzione del 6.8%.
Nel caso concreto tale riduzione, per effetto del
fatto che la nuova disposizione è entrata in vigore al 1 ottobre 2000, sarà
applicata dal 1 ottobre 2000 sino al 28 febbraio 2001. A partire dal 1 marzo
2001 la controparte avrà diritto alla rendita AVS piena (65 anni).
1.5 Con replica
del 1° febbraio 2001 l'assicurato ha precisato che:
"
In data 2 novembre 2000 ho inviato petizione a
codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni a Lugano.
In quanto io __________ nato il __________ 1936 non
ho ancora 65 anni.
E mia moglie __________ nata il __________ 1939 non
ha ancora 62 anni.
Per questo mi è stato tolto fr. 136.- mensili dal
mese di ottobre 2000 dal supplemento sostitutivo per mia moglie __________.
E in base come citato sopra ritengo errata la
deduzione."
1.6 Ai fini
istruttori il TCA ha richiamato l'incarto fiscale del biennio 1999/2000
dell'attore (cfr. Doc. _) ed ha chiesto all'UAI di quantificare l'importo delle
prestazioni AI di cui beneficia la moglie dell'assicurato (cfr. Doc _).
La Cassa pensioni è stata invitata a comunicare
al TCA l'importo del supplemento sostitutivo versato all'assicurato prima e
dopo il 1° ottobre 2000 (cfr. Doc. _).
in
diritto
2.1 Oggetto del
contendere è la riduzione del supplemento sostitutivo erogato a __________ in
attesa dell'assegnazione della rendita AVS, in applicazione del nuovo art. 27
cpv. 4 LCP, entrato in vigore il 1 ottobre 2000.
L'assicurato
chiede che la nuova disposizione non venga applicata nel suo caso, in quanto
egli beneficia della rendita di vecchiaia e del supplemento sostitutivo già dal
1996 e quindi ritiene di non dover sottostare a questa modifica.
L'amministrazione, per contro, ritiene che la
norma vada applicata a tutti gli assicurati e quindi anche a coloro che sono
già pensionati.
Secondo
l'art. 27 LCP, in vigore prima del 1. ottobre 2000:
"
1Il
pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo
annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.
2Il
supplemento sostitutivo ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI che il
beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.
3Il
supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che
chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di
assicurazione."
Con effetto dal 1. ottobre 2000, l'art. 27 LCP è
stato così modificato:
" 1Il pensionato per invalidità o
vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non
percepisce una rendita AVS/AI.
2Il
supplemento sostitutivo ammonta all’85% della rendita massima AVS/AI che il
beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le norme AVS/AI sono
determinanti per stabilire il diritto al supplemento sostitutivo.
3Il
supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che
chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di assicurazione, ed
è proporzionale al grado di occupazione medio valido per il calcolo della
pensione.
4Il
supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in
materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.
5In caso di
capitalizzazione della rendita secondo l’art. 17 cpv. 5 della presente legge,
il supplemento sostitutivo è pure versato in forma capitalizzata. I tassi di
conversione sono specificati nel Regolamento".
A
proposito dell'introduzione dell'art. 27 cpv. 4 LCP nel Messaggio dell'8 aprile
1999 relativo alla modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti
__________ del 14 settembre 1976, il Consiglio di Stato sottolinea che:
"
L'introduzione della 10a revisione AVS ha
comportato per la Cassa pensioni un aumento degli impegni per quanto riguarda
il riconoscimento del supplemento sostitutivo.
Infatti sinora, il supplemento sostitutivo per il
personale femminile viene riconosciuto fino al compimento dei 62 anni.
Con la modifica delle norme AVS, la Cassa si
vedrà costretta a versare il supplemento sostitutivo perlomeno ancora per uno o
due anni.
La Cassa pensioni ritiene quindi corretto
adeguarsi per analogia, alla 10a revisione AVS, riconoscendo il supplemento
sostitutivo sino al momento in cui l'assicurato o l'assicurata non raggiungono
il diritto alla rendita AVS. Si tratta di un miglioramento della copertura
previdenziale garantita dalla Cassa pensioni. Tuttavia, nel periodo in cui
l'assicurato o l'assicurata potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS,
ma non ne fanno uso, è ragionevole riconoscere ancora il supplemento
sostitutivo, applicando però le riduzioni previste dalle norme AVS.
Si propone quindi di introdurre queste riduzioni
per limitare i maggiori oneri finanziari che ne derivano per la Cassa
pensioni." (pag. 21)
Nel
Messaggio viene in particolare precisato che:
"
Questa norma dovrà essere applicata anche agli
attuali beneficiari di rendita al momento in cui si verificheranno questi
cambiamenti."
(pag. 21)
Nel suo
Rapporto del 14 ottobre 1999 la Commissione della gestione e delle finanze del
Gran Consiglio ha rilevato che:
"
Va evidenziato che questa nuova disposizione
(ossia la riduzione) si applica anche agli attuali beneficiari di rendita di
vecchiaia che potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non
esercitano tale diritto.
Circa la richiesta dell'Associazione dei
pensionati __________ di non applicare la riduzione ai beneficiari di rendite
già maturate e corrisposte prima dell'entrata in vigore della revisione della
LCP, va rilevato che per la maggioranza delle CP degli altri Cantoni, così come
per quella federale valgono disposizioni di gran lunga più restrittive di quelle
qui proposte, come (per esempio) l'obbligo di rimborsare il supplemento
sostitutivo versato a partire dal momento in cui viene riconosciuta la rendita
AVS. La soppressione del supplemento risulta dunque non solo difendibile, ma
pure necessaria nell'ottica del risanamento perseguito, tanto più che il
supplemento sostitutivo per coniugato (tra i 58 e i 65 anni) sarà, come
ricordato sopra, soppresso gradualmente sull'arco di 4 anni." (pag. 17)
La
modifica legislativa adottata dal Gran Consiglio il 14 dicembre 1999,
perseguiva in particolare il seguente fine:
"
La situazione della Cassa pensioni dei
dipendenti __________ ha destato viva preoccupazione, all'inizio della
legislatura 1995‑1999, allorquando è emersa in tutta la sua portata la
negativa tendenza del bilancio tecnico e del rapporto fra il patrimonio della
Cassa e i suoi impegni (grado di copertura). Il peggioramento si era iniziato
già nel 1987, ma si era fatto allarmante a partire dal 1991. I nuovi organismi
della Cassa si sono attivati per avviare l'opera di risanamento non appena sono
entrati in carica nell'estate del 1995.
Le proposte contenute nel presente messaggio
rappresentano una nuova e importante tappa in questo lavoro di
risanamento."
(cfr. Messaggio citato, pag. 1)
e
si è concretizzata nei seguenti punti:
"
Per raggiungere l'obiettivo di un grado di
copertura stabile al di sopra dell'80%, si pongono le seguenti misure di
risanamento:
•
introduzione del calcolo della prestazione di
libero passaggio sullo stipendio determinante calcolato sulla media degli
ultimi 10 anni, ma almeno pari al 90% dell'ultimo stipendio assicurato
(art. 7)
•
introduzione del calcolo dello stipendio
determinante per le prestazioni di vecchiaia e pensione anticipata sulla media
degli ultimi 10 anni, ma almeno pari al 90% dell'ultimo stipendio assicurato
(artt. 22 e 23)
•
soppressione del supplemento sostitutivo per
coniugato fra i 58 e i 65 anni (art. 27)
•
soppressione del supplemento sostitutivo per la
moglie dei beneficiari in età AVS (art. 27)
•
introduzione del grado di occupazione medio per
il calcolo del supplemento sostitutivo (art. 27)
•
riduzione del supplemento sostitutivo per i casi
di pensionamento nella fascia 63/65 anni, con adeguamento alla decima revisione
AVS (art. 27)." (cfr. Messaggio citato, pag. 2)
2.2 Secondo
l'art. 21 LAVS
"
1 Hanno
diritto a una rendita di vecchiaia:
a.
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b.
le donne che hanno compiuto i 64 anni.
2 Il diritto
alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in
cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la
morte del beneficiario".
L'art. 40
LAVS, entrato in vigore con la decima revisione dell'AVS, applicato in virtù
del rinvio di cui all'art. 27 cpv. 4 LCP (cfr. consid. 2.1.) e intitolato
"possibilità ed effetto dell’anticipazione" prevede che:
"
1 Gli uomini
e le donne che adempiono le condizioni per l’ottenimento di una rendita
ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In
tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del
mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il
primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.
Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
2 La rendita
di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono
ridotte.
3 Il Consiglio
federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi
attuariali."
Secondo la lettera d della disposizioni
transitorie della decima revisione dell'AVS:
"
d. Aumento dell’età di pensionamento delle donne
e introduzione della rendita anticipata
1 L’età di
pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l’entrata in
vigore della decima revisione dell’AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua
entrata in vigore.
2 Il
versamento anticipato della rendita è introdotto:
a.
al momento dell’entrata in vigore della decima
revisione dell’AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;
b.
quattro anni dopo l’entrata in vigore, al
compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.
3 Le rendite
di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1°
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di
riduzione giusta l’articolo 40 capoverso 3".
L'ammontare
della riduzione della rendita in caso di versamento anticipato è calcolata
secondo l 'art. 56 OAVS
"
1 La rendita
viene ridotta dell’equivalente della rendita anticipata.
2 Fino all’età
del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno
d’anticipazione della rendita anticipata.
3 Dopo aver
compiuto l’età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento
per anno d’anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il
numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.
4 L’importo
della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi."
2.3 L'assicurato
sostiene implicitamente che l'art. 27 cpv. 4 LCP non deve avere effetto
retroattivo, in particolare non deve essere applicato a quegli assicurati che
già percepiscono il supplemento, ma solo a quelli il cui diritto sorge dopo il
1 ottobre 2001.
Secondo
la giurisprudenza con retroattività propria si intende l’applicazione del nuovo
diritto ad una fattispecie che si è conclusa prima della sua entrata in vigore
(SVR 1996 IV Nr. 71 p. 208 consid. 3a; DTF 110 V 255 consid. 3a; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea
Francoforte 1994, p. 37/38).
Così come
nel diritto amministrativo in genere, anche nel diritto delle assicurazioni
sociali vige, di regola, il principio dell'inammissibilità della retroattività
(DTF 122 V 408; DTF 99 V 202ss). In effetti a nessuno dev’essere imposto un
obbligo che al momento della realizzazione della fattispecie non era conosciuto
e su cui non poteva né doveva contare (U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des
allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, N. 266).
A
determinate condizioni, comunque, può essere derogato al principio della
non-retroattività: la retroattività deve essere espressamente prevista dalla
legge, ragionevolmente limitata nel tempo, non deve portare a delle
ineguaglianze scioccanti, deve essere giustificata da motivi pertinenti, ossia
deve rispondere ad un interesse pubblico degno di protezione rispetto agli
interessi privati in gioco e, infine, deve rispettare i diritti acquisiti (DTF
122 V 408; DTF 120 V 329 consid. 8b; 119 Ia 258 consid. 3b).
In materia di previdenza professionale, il TFA ha
ad esempio avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni:
"
Selon les principes généraux, l'on applique, en
cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de
dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Leur
application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui
peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des
prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du
décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux
prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 1009 consid. 1a et les références).
En matière de prévoyance professionnelle, si par
suite de l'entrée en vigueur rétroactive d'un règlement, la rétroactivité peut,
à certaines conditions, être admise quant aux personnes affiliées à la date de
l'adoption du règlement, elle ne saurait être envisagée pour un assuré qui a
quitté l'institution, à moins que les modifications apportées n'améliorent la
situation du bénéficiaire (Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, p.
148; CF. ATF 115 V 100 consid. 4b).
L'intimé ayant quitté l'institution de prévoyance
avant l'adoption du règlement de 1995, sa prestation de sortie doit être fixée
en principe selon le règlement de 1990. Toutefois, si le règlement de 1995,
dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1995,
devait lui être plus favorable, celui-ci serait applicable."
(DTF 126 V 166-167)
Ammissibile,
se non vi si oppongono diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408-409; DTF 122 V 8
consid. 3a), è invece la cosiddetta retroattività impropria (cfr. AHI-Praxis
1996 p. 223 consid. 3a; SVR 1996 IV Nr. 71 p. 208 consid. 3a; DTF 120 V 184
consid. 4b; U. Häfelin/G. Müller, op. cit. N 269; DTF 114 V 151 consid. 2; DTF
113 V 299; DTF 110 V 254 consid. 3a). Essa è data nel caso in cui ci si trova
confrontati con una situazione durevole, non ancora conclusasi, nell'istante in
cui interviene il cambiamento di legge.
In tal caso si applica di regola il nuovo
diritto, salvo se vi è una disposizione transitoria che prevede il contrario.
Non si tratta dunque di retroattività vera e propria (DTF 121 V 100 consid. 1a
e dottrina ivi citata; DTF 123 V 135 consid. 2b).
E'
retroattiva in senso improprio, la norma giuridica che esercita i suoi effetti
"ex nunc et pro futuro", vale a dire su uno stato di cose iniziato
nel passato ma che si protrae dopo il cambiamento dell'ordinamento giuridico
(cfr. Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, pag. 150; DTF 106 Ia 258;
DTF 104 Ib 219, RDAT II-1993 32, 45, cfr. anche DTF 122 V 405, 408).
Per
determinare se sono dati gli estremi della retroattività impropria va in
particolare esaminato il tenore della legge (le norme transitorie), vanno
interpretate le norme applicabili se del caso procedendo a colmare una lacuna
legale (SVR 1996 IV Nr. 71 p. 208 consid. 3a; DTF 114 V 151 consid. 2b; DTF 99
V 200).
In
materia di assicurazioni sociali, ad esempio, il TFA ha applicato l'art. 17
OPC, che regola la valutazione della sostanza alla quale un assicurato ha
rinunciato, anche agli elementi costitutivi della rinuncia che si sono
realizzati prima dell'entrata in vigore di tale norma, ossia il 1° gennaio 1992
(DTF 120 V 182).
Oppure,
per determinare se il danno alla salute è dovuto esclusivamente o in misura
nettamente preponderante dall'attività professionale, la giurisprudenza prende
in considerazione l'insieme dell'attività professionale, anche quella
esercitata prima del 1° gennaio 1984 (DTF 119 V 200).
Infine, è
stato giudicato che una nuova regolamentazione sulla graduazione delle rendite
AVS, valevole dal 1° gennaio 1987, è applicabile anche nei casi in cui al
momento dell'entrata in vigore della nuova normativa il diritto ad una rendita
era già sorto (DTF 108 V 113; esempi citati in DTF 120 V 100 consid. 1b).
Le norme
transitorie relative alle modifiche della LCP del 14 dicembre 1999 (BU 34
2000), entrate in vigore il 1 ottobre 2000, prevedono che:
"A.
I diritti acquisiti con le precedenti
disposizioni sono mantenuti integralmente (cpv. 1).
Le prestazioni pagate anteriormente non sono
modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche (cpv.
2).
Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si
verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati
secondo le nuove disposizioni di legge" (cpv. 3).
…
B.
Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono
determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari
di prestazioni (cpv. 3)"
2.4 Nella
presente fattispecie le disposizioni legali che ci interessano regolamentano
l'anticipo di vecchiaia (cfr. art. 27 LCP e consid. 2.1).
Si tratta
di una prestazione che dura nel tempo e che non si è totalmente conclusa sotto
il vecchio diritto. In particolare il diritto al supplemento sostitutivo è
sorto, per __________ nel 1996 (cfr. consid. 1.1). Il versamento dello stesso è
continuato però anche dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, in quanto
l'assicurato, il 1° ottobre 2000, non era ancora al beneficio della rendita
AVS, che ne provoca la soppressione (cfr. consid. 1.4).
Occorre
dunque stabilire innanzitutto se le disposizioni transitorie alla modifica
della LCP prevedono la non applicabilità del nuovo diritto.
Per
quanto concerne il capoverso 3 della disposizione transitoria B, nel Messaggio
del Consiglio di Stato a p. 26 si legge:
"
L'introduzione di questa disposizione è stata
voluta per garantire equità di trattamento fra i beneficiari di rendita
all'entrata in vigore della presente disposizione e i futuri beneficiari. In
particolare questa disposizione è riferita al supplemento sostitutivo per le
pensionate nel periodo 62/64 e per i pensionati nel periodo 62/63."
Il
capoverso 3 della disposizione transitoria B prevede che su questo specifico
aspetto si applica il nuovo diritto.
Il tenore di questa disposizione è chiaro nel
senso che essa intende applicare per il futuro le nuove norme sul supplemento
sostitutivo anche a coloro che già beneficiano delle rendite e dei rispettivi
supplementi al momento dell'entrata in vigore delle modifiche della LCP.
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente si tratta di un caso di
retroattività impropria ed è quindi ammissibile.
2.5 Resta da
stabilire se così facendo (e cioè applicando il nuovo art. 27 cpv. 4 LCP anche
a coloro che sono già a beneficio di rendite) si violano o no dei diritti
acquisiti, in particolare alla luce di quanto stabilito alla cifra A delle
Disposizioni transitorie.
Per
costante giurisprudenza federale le pretese pecuniarie dei funzionari non sono
considerate diritti acquisti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto
pubblico, é infatti disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel
che concerne i suoi aspetti patrimoniali, la sua evoluzione.
Di
conseguenza, gli istituti di previdenza di diritto pubblico - non però i fondi
di previdenza di diritto privato - possono modificare le loro disposizioni
anche senza che in essa sia contenuta un'espressa riserva di modifica. Questa
libertà é limitata dall'arbitrio e dal principio dell'uguaglianza di
trattamento (RDAT I-1999 pag. 29; SZS 1994 p. 379 consid. 6b).
Le
pretese di salario e quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti
acquisiti solo nella misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per
tutte e li sottrae agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando
siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (SZS 1994 p.
379 consid. 6b.; DTF 115 V 235 consid. 5b.; 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166
consid. 1a; 101 Ia 445; DTF 112 V 395 consid. 3d; SZS 1989 p. 313).
La revoca
di tali diritti é possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene
a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p. 380; DTF
113 Ia 362; 106 Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 p. 29; STCA non pubbl. del 25
settembre 1996 in re S.S., __________).
Al riguardo, in una sentenza dell'8 novembre
2000, pubblicata in SJ 2001 pag. 413 seg., ha riconfermato la propria
giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
"
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
prétentions pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des
prétentions salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle
générale pas le caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par
la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte
que des droits acquis ne naissent en faveur des personne concernées que si la
loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux
effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été
données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255,
117 V 229 c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les
cas échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt
public suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine
indemnisation (ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V
229 c. 5b in fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet
expressément qu'il ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties.
Dans la mesure où elle ne constituent pas des
droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires
sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8
al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions
constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient
arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que
des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans
justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines
catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235,
106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand,
Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS
43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance
professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale
2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu
d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences
ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle
situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c.
4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne
doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à
la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS
33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)."
(SJ 2001 pag. 416-417)
Occorre ancora ricordare che la legge va
interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso letterale di un
testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni
obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal
senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali
permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della
disposizione in oggetto (cfr. DTF 126 V 438; DTF 125 V 130; DTF 125 V 180; DTF
119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1933
p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; RDAT I-1997
pag. 40; Imboden/ Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre- chung,
no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se
sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata
della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio
dai lavori preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai
valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme
legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI
1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e
578 con s. 2b).
In particolare, a proposito dell'importanza e dei
limiti dei lavori preparatori, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 435
l'Alta Corte si è così espressa:
"
b) Zu prüfen ist
des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung
des Art. 29septies Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger
Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen, ein wichtiges
Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets Gebrauch zu machen
ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann,
wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende
Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu
erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter
Rechtsprechung sind sie aber für sich allein nicht geeignet, direkt auf den
Rechtssinn einer Gesetzesbe- stimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz
sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges
rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die
Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie keine klare Antwort
geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen)."
(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)
2.6. Nella
presente fattispecie i cpv. 1 e 2 della norma transitoria A stabiliscono che
"i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti
integralmente" (cpv. 1) e "che le prestazioni pagate anteriormente
non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti
modifiche" (cpv. 2).
Riguardo a queste disposizioni transitorie il
Consiglio di Stato nel già citato Messaggio ha sottolineato:
"
Il legislatore intende tutelare e garantire i
diritti acquisiti dei beneficiari di rendita, in particolare con la non
retroattività delle nuove disposizioni laddove, beninteso si ponga un effettivo
problema di retroattività."
L'esecutivo ha poi proposto di introdurre una
norma transitoria B la quale al cpv. 3 stabilisce che "le disposizioni in
materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento
sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni".
Il Consiglio di Stato ha così motivato la
soluzione proposta:
"
L'introduzione di questa disposizione è stata
voluta per garantire equità di trattamento fra i beneficiari di rendita
all'entrata in vigore della presente disposizione e i futuri beneficiari. In
particolare questa disposizione è riferita alla riduzione del supplemento
sostitutivo per le pensionate nel periodo 62/64 anni e per i pensionati nel
periodo 63/64 anni." (Messaggio pag. 26)
e ancora:
"
Si propone quindi di introdurre queste riduzioni
per limitare i maggiori oneri finanziari che ne derivano per la Cassa pensioni.
Questa norma dovrà essere applicata anche agli attuali beneficiari di rendita
al momento in cui si verificheranno questi cambiamenti."
(Messaggio pag. 21)
L'impostazione del Consiglio di Stato è stata
fatta propria dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran
Consiglio, la quale nel suo Rapporto del 14 ottobre 1999 ha precisato:
"
Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr.
pag. 21). Va evidenziato che questa nuova disposizione (ossia la riduzione) si
applica anche agli attuali beneficiari di rendita di vecchiaia che potrebbero
chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non esercitano tale diritto.
Circa la richiesta dell'Associazione dei
pensionati __________ di non applicare la riduzione ai beneficiari di rendite
già maturate e corrisposte prima dell'entrata in vigore della revisione della
LCP, va rilevato che per la maggioranza delle CP degli altri Cantoni, così come
per quella federale valgono disposizioni di gran lunga più restrittive di
quelle qui proposte, come (per esempio) l'obbligo di rimborsare il supplemento
sostitutivo versato a partire dal momento in cui viene riconosciuta la rendita
AVS. La soppressione del supplemento risulta dunque non solo difendibile, ma
pure necessaria nell'ottica del risanamento perseguito, tanto più che il
supplemento sostitutivo per coniugato (tra i 58 e i 65 anni) sarà, come
ricordato sopra, soppresso gradualmente sull'arco di 4 anni."
Il Gran Consiglio ha discusso e approvato la
modifica della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti __________ nella
seduta XXII di martedì 14 dicembre 1999.
Dal relativo verbale emerge in particolare che il
deputato __________, intervenendo a titolo personale, ha sottolineato quanto
segue:
"
Informa che l'assicurato, nel frattempo divenuto
beneficiario di una rendita per pensionamento anticipato o per una rendita di
vecchiaia, non è mai stato informato sulla probabilità che la sua rendita
potesse venir decurtata a dipendenza dei provvedimenti imputabili alla decima
revisione dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997. In questa situazione
si trovano le donne nate fra gli anni 1939 e 1941 e gli uomini nati tra gli
anni 1937 e 1941. Si tratta di un numero limitato di pensionati la cui
situazione, loro malgrado, costituirà un'evidente disparità di trattamento nei
confronti di altri colleghi più fortunati, poiché pensionati precedentemente
alla citata revisione dell'AVS.
Siccome il 24 febbraio 1999, come risulta dal
verbale relativo alle trattative con le associazioni del personale, la
Consigliera di Stato (on. __________) aveva dichiarato che le misure proposte
non avrebbero influito sulle pensioni già erogate, chiede per quali motivi non
è stata prevista una norma transitoria per evitare questa situazione e a quanto
ammonta questo risparmio per la Cassa pensioni."
(Verbale pag. 4)
In risposta la Consigliera di Stato __________,
direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha precisato:
"
Fa notare - all'on. __________ che chiede
garanzie affinché non vengano toccate le rendite già erogate - che i diritti
acquisiti dai pensionati saranno garantiti. Per motivi di parità di trattamento
nei confronti di chi andrà in pensione prossimamente, il contributo sostitutivo
verrà comunque adeguato alla decima revisione AVS. Invita comunque a non
confondere detto contributo con la pensione (il relatore fornirà maggiori
precisazioni in merito).
Ribadisce che, al di là di questo, tutti i diritti
acquisiti verranno garantiti." (Verbale pag. 8)
Dal canto suo il relatore __________ ha fornito
le seguenti precisazioni:
"
Fa inoltre notare all'on. __________ ‑ che
chiede perchè l'art. 27 cpv. 4, che prevede la riduzione del supplemento
sostitutivo, viene applicato anche agli attuali beneficiari di rendite di
vecchiaia (che potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non
esercitano tale diritto) ‑che la decima revisione dell'AVS ha comportato
per la Cassa pensione un aumento degli impegni per quanto attiene al
supplemento sostitutivo. Attualmente, infatti, esso viene riconosciuto al
personale femminile sino al compimento dei 62 anni e quindi appare corretto,
nell'ambito della revisione della legge sulla Cassa pensioni, adeguarsi alla
decima revisione dell'AVS riconoscendo il supplemento sostitutivo sino a quando
l'assicurato non raggiunge il diritto alla rendita AVS. Ciò equivale ad un
miglioramento della copertura previdenziale garantita dalla Cassa pensioni,
tuttavia nel periodo in cui l'assicurata o l'assicurato potrebbe chiedere
l'anticipo della rendita AVS, ma non fa uso di tale diritto, è sembrato
ragionevole riconoscere ancora il supplemento sostitutivo applicando però le
riduzioni previste dalle norme AVS; riduzioni che limitano i maggiori oneri
finanziari che derivano alla Cassa pensioni e questa norma dovrà essere
applicata anche agli attuali beneficiari di rendita al momento in cui si
verificheranno questi cambiamenti.
Non va dimenticato che i nuovi pensionati non
riceveranno più il supplemento per la moglie e al momento dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni si vedranno ulteriormente ridotte le
prestazioni assicurative, mentre i pensionati attuali mantengono il supplemento
sostitutivo, ritrovandosi con una prestazione superiore; è dunque parso equo
applicare la riduzione anche a loro per ragioni di soIidarietà.
L'Associazione dei pensionati __________ aveva
chiesto di non applicare la riduzione ai beneficiari di rendite già maturate e
corrisposte prima dell'entrata in vigore della revisione della legge sulla CP.
A questo proposito rileva comunque che per la maggioranza, delle Casse pensioni
degli altri Cantoni ‑ così come
per quella federale ‑ valgono disposizioni
di gran lunga più restrittive di quelle oggi in discussione, come l'obbligo di
rimborsare il supplemento sostitutivo versato a partire dal momento in cui
viene riconosciuta la rendita AVS. La soppressione del supplemento risulta
quindi non solo difendibile, ma pure necessaria nell'ottica del risanamento
perseguito, tanto più che il supplemento sostitutivo per coniugati tra i 58 e i
65 anni sarà soppresso gradualmente sull'arco di quattro anni (cfr. messaggio
governativo, pag. 21 e 22).
Spera di essere riuscito a far capire che il
pacchetto di misure proposto ha un proprio equilibrio che non deve essere
pregiudicato con l'intervento su singole misure.
Ribadisce che le prestazioni offerte dalla Cassa
pensioni dei dipendenti __________ sono prestazioni di tutto riguardo, anche se
confrontate con quelle degli altri Cantoni e della Confederazione. La mancata
approvazione del disegno di legge in esame, metterà seriamente in discussione
il principio del primato delle prestazioni e aprirà il discorso ‑peraltro
ventilato dall'on. __________ ‑ del passaggio ad un sistema basato sul
primato dei contributi.
In conclusione, proprio per mantenere questa
tradizione (primato delle prestazioni) che ha dato buona prova di sé,
invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze." (Verbale pag. 9 e 10)
Nell'ambito della discussione di dettaglio, fra
gli interventi vanno segnalati quello del deputato __________, che ha
presentato un emendamento tendente allo stralcio del cpv. 4 dell'art. 27 LCP
(cfr. verbale pag. 12).
Dal canto suo il deputato __________ ha rilevato
quanto segue:
"
Una spiegazione si impone circa la portata del
cpv. 4, soprattutto per chiarire se la modifica verrà applicata anche agli
attuali pensionati che percepiscono il supplemento sostitutivo.
L'applicazione del cpv. 4 limitata a coloro che
andranno in pensione dopo l'entrata vigore della revisione della legge, non
lederà nessun diritto acquisito.
La considerazione ‑ inserita a pag. 21 del
messaggio governativo ‑ secondo la quale questa norma dovrà essere
applicata anche agli attuali beneficiari di rendita al momento in cui si
verificheranno questi cambiamenti fa pensare che i diritti acquisiti di
coloro che già beneficiano del supplemento sostitutivo non saranno garantiti.
Considerato che anche il relatore, on. __________, si è rifatto alle
considerazioni contenute nel messaggio, un chiarimento è indispensabile, anche
per evitare l'inoltro di ricorsi, magari per violazione dei diritti acquisiti.
Tenuto conto di quanto precede, propone il rinvio
della trattanda, per permettere alla Commissione della gestione e delle finanze
di riunirsi e di discutere la problematica." (Verbale pag. 13 e 14)
Dopo una sospensione per permettere alla
Commissione della gestione e delle finanze di riunirsi, la seduta del Gran
Consiglio del 14 dicembre 1999 è ripresa con la continuazione della discussione
sulla proposta di stralcio del cpv. 4.
Il relatore __________ si è così espresso:
"
La Commissione della gestione e delle finanze
propone di non modificare il disegno di legge annesso al rapporto commissionale
e ribadisce che comunque fa stato ‑ e non potrebbe essere altrimenti ‑
la lettera A) delle Norme transitorie il cui cpv. 1 ribadisce il principio
fondamentale di ogni Stato di diritto che è quello secondo cui i diritti
acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente. Questa è la norma che farà
stato, anche in futuro, per l'interpretazione di qualsiasi caso controverso e
quindi la Gestione si rimette a detto testo.
A parer suo, per quanto concerne l'art. 27 cpv.
4, non è scontato che l'oggetto disciplinato da questo articolo rappresenti
effettivamente un diritto acquisito, ragione per cui è preferibile che in caso
di contestazione sia un Tribunale ad esprimersi e a dire se
effettivamente, nel caso specifico, si possa
parlare di diritto acquisito.
Per l'interpretazione fa comunque stato la
lettera A) cpv. 1 delle norme transitorie e quindi ribadisce l'invito a non
intervenire sul testo del disegno di legge e a respingere l'emendamento."
(Verbale pag. 14)
Il deputato __________ ha poi ritirato la
proposta di stralcio con la seguente motivazione:
"
Dopo aver partecipato alla breve e simpatica
riunione della Commissione della gestione e delle finanze, ritiene inutile
continuare a proporre Io stralcio del cpv. 4 in quanto convinto ‑ anche
grazie alle dichiarazioni del relatore ‑ che i diritti acquisiti verranno
mantenuti integralmente proprio in virtù del cpv. 1 della norma transitoria A),
ma anche del cpv. 2.
Infatti, l'art. 27 cpv. 4 dovrebbe valere soltanto
per coloro che andranno in pensione dopo l'entrata in vigore delle norme che il
Gran Consiglio sta per, approvare. Con queste considerazioni ritira il suo
emendamento."
Dal canto suo la Direttrice del Dipartimento
delle finanze e dell'economia ha precisato:
"
Per evitare che il Parlamento possa interpretare
un suo eventuale silenzio come una tacita ammissione da parte del Consiglio di
Stato che si stia parlando di diritti acquisiti, fa presente che il tema in
discussione concerne un avvenimento nuovo che modificherà il diritto ad una
rendita-ponte, ossia un nuovo evento che dovrà essere giudicato in base alle
normative vigenti al momento in cui si verificherà il cambiamento. Di
conseguenza, il Governo è convinto che non si possa parlare di diritto acquisito,
bensì di diritto da valutare
in base alle norme vigenti al momento in cui
l'evento si verificherà.
In altre parole, il Consiglio di Stato non
condivide l'interpretazione fornita dall'on. __________.
Si tratta di una precisazione doverosa, affinché
dalla lettura dei verbali del Gran Consiglio risulti chiaramente che per il
Consiglio di Stato non si tratta di diritti acquisiti." (Verbale pag. 14)
A questo intervento ha così replicato il deputato
__________:
"
Nel corso della breve riunione della Gestione
gli è sembrato di capire che i diritti acquisiti fossero disciplinati dalla
norma transitoria A) cpv. 1 che dovrebbe interessare anche la disposizione
prevista all'art. 27 cpv. 4. E' con questa premessa che ha ritirato il suo
emendamento … in caso contrario spetterà al Tribunale competente decidere in
merito." (Verbale pag. 14-15)
In conclusione il deputato __________ si è così
espresso:
"
Afferma di aver partecipato alla simpatica
riunione della Commissione della gestione e delle finanze e, visto l'evolversi
della situazione, chiede al Presidente di mettere ai voti l'art. 27 … giacché
anche i finti tonti hanno capito!" (Verbale pag. 15)
Preso atto della decisione del deputato
__________ di ritirare l'emendamento, il Gran Consiglio ha accolto l'art. 27
cpv. 4 LCP senza modifiche.
Il Parlamento ha pure approvato la norma
transitoria B, cpv. 3 nel tenore proposto dal Consiglio di Stato e dalla
Commissione della gestione e delle finanze.
Dall'approfondito esame dei lavori preparatori
(Messaggio del Consiglio di Stato; Rapporto della Commissione della gestione e
delle finanze; discussione in Gran Consiglio), questo Tribunale deve concludere
che il legislatore, nell'ambito della modifica della LCP, ha inteso conferire
il carattere di diritti acquisiti alle prestazioni (in particolare: la pensione
e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati secondo le
precedenti disposizioni legali (cfr. Norma transitoria A, cpv. 1 e cpv. 2; vedi
pure: DTF 117 V 235).
Quest'ultima prestazione è stata tuttavia
garantita soltanto riguardo al suo principio ma non riguardo all'entità (cfr.
in un altro contesto: SVR 2000 BVG Nr. 12).
Infatti, mediante l'introduzione di una
disposizione transitoria specifica (B, cpv. 3), il legislatore ha voluto dare
un'applicazione immediata, e quindi anche alle persone già pensionate, al nuovo
art. 27 cpv. 4 LCP.
Questa scelta è del tutto legittima, se solo si
pensa che nella già citata sentenza pubblicata in SJ 2001 pag. 420 il Tribunale
federale ha ricordato che:
"
Le législateur est toutefois aussi autorisé, en
règle générale, à soumettre d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y
compris les anciens, à la nouvelle réglementation; il peut également adopter
une solution intermédiaire, qui consiste, par exemple, à maintenir la situation
antérieure seulement pendant une période déterminée. Dans certaines conditions,
une telle solution peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst.
ou 4 aCst. (arrêt précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu
de la grande liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction
publique, il peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation
plus favorable aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20
janvier 1999 dans la cause S., non publié, c. 3a)." (SJ 2001 pag. 420)
Il legislatore ticinese, per quanto riguarda i
pensionati già beneficiari del supplemento sostitutivo, non ha dunque definito
i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli effetti dell'evoluzione della legge
stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235 e RDAT I-1997 pag. 42), bensì su uno
specifico punto (quello della riduzione negli anni in cui sarebbe possibile
chiedere e ottenere l'anticipazione della rendita AVS) l'ha sottoposto alle
nuove disposizioni legali.
Inoltre a __________ non sono state fornite
garanzie in relazione al suo rapporto di impiego (cfr. DTF 117 V 235). In
particolare questa conclusione non può essere dedotta dal provvedimento con cui
è stato fissato l'ammontare della rendita (doc. _). In effetti in tale
occasione la Cassa pensioni non ha dato, in un caso concreto, garanzia alcuna
sull'immutabilità dell'ammontare della rendita o del suo supplemento
sostitutivo per il futuro.
L'assicurato non può dunque validamente invocare
la garanzia dei diritti acquisiti per continuare a beneficiare del supplemento
sostitutivo non ridotto, anche dopo il 1° ottobre 2000.
Va peraltro ancora sottolineato, con riferimento
alla giurisprudenza federale esposta al consid. 2.5 (vedi pure: SVR 2000 BVG
Nr. 12), che la modifica legislativa non viola il principio dell'uguaglianza di
trattamento ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. (cfr. SJ 2001 pag. 416-417;
SZS 2001 pag. 385-386; DTF 119 V 130; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62;
DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V
438 e 441; DTF 126 V 504-505; Pratique VSI 2000 pag. 180; SVR 2000 LPC Nr. 3,
DTF 127 V 8 pag. 180; SVR 2001 AVS Nr. 3) in quanto, da una parte, essa tratta
allo stesso modo tutte le persone già pensionate alle quali può ancora essere
operata la riduzione per coordinarla con le disposizioni introdotte con la
decima revisione dell'AVS e, d'altra parte, instaura un'uguaglianza di
trattamento tra le persone pensionate dopo il 1° ottobre 2000 (che beneficiano
di prestazioni ridotte a seguito della modifica della LCP, cfr. consid. 1.4 e
consid. 2.6) e le persone pensionate alcuni anni prima ma che non hanno ancora
raggiunto l'età in cui potrebbero ottenere l'anticipo della rendita AVS (cfr.
SZS 1989 pag. 326-327; SJ 2001 pag. 420-422).
D'altra parte, l'applicabilità immediata della
disposizione sul supplemento sostitutivo non può certamente essere ritenuta
arbitraria, visto che essa instaura un coordinamento con le disposizioni
dell'AVS in vigore dal 1° gennaio 1997 (cfr. SZS 2001 pag. 385-386) e si
inserisce inoltre in un insieme di misure atte a garantire un sufficiente grado
di copertura alla Cassa pensioni dei dipendenti __________ (cfr. consid. 1.4,
2.1 e 2.6), la quale, peraltro, proprio a causa dell'innalzamento dell'età
legale di pensionamento delle donne in materia di AVS ha visto aumentare il
supplemento sostitutivo da versare alle proprie assicurate (cfr. consid. 1.4 e
consid. 2.6).
In questo contesto è utile ricordare quanto
stabilito dall'Alta Corte in DTF 117 V 237:
"
La modificazione pertanto trovava fondamento in
considerazioni di natura finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire
l'equilibrio tra le nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a
fornire e gli eventuali vantaggi che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che
una modificazione sia stata introdotta con specifico riferimento ai docenti
comprova che nessuno avesse inteso escludere detta categoria dall'applicazione
di una disposizione di carattere generale.
In sostanza le modificazioni legislative
introdotte nel 1963, nella misura in cui assise su considerazioni di natura
finanziaria, hanno da un lato limitato certi diritti per estenderne altri, in
un confronto di interessi che certo non può essere censurato di arbitrario, né
di violatore del principio di parità di trattamento."
In conclusione, a mente del TCA, il nuovo art. 27
cpv. 4 LCP va applicato anche a coloro che già percepivano il supplemento
sostitutivo al momento dell'entrata in vigore della norma, come correttamente
stabilito dalla Cassa pensioni.
Il supplemento sostitutivo dell'attore deve
dunque essere ridotto del 6,8% e precisamente di 136 franchi mensili (da fr.
1'999 a fr. 1'863), a partire dal 1° ottobre 2000 (consid. 1.4 e 2.2).
2.7. Riguardo
alla compensazione con le prestazioni dovute nel mese di novembre, dell'importo
versato in più durante il mese di ottobre (pari a fr. 136), operata dalla Cassa
pensioni, il TCA osserva quanto segue.
Secondo l'art. 13 cpv. 1 del Regolamento della
Cassa pensioni dei dipendenti __________ del 26 maggio 1996:
"
se la prestazione della Cassa è stata calcolata
in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno
sono rimborsati o versati senza interessi."
(vedi pure: sulla restituzione quale principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, DTF 119 V 39, RDAT II-1998
pag. 223 seg. e art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LFPG) del 6 ottobre 2000 - in FF 2000 pag. 4379
seg. - non ancora entrata in vigore).
L'assicurato è dunque tenuto a restituire fr.
136.- indebitamente versatigli nel mese di ottobre 2000.
L'art. 29 LCP (dedicato alla
"compensazione") prescrive al cpv. 1 che "il diritto alle
prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima
dell'esigibilità. E' riservato l'art. 7a" (quest'ultima è una norma
specifica per quel che riguarda la promozione della proprietà d'abitazione).
Secondo
dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un
principio generale del diritto, previsto,
in ambito
civile agli art. 120ss CO e applicabile anche al diritto amministrativo (STFA
del 1. settembre 1998 non pubbl. nella causa M.H pag. 3 consid. 2a; DTF 126 V
315).
Riservate
disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e
controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola
compensate. Il principio della compensazione vale in particolare anche nel
diritto delle assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto
espressamente; la maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali,
tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (STFA del 1. settembre
1998 nella causa M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata; cfr. art. 39
cpv. 2 LPP; DTF 114 V 33).
Come nel
diritto privato, nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle
assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i
seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i
medesimi aventi diritto; la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre
scaduta ed esigibile giuridicamente (STFA del 1 settembre 1998 nella causa M.H
pag. 4 e dottrina citata; sull'esigibilità cfr. in particolare DTF 126 V
263-264).
Sempre
secondo l'Alta Corte federale, inoltre, il minimo vitale ai sensi del diritto
esecutivo dev'essere rispettato (cfr. STFA non pubbl. del 17 settembre 1991
consid. 5c).
2.8. In concreto
i primi due presupposti sono senz'altro dati.
Si tratta infatti di prestazioni fondate sulla
LCP che concernono __________ e la Cassa pensioni dei dipendenti __________.
Per
quanto riguarda il minimo vitale del diritto esecutivo si rileva che con
effetto dal 1 gennaio 2001 la Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale
di appello ha emanato la nuova tabella per il calcolo del minimo esistenziale
(cfr. FUC 2/2001).
L'importo base mensile per coniugi è di fr.
1'550, a cui va aggiunto l'ammontare del canone di locazione (fr. 1'015, vedi
incarto fiscale), le spese di riscaldamento (stimati in fr. 300), per gli oneri
sociali all'incirca fr. 1709 mensili (AVS/AI), per l'assicurazione malattia
circa fr. 885 mensili, per un totale di circa fr. 4'000 mensili (cfr. inc.
fisc. 1999/2000, X).
L'assicurato
dispone di fr. 4'470 (doc. _) a titolo di rendita e supplemento sostitutivo.
Da informazioni assunte presso l'AI risulta che
la moglie percepisce una rendita di invalidità di fr. 515 e di un assegno per
grandi invalidi di fr. 515, pari a fr. 1'030 mensili (XIV).
Mensilmente
la famiglia __________ beneficia di entrate per fr. 5'500.
In simili condizioni, si deve concludere che il
versamento di fr. 136, tramite compensazione, non intacca il minimo vitale
della famiglia. Essa dispone infatti di un'eccedenza di ca. 1'500 franchi
mensili, per tacitare questo importo. Di conseguenza i presupposti per
procedere alla compensazione da parte della Cassa pensioni sono adempiuti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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