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Numero d'incarto:
34.2000.53
Data decisione, Autorità:
27.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00053
RG/sc
Lugano
27 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 31 ottobre
2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
rappr. da: __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
-
che con
decisione 13 ottobre 1999, cresciuta in giudicato, la Fondazione istituto
collettore LPP (in seguito: Istituto collettore) ha affiliato d’ufficio la
__________ ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti, l'affiliazione presso il precedente istituto di previdenza essendo
stata sciolta con effetto dal 31 agosto 1998;
-
che in
base ai salari notificatigli dal datore di lavoro, in data 1. dicembre 1999
l'Istituto collettore ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal 1.
settembre 1998 al 31 dicembre 1999 per un totale di fr. 24'573.05 e inviato il
relativo conteggio alla convenuta;
-
che in
data 1. febbraio 2000 l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei
contributi dovuti al 31 dicembre 1999 per fr. 24’573.05 oltre spese di diffida
per fr. 100, dedotto l'importo di fr. 296;
-
che in
data 1 marzo 2000 l'Istituto collettore ha stabilito l’ammontare dei contributi
dovuti dal datore di lavoro dal 1. gennaio al 31 marzo 2000 per un totale di
fr. 5'301 e inviato alla convenuta il relativo conteggio;
-
che gli
importi richiesti sono rimasti impagati;
-
che in
data 15 maggio 2000 l'Istituto collettore ha fatto spiccare dall'Ufficio
esecuzione di __________ il precetto esecutivo no. __________per un importo di
fr. 29'678.05 oltre interessi del 5% dal 12 maggio 2000 e spese per fr. 150;
-
che
l’interessata ha interposto opposizione;
-
che con
petizione 31 ottobre 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare
la __________ al pagamento di fr. 29'678.05 a titolo di contributi della
previdenza professionale dovuti nel periodo 1998/2000 e di fr. 150 per spese,
così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto
esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________;
-
che
pendente lite è stato accertato che la convenuta è stata messa in liquidazione
a seguito dello scioglimento decretato dal Pretore del Distretto di __________
causa la mancata nomina del revisore (cfr. FUSC n. __________ del __________
2000); in seguito essa è risultata essere pure priva di recapito (cfr. FUSC n.
____________________ 2001) e il suo amministratore e liquidatore __________
d'ignota dimora (VIII, IX);
-
che
malgrado la fissazione - tramite pubblicazione su FU del 27 novembre 2001,
posta l'accertata assenza di recapito della società ed essendo il suo
liquidatore d'ignota dimora - del termine per la presentazione della risposta,
la convenuta non è intervenuta in causa;
considerato
in diritto,
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H
304/99);
-
che, nel
merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato;
-
che
l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare
d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un
istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di
previdenza professionale);
-
che
l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto
collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla
legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un
istituto di previdenza (art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art.
16 del regolamento);
-
che
l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai
stato contestato e dev’essere ammesso;
-
che
secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32);
-
che in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del
regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che
rinvia all'art. VI A del piano di previdenza, in cui vengono definite in
dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato;
-
che per
l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
-
con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
-
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
-
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
-
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
-
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
-
con elargizioni e donazioni."
-
che con
la petizione l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la
__________ (ora __________ in liquidazione) al pagamento dei contributi della
previdenza professionale dovuti nel periodo 1998/2000 e le spese, per un
importo complessivo di fr. 29'828.05 oltre interessi al 5% dalla domanda di
esecuzione;
-
che la
richiesta non è stata contestata dalla convenuta, la quale non è intervenuta in
causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei
contributi effettuato dall’attrice;
-
che il
calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
-
che,
infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di
causa, in particolare dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro
all'attrice. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su
questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente;
-
che in
quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento,
l’importo chiesto con la petizione, pari al saldo contributivo al 31 marzo 2000
(fr. 29'578.05) e alle spese (fr. 100 per diffida e fr. 150 per costi
d'esecuzione; cfr. Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione
d'affiliazione, doc. _) per un totale di fr. 29'828.05, dev’essere pertanto
confermato;
-
che
l'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 12 maggio
2000;
-
che
poiché la convenuta è palesemente in mora (cfr. art. 4 cpv. 3 e cpv. 4 delle
condizioni affiliazioni; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei
contributi e il tasso richiesto corrisponde a quello legale, la richiesta
dev’essere accolta;
-
che con
la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione
di __________ il 15 maggio 2000;
-
che
secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito
d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79
LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della
giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o
della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di
un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima
del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
-
che la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione per l'importo di fr. 29'828.05 oltre interessi del 5% dal 12
maggio 2000 in fr. 29'678.05, senza che il creditore debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
che
secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in
materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
-
che il
TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
-
che
secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl);
-
che nel
caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione
attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da
quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è
intervenuta in causa;
-
che alla
luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 500 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro
P. Sagl).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§) Di
conseguenza la __________ in liquidazione è condannata a versare all’Istituto
collettore LPP fr. 29'828.05 a titolo di contributi previdenziali e spese
dovuti negli anni 1998-2000 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000 su fr.
29'678.05.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'Ufficio esecuzione di __________ per l’importo di fr.
29'828.05 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000 su fr. 29'678.05.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 500.-- sono poste a carico della
__________ in liquidazione.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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