AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2000.51
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00051
MB
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 ottobre
2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 9 dicembre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha
affiliato d’ufficio __________, titolare di un salone di parrucchiere a
__________, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi
dipendenti (doc. _).
Con
decisione 1. febbraio 1999 il TCA ha condannato la datrice di lavoro a versare
all'Istituto collettore fr. 3’429.50 a titolo di contributi previdenziali e
spese dovuti dal 1993 al 1997 (cfr. STCA del 1. febbraio 1999 in re U.R., cresciuta
in giudicato).
1.2. In seguito
il datore di lavoro ha nuovamente omesso di versare i contributi della
previdenza professionale dovuti dal 1998 al 2000 a favore dei suoi dipendenti
(doc. _), motivo per cui la Fondazione, dopo l'invio del sollecito di rito(doc.
_), ha fatto notificare, dall'Ufficio esecuzione di __________ il precetto
esecutivo no. __________del 28 settembre 2000 (doc. _) per fr. 3'341, oltre a
interessi del 5% dal 26 settembre 2000 e spese per fr. 150.
1.3. Con
petizione 25 ottobre 2000 l'Istituto collettore ha quindi chiesto al TCA di
condannare __________ al pagamento di fr. 3’491, oltre a interessi e spese, a
titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dal 1 gennaio 1998
al 30 giugno 2000, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________ (I).
1.4. La convenuta
non è intervenuta in lite, malgrado i due termini assegnati dal Presidente del
TCA per la presentazione della risposta di causa.
1.5. Pendente
causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti in relazione alle persone
assicurate e ai salari erogati dal 1998 al 2000, chiedendo all'Istituto
collettore di rifissare i contributi in base ai nuovi elementi (VIII).
In
proposito la Fondazione attrice ha comunicato al TCA, in data 17 maggio 2001,
che, per quanto riguarda il 1998/1999, l'importo posto in esecuzione dev'essere
aumentato di fr. 530.40 e spese di fr. 200 mentre quello relativo al 2000 di
fr. 154.65 (XV e allegati).
I nuovi
conteggi sono stati sottoposti in due occasioni alla convenuta che non ha preso
posizione (XVI-XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre
1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H
304/99).
Nel
merito
2.2. Con la
petizione l’Istituto collettore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dei contributi della previdenza professionale e spese dovuti nel
1998, 1999 e nei primi due trimestri del 2000 per fr. 3'341. Alla luce dei
salari accertati pendente causa di ricorso l'importo è stato poi aumentato di
complessivi fr. 885.05 (consid. 1.6). La richiesta non è stata contestata né
precedentente né dopo la presentazione della petizione, né infine dopo
l'adeguamento dei dati.
L'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo.
L’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i
datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di
previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza
professionale).
L’Ordinanza
suesposta precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore
i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con
effetto a decorrere dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un
istituto di previdenza (art. 3).
L’Istituto
collettore funge pertanto da istituto di previdenza registrato ai fini
dell’esecuzione della parte obbligatoria della previdenza professionale
(Riemer, Da Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, N21 p. 94; Brühwiler,
Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, p. 427).
L’affiliazione
comporta quindi per il datore di lavoro l’obbligo del pagamento dei contributi
(art. 12 LPP, art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza), il quale è ribadito anche all’art.
3 delle condizioni di affiliazione (Doc. _) e all’art. 16 del regolamento.
L’obbligo
contributivo del datore di lavoro, che non è mai stato contestato, è pertanto
accertato e dev’essere ammesso.
2.3. L’art. 66
LPP prevede che l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all’Istituto gli
interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari. Egli è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32).
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4. In concreto
le modalità di calcolo dei contributi sono previste all’art. 7 del regolamento
dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia
all'art. VI A del piano di previdenza (doc. _). In questa disposizione vengono
definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato:
l'ammontare dei contributi dipende in particolare dall'età (accrediti di
vecchiaia) rispettivamente dal sesso e dall'età per i contributi di rischio e
per le misure speciali.
Per
l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali inoltre
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
con le prestazioni assicurative provenienti dal
contratto d'assicurazione;
con le quote di eccedenze provenienti dal
contratto d'assicurazione;
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso
di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
con eventuali capitali di Fondazione trasferiti
(fondi per le misure speciali, fondi liberi della Fondazione ecc.) dalle nuove
aziende affiliate;
con elargizioni e donazioni."
2.5. Alla base
del calcolo dei contributi sono stati posti i salari erogati dalla datrice di
lavoro nel 1996 e 1997, accertati dalla Cassa di compensazione (doc. _).
Secondo
l'art. 7 cpv. 2 LPP
"
È tenuto conto del salario determinante giusta
la legge federale del 20 dicembre 19462
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale
può consentire deroghe".
Per l'art. 3
OPP2
"
Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può
derogare al salario determinante nell’AVS:
a.
facendo astrazione di elementi occasionali del
salario;
b.
fissando anticipatamente il salario coordinato
annuo in base all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei
cambiamenti già convenuti per l’anno in corso;
c.
determinando il salario coordinato in modo
forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d’occupazione e di
retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria
professionale.
2 L’istituto
di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario
coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di
pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono
allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il
salario diventa temporaneamente inferiore all’importo limite minimo, il
salariato resta comunque sottoposto all’assicurazione obbligatoria.
2.6 Nel caso
esaminato, per l'art. II B. del regolamento (prima parte: piano di previdenza
AN; doc. _)
"
Il salario assicurato corrisponde a quella parte
del salario annuo AVS presumibile, che deve essere assicurata secondo le
disposizioni LPP (salario annuo sottoposto alla LPP)".
La norma
del regolamento corrisponde, quindi, a quella della LPP, motivo per cui si
giustificava, pendente causa, la rifissazione dei contributi, tenuto conto dei
salari erogati dal 1998 al 2000 e non di quelli del 1996/1997, non più attuali.
2.7 Alla luce di
quanto sopra esposto al saldo di fr. 3'491
incontestato - chiesto con la petizione, va aggiunto l'importo di fr. 885.05
(consid. 1.6), derivante dal nuovo calcolo dei contributi effettuato
dall'attrice pendente causa, alla luce dei salari aggiornati erogati dal 1998
al 2000. I contributi dovuti dal 1998 al 2000 ammontano a fr. 4'376.05.
In
proposito va rilevato che le persone assicurate, i salari erogati e le
mutazioni (Doc. _; XII e allegati; XV e allegati) risultano chiaramente dai
documenti di causa, in particolare dai conteggi agli atti. Il calcolo dei contributi
dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al
paragrafo precedente (XV e allegati). Poiché stabilito correttamente, l’importo
chiesto con la petizione e modificato pendente causa, dev’essere pertanto
confermato e la convenuta condannata a versarlo.
In
proposito va infatti rilevato che secondo l'art. 11b della legge di procedura
per i ricorsi al TCA prima frase
"
le conclusioni delle parti non vincolano il
Tribunale che può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o
concedergli più di quanto egli abbia domandato".
Il
diritto di essere sentito della convenuta é stato inoltre salvaguardato (XVI;
XVII).
2.8. Per quanto
riguarda le spese per il conteggio retroattivo di contributi di fr. 200 (XV,
doc. _) si rileva che, secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a
risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori
(art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.
L’art.
4.4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che (VI, doc.
_):
" costi
che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione
nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono
a carico del datore di lavoro. Essi sono regolati nell'apposita tariffa
allegata"
Tali
spese, inoltre, per essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II
258).
L’Istituto
collettore ha giustificato le spese addebitate e prodotto la tariffa denominata
“Tariffa costi amministrativi” (VI, doc. _), in cui viene quantificato
l’ammontare delle spese addebitabili .
I costi
amministrativi conteggiabili per il conteggio di contributi retroattivi ammonta
a un minimo di fr. 200.
In tali
circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti.
L’Istituto collettore, tramite l’invio della tariffa applicabile in tali casi,
ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr.
200. Inoltre delle spese supplementari è responsabile la convenuta che non ha
trasmesso la distinta dei salari erogati neppure all'AVS.
2.9. Sull’importo
dei contributi la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di
mora del 5% dal 26 settembre 2000.
La
richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 102 e
104 cpv. 2 CO) e la convenuta è palesemente in mora, la pretesa, in quanto
fondata, dev'essere accolta.
La
convenuta va quindi condannata a versare fr. 4'576.05 oltre a interessi del 5%
dal 26 settembre 2000.
2.10. Con la petizione
l’attrice ha richiesto la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione
di __________ il 28 settembre 2000.
Si
ricorda in proposito che secondo la giurisprudenza federale il creditore che
"in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della
giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, è che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione limitatamente
all’importo di fr. 3'491 e interessi del 5% dal 26 settembre 2000.
2.11. Per quel che
riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della legge di applicazione
alla LPP; LALPP) la procedura è di principio gratuita. Di regola non si
prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Il TFA ha
tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione
di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287;
SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
2.12. Nel caso in
esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dall’attrice, non ha comunicato
l'ammontare dei salari erogati dal 1998 al 2000, non ha dato seguito alle
richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, da
parte del presidente del TCA, di due termini per la presentazione della
risposta.
In tali
circostanze alla luce della sueposta giurisprudenza il comportamento del convenuto
va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese
di procedura per fr. 300 (cfr. STCA del 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP
contro P. Sagl).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza __________ è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr.
4'576.05 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti dal 1998 al 30
giugno 2000, oltre a interessi del 5% dal 26 settembre 2000.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'Ufficio esecuzione di __________ per l'importo di fr. 3'491,
oltre a interessi del 5% dal 26 settembre 2000.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 300 sono poste a carico di __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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