Employer ordered to pay pension contributions; opposition partially lifted

34.2000.50Altro tribunale15 mar 2001Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The collector foundation sued an employer for unpaid occupational pension contributions, interest, and definitive lifting of opposition to enforcement. The employer did not participate in the proceedings and paid CHF 10,000 while the case was pending. The court held that the affiliation and the regulations imposed a duty to pay the contributions and accepted the claim only for the remaining CHF 9,380.35. It also awarded default interest at 5% from 14 September 2000 and stated that the judgment serves as a title for continuation of enforcement for that amount. The action was therefore granted only in part, and costs were borne by the State.

Massima Omnilex

Art. 11 cpv. 1 et 3, art. 12 cpv. 2, art. 49 cpv. 1 and art. 66 LPP; contribution claim of a pension institution against the affiliated employer and formal lifting of opposition in enforcement proceedings. Affiliation to a registered occupational pension institution creates a statutory duty for the employer to pay contributions, the amount of which is determined by the institution’s regulations; the employer is the sole debtor vis-à-vis the institution. A partial payment pendente lite leads to partial acquiescence and to a corresponding reduction of the claim. Default interest is owed where the employer is in default. A judgment recognizing the claim under the relevant procedure must expressly refer to the pending enforcement and may constitute a title for continuation only for the amount admitted (consid. on enforcement title and opposition).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2000.50

Data decisione, Autorità: 15.03.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00050

MB

Lugano 15 marzo 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 24 ottobre 2000 di

Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,

contro

__________,

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto, - che, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP), con convenzione di adesione 1 febbraio 1999, la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione Istituto Collettore LPP (in seguito Istituto collettore) con effetto dal 1 gennaio 1999 (Doc. _);

  • che, sulla base dei salari notificati dal datore di lavoro per l'anno 1999 (doc. _), l'Istituto collettore ha stabilito i contributi dovuti a favore dei dipendenti e trasmesso alla ditta affiliata le tabelle riassuntive dei contributi dovuti nel quarto trimestre 1999 e nel 1. e 2. trimestre 2000 (doc. _);

  • che, in data 1 agosto 2000, l'Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte del datore di lavoro, del saldo al 31 maggio 2000, del contributo del 1 giugno 2000 e spese di diffida per complessivi fr. 19'230.35 (Doc. _);

  • che, accertato il mancato pagamento dei contributi, l'Istituto di previdenza ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzioni di __________, in data 15 maggio 2000, il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr. 19'230.35, oltre a interessi di mora del 5% dal 14 settembre 2000 e spese per fr. 150, a cui l'interessata ha interposto opposizione (doc. _);

  • che, con petizione 24 ottobre 2000, l'Istituto collettore chiede la condanna della __________ al pagamento di fr. 19'380.35 oltre a interessi e spese, come pure il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________, spiccato dall'Ufficio esecuzione di __________;

  • che la convenuta non è mai intervenuta in causa malgrado i due termini fissati dal TCA per la presentazione della risposta;

  • che, in data 30 novembre 2000, l'attrice ha precisato che il saldo ammonta a soli fr. 9'380. 35, oltre a interessi e spese e quindi di sospendere la procedura;

  • che con scritto 6 febbraio 2001 la Fondazione ha chiesto di riattivare la procedura;

considerato in diritto

  • che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);

  • che, nel merito, con la petizione l’Istituto collettore ha chiesto il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali del 4. trimestre del 1999 e del 1. e 2. trimestre 2000, comprensivi delle spese, pari a fr. 19'380.35 oltre ai relativi interessi;

  • che la convenuta non ha contestato le richieste dell’attrice, né precedentemente né posteriormente alla presentazione della petizione da parte dell’attrice, ma anzi ha provveduto a versare fr. 10'000 pendente causa (cfr. III);

  • che vi è quindi acquiescenza parziale della parte convenuta;

  • che l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo;

  • che i datori di lavoro possono affiliarsi all’Istituto di previdenza per l'attuazione della previdenza professionale secondo la LPP, in quanto trattasi di un vero e proprio istituto di previdenza (G. Gehrhards, Grundriss Zweite Säule, Berna e Stoccarda 1990, p. 123; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, N 21 p. 94; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, p. 428);

  • che l'affiliazione comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 12 cpv. 2 LPP; art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza);

  • che questo obbligo è ribadito anche all'art. 4 cpv. 3 della convenzione di adesione (doc. _), conclusa fra il datore di lavoro e l'attrice.

  • che, poiché, l'obbligo di versare i contributi previdenziali da parte della convenuta è previsto dalla legge, stabilito dal contratto di adesione e incontestato dalla ditta stessa, dev'essere riconosciuto;

  • che per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Ci conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

  • che in concreto le modalità di calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro sono previste all'art. 7 del regolamento (parte: disposizioni generali) dell'Istituto collettore (doc. _; cfr. art. 2 e 3 della convenzione di adesione) e in dettaglio all'art. VI.A del piano di previdenza (percentuali del salario assicurato applicabile alle varie fasce d'età e al sesso; doc. _);

  • che la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali precisa inoltre che

" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

con elargizioni e donazioni."

  • che dai documenti agli atti risulta che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla __________ a favore dei suoi dipendenti per il periodo in esame è stato effettuato sulla base delle disposizioni suesposte (Doc. _), tenuto conto del salario coordinato LPP e delle percentuali previste nel regolamento;

  • che la persona assicurata, i salari erogate, le mutazioni, risultano inoltre dai documenti di causa (Doc. _);

  • che del resto i dati non sono contestati;

  • che il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli esposti ai punti precedenti;

  • che, pertanto la petizione dev’essere accolta e la convenuta condannata al pagamento dei contributi chiesti dall’attrice, da cui va dedotto l'importo di fr. 10'000 versato pendente causa, pari a fr. 9'380.35 (V);

  • che la Fondazione chiede pure il versamento di interessi di mora, quantificati nel precetto esecutivo nel 5% dal 14 settembre 2000;

  • che, poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto corrisponde a quello legale, la pretesa dev’essere accolta;

  • che l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo agli atti;

  • che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. SZS 1997 p. 318ss.; DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).

Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito no debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

  • che pertanto la presente sentenza varrà quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione limitatamente all'importo di fr. 9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000;

  • che la petizione dev'essere pertanto parzialmente accolta;

  • che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP approvata dal Gran Consiglio il 4 ottobre 1999) la procedura è di principio gratuita;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella misura in cui non è priva di oggetto, per acquiescenza, la petizione è accolta.

§) Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto Collettore LPP, a titolo di contributi della previdenza professionale, fr. 9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000;

§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________del 19 settembre 2000 dell'Ufficio esecuzione di __________ limitatamente all'importo di fr. 9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000;

2.- La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

occupational pensioncontributionsdefault interestpartial acquiescenceenforcement oppositionemployer liabilitysocial insurance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the employer owes the claimed occupational pension contributions after partial payment during the case.

Decisione estratta

The employer must pay the unpaid balance of CHF 9,380.35 as occupational pension contributions.

Motivazione estratta

Affiliation under the LPP entailed a legal and contractual duty to pay contributions. The calculation was based on the regulations and the undisputed payroll data. The amount claimed had to be reduced by the CHF 10,000 paid pendente lite.

Questione giuridica chiave

Whether default interest on the unpaid contributions is owed.

Decisione estratta

Default interest at 5% from 2000-09-14 is owed.

Motivazione estratta

The employer was in default and the requested rate corresponded to the legal rate.

Questione giuridica chiave

Whether the objection to the enforcement order should be definitively lifted for the admitted amount.

Decisione estratta

The opposition is definitively lifted only up to CHF 9,380.35 plus 5% interest from 2000-09-14.

Motivazione estratta

Because the court recognized the claim under the applicable procedure, its judgment could serve as a title for continuation of enforcement and expressly dispose of the pending execution.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.