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Numero d'incarto:
34.2000.50
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00050
MB
Lugano
15 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 ottobre
2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto, - che, ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi
della relativa legge federale (LPP), con convenzione di adesione 1 febbraio
1999, la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione
Istituto Collettore LPP (in seguito Istituto collettore) con effetto dal 1
gennaio 1999 (Doc. _);
-
che,
sulla base dei salari notificati dal datore di lavoro per l'anno 1999 (doc. _),
l'Istituto collettore ha stabilito i contributi dovuti a favore dei dipendenti
e trasmesso alla ditta affiliata le tabelle riassuntive dei contributi dovuti
nel quarto trimestre 1999 e nel 1. e 2. trimestre 2000 (doc. _);
-
che, in
data 1 agosto 2000, l'Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da parte
del datore di lavoro, del saldo al 31 maggio 2000, del contributo del 1 giugno
2000 e spese di diffida per complessivi fr. 19'230.35 (Doc. _);
-
che,
accertato il mancato pagamento dei contributi, l'Istituto di previdenza ha
fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzioni di __________, in data 15 maggio 2000,
il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr. 19'230.35, oltre a
interessi di mora del 5% dal 14 settembre 2000 e spese per fr. 150, a cui
l'interessata ha interposto opposizione (doc. _);
-
che, con
petizione 24 ottobre 2000, l'Istituto collettore chiede la condanna della
__________ al pagamento di fr. 19'380.35 oltre a interessi e spese, come pure
il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________,
spiccato dall'Ufficio esecuzione di __________;
-
che la
convenuta non è mai intervenuta in causa malgrado i due termini fissati dal TCA
per la presentazione della risposta;
-
che, in
data 30 novembre 2000, l'attrice ha precisato che il saldo ammonta a soli fr.
9'380. 35, oltre a interessi e spese e quindi di sospendere la procedura;
-
che con
scritto 6 febbraio 2001 la Fondazione ha chiesto di riattivare la procedura;
considerato in diritto
-
che, in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del
26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa G.H., H 304/99);
-
che, nel merito, con la petizione l’Istituto collettore ha
chiesto il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi
previdenziali del 4. trimestre del 1999 e del 1. e 2. trimestre 2000,
comprensivi delle spese, pari a fr. 19'380.35 oltre ai relativi interessi;
-
che la
convenuta non ha contestato le richieste dell’attrice, né precedentemente né
posteriormente alla presentazione della petizione da parte dell’attrice, ma
anzi ha provveduto a versare fr. 10'000 pendente causa (cfr. III);
-
che vi è
quindi acquiescenza parziale della parte convenuta;
-
che
l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo;
-
che i
datori di lavoro possono affiliarsi all’Istituto di previdenza per l'attuazione
della previdenza professionale secondo la LPP, in quanto trattasi di un vero e
proprio istituto di previdenza (G. Gehrhards, Grundriss Zweite Säule, Berna e
Stoccarda 1990, p. 123; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985,
N 21 p. 94; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern
1989, p. 428);
-
che
l'affiliazione comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei
contributi (art. 12 cpv. 2 LPP; art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza);
-
che
questo obbligo è ribadito anche all'art. 4 cpv. 3 della convenzione di adesione
(doc. _), conclusa fra il datore di lavoro e l'attrice.
-
che,
poiché, l'obbligo di versare i contributi previdenziali da parte della
convenuta è previsto dalla legge, stabilito dal contratto di adesione e
incontestato dalla ditta stessa, dev'essere riconosciuto;
-
che per
quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che
l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo
dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il datore di lavoro deve
all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore
stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Ci
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
-
che in
concreto le modalità di calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore
di lavoro sono previste all'art. 7 del regolamento (parte: disposizioni
generali) dell'Istituto collettore (doc. _; cfr. art. 2 e 3 della convenzione
di adesione) e in dettaglio all'art. VI.A del piano di previdenza (percentuali
del salario assicurato applicabile alle varie fasce d'età e al sesso; doc. _);
-
che la
cifra 7.1.2 delle disposizioni generali precisa inoltre che
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
con le prestazioni assicurative provenienti dal
contratto d'assicurazione;
con le quote di eccedenze provenienti dal
contratto d'assicurazione;
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso
di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
con eventuali capitali di fondazione trasferiti
(fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove
aziende affiliate;
con elargizioni e donazioni."
-
che dai
documenti agli atti risulta che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti
dalla __________ a favore dei suoi dipendenti per il periodo in esame è stato
effettuato sulla base delle disposizioni suesposte (Doc. _), tenuto conto del
salario coordinato LPP e delle percentuali previste nel regolamento;
-
che la
persona assicurata, i salari erogate, le mutazioni, risultano inoltre dai
documenti di causa (Doc. _);
-
che del
resto i dati non sono contestati;
-
che il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e
su quelli esposti ai punti precedenti;
-
che,
pertanto la petizione dev’essere accolta e la convenuta condannata al pagamento
dei contributi chiesti dall’attrice, da cui va dedotto l'importo di fr. 10'000
versato pendente causa, pari a fr. 9'380.35 (V);
-
che la
Fondazione chiede pure il versamento di interessi di mora, quantificati nel
precetto esecutivo nel 5% dal 14 settembre 2000;
-
che,
poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il
pagamento dei contributi e il tasso richiesto corrisponde a quello legale, la
pretesa dev’essere accolta;
-
che
l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo agli atti;
-
che
secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione
ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può
chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la
procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo
stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia
emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o
del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre
tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione
amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato
importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III
60ss (cfr. SZS 1997 p. 318ss.; DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito no debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
-
che
pertanto la presente sentenza varrà quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione limitatamente
all'importo di fr. 9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000;
-
che la
petizione dev'essere pertanto parzialmente accolta;
-
che
secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP approvata dal
Gran Consiglio il 4 ottobre 1999) la procedura è di principio gratuita;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui non è priva di oggetto, per acquiescenza, la petizione è accolta.
§) Di
conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto
Collettore LPP, a titolo di contributi della previdenza professionale, fr.
9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000;
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________del 19 settembre 2000 dell'Ufficio esecuzione di __________
limitatamente all'importo di fr. 9'380.35 oltre a interessi del 5% dal 14
settembre 2000;
2.- La tassa di
giustizia e le spese sono a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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