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Numero d'incarto:
34.2000.47
Data decisione, Autorità:
30.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00047
Dc/sc
Lugano
30 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
a
__________,
rappr. da: avv. __________,
e
Fondo di previdenza __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con sentenza di divorzio dell'8 settembre 2000, cresciuta in
giudicato il 2 ottobre 2000, il Pretore del Distretto di __________ ha
accertato il diritto di __________ all'accredito sul proprio conto di libero
passaggio presso la Banca __________ della metà della prestazione di libero
passaggio accumulata da __________ dalla data del matrimonio fino alla
pronuncia del divorzio;
-
che con scritto del 23 ottobre 2000 il Pretore ha trasmesso l'intero
incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2
CCS;
-
che ai fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita
accumulate durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e all'istituto
di previdenza interessato di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2
LFLP);
-
che il 20 febbraio 2001, rispondendo ad una precisa domanda del
giudice delegato (Doc. _), il Fondo di previdenza ha trasmesso un conteggio del
seguente tenore:
"
Persona assicurata __________
Numero AVS __________
Affiliata alla fondazione dal 01.01.1981
Data del matrimonio __________.1973
Data del divorzio __________.2000
Avere di vecchiaia al 01.01.1985 CHF 12'526.05
(i dati antecedenti al 1985 non ci sono noti)
Prestazione d'uscita alla data del divorzio CHF 167'868.00
La fondazione di previdenza __________, per la
quale amministriamo il fondo, oltre al tasso base del 4%, ha distribuito, a
dipendenza del risultato d'esercizio, i seguenti interessi supplementari:
1985 4% 1986 4% 1987 4%
1988 4% + 1.5% 1989 4% + 2% 1990
4% + 2%
1991 4% + 3% 1992 4% + 5% 1993 4%
1994 4% 1995 4% + 1.75% 1996 4%
1997 4% + 2% 1998 4% + 11% 1999 4%
2000 4% + 4% " (Doc. _)
-
che con scritto 23 febbraio 2001 il TCA ha trasmesso ai
patrocinatori di __________ e __________ l'intera documentazione relativa al
calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita ed ha loro assegnato un termine
di 10 giorni per formulare osservazioni scritte;
-
che il patrocinatore di __________ il 28 febbraio 2001 ha al
riguardo rilevato:
"
(…)
osservo che la ex moglie del signor __________
non ha diritto, in base a quanto già esposto nella mia lettera 27 ottobre 2000,
agli interessi supplementari distribuiti dal Fondo di previdenza __________.
E' quindi necessario calcolare l'importo
in deduzione per gli interessi supplementari al tasso del 4% (art. 26 cpv. 2
LFLP), elencati dalla __________ sotto forma di percentuale." (Doc. _)
- che
invece il patrocinatore di __________ ha osservato:
"
(…)
ribadisco la richiesta della signora __________,
nel senso che l'assegnazione delle prestazioni d'uscita avvenga con
ripartizione per metà ciascuno sia della prestazione di base, che di quella
complementare, interessi aggiuntivi supplementari al di là del 4% compresi.
In definitiva l'importo per ciascuno dei coniugi
riferito alla prestazione di uscita dovrebbe essere di frs. 167'868 : 2 = frs.
83'934.--."
(Doc. _)
considerato, in
diritto
- che giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del
luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP
deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione
determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la
controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia
più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta
l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti
alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr.
Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau
droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
che nella
presente fattispecie il matrimonio è stato contratto il __________ 1973 (cfr.
doc. _) mentre l'affiliazione di __________ presso il Fondo di previdenza è
avvenuta il 1° gennaio 1981 (cfr. doc. _) e che, di conseguenza, la prestazione
da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del
divorzio coincide con la prestazione accumulata da quest'ultima data sino al
momento del divorzio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen
Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623);
-
che, va
dunque diviso per due l'intero importo di fr. 167'868.--;
-
che, in
particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore di __________
le normative relative agli interessi del 4% (cfr. art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3
LFLP, art. 8 a OLP e 12 OPP 2) non entrano qui in considerazione, poiché non vi
sono prestazioni d'uscita acquisite al momento della celebrazione del
matrimonio (cfr. Jacques Micheli et altri autori, "Le
nouveau droit du divorce". Ed. Pépinet, Losanna 1999 pag. 153-154 N° 698;
Th. Geiser, "Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de
prévoyance professionnelle" in De l'ancien au nouveau droit du divorce.
Ed. Stämpfli SA, Berna 1999 pag. 69; H. Walser, "Berufliche Vorsorge"
in Das neue Scheidungsrecht. Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1999 pag.
57-58; J.A. Schneider - Ch. Bruchez, "La prévoyance professionelle et le
divorce" in RSA 2000 pag. 253 e in "Le nouveau droit du divorce"
pag. 224; K. Baumann - M. Lauterburg, "Darfs ein
bisschen weniger sein?" in FAMPRA.ch.2/2000 pag. 194-195).
È vero
invece che se ci fossero state prestazioni d'uscita acquisite al momento del
matrimonio il tasso d'interesse non sarebbe stato quello praticato
effettivamente dal Fondo di previdenza, bensì quello previsto nelle
disposizioni legali citate (cfr. Th. Geiser, op. cit.);
-
che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita
all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
-
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
-
che, in base alle informazioni fornite da __________, essa
dispone di un conto di risparmio previdenza presso la Banca __________ (cfr.
Doc. _), sul quale dovrà essere trasferito l'importo di fr. 83'934.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 167'868.--.
2.- È fatto
ordine al Fondo di previdenza __________ di versare sul conto N° __________
intestato a __________ c/o Banca __________, a favore di __________ l'importo
di fr. 83'934.--.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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