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Numero d'incarto:
34.2000.27
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00027-28
RG/sc
Lugano
12 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
e
Cassa
pensioni __________
a
__________,
rappr. Da:
avv. __________,
e
in materia di
previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con sentenza di divorzio 13 aprile 2000, cresciuta in
giudicato il 19 maggio 2000, il Pretore del Distretto di __________ ha
accertato il diritto di __________ e __________ (ora __________) al reciproco
accredito sulla propria cassa pensione della metà della prestazione di libero
passaggio accumulata dall'altro coniuge dalla data del matrimonio sino alla
pronunzia del divorzio;
-
che con scritti 9 giugno/26 giugno 2000 il Pretore ha trasmesso
l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art.
144 cpv. 2;
-
che ai fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita
accumulate durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e agli
istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a
cpv. 2 LFLP);
-
che, da un lato, la Cassa pensioni dell'__________, cui
__________ è affiliato a far tempo dal 1° gennaio 1975, ha comunicato che l'ammontare
della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio ammonta a fr.
90'037; dall'altro, la Fondazione di libero passaggio __________, cui il 31
marzo 2000 è stato trasferito l'avere di libero passaggio di __________ - non
assicurata al momento del matrimonio e successivamente affiliata alla
__________ Assicurazioni dal 1° novembre 1987 al 28 febbraio 1990 e dal 1°
aprile 1990 al 30 settembre 1990, alla __________ Assicurazioni dal 1° gennaio
1991 al 31 dicembre 1998 ed infine presso la Caisse de pension __________ dal
1° gennaio al 31 dicembre 1999 - ha prodotto il certificato di libero passaggio
da cui si evince una prestazione d'uscita al 31 maggio 2000 pari a fr.
25'754.65;
-
che con scritto 22 novembre 2000 il TCA ha trasmesso ai coniugi
l'intera documentazione relativa al calcolo delle rispettive prestazioni
d'uscita ed ha loro assegnato un termine di 20 giorni per una presa di
posizione e l'indicazione dell'ammontare delle rispettive pretese;
-
che con scritto 12 dicembre 2000, il patrocinatore di __________
per quanto riguarda l'ammontare della pretesa di quest'ultima ha rinviato a
quanto stabilito nella sentenza di divorzio, mentre __________ non ha preso
posizione;
considerato, in
diritto
- che giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
- che a norma
dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire
sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia
piu estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta
l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti
alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (in casu la fondazione
di libero passaggio __________; sul punto cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication
CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253);
-
che nella fattispecie in esame, il matrimonio tra i coniugi
__________ essendo anteriore al 1° gennaio 1995 e non essendo inoltre
conosciuta la prestazione d'uscita al momento del matrimonio, il calcolo della
prestazione d'uscita esistente al tale momento deve essere effettuato
conformemente all'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von
Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122
ZGB, in ZBJV 2000, S. 528).
L'art.
22a LFLP dispone infatti che
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
la tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che la succitata norma torna tuttavia applicabile unicamente per
il calcolo della prestazione d'uscita di __________, affiliato al momento del
matrimonio presso un istituto di previdenza, mentre non lo è per la prestazione
d'uscita di __________, affiliata ad un istituto di previdenza solo dal 1°
novembre 1987 e per la quale, di conseguenza, la prestazione da dividersi
secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio coincide
con la prestazione accumulata da tale data sino al momento del divorzio (cfr.
Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP
12/99, S. 1623);
-
che per quanto riguarda ora la prestazione d'uscita di
__________, l'ammontare comunicato dalla sua cassa pensioni, in difetto
dell'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, pur non
avendo l'assicurato mai cambiato istituto di previdenza ai sensi dell'art. 22a
cpv. 1, 2a frase LFLP, risulta essere stato correttamente calcolato secondo i
criteri di cui all'art. 22 a cpv. 2 LFLP.
Infatti, la
conclusione del matrimonio risalendo a prima del 1° gennaio 1995 (data
d'entrata in vigore della LFLP) e la cassa pensioni dell'__________ - quale
unico istituto di previdenza cui l'interessato è stato affiliato a far tempo
dal 1° gennaio 1975 - non disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la
data d'affiliazione (1° gennaio 1975) e la data del matrimonio (7 giugno 1980),
ha effettuato il calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio a
mezzo della tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno (RS
831.425.4). La cassa ha quindi da un lato considerato una prestazione uguale a
zero al momento dell'entrata nella cassa, dall'altro l'importo di fr. 71'213.-,
corrispondente all'ammontare della prima prestazione d'uscita comunicata giusta
l'art. 24 LFLP il 1° gennaio 1995, dopo la data del matrimonio;
- che, di conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di
contribuzione tra l'ultima prestazione d'uscita prima del matrimonio (entrata
nella cassa il 1° gennaio 1975) e la prima prestazione d'uscita conosciuta dopo
il matrimonio (fr. 71'213.- al 1° gennaio 1995), dall'altro il numero di anni
di matrimonio in tale periodo di contribuzione (dal 1° gennaio 1975 al 1°
gennaio 1995), applicato il corrispondente valore tabellare del 10%,
l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, in assenza di
deduzioni dovute a versamenti unici effettuati nell'intervallo considerato e
tenuto conto degli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio (art.
22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2), è pari a fr. 15'594.-.
Ne consegue
che l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla
differenza tra prestazione d'uscita al momento del divorzio (fr. 105'631.-) e
la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (fr.
15'594.-), e non essendo per il resto stato effettuato alcun versamento
anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 90'037.-.
Di
conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
(per entrambi i coniugi metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge),
il credito a favore di __________ ammonta a fr. 45'018.50 (90'037 : 2);
- che per __________, la stessa, come visto, non essendo affiliata
a nessun istituto di previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio
al momento del matrimonio e disponendo di un avere di libero passaggio al
momento del divorzio, l'avere accumulato durante il matrimonio corrisponde
all'ammontare dell'unico avere di libero passaggio di fr. 25'754.65 presso la
Fondazione __________ esistente al momento del divorzio.
Infatti,
giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP oggetto della divisione in caso di divorzio non
sono soltanto le prestazioni d'uscita ma anche gli averi di libero passaggio
esistenti al momento del divorzio rispettivamente alla conclusione del
matrimonio. D'altronde pure nel campo d'applicazione (materiale) dell'art. 122
CC, che disciplina la divisione dell'avere d'uscita in caso di divorzio,
rientrano non soltanto le prestazioni d'uscita ma anche i diritti verso
istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 248);
-
che di conseguenza, conformemente alla chiave di ripartizione
stabilita nella sentenza di divorzio, il credito a favore di __________ ammonta
a fr. 12'877.30 (25'754.65 : 2);
-
che, per il resto, gli importi comunicati dai rispettivi
istituti di previdenza e di libero passaggio non sono stati contestati dalle
parti nelle more della presente procedura. Incontestata è pure rimasta la data
alla quale sono state calcolate le prestazioni d'uscita al momento del
divorzio, ovvero il 31 maggio 2000;
-
che considerate le suevidenziate reciproche pretese dei coniugi,
a favore di __________ spetta a saldo una prestazione d'uscita pari a fr.
32'141.20;
-
che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita
all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di
principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio
ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
-
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un
istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
-
che, come visto, in base alle informazioni fornite da __________
nelle more della presente procedura, essa dispone di un conto di libero
passaggio presso la Fondazione di libero passaggio __________, sul quale dovrà
quindi essere trasferito l'importo di fr. 32'141.20;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 90'037.
La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 25'745.65.
2.- E' fatto
ordine alla Cassa pensioni dell'__________ di versare sul conto di libero
passaggio presso la Fondazione di libero passaggio __________, a favore di
__________ l'importo di fr. 32'141.20.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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