AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2000.25
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00025
MB/DC/nh
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 giugno
2000 di
__________,
contro
Cassa pensioni __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
1938, vedova, ha svolto attività lavorativa a tempo parziale presso il
consorzio aiuto domiciliare e infermieristico di __________ dal 1° gennaio 1987
(doc. _).
Con
effetto 10 dicembre 1986 è stata affiliata, ai fini dell'attuazione della
previdenza professionale, alla Cassa __________ (doc. _).
L'assicurata
ha compiuto 62 anni il 10 gennaio 2000; è stata quindi pensionata a partire dal
1 febbraio 2000.
1.2. Con
provvedimento 27 gennaio 2000 la Cassa pensioni ha fissato in fr. 530 mensili
la rendita di vecchiaia della previdenza professionale assegnata a __________
(doc. _).
1.3. Con
petizione 23 giugno 2000 l'assicurata ha contestato l'ammontare della rendita,
in quanto a suo dire sarebe troppo esiguo. Al riguardo essa ha precisato che
" Sono
rimasta sconcertata da quanto mi è stato conteggiato per affrontare il mio
pensionamento, ritenuto che da un mese all'altro mi vedo decurtare praticamente
le mie entrate finanziare di ca. Fr. 1'000.‑‑ al mese. Purtroppo in
passato non ho potuto permettermi un risparmio privato e le mie spese mensili
non sono cambiate rispetto a prima, perciò accorderete sul fatto che sarà
sempre più difficile per me poter sbarcare il lunario, come si suole dire.
Solo di affitto pago Fr. 1'071.‑‑ al mese per un
appartamento di 3½ locali. E capirete che
alla mia età non è facile cominciare una ricerca di un nuovo appartamento in
cui trasferirsi. Sia questo per un punto di vista
pratico sia anche perché ormai ci si fa l'abitudine a vivere nel solito
ambiente, in cui si è sostenuti magari da un buon vicinato.
Il premio della sola cassa malati è di Fr. 410.60 mensili in cui è
compresa la semi‑privata che d'altro canto ho sempre pagato!
Sin da giovane ho sempre avuto un'attività lavorativa e nel 1971
quando mi sono separata da mio marito ho cresciuto praticamente da solo le mie
tre figlie senza non pochi sforzi e disagi finanziari, calcolando che il
sostegno del marito non era molto presente. Dopo il suo decesso nel 1980 ho ricevuto
una rendita per vedovanza fino al mese di gennaio scorso. L'ultimo ammontare di
quest'ultima era di ca. Fr. 870.‑‑ mensili.
L'ultimo salario mensile percepito presso il Servizio d'assistenza
e cura a domicilio __________ è stato di Fr. 3'000.‑‑ ca. lordo.
Potete capire signori come la differenza di entrata finanziaria
non sia indifferente!"
Con
scritto di medesima data l'assicurata ha pure contestato l'ammontare della
rendita di vecchiaia dell'AVS.
1.4. Con risposta
di causa 30 agosto 2000 la Cassa ha proposto di respingere l'azione, con le
seguenti motivazioni:
" Al
momento del pensionamento per vecchiaia (cfr. 1 febbraio 2000) la situazione
previdenziale dell'interessata è stata determinata secondo i seguenti limiti
assicurativi:
entrata alla Cassa pensioni: 1 gennaio
1987
prestazione di libero passaggio iniziale: fr. 105.40
entrata effettiva alla Cassa pensioni: 10 dicembre 1986
inizio diritto alle prestazioni 1
febbraio 2000
periodo complessivo di computo (compresa
rivalutazione di 1/3 ‑
assicurati al 31.12.94) 6308 giorni
% pensione di vecchiaia di diritto 26.2833%
stipendio assicurato (classe 15 + 9 aumenti
Org. __________) fr.
35'138.- (100%)
grado di occupazione medio 74.67%
La pensione di vecchiaia di diritto è quindi stata determinata nel
modo seguente:
26.2833% di fr. 35138.‑ = fr.
9'235.‑ x 74.67% = fr. 6'896.- : 13 = fr. 530.-
Sulla base di questo calcolo confermiamo quindi (d'altra parte,
come citato in precedenza, mai messo in discussione dalla controparte) l'esattezza
dei calcoli indicati nella comunicazione del Comitato del 31 gennaio 2000. Le
prestazioni di diritto sono determinate secondo il periodo effettivo di
assicurazione (cfr. periodo di contribuzione, più periodo riscattato).
Il Comitato è tenuto ad applicare correttamente le disposizioni
federali in materia di previdenza professionale, la Legge sulla Cassa pensioni
dei dipendenti __________ ed il relativo Regolamento di applicazione, come pure
la giurisprudenza conosciuta.
Le prestazioni di ogni assicurato sono quindi stabilite sulla base
della sua situazione previdenziale. Argomentazioni di carattere soggettivo,
riferite all'entità dell'importo di diritto ‑ non sufficiente a garantire
un dignitoso livello di vita ‑ non possono essere prese in considerazione
dal profilo previdenziale. Il miglioramento del livello di copertura
previdenziale dell'assicurato può avvenire unicamente mediante un riscatto
supplementare (cfr. art 6 LCP)."
1.5. Pendente
causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti che sono stati notificati alle
parti.
La Cassa
pensioni, in data 17 ottobre 2000 ha precisato che l'ammontare della rendita è
in realtà di fr. 544 mensili.
1.6. In data 9
marzo 2001 la Cassa ha risposto ai quesiti sottopostile dal TCA il 20 febbraio
2001. L'atto di causa è stato trasmesso all'attrice.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia della previdenza
professionale erogata ad __________ dalla Cassa pensioni dei dipendenti
__________ con effetto dal 1 febbraio 2000.
L'assicurata
sostiene in proposito di non poter far fronte al proprio sostentamento con
questo importo, in quanto troppo esiguo.
A
proposito del calcolo della rendita di vecchiaia l’art. 22 della Legge sulla
cassa pensioni dei dipendenti __________, nel tenore in vigore fino al 30
settembre 2000, precisa che
"
La pensione di vecchiaia corrisponde all'1,5%
dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra
l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%
(cpv. 1).
I periodi con grado d'occupazione ridotto o nullo
diminuiscono proporzionalmente la durata d'assicurazione (cpv. 2).
Se lo stipendio ha subito una riduzione per
cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c) che si verificano
dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il calcolo della
pensione viene aumentato in modo proporzionale (cpv. 3)."
Secondo
le disposizioni transitorie C1 e C2 entrate i vigore con le modifiche della
LCP, aventi effetto dal 1995
" 3 Tutti gli eventi coperti dalla Cassa
che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono
regolati secondo le nuove disposizioni di legge.
C2
1 Per gli attuali assicurati con una età superiore ai venti anni
compiuti, le pensioni di vecchiaia e i supplementi sostituitivi sono calcolati
aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione conseguito
al momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40
anni."
Secondo
l'art. 10 cpv. 1 LCP
"
Lo stipendio assicurato agli effetti della
presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo detto
quota di coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti"
L’art. 16
cpv. 1 del Regolamento alla LCP, nel tenore in vigore fino al 30 settembre
2000, indica la scala delle rendite applicabili per il calcolo della rendita di
vecchiaia e precisa che la pensione è calcolata dalla data di affiliazione alla
data del pensionamento e per mesi interi.
Il TCA in
una sentenza emanata il 18 agosto 1998 nella causa O.M, cresciuta in giudicato
e pubblicata in RDAT I-1999 p. 27ss, ha già avuto modo di dichiarare conforme
alla legge la citata disposizione ed ha precisato:
"
Come si é visto le nuove normative in materia di
Cassa pensioni dei dipendenti __________, hanno introdotto un parallelismo tra
la durata assicurativa e l'entità delle prestazioni.
Così, se il vecchio regolamento definiva il
concetto (legale) di "ogni anno di assicurazione" con riferimento
all'età di affiliazione (anni compiuti; cfr. consid. 2.3), l'art. 16 cpv. 1 del
Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti __________ del 29 maggio 1996
stabilisce che "la pensione é calcolata dalla data di affiliazione alla
data di pensionamento per anzianità e in mesi interi" (cfr. Doc. _, per
maggiori dettagli).
A mente del TCA questa disposizione del
regolamento, più restrittiva, é conforme alla legge in quanto corrisponde alla
chiara volontà del legislatore di creare "un perfetto parallelismo"
tra la durata assicurativa e le prestazioni della Cassa (cfr. consid. 2.4 e
1.9, anche in relazione all'abrogazione dell'art. 18 LCP)." (cfr. RDAT I
1999 p. 30).
Secondo
il capoverso 3 dell'art. 16 del Regolamento infine
"
Per gli
assicurati il cui grado di occupazione viene modificato nel corso della loro
carriera, la pensione è calcolata tenuto conto del periodo contributivo
completo e della durata del periodo d'assicurazione proporzionale espresso in
percentuale, Per gli assicurati al 31 dicembre 1994 il computo viene eseguito
sull'arco di 30 anni."
2.2. Preliminarmente
va rilevato che, dal tenore delle disposizioni suesposte emerge chiaramente che
l’ammontare della rendita di vecchiaia degli affiliati alla Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato non dipende dall’ammontare dei contributi versati da
datore di lavoro e lavoratore durante l’affiliazione (il cosiddetto “principio
del primato dei contributi”), bensì dall’ammontare dell’ultimo stipendio
assicurato e dagli anni di assicurazione ("principio del primato delle
prestazioni"; cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz, Berna 1985, p. 30; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1994, p. 236, art. 15 LFLP, primato dei contributi e 16 LFLP, primato
delle prestazioni).
2.3. Nel merito
non è contestato che l’assicurata è stata affiliata alla Cassa pensioni dal 1°
gennaio 1987 a gennaio 2000 e quindi durante tredici anni e un mese. Tramite la
prestazioni di libero passaggio apportata di fr. 105.40, l'affiliazione è stata
inoltre ricondotta al 10 dicembre 1986. L'affiliazione risulta quindi essere
durata 13 anni, un mese e 22 giorni.
La Cassa
ha considerato pertanto applicabile una percentuale del 26.28%.
Pendente
causa il TCA ha chiesto all'amministrazione alcuni chiarimenti a proposito del
calcolo della percentuale, dello stipendio assicurato e del grado di
occupazione.
Dalle
informazioni trasmesse al TCA in data 17 ottobre 2000 risulta in particolare
che il calcolo non è stato effettuato in mesi, bensì in giorni (4'710
giorni pari al periodo di contribuzione e 21 giorni il periodo acquistato,
recte 22 giorni, dal 10 al 31 gennaio; VIII).
2.4. In simili
condizioni va esaminato se il calcolo effettuato dalla Cassa in giorni è
conforme alla legge, ritenuto che l'art. 16 cpv. 1 RegLCP in vigore al momento
del pensionamento prevede il calcolo in mesi.
In
proposito si evidenzia che la legge va interpretata sulla base del suo testo
letterale. Secondo la giurisprudenza si può derogare dal senso letterale di un
testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad
esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della
disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di
presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in
oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133;
Pratique VSI 1933 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V
5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 21b
IV).
Se il
testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni,
conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli
elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo
della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora
tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib
191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF
116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).
Come
indicato precedentemente (consid. 2.1) l'art. 16 del Regolamento, dichiarato
conforme alla legge dal TCA, ha introdotto il calcolo del periodo assicurativo
in mesi - in proposito il testo della norma è chiaro - invece che in anni (come
previsto dal precedente Regolamento). Il nuovo Regolamento non ha invece
previsto il calcolo in giorni.
L'introduzione
di quest'ultima modalità di calcolo, che ha realizzato il parallelismo perfetto
tra periodo assicurativo e prestazioni, è invece avvenuta attraverso la
modifica della legge del 14 dicembre 1999, entrata in vigore il 1° ottobre
2000.
Il nuovo
articolo 22 cpv. 6 LCP prevede infatti che:
"
Il periodo di assicurazione è calcolato in
giorni e corrisponde al periodo di contribuzione più quello acquistato"
Nel
Messaggio del Consiglio di Stato dell'8 aprile 1999 relativo alla modifica
della legge sulla Cassa pensioni si legge, a proposito di questa norma che
" Viene
definito in modo chiaro cosa s'intende per periodo di assicurazione. Esso è
composto dal periodo di contribuzione presso la Cassa pensioni dei dipendenti
__________, il periodo acquistato mediante la prestazione di libero passaggio o
con il riscatto individuale. Questa definizione rispetta quanto contenuto nelle
norme federali in materia di previdenza professionale (cfr. LPP/OPP).
Inoltre viene specificato che il calcolo del periodo
d'assicurazione viene eseguito in giorni (360); questo tiene conto del
principio, già introdotto con la modifica entrata in vigore il 01.01.1995,
legato al parallelismo fra periodo di contribuzione e prestazioni."
Nel
Messaggio è quindi stata nuovamente ribadita la volontà del legislatore di
fondarsi su un parallelismo perfetto tra periodo assicurativo e prestazioni (cfr.
RDAT I 1999 p. 30 consid. 2.5).
2.5. In concreto,
secondo questa Corte, nel caso di __________ e degli altri assicurati
pensionati dal 1 gennaio 1996 al 30 settembre 2000, il calcolo della rendita
dev'essere effettivamente eseguito fissando il periodo assicurativo in giorni,
come indicato dalla Cassa pensioni (consid. 2.1).
Alla luce
della chiara volontà del legislatore e dello scopo perseguito dalla modifica
dell'art. 16 del regolamento, dev'essere infatti ammessa l'esistenza di una
lacuna legislativa, che questa Corte è autorizzata a colmare.
Al
riguardo va rilevato che una lacuna legislativa è in particolare ammessa nel
caso in cui la legge non prevede una risposta ad una questione giuridica ed una
soluzione non risulta neppure sulla base di un'interpretazione della legge (DTF
124 V 271 consid. 2a; DTF 113 V 12; DTF 103 V 100) la quale risulta, quindi,
incompleta.
Il
giudice deve colmare la lacuna sulla base dell'art. 1 cpv. 2 CCS come se fosse
il legislatore (DTF 112 V 53). Tale regola permette in futuro di trattare altri
casi allo stesso modo e di evitare una disuguaglianza di trattamento tra gli
assicurati (A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte
1994, p. 46). Non è infatti ammissibile ritenere che la mancanza di una norma
sia sempre riconducibile ad un silenzio qualificato.
La prassi
più recente tende, inoltre, in generale, a considerare le leggi amministrative
in larga misura incomplete e quindi a completarle, dove esiste una necessità
palese, invece di concludere, nel caso di mancanza di una disposizione, a
favore di un'intenzione in tal senso del legislatore (ZBl 2/2001 p. 94 e
dottrina citata). Pure la giurisprudenza del Tribunale federale si è
allontanata dalla distinzione classica tra lacuna propria e impropria,
avvicinandosi al concetto di incompletezza in condizione con quanto pianificato
("planwidrige Unvollständigkeit"; ZBl citato).
La chiara
volontà del legislatore, manifestatasi dapprima tramite le modifiche della LCP,
entrate in vigore il 1 gennaio 1995 (cfr. RDAT I 1999 p. 28, 30 consid. 2.5),
era quella di creare un maggiore parallelismo tra durata assicurativa e
prestazioni. Ciò è stato fatto in particolare tramite l'introduzione, con
effetto dal 1 gennaio 1996, dell'art. 16 cpv. 1 del Regolamento, secondo cui il
periodo assicurativo è calcolato in mesi interi. Il solo articolo 16 RegLCP non
era tuttavia in grado di creare un parallelismo perfetto nel caso in cui
l'affiliazione fosse terminata o iniziata nel corso di un mese.
Con
l'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 6 LCP, la Cassa pensioni ha perfezionato
e rafforzato tale parallelismo, introducendo esplicitamente il calcolo in
giorni nella legge.
Alla luce
di questi fatti è evidente che l'introduzione del calcolo del periodo
assicurativo in mesi (art. 16 RegLCP) e non già in giorni, non può essere
considerato intenzionale e quindi non è riconducibile ad un silenzio
qualificato.
Si tratta
invece di una soluzione introdotta in conformità alla volontà del legislatore
che si è rivelata imperfetta e quindi incompleta rispetto a quanto era nei
piani del legislatore.
Essa non
regola infatti, in modo corretto la situazione allorché l'assicurato ha
iniziato il rapporto di lavoro nel corso di un mese (e non il 1° giorno del
mese) o allorché, come nel caso presente, la prestazione di libero passaggio
apportata ha permesso di anticipare l'affiliazione però non per un mese intero
(cfr. consid. 2.3: affiliazione ricondotta al 10 dicembre 1996). Va al riguardo
aggiunto che, invece, il diritto alla prestazione di vecchiaia inizia sempre il
1° del mese, visti i termini di disdetta previsti dalla LORD (cfr. art. 59 cpv.
1: "il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la
fine di un mese, con il preavviso di tre mesi" e art. 64 cpv. 1: "il rapporto
di impiego cessò per il limite di età tra i 60 e i 65 anni d'età. Devono essere
osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59).
In simili
condizioni nell'assenza di un parallelismo completo dal 1 gennaio 1996, data
dell'entrata in vigore del Regolamento (art. 33 cpv. 2), fino al 1 ottobre
2000, data dell'entrata in vigore dell'art. 22 cpv. 6 LCP, dev'essere ravvisata
una lacuna, che questo TCA è autorizzato a colmare ai sensi di quanto proposto
dalla Cassa Pensioni (cfr. consid. 1.5).
Alla luce
di quanto sopra esposto il periodo assicurativo dell'attrice, pensionata nel
febbraio 2000, va calcolato, in giorni, non in mesi.
Questa
modalità di calcolo è del resto stata applicata a tutti gli assicurati
pensionati dal 1 gennaio 1996 e quindi è pure rispettato il principio
dell'uguaglianza di trattamento (XII).
Visto
quanto sopra, le censure sollevate con la petizione vanno respinte, in quanto
infondate.
L'istanza
va tuttavia parzialmente accolta, in quanto pendente causa la Cassa pensioni ha
modificato il calcolo della rendita a seguito dell'intervenuto adeguamento del
salario da parte del datore di lavoro (pari al 75% della classe 15 dei
dipendenti __________, VIII). L'ammontare della rendita è quindi di fr. 544
mensili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§ __________
ha diritto, nei confronti della Cassa pensioni dei dipendenti __________, ad
una rendita di vecchiaia di fr. 544 mensili con effetto dal 1 febbraio 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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