AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2000.23
Data decisione, Autorità:
30.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00023
MB/nh
Lugano
30 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 maggio
2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Il
matrimonio tra __________ e __________ è stato sciolto per divorzio con
sentenza cresciuta in giudicato del __________ 1999, pronunciata dal Pretore di
__________. Al punto 3 del dispositivo il giudice ha in particolare disposto
che (doc. _):
"
Il signor __________ acconsente a trapassare
dalla __________ in deduzione della sua prestazione di libero passaggio fr.
40'000.- (quarantamila) alla moglie.
L'importo sarà riversato sul conto di libero
passaggio n. __________ch'ella detiene presso la Banca __________, fondazione
di libero passaggio, __________.
L'avviso di apertura del conto di libero
passaggio al nome della signora __________ e il conteggio differito della
__________ a nome di __________ formano parte integrante dell'odierna
convenzione ed in quanto tale risultano allegati."
1.2. In data 25
ottobre 1999 l'assicurata, tramite l'avvocata __________, ha chiesto alla
__________ di eseguire il punto no. 3 della sentenza di divorzio e meglio di
trapassare fr. 40'000 sul conto di libero passaggio intestato a __________
presso la Banca __________ (doc. _).
L'interessata
ha sollecitato l'evasione della domanda in data 6 dicembre 1999.
Il 14
dicembre 1999 la Fondazione __________ ha rifiutato di rendere effettivo il
trapasso adducendo le seguenti motivazioni:
"
La Legge federale sul libero passaggio nella
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge
sul libero passaggio), disciplina le pretese dell'assicurato in caso di libero
passaggio nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità.
Secondo l'articolo 1 di questa legge,
l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di
previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita (esigibile
con l'uscita dall'istituto di previdenza).
Quindi il versamento di una prestazione di libero
passaggio è dovuta nei casi in cui la persona assicurata possa esigere una
prestazione d'uscita.
La Legge federale sul libero passaggio nella
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge
sul libero passaggio) prevede nell'articolo 22 vigente che un
trasferimento di una parte della prestazione d'uscita - che è stata acquisita
durante il periodo del matrimonio - può essere trasferita nell'istituzione di
previdenza dell'altro coniuge. Questa regolarizzazione però non ha potuto
realizzare l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne i diritti
previdenziali acquisiti durante il matrimonio.
Il nuovo articolo 124 del codice civile
svizzero - che entrerà in vigore a partire dal 01.01.2000 - prevede che
un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di
previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero, allorché le pretese in
materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possano
essere divise per altri motivi.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponderà alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio, e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio.
Siccome il signor __________ è inabile al lavoro
nella misura del 100% e da questa inabilità lavorativa non nasce alcun diritto
per poter esigere una prestazione d'uscita, non ci è possibile effettuare alcun
versamento."
1.3. Il 16
dicembre 1999 la patrocinatrice dell'assicurata ha chiesto ulteriori
chiarimenti alla fondazione __________, in particolare la data della decorrenza
dell'inabilità lavorativa del signor __________ e il significato del conteggio
25 giugno 1999.
Con
risposta 22 dicembre 1999 la __________ ha precisato che
"
L'inabilità lavorativa del signor __________ è
stata attestata dalla __________ di __________ che ha versato delle indennità
giornaliere per l'infortunio n. __________a partire dal 5 febbraio 1999.
Nel regolamento della ditta __________ è previsto
un esonero dal pagamento dei premi dopo un periodo d'attesa di 3 mesi in casi
d'incapacità di guadagno dovuta a malattia o infortunio.
Di conseguenza abbiamo concesso l'esonero dal
pagamento dei premi a partire dal 05.05.1999.
In data 26.05.1999 abbiamo emesso un certificato
di previdenza definitivo che attesta una prestazione d'uscita di CHF 92'875
valevole dal 01.01.1999. Su questo documento avevamo già avvisto il signor
__________ che a causa dell'incapacità lavorativa, le prestazioni assicurative
erano assicurate secondo convenzione particolare.
Dopo richiesta del 14.06.1999 della Pretura di
__________ abbiamo attestato erroneamente - tramite un conteggio d'uscita
provvisorio al 01.907.1999 e lettera informativa - la prestazione d'uscita del
signor __________.
Di seguito la Pretura di __________ ha
pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e che il signor
__________ acconsente a trapassare dalla __________, - in deduzione della sua
prestazione di libero passaggio - l'importo di fr. 40'000.- alla moglie.
Purtroppo - come le avevamo già comunicato
tramite lettera del 14.12.1999 - dal fatto che il signor __________ è inabile
al lavoro nella misura del 100% non nasce alcun diritto per poter esigere una
prestazione d'uscita. Quindi non è possibile effettuare alcun versamento."
1.4. In data 24
dicembre 1999 la patrocinatrice dell'assicurata ha nuovamente sollecitato il
trapasso di fr. 40'000 a favore della sua cliente, in quanto
"
è imposto dall'ordine del giudice come a
sentenza pretorile allegata allo scritto 25 ottobre 1999, regolarmente
cresciuta in giudicato" (doc. _).
1.5. Con
petizione 25 maggio 2000 __________, rappresentata dall'avvocato __________, ha
chiesto al TCA di giudicare
"
- in
via principale
Il ricorso è accolto.
Pertanto è fato ordine alla __________, presso cui è affiliato
__________ (contratto n. __________, polizza n. __________) di versare
l'importo di fr. 40'000.- (quarantamila) prelevandolo dal montante della
prestazione di libero passaggio, sul conto previdenziale n. __________della
signora __________ presso la Banca __________, Fondazione di libero passaggio,
__________.
- in via subordinata
Il ricorso è accolto.
Pertanto la __________ Fondazione collettiva LPP, __________,
è condannata a versare alla signora __________, l'importo di fr. 40'000.- oltre
interessi al 5% dal 25 ottobre 1999.
- in tutti i casi
Protestate spese e ripetibili."
A
motivazione delle proprie richieste l'assicurata ha precisato
"A. La
prima censura giuridica sollevata dall'attrice è la tesi di controparte,
secondo cui non è possibile, in presenza di un evento assicurativo, procedere
ad una prestazione di libero passaggio ordinata dal Giudice.
Nel caso
in esame risulterebbe che il marito a seguito di un infortunio LAINF occorsogli
il 5 febbraio 1999 sia inabile al lavoro nella misura del 100% (doc. _, doc.
_).
Tuttavia
il Giudice civile, sulla scorta della attestazioni rilasciate dalla Fondazione
LPP qui convenuta, ha ordinato, in una sentenza di merito di divorzio
definitiva e cresciuta in giudicato, una suddivisione dell'avere di cassa
pensione del marito nel senso che alla moglie dovesse esserle attribuita una
somma di fr. 40'000.‑‑.
Siamo
quindi in presenza di due interessi antitetici e contrapposti: da una parte il
diritto del marito di beneficiare di prestazioni assicurative da eventualmente
prelevarsi, in caso d'invalidità, dal suo capitale accumulato nella cassa
pensione e dall'altra parte il diritto della moglie di vedersi attribuita una
quotaparte del capitale pensionistico del marito così come concordato dalle
parti e ordinato dal Giudice.
Nella
ponderazione di questi interessi, codesto Tribunale dovrà determinare se
privilegiare il diritto egoistico del marito di avvalersi a pieno delle sue
eventuali prestazioni assicurative, oppure il principio di solidarietà tra i
coniugi in ordine alla spartizione dell'avere pensionistico accumulato in
costanza di matrimonio.
La
soluzione va trovata tenendo presente lo spirito ed in generale la ratio legis
della Legge federale sul libero passaggio introdotta ed in vigore dal 1°
gennaio 1995, in particolare il suo art. 22, secondo cui in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita pensionistiche acquisite dai coniugi durante il matrimonio
vanno equamente divise. Il legislatore ha voluto quindi codificare un principio
di solidarietà e di reciproca assistenza tra i coniugi estendendolo anche al
patrimonio accumulato nella cassa pensione.
Ne
discende quindi che il diritto della moglie di vedersi assegnata una quotaparte
della prestazione di libero passaggio del marito deve prevalere sul diritto ad
eventuali prestazioni assicurative non decurtate del marito.
Di
conseguenza il marito, che ha spontaneamente e liberamente sottoscritto la
convenzione di divorzio in cui si suddivideva l'avere di cassa pensione, in
seguito omologata dal Giudice, dovrà provvedere a rifinanziarsi in proprio
quell'avere di cassa pensione che verrà trasferito alla moglie, se vorrà
evitare eventuali decurtazioni delle sue prestazioni in caso di eventi
assicurativi.
Di
conseguenza si chiede in via principale che codesto Tribunale abbia a
condannare la convenuta a trasferire quell'importo di fr. 40'000.-- in favore
dell'attrice, sul suo conto di previdenza, già ordinato dal Giudice civile.
B. L'attrice
ravvisa altresì una crassa violazione da parte della convenuta del principio
della buona fede dell'assicurato.
Per
consolidata giurisprudenza, in applicazione del principio della buona fede,
l'amministrazione può essere costretta a concedere ad un amministrato, in
contrasto con il principio della legalità, una prestazione non prevista dalla
legge. La giurisprudenza e la dottrina hanno enumerato cinque condizioni che
devono essere cumulativamente realizzate per tutelare la buona fede
dell'assicurato, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea
un'aspettativa in modo contrario alla legge (cfr. DTF 116 V 298 ss., Knapp, Précis
de droit administratif, Basilea e Francoforte s/M., 1988, pag. 94 e ss.).
Riassumendo
queste condizioni sono le seguenti:
• l'informazione
deve riferirsi da una situazione individuale e concreta.
• essa
deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale
compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.
• la
promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
l'erroneità della disposizione.
• l'informazione
deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è
pregiudizievole nel senso che fidandosi di questa informazione deve aver preso
disposizioni irreversibili.
• la
legge non dev'essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data.
Una sesta
condizione è stata soppressa dal Tribunale federale delle assicurazioni in DTF
116 V 298.
Ritornando
al caso di specie è chiaro ed incontestato che la convenuta ha certificato al
Giudice civile del divorzio in data 28 giugno 1999 una prestazione di libero
passaggio del marito di fr. 98'093.50 senza riserva alcuna e senza indicare
qual si voglia impedimento al pagamento (doc. _).
Soltanto
dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, in data 22 dicembre
1999, la convenuta ha ammesso che quell'attestazione era errata, in quanto già
precedentemente, ossia dal 5 febbraio 1999, l'assicurato era inabile al lavoro
e quindi non avrebbe avuto diritto ad esigere una prestazione di libera uscita
(doc. _).
Ciò
significa che la convenuta in una situazione individuale e concreta (assicurato
__________), quale organo competente (Fondazione LPP), ha rilasciato, per di
più in una procedura giudiziaria dinanzi ad un Magistrato (Pretore), una
promessa incondizionata atta ad ispirare fiducia e di cui nessuno poteva
dubitarne l'inesattezza.
Sulla base
di questa assicurazione ricevuta, i coniugi, nell'ambito della convenzione di
divorzio, hanno stabilito e determinato tutte le conseguenze accessorie quali
in primo luogo gli alimenti e la liquidazione patrimoniale.
Sotto
l'egida del vecchio diritto del divorzio in vigore sino al 31.12.1999, un
coniuge non aveva diritto a metà della prestazione d'uscita dell'altro coniuge
così come codificato ora al nuovo art. 122 CCS, bensì in applicazione dell'art.
22 della Legge sul libero passaggio in caso di divorzio la prestazione d'uscita
andava equamente divisa. L'ammontare della quotaparte assegnata alla moglie era
quindi determinante per la fissazione degli alimenti, in virtù dei vecchi art.
151 e 152 CCS e relativa giurisprudenza. Quindi più era alto l'ammontare della
cassa pensione del marito assegnato alla moglie, più bassi erano gli alimenti
in suo favore.
Nella
fattispecie in esame sono stati fissati degli alimenti in ragione di fr. 1'250.‑‑
mensili in favore della moglie e ciò sino a novembre 2005 (dispositivo no. 2.2.
sentenza di divorzio), tenendo presente che ella beneficiava comunque di un
avere pensionistico del marito di fr. 40'000.‑‑.
Se fosse
stato chiaro già allora che questo importo non sarebbe stato versato alla
moglie, ella avrebbe potuto avanzare pretese ben più alte in ordine agli
alimenti e alla liquidazione patrimoniale.
In
definitiva l'informazione errata rilasciata dalla convenuta ha causato un
pregiudizio non indifferente alla moglie nell'ambito del divorzio.
Pertanto
nell'ipotesi in cui non fosse possibile prelevare fr. 40'000.‑‑ dal
capitale pensionistico del marito a causa del verificarsi di un evento
assicurativo, così come asserito dalla convenuta (doc. _), la convenuta
dev'essere condannata in proprio a versare fr. 40'000.‑‑
all'attrice per aver palesemente leso il principio della buona fede
dell'assicurato nel senso suesposto."
1.6. Con risposta
21 luglio 2000 la __________ fondazione collettiva LPP, rappresentata
dall'avvocato __________, ha chiesto al TCA di respingere la petizione.
L'Istituto
di previdenza ribadisce che, in quanto l'assicurato era inabile al lavoro al
momento della pronuncia della sentenza di divorzio, il diritto a parte della
prestazione di libero del marito da parte della moglie non è mai sorto. La
convenuta precisa inoltre che
"
Il Pretore nel corso della procedura di divorzio
avrebbe dovuto accertarsi se il signor __________ fosse abile o meno al lavoro
ed in quale misura ed in conseguenza di ciò stabilire se una prestazione di
libero passaggio in favore della moglie dovesse essere accordata o meno.
Non si può trarre da una svista della convenuta
un diritto al versamento di una prestazione che per legge non risulta
dovuta.
Non ci si trova pertanto affatto davanti a due interessi
contrapposti né tantomeno deve essere fatta una ponderazione degli interessi
come, a torto, pretende l'attrice. La situazione giuridica risulta
perfettamente chiara e l'attrice non può vantare alcuna pretesa nei confronti
della convenuta mancando qualsiasi titolo giuridico per fondare un diritto a
ricevere qualsivoglia prestazione d'uscita.
Nessuno mette in dubbio il tenore dell'art. 22 della Legge
federale sul libero passaggio, ma nel caso di specie questo disposto
legislativo non può e non deve trovare applicazione mancandone i presupposti.
Non vi è quindi alcun "diritto egoistico del marito di avvalersi a pieno
delle sue eventuali prestazioni assicurative" come sostiene l'attrice, ma
è la moglie che non può vantare alcun diritto ad una prestazione di libero
passaggio mancandone i presupposti." (VI)
Secondo
la convenuta, infine, non vi è nessuna violazione del principio della buona
fede per i seguenti motivi
" Anzitutto
l'attrice, date le circostanze, poteva senz'altro riconoscere l'erroneità della
sentenza pretoriale. Risulta infatti difficile credere che la moglie
dell'assicurato non fosse a conoscenza dell'infortunio occorso al marito in
data 5 febbraio 1999 durante la procedura di divorzio. La moglie ben sapeva che
il marito aveva avuto un infortunio ed era inabile al lavoro nella misura del
100%, ma ha sottaciuto questo fatto nel corso della procedura di divorzio,
approfittando della leggerezza della convenuta, per accaparrarsi delle
prestazioni di libero passaggio a cui per legge non avrebbe avuto diritto.
L'agire in malafede può semmai essere imputato alla moglie che ha
sottaciuto al Pretore un fatto decisivo di cui era perfettamente a conoscenza.
Ma c'è di più. Non si vede quali disposizioni irreversibili abbia
preso l'attrice a seguito dell'errata informazione. Risulta evidente che
l'attrice non ha fornito alcuna valida prova a sostegno di quanto pretende a
torto. Non può certo pretendere che se questo importo non le fosse stato
versato avrebbe avuto diritto a ricevere una liquidazione patrimoniale maggiore
e degli alimenti più elevati. Questo fatto è tutto da dimostrare e non è per
nulla evidente come sostiene l'attrice."
La
convenuta chiede pure di respingere la domanda di assistenza giudiziaria.
1.7. Quale mezzo
di prova l'attrice chiede che venga assunta quale teste l'avvocato __________ e
che sia richiamato agli atti l'incarto relativo al divorzio dei coniugi
__________.
La
__________ contesta l'assunzione quale teste dell'avvocata, in quanto sarebbe
interessata all'esito della lite, avendo patrocinato attrice nella procedura di
divorzio. La convenuta ha inoltre trasmesso il conteggio delle indennità
giornaliere erogate dalla __________ all'assicurato.
1.8. In data 10
agosto 2000 il patrocinatore dell'attrice ha trasmesso a questa Corte i
documenti atti a sostanziare la domanda di assistenza giudiziaria.
1.9. Pendente
causa il TCA ha effettuato alcuni accertamenti, richiamando in particolare agli
atti l'incarto relativo all'infortunio occorso all'assicurato e chiedendo alla
convenuta di indicare se nel frattempo __________ ha maturato il diritto alla
rendita di invalidità. Le risultanze processuali sono state trasmesse alle
parti.
in
diritto
in
ordine
2.1. Oggetto del
contendere è il trasferimento, da parte della fondazione __________, tramite
prelevamento dall'avere di vecchiaia di __________, di fr. 40'000 a favore del
conto di libero passaggio intestato a __________ presso la __________, come
statuito al considerando 3 della sentenza di divorzio emanata dal Pretore di
__________ il __________ 1999 e passata nel frattempo in giudicato.
L'attrice
chiede in pratica al TCA di rendere esecutiva la sentenza divorzio, che la
convenuta ha ripetutamente rifiutato di eseguire.
Secondo
l'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA, applicabile alla
presente vertenza in virtù dell'art. 8 della legge cantonale di applicazione
della LPP (LALPP), "i membri del Tribunale possono decidere nella
composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di
principio o che non sono di rilevante importanza".
Il
giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente a
respingerlo se tardivo o irricevibile (cfr. art. 2 cpv. 3 della Legge di
procedura e RDAT I 1994 p. 193).
L'esame
della ricevibilità dell'azione avviene d'ufficio da parte del giudice (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 Auf, pag. 73; STFA 25 novembre 1993 in re G.F.
& Co., STCA 13 ottobre 1993 in re F.A.).
In tale
ipotesi il giudice non entra nel merito del ricorso e lo respinge in ordine (A.
Kölz/I.Häner, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurigo 1993 N 184).
Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Le
controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di
previdenza competono tuttavia a detto Tribunale unicamente se la contestazione
concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (DTF 119
V 443; SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 120 V 18 consid. 1a; 129; DTF 119 V 443;
DTF 116 V 112; 221; DTF 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz
über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, ZSR
1987 I p. 608, 613).
La
vertenza deve quindi trarre la propria origine dal rapporto di previdenza (cfr.
DTF 122 II 60 consid. 2b, DTF 120 V 129; STS 1990 p. 205; DTF 116 V 221; DTF
116 V 112; DTF 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die
beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, ZSR 1987 I p.
608¸613).
Se invece
la controversia si fonda su una diversa base legale, l'art. 73 LPP non si applica,
anche se la risoluzione del caso può avere delle conseguenze rilevanti sulla
previdenza (bollettino UFAS 49, STFA del 21 gennaio 2000, DTF 125 V 68; DTF 122
V 323 consid. 2b)
Vertenze
tra istituti di previdenza e aventi diritto sono in particolare quelle
concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a
questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi p. es
riferiti alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da
annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento per esempio
nel caso in cui si debba stabilire l’assoggettamento all’assicurazione
obbligatoria (STFA non pubbl. del 14.12.1989 contro VPSW p. 5) o azioni
costitutive (DTF 116 V 113; H. Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick
auf den Vollzug des BVG, SZS 1988 p. 293).
2.2. Nel caso in
esame a mente di questa Corte la vertenza contestata non riguarda la previdenza
professionale in senso stretto o in senso lato ai sensi della giurisprudenza
summenzionata.
In effetti
l'attrice non chiede al TCA di statuire sulla liceità o sull'ammissibilità nel
merito del trasferimento di fr. 40'000 dalla previdenza del marito a favore di
quella della moglie.
L'attrice
chiede infatti che "sia fatto ordine di versare l'importo…."
(la sottolineatura è nostra)
A
proposito della procedura relativa all'art. 22 LFLP, secondo cui
"
In caso di divorzio il tribunale può decidere
che una parte della prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il
periodo di matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro
coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la
previdenza"
la
dottrina precisa in particolare che
"
une fois la quotité de la prestation de sortie à
transferer fixée, il appartien à l'Istitution de l'époux débiteur, sur ordre du
juge du divorce, d'executer le transfert… conformément a l'art. 22 cpv. 2 LFLP
le juge doit notifier à l'Institution de prévoyance (de l'époux debiteur) le
montant à transferer" (M. Trigo Trindade, La nouvelle loi sur le libre
passage (LFLP et le divorce en particulier le transfert d'une partie de la
prestation de libre passage selon l'art. 22 LFLP).
L'oggetto
della petizione riguarda quindi il pagamento di una somma di denaro.
Di
conseguenza, applicabili nel caso di specie, sono le disposizioni della Legge
federale sull'esecuzione e il fallimento.
In
proposito va infatti rilevato che secondo l'art. 38 LEF "l'esecuzione ha
per scopo l'ottenimento di una somma di denaro"
Per
l'art. 80 LEF inoltre "se il credito è fondato su una sentenza esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione"
Per
l'art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione,
l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
In virtù
delle succitate disposizioni quindi, per ottenere l'esecuzione della sentenza,
avente per oggetto il versamento della somma di denaro fissata nella sentenza
cresciuta in giudicato, l'attrice avrebbe dovuto adire le vie legali previste
dalla LEF (art. 23 LEF), in particolare gli art. 38ss. LEF e non sul rimedio
giuridico previsto dalla LPP. Da questo punto di vista il TCA è quindi
incompetente a dirimere la vertenza.
2.3. Comunque,
anche se in questa sede fosse stata chiesta l'emanazione di una sentenza di
merito in relazione all'ammissibilità del trasferimento di parte della
prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo del matrimonio
all'istituto di previdenza dell'altro coniuge ai sensi di quanto previsto
dall'art. 22 LFLP, il TCA non potrebbe e non avrebbe potuto pronunciarsi sulla
questione, poiché la competenza è attribuita al giudice civile (in particolare
del divorzio (SZS 1998 p. 448; DTF 123 III 56; J.A Schneider, SVZ 68 (2000) p.
175; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung,
AJP 12/99 p. 1615; R. Reusser, Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau, AJP
1994 p.1515). Secondo dottrina e giurisprudenza infatti il trasferimento di una
parte della prestazione d'uscita in base all'art. 22 LFLP nel tenore in vigore
fino al 31 dicembre 1999 e quindi applicabile alla presente fattispecie è
sottoposta alle condizioni previste agli art. 151 e 152 CCS, nel tenore in
vigore fino a quella data (J.A Schneider, SVZ 68 (2000) p. 175).
2.4. Va peraltro
evidenziato che l'art. 124 CCS (cfr. anche l'art. 22b LFLP, per il caso di
assegnazione di un'indennità), invocato dalla convenuta, non è applicabile nel
caso di specie, in quanto entrato in vigore il 1. gennaio 2000. La sentenza di
divorzio è invece stata pronunciata nel 1999.
2.5. L'azione va
inoltre dichiarata irricevibile per un altro motivo.
Acquista
cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su
una determinata vertenza.
Una
sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando
tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso
infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva
delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito
dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio
vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone
all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la
decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni
(U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo
1990, p. 166; p. 170 N 782).
In virtù
del principio “ne bis in idem” infatti, il Tribunale non può pronunciarsi
nuovamente su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in
precedenza altre istanze competenti.
In tale
evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl.
8.5.1996 in re E. G.; STFA non pubbl. del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; H.U.
Walder-Bohner, Zivilprozes- srecht, Zurigo 1983, p. 308; cfr. anche art. 23
della legge per i ricorsi al TCA e art. 98 CPC, B. Cocchi/F. Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 153ss.).
Sul tema
dell'assegnazione di parte degli averi di previdenza del marito a favore della
moglie in caso di divorzio secondo l'art. 22 LFLP si è già pronunciato il
giudice competente in materia (consid. 1.1; consid. 2.3). La decisione è
cresciuta in giudicato, in quanto la sentenza di divorzio non è stata impugnata
e quindi è definitiva.
Oltre a
non essere competente a dirimere la vertenza, quindi, il TCA non potrebbe
entrare nel merito del ricorso, in quanto sul tema ha già statuito un'altra
istanza.
Solo in
sede ricorsuale al Tribunale federale, quindi, il giudizio cantonale relativo
al divorzio e alle sue conseguenze, avrebbe potuto essere modificato.
Anche
per questi motivi la petizione è irricevibile.
2.6. Visto quanto
sopra questa Corte non può entrare nel merito della vertenza. La petizione di
__________ dev'essere pertanto dichiarata irricevibile.
2.7. L'assicurata
chiede infine di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La
convenuta dal canto suo si oppone.
Per
l'art. 73 LPP ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza
cantonale decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto.
I Cantoni
prevedono una procedura semplice spedita e di regola gratuita; il giudice
accerta d'ufficio i fatti.
La legge
di procedura per i ricorsi al TCA, applicabile in virtù della legge cantonale
di applicazione della LPP (LALPP), non prevede nulla in merito alle condizioni
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria. L’art. 23 precisa tuttavia che,
per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che
regolano le materie e sussidiariamente il CPC.
Secondo
l’art. 155 CPC
" le
persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle
spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria”.
L’assistenza
giudiziaria dev’essere rifiutata se la causa non presenta probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC).
In
proposito va rilevato che i presupposti per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria del CPC sono indentici a quelli previsti dal diritto federale per
gli altri ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio 85 cpv. 2 lett. f
LAVS). La giurisprudenza federale ha in particolare precisato che l'indigenza
posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in
modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (SVR
1998 UV Nr. 11 consid. 4a; STFA non pubbl. citata).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p.
237). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti
cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi,
F. Trezzini, op. cit., ad art. 155, p. 237 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl.
succitata p. 3).
In una
recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una
richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente
sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la
manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente
deve piuttosto -indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse
finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione
finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo
calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo
fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 5).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La
sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del
processo o per lo meno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo
alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Da un
punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo
la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.
4a). Quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante,
si tiene conto della situazione al momento della domanda (DTF 108 V 265; cfr.
anche Cocchi, F. Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale,
ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR
1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b)
l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
Il TF ha
stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura
in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure
il suo rappresentante civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia
265/6).
c)
il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., ad art. 157
p. 42 N 4).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D).
2.8. Per l’art.
156 CPC inoltre
" L’assistenza
giudiziaria si chiede in ogni stadio della causa con domanda motivata, al
giudice il quale decide, esperite le necessarie indagini”
In
proposito va rilevato che la procedura per la concessione dell’assistenza
giudiziaria è governata dalla massima ufficiale. Di conseguenza il giudice deve
contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione del
caso.
L’istanza
di assistenza giudiziaria dev’essere però motivata nel senso che il richiedente
deve chiarire le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento di cui
riesca a disporre, idoneo a comprovare uno stato di bisogno. La domanda va
quindi respinta se il ricorrente si limita a dichiarare di essere privo di
mezzi finanziari per pagare un difensore di fiducia, ma non prova in alcun modo
lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo
verosimile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993,
p. 240 e 241).
2.9. Pendente
causa di divorzio, conclusasi nel 1999, l'assicurata è stata posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
Nella
vertenza in esame il TCA ha chiesto all'assicurata di trasmetterle un
certificato municipale aggiornato.
Dal
documento risulta prodotto e dalla documentazione allegata (XXXIV) risulta in
particolare che l'assicurata ha terminato il proprio diritto a percepire
indennità di disoccupazione e percepisce per il proprio sostenzamento fr. 1'250
mensili dall'ex marito e fr. 600 dall'Ufficio del sostegno sociale"per il
periodo dal 1 agosto 2000 al 31 dicembre 2000 per tutte le necessità
dell'economia domestica, integrativo delle entrate in attesa della decisione
AI". Il Municipio di __________ ha dichiarato in proposito che le
informazioni fornite dall'istante sono conformi e che essa è parzialmente a
carico dell'assistenza sociale.
L'assicurata
infatti a fronte di spese per fr. 1'893 (fr. 925 quale fabbisogno minimo per
persone sole, fr. 708 pigione mensile, fr. 260 a titolo di premi
dell'assicurazione malattia, ai sensi del diritto esecutivo (cfr. tabella dei
minimi esistenziali), dispone di soli fr. 1'250 mensili, considerato che la
fondazione collettiva del marito non le ha versato quanto decretato dal
Pretore.
Non si
può inoltre affermare che nel caso di specie la possibilità di vincere la causa
è così esigua che una persona ragionevole e di condizioni agiate avrebbe
rinunciato al processo in considerazione delle spese provocate (cfr. consid.
2.7 punto c). Ritenuto poi che per valutare la probabilità dell'esito
favorevole non si deve applicare un criterio severo e le tematiche legate alla
previdenza professionale e al divorzio non sono di immediata soluzione, la
causa non può essere considerata palesemente priva di esito favorevole.
In simili
condizioni i presupposti per l'ammissione all'assistenza giudiziaria sono
considerati adempiuti, di conseguenza l'istanza dev'essere accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- La domanda
di assistenza giudiziaria è accolta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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