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Numero d'incarto:
34.2000.20
Data decisione, Autorità:
14.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00020
MB/sc
Lugano
14 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 12 maggio
2000 di
__________,
contro
Cassa pensioni dipendenti __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1938, ha svolto attività lucrativa presso il Comune di __________ in
qualità di cuoca a partire dal 1995.
Con
effetto dal 1 aprile 2000 l'assicurata è stata pensionata. La Cassa pensioni
dei dipendenti __________ le ha quindi assegnato una rendita di vecchiaia della
previdenza professionale di fr. 677 annui, pari a fr. 52 mensili (cfr. atti
della Cassa pensione).
1.2. Con
petizione del 12 maggio 2000, indirizzata al TCA, l'assicurata ha chiesto il
versamento in capitale della rendita, adducendo le seguenti motivazioni:
"
(…)
Sono da poco al beneficio dell'AVS, e visto che
la mia rendita mensile 2. pilastro è minima, essendo stata alle dipendenze del
Comune di __________ per pochi anni, mi sarebbe di grande utilità se potessi
riscattare la somma in un'unica rata.
Infatti sarebbe mia intenzione, ristrutturare una
vecchia casa lasciata dai miei genitori e che potrebbe diventare in futuro
abitazione primaria.
Se occorresse qualche altra documentazione per la
risoluzione del caso, sarò pronta a produrla." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 8 giugno 2000 la Cassa pensioni ha chiesto al TCA di respingere la
richiesta con le seguenti motivazioni:
"
(…)
Le prestazioni di vecchiaia sono calcolate
secondo l'art. 22 cpv. 1 e 2 LCP, il quale recita:
" 1
La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dell'ultimo stipendio assicurato
per ogni anno d'assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per
anzianità, ritenuto un massimo del 60%.
2 I periodi con grado d'occupazione ridotto o nullo diminuiscono
proporzionalmente la durata d'assicurazione."
Tuttavia, secondo l'art. 17 cpv. 4, l'assicurato
può chiedere la capitalizzazione parziale nei seguenti limiti:
" Le
prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per superstiti sono di regola
assegnate come rendite. Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può
chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di
liquidazione in capitale.
Può essere liquidata
in capitale solo l'eccedenza rispetto ad un rendita pari al 30% dello stipendio
assicurato."
Il Comitato ha quindi stabilito le prestazioni di
diritto della controparte con la comunicazione del 28 aprile 2000 come segue:
-
periodo
contributivo = 01.01.96/31.03.2000 = 1530 giorni
-
%
di diritto = (1.5% : 360) x 1530 = 6.375%
-
stipendio
assicurato 100% = fr. 15'170.-
-
stipendio
assicurato 70% = fr. 10'619.-
-
Prestazioni
di diritto
6.375% di fr. 10'619.- = fr.
677.- : 13 = fr. 52.-
Come si può rilevare la percentuale di pensione è
inferiore al limite minimo fissato dall'art. 17 cpv. 4.
Questa disposizione vuole quindi evitare che un
assicurato (a) riduca a livelli esigui o addirittura privilegi il versamento
integrale in capitale in luogo della pensione mensile. Ricordiamo che la
sicurezza sociale in Svizzera è basata sul principio dei tre pilastri.
La norma in vigore non permette la
capitalizzazione quando la percentuale di rendita è pari o inferiore al 30%
dello stipendio assicurato annuo. Questo significa che il Legislatore ha voluto
garantire nel tempo una minima fonte d'entrata all'assicurato. Le
argomentazioni dell'assicurata vanno invece nel senso opposto.
La base legale non lascia tuttavia dubbi ed
esclude la possibilità di riconoscere un versamento unico in capitale, quando i
limiti minimi per il pagamento di una pensione mensile non sono stati
garantiti. Nel caso concreto, come detto in precedenza, questi limiti non sono
dati.
Non può neppure entrare in considerazione il
riconoscimento della prestazione di libero passaggio, in quanto l'assicurata ha
già compiuto 60 anni e quindi ha maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia.
L'art. 16 cpv. 4 del Regolamento della Cassa
pensioni dei dipendenti __________ del 29 maggio 1996 precisa infatti quanto
segue:
" Al
raggiungimento dei 60 anni l'assicurato non può rinunciare alla pensione, a
meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività dipendente. In
questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova
Istituzione di previdenza."
Sulla fattispecie l'Alta Corte federale è più
recentemente codesto lodevole Tribunale, si sono già pronunciati escludendo la
possibilità per l'assicurato di chiedere il libero passaggio a scapito della
pensione mensile, nel caso in cui le disposizioni dell'Istituto di previdenza
prevedono la possibilità del pensionamento anticipato/vecchiaia prima del
limite dei 62/65 anni.
È il caso della Cassa pensioni dei dipendenti
__________ (cfr. art. 64 LORD).
Accertata quindi l'impossibilità di riconoscere
la prestazione di libero passaggio, ed in mancanza dei requisiti minimi per
l'ottenimento della capitalizzazione parziale, la richiesta della controparte
non può quindi trovare accoglimento.
Per queste motivazioni il Comitato conferma
pertanto l'esattezza dei calcoli indicati nella comunicazione del 28 aprile
2000 e la corretta applicazione delle norme in vigore.
(…)
Alla signora __________ è confermato il diritto
alla pensione mensile di vecchiaia a contare dal 1. aprile 2000, come alla
comunicazione del 28 aprile 2000 del Comitato.
La petizione del 12 maggio 2000 della signora
__________ è pertanto respinta." (Doc. _)
1.5. Con replica
del 17 giugno 2000 l'assicurata ha precisato che:
"
(…)
In quanto alla fonte d'entrata mensile che
dovrebbe risolvere i miei problemi finanziari, affermare che con una somma di
Fr. 52.--
mensili
la mia sicurezza sociale sia salva, mi sembra al
quanto dubbio e provocatorio." (Doc. _)
1.6. Pendente
causa il TCA ha richiamato agli atti l'intero incarto relativo alla previdenza
professionale dell'assicurata.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il versamento in capitale a __________ da parte della Cassa
pensione dei dipendenti __________ dell'avere di vecchiaia accumulato grazie
alla sua attività presso il comune di __________. In proposito la Fondazione
sostiene che i presupposti per un versamento nella forma richiesta non sono
adempiuti.
In
concreto non è quindi contestato il diritto alla prestazione di vecchiaia
dell'attrice, bensì le modalità di pagamento della stessa.
Per l'art. 13
cpv. 1 lett. b LPP hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia le donne che
hanno compiuto i 62 anni di età.
L'art. 14 LPP
prevede l'ammontare della rendita, mentre a proposito della modalità di
pagamento l'art. 37 LPP stabilisce che:
"
1 Le
prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola,
assegnate come rendite.
Di
principio, in materia di previdenza professionale le prestazioni vengono
erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento meglio si
adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario mancante
dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore
di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale
alla LPP, FF 1976 I p. 225).
Il
versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (cfr. SVR 1994 BVG Nr. 13
p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell’11 aprile 1997 in re A. C;
Messaggio p. 225).
Infatti
i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:
2 L'istituto
di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una
rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita
per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento
della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.
3 Le
disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che
l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una
rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di
vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi
tre anni prima della nascita del diritto."
Tramite
questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha
voluto offrire all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale
di vecchiaia (Messaggio p. 226).
Per
quanto riguarda il capoverso 2 il legislatore ha inoltre precisato che
"
È possibile che il valore della prestazione
dovuta sia così basso che sarebbe derisorio e costoso, dal punto di vista
amministrativo, pagarla sotto forma di rendita. Sono considerate tali le
prestazioni che, sotto forma di rendita, sarebbero inferiori al 10% della
rendtia semplici minima completa dell'AVS".
2.3 Secondo
l'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni
minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale
minimo.
Accordi
più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli
(art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore
dell’assicurato sono, per contro valide, (cfr. il cosiddetto
“Günstigkeitsprinzip”, J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der
Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen
Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con
l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà
contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti
compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.
2.4 L'art. 22
cpv.1 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti __________ stabilisce
che:
"
La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5%
dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra
l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del
60%".
Per
quanto riguarda le modalità di pagamento, secondo l'art. 17 cpv. 4 LCP:
"
Le prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per
superstiti sono di regola assegnate come rendite. Il beneficiario di una
pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata
in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidata in capitale solo
l'eccedenza rispetto ad una rendita pari al 30% dello stipendio
assicurato."
2.5. Nella
presente fattispecie, per quanto riguarda in primo luogo la possibilità di un
versamento in capitale delle prestazioni previdenziali prevista dall'art. 17
cpv. 4 LCP, questa Corte rileva che lo stipendio assicurato era di fr. 15'170
annui (al 100%, cfr. doc. _). Il 30% di questa rendita ammonta quindi a fr.
4'551 annui. Poiché la rendita di vecchiaia della CP non supera in concreto
questo importo - essa è infatti di fr. 677 annui (consid. 1.1)- non può essere
versata in forma di capitale.
Alla
stessa conclusione si giunge tenendo conto dello stipendio assicurato al 70%,
pari a fr. 9'154 (cfr. in proposito doc. _). In effetti il 30% di questo
importo è pari a fr. 2'746.20 e quindi essendo superiore all'importo della
pensione, essa non può essere versata in capitale.
Infine va
ancora rilevato che l'art. 17 cpv. 4 della legge cantonale, anche se più
restrittivo dell'art. 37 cpv. 2 LPP, non viola le disposizioni minime LPP (cfr.
consid. 2.3), in quanto questa norma ha carattere potestativo e quindi in
questo ambito attribuisce potere d'apprezzamento al fondo di previdenza (cfr.
DTF 117 V 316 consid. 4a).
La
richiesta dell'assicurata dev'essere pertanto respinta.
2.6 Per quanto
riguarda inoltre la possibilità di versamento in capitale prevista all'art. 37
cpv. 2 LPP, nel caso in cui ci si trovi confrontati con importi minimi, va
evidenziato che la rendita minima annua AVS è pari, nel 2000, a fr. 1005
mensili. Il 10% di questa rendita ammonta a fr. 100.50 mensili. Poiché la
pensione mensile assegnata all'assicurata è inferiore al 10% della rendita
minima AVS, il pagamento in capitale delle prestazioni di vecchiaia potrebbe
per principio avvenire.
Tuttavia
poiché la disposizione della LPP ha carattere potestativo (DTF 117 V 315
consid. 4a) e non imperativo (il Fondo di previdenza "può" e quindi
non "deve" applicare le conseguenze previste dalla norma) la
prestazione non può essere versata in forma di capitale, in quanto il Fondo di
previdenza si è opposto, entro i limiti previsti dalla legislazione (cfr. U.
Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, Zurigo 1990, N
355/356).
Avendo il
Fondo di previdenza agito in base ad un potere di apprezzamento assegnatogli
dalla legge, questa Corte non può sostituirlo con il proprio.
Anche da
questo punto di vista la petizione va quindi considerata infondata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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