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Numero d'incarto:
34.2000.11
Data decisione, Autorità:
14.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00011
MB/gm
Lugano
14 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 7 aprile 2000
di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900
Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto - che con decisione
21 novembre 1997, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato
d’ufficio la __________, in quanto ha accertato che con effetto dal 15 novembre
1996 è stato sciolto il contratto di adesione precedentemente concluso (doc. _;
cfr. anche STCA del 15 marzo 2000 in re PSagl);
-
che in
base ai salari notificati dal datore di lavoro alla Cassa di compensazione, il
Fondo di previdenza ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore
di lavoro nel 1997, apportando le necessarie modifiche (doc. _);
-
che in
data 2 novembre 1999 l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei
contributi dovuti al 31 agosto 1998 per fr. 2'272.25, oltre a spese di diffida
per fr. 100;
-
che il 7
febbraio 2000 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di
__________ il precetto esecutivo no. __________ per fr. 2'372.25 e spese di
fr. 150, pari ai contributi della previdenza professionale nel 1997 (cfr. doc.
_);
-
che
l’interessata ha interposto opposizione;
-
che con
petizione 7 aprile 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare
la __________ al pagamento di fr. 2'522.25, a titolo di contributi della
previdenza, oltre a interessi e spese così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio
esecuzione di __________;
-
che la
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da
parte del Presidente del TCA;
considerato in diritto,
-
che, in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio né di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove), di conseguenza iI TCA può decidere nella
composizione del Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr.
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);
-
che, nel
merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato;
-
che
l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare
d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un
istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di
previdenza professionale);
-
che
l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto
collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla
legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un
istituto di previdenza (art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art.
16 del regolamento);
-
che
l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai
stato contestato e dev’essere ammesso;
-
che
secondo l’ art. 66 LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32);
-
che in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste nel regolamento
dell’Istituto collettore all’art. 16. Tale normativa corrisponde a quanto
previsto all’art. 16 LPP per l’accredito di vecchiaia. Il premio di rischio è
inoltre determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente (cfr. tariffe
per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le
assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda
1990, p. 67). Il contributo per le misure speciali, il quale ammonta all’1%
corrisponde a quanto statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP, quello per il rincaro
all’art. 36 LPP, (art. 9 del regolamento);
-
che con
la petizione l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare la __________ al
pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti nel 1997 e delle
spese, quantificando l’importo in fr. 2'522.25;
-
che la
richiesta non è stata contestata dalla convenuta, che non è intervenuta in
causa, né precedentemente ad essa ha sollevato obiezioni in merito al calcolo
dei contributi effettuato dall’attrice,
-
che il
calcolo effettuato dalla Fondazione risulta suffragato dalla necessaria
documentazione ed è stato adeguato alle intervenute mutazioni;
-
che,
infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di
causa, in particolare dalla documentazione inviata dalla Cassa di compensazione
all’Istituto collettore. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si
fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente;
-
che in
quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento,
l’importo chiesto con la petizione dev’essere pertanto confermato;
-
che
l'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora;
-
che
poiché la convenuta è palesemente in mora (cfr. art. 4 cpv. 3 e cpv. 4 delle
condizioni affiliazioni; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei
contributi, può essere riconosciuti interessi dimora al tasso legale del 5%
(art. 104 cpv. 2 CO);
-
che
pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. fr. 2'522.25 oltre a
interessi del 5% dal 4 febbraio 2000;
-
che con
la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo no. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione
di __________;
-
che
secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito
d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79
LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della
giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o
della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di
un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima
del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
-
che la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, limitatamente all’importo di fr. 2'522.25 oltre a interessi
del 5% dal 4 febbraio 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
che
secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in
materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
-
che il
TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
-
che
secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente
al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta
fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
-
che nel
caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione
attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da
quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è
intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del presidente del TCA,
di due termini per la presentazione della risposta), né ha ritirato le
raccomandate;
-
che alla
luce della sueposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 300 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro
P. Sagl);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza la __________ è condannata a versare all’Istituto collettore LPP
fr. 2'522.25 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti nel 1997 oltre
a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ dell'Ufficio esecuzione di __________, limitatamente all’importo di
fr. 2'522.25 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 300 sono poste a carico della convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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