AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2003.7
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.7
TB
Lugano
24 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2003
di
contro
la decisione dell'11 dicembre 2002
emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell'11 dicembre 2002 (doc. _) la Cassa cantonale di compensazione di
Bellinzona ha rifiutato di versare a __________ l'importo di Fr. 4'282,65 quale
rimborso delle postulate spese per trattamenti dentari (art. 8 OMPC) prestatele
dal dr. med. dent. __________ (Fr. 2'689,25) e dall'odontotecnico __________
(Fr. 1'593,40) (docc. _ e _).
1.2. Con ricorso
dell'8 gennaio 2003 (doc. _) l'assicurata, beneficiaria di una rendita AVS,
pretende il riconoscimento dell'intero ammontare di Fr. 4'282,65 fatturatole il
4 novembre 2002 (doc. _), lamentando di avere problemi finanziari che non le
permettono di far fronte a tale spesa.
1.3. Con risposta
del 17 gennaio 2003 (doc. _) la Cassa ha proposto il rigetto del ricorso
osservando quanto segue:
"
(…) Inoltre, secondo le disposizioni emanate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nel bollettino delle
prestazioni complementari no. 48 del 29 novembre 1978, viene stabilito che in
caso di cura medica dentaria, la Cassa competente per il rimborso, deve
verificare che il trattamento sia di tipo semplice, economico ed adeguato (cfr.
marg. 5038 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI) e che
il rimborso avvenga in base alla tariffa SUVA.
Per queste ragioni la fattura inoltrata è stata
controllata dai periti della Commissione medico dentistica della Cassa
cantonale di compensazione AVS i quali hanno accertato un importo rimborsabile
pari a fr. 3'000.-.
Infatti, a norma dell'art. 8 cpv. 3 OMPC che
recita:
" Se
le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente
superiori a 3'000.- franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un
preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3'000.-
franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al
massimo 3'000.- franchi."
Nella misura in cui, stando all'avviso del medico
dentista, il trattamento era già terminato, il nostro intervento è quindi stato
limitato al massimo previsto, come dai disposti di legge indicati.
Purtroppo però questa somma non ci è stato
possibile rimborsarla, in quanto ci trovavamo in presenza di un superamento del
limite di reddito ammontante a fr. 4'812.- che escludeva la ricorrente dal
diritto alla prestazione complementare." (…)
1.4. La
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.3. Per l'art. 3
LPC, le prestazioni complementari comprendono, oltre alla PC annua versata ogni
mese, il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo
16290 franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435
franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545
franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni
altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli
importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a
Fr. 16'880.- per persone sole, a Fr. 25’320.- per coniugi e, per orfani e figli
che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr.
art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e
immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite
di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per
coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per
figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é
preso in considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti
del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.
(cpv. 2)"
2.7. A norma
dell'art. 3d cpv. 1 LPC che concerne il rimborso delle spese di malattia e
d'invalidità,
"
I beneficiari di una prestazione complementare
annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso,
debitamente comprovate:
a. di
dentista;
b. di
aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
c. per
dieta;
d. di
trasporto fino al più vicino luogo di cura;
e. di
mezzi ausiliari e
f. di
partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal.
2.8. Oggetto
della presente lite è il rifiuto dell'Amministrazione di rimborsare
all'assicurata l'ammontare di Fr. 4'282,65 a titolo di spese per trattamenti
dentari già eseguiti, giacché i redditi della ricorrente supererebbero le spese
riconosciute. La ricorrente fa valere che la sua situazione finanziaria non le
permette di sostenere la citata fattura del dr. med. dent. __________
(comprensiva delle spese di laboratorio) e chiede pertanto un aiuto da parte
dell'Istituto delle assicurazioni sociali.
Nel caso in esame, già con decisione del 13
febbraio 2002 (doc. _) la Cassa ha rifiutato di concedere alla ricorrente, con
effetto dal 1° gennaio 2002, una prestazione complementare, ritenendo pari a
Fr. 31'364.- le spese riconosciute e cifrando i redditi a Fr. 36'176.-. Le
prime sono costituite, oltre all'ammontare fisso di Fr. 16'880.- per l'anno
2002 quale limite di reddito per persone sole (cfr. consid. 2.5.) ed al
contributo fisso per l'assicurazione malattia per l'anno 2002 (Fr. 3'372.-), di
Fr. 11'112.- per la pigione annua lorda. La rendita AVS ammontante a Fr.
18'924.-, la rendita del secondo pilastro di Fr. 16'207.- annui, 1/10 di
reddito della sostanza computabile (Fr. 900.-) e gli interessi da deposito di
Fr. 145.- costituiscono invece i redditi dell'assicurata.
Vi sarebbe dunque un'eccedenza di reddito pari a
Fr. 4'812.- che non permette all'interessata di beneficiare di una prestazione
complementare.
2.9. In proposito
va avantutto rilevato come la LPC persegua lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost.
fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606,
RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448
nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.10. Questo
Tribunale deve dunque analizzare se gli ammontari relativi alle spese
riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi dell'assicurata siano corretti.
Ora, siccome gli importi del fabbisogno vitale e
del contributo per la cassa malati sono determinati dalla legge, non resta che
verificare i restanti elementi variabili.
Basandosi sulle appendici al contratto di
locazione (docc. _ e _) ed a quanto dichiarato dall'interessata stessa nel
formulario di richiesta di una prestazione complementare, la Cassa ha
rettamente individuato l'importo della pigione dell'assicurata in Fr. 11'112.-
(Fr. 926.- x 12 mesi), per cui tale importo va confermato e, conseguentemente,
pure le spese riconosciute totali di Fr. 31'364.-.
Quanto ai redditi, gli estratti del conto
corrente postale intestato alla ricorrente rilevano per il 2002 una rendita AVS
di Fr. 1'577.- al mese (doc. _) ed una rendita mensile del secondo pilastro
(Cassa pensioni __________) pari a Fr. 1'350,65 (doc. _). Pertanto, gli importi
di Fr. 18'924.- (Fr. 1'577.- x 12 mesi) rispettivamente di Fr. 16'207.- (Fr.
1'350.- x 12 mesi) individuati dalla Cassa vanno qui ratificati.
La scrivente Corte osserva che già con solo
questi due elementi i redditi dell'insorgente (Fr. 35'131.-) sono superiori
alle predette spese riconosciute (Fr. 31'364.-), per cui non appare necessario
esaminare se le altre poste relative alla sostanza determinate inserite nella
tabella di calcolo PC siano esatte o meno (doc. _).
Ne discende che anche in questi termini,
un'eccedenza di reddito di almeno Fr. 3'767.- (Fr. 35'131.- - Fr. 31'364.-) non
permette all'assicurata di poter beneficiare di una prestazione complementare
dal 1° gennaio 2002.
2.11. Ai sensi
dell'art. 19 cpv. 1 OPC-AVS/AI, che riprende l'art. 3d LPC (cfr. consid. 2.7.),
il Dipartimento federale dell'interno determina le spese che possono essere
rimborsate per:
" a. il dentista;
b. l'aiuto, le cure e l'assistenza a domicilio
o in strutture diurne;
c. la dieta;
d. i trasporti verso il luogo di cura più
vicino;
e. i mezzi ausiliari;
f. la partecipazione ai costi secondo l'art.
64 LAMal."
Come sopra esposto, dunque, il rimborso delle
spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle prestazioni
complementari in virtù dell'art. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.3.).
Tuttavia, la lettera del predetto art. 3d LPC sul
rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è a tal riguardo molto chiara:
unicamente "i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno
diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso".
In concreto, la richiesta della ricorrente
tendente all'ottenimento del rimborso delle spese di cure dentarie, in
particolare della fattura del dr. med. dent. __________ - prodotta dalla Cassa
con la propria risposta di causa (doc. _) - deve essere respinta, giacché
l’assicurata non ha diritto ad una prestazione complementare (cfr. consid.
2.10.).
2.12. Ora, l’art.
19a OPC-AVS/AI viene in aiuto alle persone con un’eccedenza di redditi (i
redditi determinanti sono superiori alle spese riconosciute), potendo così esse
beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di malattia (cpv. 1). Tale
rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte
eccedentaria dei redditi (cpv. 2).
Al N. 5019 in vigore dal 1° gennaio 1998, le
Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall’UFAS
illustrano con un chiaro esempio questo concetto:
"
Se, a causa di un'eccedenza di reddito (reddito
computabile maggiore delle spese riconosciute), la PC annua non viene versata,
allora il rimborso avviene secondo la seguente formula:
Spese di malattia e d’invalidità riconosciute
meno l’eccedenza di reddito
Esempio: eccedenza di
reddito = 12'000 franchi
spese
di spitex = 20'000 franchi
rimborso
= 8'000 franchi
L’importo massimo per il rimborso delle spese di
malattia e d’invalidità (cfr. N. 5017) non può essere superato.”
Nella fattispecie le spese per il dentista sono
pari a Fr. 4'282,65. Orbene, sulla scorta di quanto dianzi esposto, queste
spese potranno essere semmai rimborsate nella misura in cui superino l'importo
dell'eccedenza di reddito (Fr. 4'812.- secondo la Cassa, almeno pari a Fr.
3'767.- secondo questo TCA).
Tuttavia, anche considerando l'eccedenza minima
di Fr. 3'767.-, nemmeno la differenza di Fr. 518,65 (Fr. 4'282,65 – Fr.
3'767.-) può essere rimborsata all'insorgente.
2.13. Nel proprio
scritto del 4 dicembre 2002 (doc. _) che ha preceduto la contestata decisione,
l'Amministrazione ha infatti comunicato all'assicurata di aver sottoposto la
fattura in questione (doc. _) alla Commissione medico-dentistica della Cassa di
compensazione AVS e di essere giunta alla conclusione che al massimo avrebbe
potuto concederle soltanto un contributo unico pari a Fr. 3'000.-, comprensivo
dell'onorario medico e dei costi del laboratorio. Ma, visto quanto precede, non
ne erano neppure date le condizioni.
A norma dell'art. 8 dell'Ordinanza sul rimborso
delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di
prestazioni complementari (OMPC),
"
Le spese per trattamenti dentari semplici,
economici e adeguati sono rimborsate. E' fatto salvo il capoverso 3. (cpv. 1)
Per il rimborso è determinante la tariffa
dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione
invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la
tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. (cpv. 2)
Se le spese per trattamenti dentari (compreso il
laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del
trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento
il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del
preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi. (cpv. 3)
I preventivi e le fatture devono rispettare le
posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI. (cpv. 4)"
Le Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, permettono d'interpretare ulteriormente
detto disposto di legge.
In particolare, il N. 5038 DPC recita che
"
Per principio, le spese per trattamenti dentari
(spese per il dentista, per lavori odontotecnici, per materiale e medicamenti)
sono prese in considerazione nell'ambito delle PC solo se corrispondono a
trattamenti ed esecuzioni semplici, economici ed adeguati. (…)".
Inoltre, al N. 5038.1 DPC è segnatamente previsto
che
"
Per valutare se si è in presenza di un
trattamento e di un'esecuzione semplici, economici e adeguati sono determinanti
le direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernenti il
rimborso di spese per trattamenti dentari nell'ambito delle PC (cfr. allegato
IV)."
2.14. Nel caso
concreto, la ricorrente ha provveduto a far allestire il 24 ottobre 2002 dal
dr. __________ un preventivo comprensivo sia dei costi attinenti alle sue
prestazioni (Fr. 2'689,25) sia a quelle del laboratorio odontotecnico (Fr.
1'981,40), regolarmente pervenuto alla Cassa di compensazione il 28 ottobre
2002 (docc. _). In seguito, il 7 novembre 2002 (doc. _) l'assicurata ha
trasmesso alla Cassa la fattura finale del 4 novembre 2002 di Fr. 4'282,65
allestita dal medico curante e relativa all'intero intervento (docc. _), come
pure la nota d'onorario emessa dalla __________ medici-dentisti (doc. _).
La ricorrente ha agito conformemente al
summenzionato art. 8 cpv. 3 OMPC ed al N. 5038.4 DPC, secondo cui
"
Se sono previsti trattamenti ed esecuzioni di
una certa entità, occorre inoltrare all'ufficio PC un preventivo dei costi
dettagliato in base alla tariffa AINF/AM/AI. Sono considerati trattamenti ed
esecuzioni di una certa entità quelli a partire da 3 000 franchi. Se vi sono
pure spese di laboratorio, va presentato un preventivo dei costi dettagliato
del laboratorio odontotecnico in base alla tariffa AINF/AM/AI.",
ammontando infatti il preventivo per le
prestazioni del medico dentista a Fr. 4'282,65.
Orbene, i medici della Commissione medico-dentale
incaricati dalla Cassa cantonale hanno proceduto a verificare unicamente la
fattura prodotta dall'assicurata. Infatti, siccome la ricorrente aveva già
subìto gli interventi in questione (il "preventivo" del 24 ottobre
2002 (doc. _) reca la menzione "cura terminata"), essi non hanno
potuto peritare clinicamente lo stato della dentatura al momento della stesura
del preventivo e conseguentemente accertare se i trattamenti dentari proposti
dal dr. med. dent. __________ erano semplici, economici ed adeguati.
Pertanto, in virtù dell'art. 8 cpv. 3 OMPC (cfr.
consid. 2.13.), siccome il trattamento dentario di specie è superiore a Fr.
3'000.- ed è stato eseguito senza che il relativo preventivo iniziale
ammontante a Fr. 4'670,65 (docc. _ e _) fosse stato approvato dalla Cassa di
compensazione e per essa dalla Commissione medico-dentale, all'insorgente
possono essere rimborsati al massimo Fr. 3'000.-.
Tuttavia, come visto al considerando 2.12., le
spese di malattia possono essere rimborsate unicamente se superano l'importo
dell'eccedenza di reddito. Pertanto, anche ritenendo un'eccedenza minima
assommante a Fr. 3'767.- (se non addirittura pari a Fr. 4'812.- come stabilito
dall'Amministrazione nella tabella di calcolo PC allegata alla decisione del 13
febbraio 2002 (doc. _)), l'importo massimo di Fr. 3'000.- non può essere in
ogni caso rimborsato all'insorgente, poiché inferiore alla differenza fra il
suo fabbisogno ed i redditi.
2.15. Alla luce di
quanto precede, non v'è possibilità alcuna di rimborsare a __________ la
fattura del 4 novembre 2002 del dr. med. dent. __________ di Fr. 4'282,65. Ne
discende che il ricorso dell'8 gennaio 2003 presentato dall'interessata deve
essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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