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Numero d'incarto:
33.2003.20
Data decisione, Autorità:
05.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.20
IR/tf
Lugano
5 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 21 luglio 2003
interposto da
rappr. da: _____
contro
la decisione del 12 settembre 2002
emanata da
in materia di prestazioni complementari
considerato che
- con
decreto di stralcio 22 aprile 2003 questo TCA ha ritenuto quanto segue:
"
- con atto del 15 ottobre 2002 __________ ha
personalmente
interposto
ricorso contro decisione 12 settembre 2002 della Cassa Cantonale di
Compensazione AVS - AI - IPG in materia di PC con cui con effetto al 1° gennaio
2001 e per tutto l'anno 2001, le veniva riconosciuta una PC di CHF 803 mensili;
- nel suo gravame l'assicurata ha in
particolare sostenuto che:
" (…)
contesto l'importo di CHF
10'000.-- poiché la __________
versa detto
importo solo ed esclusivamente in caso d'invalidità
totale dell'assicurato. Essendo io stata ritenuta invalida nella misura
del 75 %, mi spetterebbe quindi una rendita inferiore, pari a CHF 7'500.--.
Per
tuttavia, mi preme evidenziare come tale diritto mi spetti (come si può
desumere dal contratto di assicurazione sulla vita, qui allegato) solo ed
unicamente dopo un periodo di attesa di 24 mesi, quindi solo a partire dal
1.08.2001. Avendo la suddetta decisione effetto dal 1.01.2001, si deve
perciò considerare il fatto che:
- a decorrere dal 1.01.2001
sino al 31.07.2001, non deve essere
tenuto
conto della prestazione della __________, in quanto tale diritto ancora non era
nato;
- a decorrere dal 1.08.2001 si
deve computare nella tabella di
calcolo PC
un importo di CHF 7'500.-- e non di CHF 10'000.—per le prestazioni di tale
assicurazione, naturalmente fatta salva la deduzione pro rata temporis per i
soli 5 mesi dell'anno 2001." (cfr. doc. _);
- invitata a prendere posizione in
merito con risposta di causa (doc.
_)
l'amministrazione, il 18 ottobre 2002, ha chiesto proroga del termine alla luce
degli elementi nuovi indicati nel gravame;
- l'avv. __________ è intervenuto
quale patrocinatore della
ricorrente con scritto 21 novembre
2002 al TCA (doc. _);
- con scritto 21 gennaio 2003
l'amministrazione ha comunicato
quanto segue:
"(…)
la cassa, a seguito della
documentazione da lei prodotta in sede
ricorsuale, è disposta ad
accogliere parzialmente il ricorso e di
conseguenza rettificare il calcolo
di prestazione complementare,
oggetto del contendere, per il
periodo dal 1° gennaio 2001 al 31
ottobre 2002.
In particolare le comunichiamo che
il nuovo diritto determinato, a
seguito dello stralcio della
rendita versta dalla __________
per il
periodo citato, ammonta a fr. 1'636.-- mensili dai quali
saranno
compensati gli importi precedentemente versati." (cfr.
doc. _);
- invitato a prendere posizione in
merito l'avv. __________ - in data 24
marzo 2003 -
ha indicato di sostanzialmente aderire alla nuova decisione
dell'amministrazione protestando il riconoscimento di ripetibili;"
- con
successivo atto del 21 luglio 2003, __________, sempre
con il
patrocinio dell'avv. __________, ha chiesto la revisione
processuale
del giudizio 22 aprile 2003 osservando:
"
lo scrivente legale ha dovuto in data 23.04.2003
(Doc. _) comunicare a codesta lodevole Corte la mancata disponibilità da parte
della __________ ad accordare alla propria cliente una rendita d'invalidità
fondata sulla LCA, nonché chiedere di soprassedere con lo stralcio del ricorso,
perché molto verosimilmente sarebbero subentrati dei fatti nuovi giustificanti
una domanda di revisione delle decisioni di PC."
ed ancora:
"
In seguito al riesame della pratica
dell'istante, infatti, la __________ ha comunicato all'assicurata con scritto
del 5.05.2003 (Doc. _) di volersi avvalere delle facoltà concesse dall'art. 6
LCA, ossia di voler recedere dal contratto d'assicurazione (…)
Avendo la __________, in seguito al prefato
riesame, rescisso dal contratto d'assicurazioni ai sensi dell'art. 6 LCA, la
signora __________ si trova ora in una grave e precaria situazione economica.
In effetti, l'agire della __________ ha precluso il diritto dell'istante di
ottenere a decorrere dal 1.11.2002 una prestazione complementare d'importo
superiore, ossia le ha precluso di ottenere una PC di CHF 1'686.- mensili,
anziché di CHF 820.- mensili (…)
Il calcolo della PC, così come risultante
dall'accordo con la Cassa e vista l'attuale situazione, sarebbe alquanto fuoriviante
rispetto al concreto diritto spettante alla mia mandante. Per tutti i motivi
precedentemente esposti, una nuova modifica del calcolo di PC si rende
dunque necessaria a decorrere dalla data del 1.11.2002, non avendo
l'assicuratore-vita assegnato alcuna prestazione d'invalidità antecedentemente
alla summenzionata data."
- l'amministrazione
interessata ha fatto pervenire al TCA copia di
due nuove decisioni
20 agosto 2003 con cui, in favore della signora __________, sono stati
riconosciuti, dal 1.11.2002, CHF 1'686.- mensili e dal 1 gennaio 2003 CHF
1'694.- a titolo di prestazioni complementari;
patrocinatore della
ricorrente ha chiesto lo stralcio della procedura con richiesta di
riconoscimento di ripetibili con lettera 2 settembre 2003;
- visto
quanto prevede e considerato il sostanziale buon esito
della procedura per
__________ la procedura è stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese ed
alla parte ricorrente, patrocinata, la Cassa verserà CHF 500.- a titolo di
ripetibili.
Per questi motivi,
decreta 1.
La causa è stralciata dai ruoli;
- Non si prelevano né
tasse né spese. La Cassa verserà alla
ricorrente l'importo di CHF
500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
- intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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