AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2003.14
Data decisione, Autorità:
27.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.14
IR/sc
Lugano
27 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2003 di
contro
la decisione del 24 aprile 2003 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
In fatto ed in diritto
-
che con
scritto del 23 maggio 2003 __________ si è aggravata a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione del 24 aprile 2003 della
Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni
complementari. In particolare con la decisione citata la Cassa ha respinto la
richiesta di prestazioni avanzata dalla ricorrente ritenendo che il reddito non
privilegiato fosse superiore al fabbisogno composto dal limite vitale aumentato
del contributo fisso per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, della
pigione lorda e dei contributi AVS AI IPG. La signora __________, nata nel
__________, si è – come detto – aggravata a questo Tribunale indicando di non
percepire – per quanto attiene al reddito non privilegiato – l’importo di CHF
15'000.- indicato come alimenti ricevuti dal coniuge divorziato;
-
che il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52
cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere
impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore
immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.
37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che
concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua
consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002
del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni
sociali);
-
che la
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale;
-
che per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LPC, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono
applicabili alle prestazioni dei cantoni sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga alla LPGA;
-
che nel
caso in esame, la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede
l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il
ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
-
che nella
decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio
giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica
pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione
della decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
23 maggio 2003 di __________
é irricevibile.
§
Gli atti sono trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG,
Bellinzona, affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una
decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster