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Numero d'incarto:
33.2003.13
Data decisione, Autorità:
12.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.13
IR/cd
Lugano
12 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2003
di
contro
le decisioni del 15/27 gennaio 2003
emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 27
gennaio 2003 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha emanato una
decisione con cui è stata respinta la richiesta del ricorrente (nato nel
__________, domiciliato a __________ ed al beneficio di una rendita AI) di
ottenere prestazioni in ambito di PC, in particolare un rimborso di spese
dentistiche per CHF 170.-. In precedenza la medesima Cassa aveva respinto la
richiesta del signor __________ di ottenere una prestazione complementare a
ragione del fatto che egli percepisce, tra indennità giornaliere per malattia,
rendite pensionistiche ed altri redditi, in totale CHF 68'626.- a fronte di un
fabbisogno (per coppia) di CHF 51'134.-.
1.2. __________ è
insorto dinanzi a questo TCA contro le decisioni dell’amministrazione con atto
del 12 febbraio 2003 indicando in particolare che la situazione economica
ritenuta dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG non sarebbe quella
reale indicando entrate per pensioni per complessivi
CHF
2'704.--.
1.3. Dal canto
suo la Cassa non ha, nella sostanza, preso posizione in merito al gravame.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Questo TCA
evidenzia come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai
sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell’art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza
che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate
dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che
concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la consegna
alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre
2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni
sociali). La procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle
assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve
le eccezioni specificatamente previste nelle leggi speciali relative alle
singole assicurazioni sociali.
Per
quanto attiene alla LPC, ossia alla legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
del 19 marzo 1965, l’art. 1 della legge, secondo la modifica entrata in vigore
con il 1 gennaio 2003, prevede che:
"
1 Le disposizioni della legge federale del 6
ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alle prestazioni dei Cantoni
conformemente alla sezione 1a, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga alla LPGA.
Ne discende
che, applicandosi la nuova normativa prevista dalla LPGA a partire dall’entrata
in vigore della legge, ossia dal 1 gennaio 2003, le decisioni della Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG sono soggette all’inoltro di una
opposizione come regolato all’art. 52 LPGA:
"
1 Le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola
non sono accordate ripetibili."
Solo contro le
decisioni emesse a seguito di opposizione è data la possibilità all’assicurato
di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come regolato
all’art. 56 cpv. 1 LPGA:
"
Le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso."
Ritenuto
l’obbligo per ogni Cantone di disporre di un Tribunale delle Assicurazioni
(art. 57 LPGA).
2.3. Nel caso in
esame l’amministrazione ha emanato due decisioni formali in applicazione della
LPC, in epoca successiva all’entrata in vigore della LPGA applicabile quindi al
caso. Le decisioni indicano in maniera precisa il rimedio di diritto
dell'opposizione.
Il
ricorrente, aggravandosi al TCA, non ha rispettato i dettami della nuova
procedura, secondo cui impugnabile al TCA è unicamente la decisione su opposizione
e non la decisione soggetta ad opposizione. Il gravame in discussione appare
irricevibile e va trasmesso alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
affinché proceda a ritenere il ricorso 12 febbraio 2003 quale formale
opposizione alle decisioni 15 e 27 gennaio 2003 e, quindi, per emanare le
decisioni su opposizione di sua competenza impugnabili – semmai – a questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
12 febbraio 2003 é irricevibile.
§
Di conseguenza gli atti sono trasmessi alla Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG affinché emani la decisione di
sua competenza come specificato nelle motivazioni della
presente.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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