AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.82
Data decisione, Autorità:
07.08.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.82
30.2003.10
cr/cd
Lugano
7 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2002
di
contro
la decisione del 6 dicembre 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel mese di
novembre 2002 la Cassa cantonale di compensazione ha versato sul conto bancario
N. __________della Banca __________, a favore di __________ (sorella del
ricorrente mancata il 26 ottobre 2002), una prestazione complementare (PC) di
fr. 2'090.-- ed una rendita di vecchiaia (AVS) ammontante a fr. 492.--.
Con
decisione datata 6 dicembre 2002, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG ha chiesto a __________, rappresentante degli eredi, la restituzione delle
prestazioni erogate nel mese di novembre 2002.
1.2. Contro la
decisione di restituzione sia della rendita AVS sia della PC relative al mese
di novembre 2002, __________ è tempestivamente insorto con un solo ricorso
datato 18 dicembre 2002, nel quale ha rilevato:
"
Sono entrato in possesso del vostro scritto a
margine e dopo colloquio avuto con la sig.na __________, (funzionario
incaricato alla quale è stato reso noto il motivo per la mancata restituzione
…. che non si tratta assolutamente di "malafede" come dalla stessa
espresso più volte …. e dispiace molto anche sentirselo dire in questa
circostanza.
Se non è stato restituito rimanga chiaro non è
che i soldi sono stati spesi invanamente …. ma bensì si è coperto
l'appartamento (che era rimasto impagato agosto al 30.09.2002 presso la
__________ vedi ricevute!) Fr. 655.-- + 655.-- totale = Fr. 1'310.--.
Inoltre si è proceduto al pagamento
alla spett. fondazione __________
Retta di Agosto 2002 Fr.
1'200.--
Retta di Settembre 2002 Fr.
2'250.--
TOTALE
Fr. 4'760.--
Dal vostro versamento solo una parte è stato di
mio aiuto, per cui non si può proprio parlare di "malafede", il che
mi lascia veramente sorpreso!
Sono stato costretto a far fronte all'importo di
fr. 4'760.-- meno il vostro versamento di Fr. 2'582.-- = la differenza di fr.
2'178.-- è stata rimessa a favore di mia sorella dal sottoscritto, per cui
proprio non vedo la "malafede", è a mio avviso un piccolo contributo
che ugualmente andava a favore di mia sorella __________ da parte della
complementare AVS che non si sono sopportate le spese __________ di Agosto e
settembre 2002.
Da parte del sottoscritto non c'è stata nessuna
appropriazione indebita, e tanto meno si può parlare in questa circostanza di
perfetta malafede come da conferma ricevuta dal vostro funzionario.
Non è certamente simpatico sentirsi dire certe
frasi …. per cui in perfetta buona fede non ci rimane altro che dover
intraprendere la strada del Tribunale d'Appello Lugano, in modo da poter
ottenere il relativo condono, siccome mi trovo proprio impossibilitato a dover
sopportare ulteriore spese.
Faccio ancora presente che purtroppo, la notizia
rattristante giunta domenica u.s. della morte di mio fratello, si sapeva che
non stava bene, ma certamente da non pensare al peggio come accaduto, purtroppo
sia per le spese già avute con mia sorella, ecc. le mie condizioni economiche
non mi consentono di compiere il viaggio __________ - __________ ecc.
Confido egr. sig.ri in una vs. gentile ed umana
presa di posizione, e che il tutto venga risolto benevolmente ed umanamente,
dopo due eventi così rattristanti, pensiamo che un po’ di comprensione possa
essere usata dall'AVS complementare, che non è stata in grado di far fronte al
momento opportuno." (cfr. doc. _, incarto __________)
1.3. Nella
risposta di causa datata 24 gennaio 2002, la Cassa di compensazione ha proposto
di respingere il ricorso osservando:
" Con
la contestata decisione, la Cassa ha intimato al ricorrente una
decisione di restituzione per prestazioni ricevute in troppo quale
rendita di vecchiaia e prestazione complementare a favore di fu __________.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 18 dicembre
2002 mediante il quale il Signor __________ chiede di essere liberato dal dover
ritornare la somma richiesta in restituzione, in quanto l'importo in questione
è stato da lui impiegato a copertura di spese diverse dopo il decesso della
sorella.
II ricorso non è accoglibile.
La signora __________, degente presso l'istituto __________ di
__________ ha richiesto, in data 26 agosto 2002, di pagare la prestazione a una
terza persona ossia al fratello __________.
Questi ha conseguentemente compilato e firmato il relativo
formulario precisando di effettuare il pagamento presso la Banca __________.
Firmando il formulario il signor __________ si è impegnato ad
avvertire immediatamente la cassa di compensazione quando subentra un
cambiamento della situazione personale ed economica della persona che ha
diritto alla rendita, per esempio il cambiamento d'indirizzo, la morte, il
divorzio, il matrimonio, ecc.
Ha inoltre preso atto di essere legalmente obbligato a restituire
una prestazione cui non aveva diritto alcuno o l'aveva solo in misura
irrilevante.
Secondo l'art. 21 cpv.2 della legge
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), il diritto alla
rendita si estingue con la morte del beneficiario.
Di regola le rendite sono pagate in anticipo mese per mese (cfr.
art. 44 cpv.1 LAVS).
Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla
banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato
entro il ventesimo giorno del mese (cfr. art. 72 OAVS).
II signor __________, che è pure personalmente beneficiario di
rendita di vecchiaia deve senza dubbio sapere che la rendita viene versata
anticipatamente all'inizio di ogni mese.
Nella fattispecie, la signora __________ è deceduta il 26 ottobre
2002 e pertanto con la fine di tale mese si è estinto il diritto alla rendita
di vecchiaia.
L'importo accreditato sul conto bancario il 5 novembre 2002, che
evidentemente si riferisce alla prestazione del mese di novembre 2002 essendo
le rendite versate anticipatamente all'inizio di ogni mese, non era più dovuta.
La cassa ha quindi richiesto la restituzione della prestazione di
novembre 2002 al signor __________ che, come sopra indicato, si è impegnato a
rimborsare le rendite cui l'assicurata non aveva diritto.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler
respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (cfr. doc. _,
incarto __________)
Al
ricorrente è stata concessa facoltà di prendere posizione in merito alla
risposta di causa e di proporre l'assunzione di nuove prove.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il ricorso presentato contro la decisione 6 dicembre 2002 della Cassa
cantonale di compensazione concernente sia la rendita AVS, sia la PC versate a
__________ nel mese di novembre 2002, ha dato luogo all'apertura di due incarti
presso il TCA (incarto __________e incarto __________), che vengono congiunti a
norma degli art. 23 della legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di
specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto
di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C.,
U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01,
consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui
ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel
merito
2.4. Giusta
l'art. 47 LAVS, le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente
riscossi devono essere restituiti dal beneficiario. Inoltre l'art. 27 cpv. 1
OPC prevede che le prestazioni complementari indebitamente riscosse devono
essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Per ciò che concerne la
restituzione di tali prestazioni e il condono dell'obbligo di restituirle, sono
applicabili per analogia le prescrizioni relative alla LAVS.
Secondo
il citato art. 47 cpv. 1 LAVS le rendite e gli assegni per grandi invalidi
indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso può non essere
chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisce un
onere troppo grave. Il cpv. 2 di questo disposto prevede che il diritto di
esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la
cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque
anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione
della rendita nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
A norma dell'art.
78 OAVS se una cassa viene a conoscenza che una persona, o per essa il suo
rappresentante legale, ha ricevuto una rendita alla quale non aveva diritto
oppure una rendita troppo elevata, essa deve ordinare la restituzione
dell'importo indebitamente ricevuto. Se la rendita è stata versata nelle mani
di una terza persona o di un'autorità a norma dell'art. 76 capoverso 1, quella
è tenuta alla restituzione. E' riservata la prescrizione conformemente all'art.
47 capoverso 2 LAVS.
2.5. Per costante
giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che
siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione
processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state
versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
Conformemente
ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23
consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, cfr. SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a
e riferimenti, DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 126 V 23, 126 V 46; cfr. SVR 1997 ALV N°
101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b),
pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione
principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e
senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid.
2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
2.6. Nella
fattispecie in esame __________ non ha contestato di avere ricevuto gli importi
litigiosi, ma ha affermato, in sostanza, che quanto ricevuto a titolo di
rendita AVS e di PC per il mese di novembre 2002 è stato speso, in buona fede,
per pagare la pigione dei mesi di agosto e settembre 2002 dell'appartamento di
__________ della sorella dell'assicurato (cfr. doc. _ e doc. _) - appartamento
che __________ è stata costretta a lasciare per motivi di salute, che l'hanno
costretta ad essere ricoverata presso una casa di cura di __________ (cfr. doc.
_) - e per pagare la retta della casa di cura __________ relativa ai mesi di
agosto e di settembre 2002 (cfr. doc. _ e doc. _). Il ricorrente si è quindi
fatto carico di tutte queste spese che erano rimaste impagate, per un totale di
fr. 4'760.--, utilizzando a tal fine, in totale buona fede, gli importi
ricevuti dalla Cassa cantonale di compensazione, pari a fr. 2'582.-- (importi
oggetto della decisione di restituzione qui impugnata, cfr. doc. _), oltre a
fr. 2'178.-- suoi (cfr. doc. _).
In casu,
le condizioni per la restituzione sono date. Infatti, con la morte dell'avente
diritto, il diritto alle prestazioni si estingue (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS,
art. 21 cpv. 2 OPC).
Ora, in
concreto, la beneficiaria delle prestazioni assicurative è deceduta il 26
ottobre 2002. Il diritto alla rendita AVS e alla PC si è pertanto estinto alla
fine di tale mese (cfr. direttive UFAS sulle rendite, marg. 3117 e direttive
UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, marg. 7014).
Il
decesso della beneficiaria mette pertanto un termine al diritto di percepire le
prestazioni sociali, per cui rettamente la Cassa di compensazione ha emesso la
decisione di restituzione delle prestazioni versate in troppo nel mese di
novembre 2002, per un importo di fr. 2'090.-- (rendita AVS) rispettivamente di
fr. 492.-- (PC).
Inoltre,
in virtù dell'art. 44 cpv. 1 LAVS, di regola le rendite sono pagate in anticipo
mese per mese. Giusta l'art. 6 cpv. 3 LPC il pagamento delle prestazioni
complementari può essere effettuato insieme con la rendita AVS o AI. Secondo
l'art. 72 OAVS la cassa deve impartire l'ordine di pagamento in modo che il
versamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.
In casu i
pagamenti effettuati dall'amministrazione nel mese di novembre 2002 concernono
pertanto il mese successivo al decesso di __________, avvenuto il 26 ottobre
2002.
Il
ricorrente non contesta d'altronde le affermazioni della Cassa secondo le quali
la rendita AVS rispettivamente la PC versate nel mese di novembre 2002
concernono questo mese.
Infine,
il fatto che gli importi litigiosi sono stati utilizzati per far fronte al
pagamento di fatture della defunta, non sono un motivo per evitare l'obbligo di
restituzione, poiché, come visto, il diritto di percepire le rendite si è
estinto il 31 ottobre 2002.
In simili
circostanze il TCA non può che confermare la decisione di restituzione
impugnata e respingere il ricorso.
2.7. In sede
ricorsuale l'insorgente ha inoltre invocato una situazione economica disagiata,
tanto da non consentirgli nemmeno di compiere il viaggio fino a __________ per
partecipare al funerale del fratello, improvvisamente mancato all'affetto dei
suoi cari (cfr. doc. _). Di conseguenza, l'assicurato ha chiesto al TCA di
concedergli il condono, visto che la sua situazione economica non gli permette
di far fronte al rimborso degli importi richiesti.
Giusta
l'art. 84 cpv. 1 LAVS l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato
oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di
compensazione. La decisione costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105
V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C.,
STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Tuttavia,
secondo la giurisprudenza, per economia processuale la procedura di ricorso può
essere estesa ad un oggetto non facente parte della decisione contestata, vale
a dire estraneo alla situazione giuridica determinata dal provvedimento
attaccato.
Tale
oggetto comunque deve essere maturo per un giudizio (spruchreif) ed avere delle
connessioni così strette con la questione principale litigiosa da considerarle
una unità di fatti (Tatbestandgesamtheit). Inoltre l’amministrazione si deve
essere pronunciata su questa questione almeno sotto forma di una dichiarazione
resa nel corso della procedura di ricorso principale (DTF 110 V 51 consid. 3b
in fine con riferimenti di giurisprudenza).
Una
procedura di ricorso inerente la restituzione di una prestazione indebitamente riscossa,
quindi, non può essere estesa alla domanda di condono se non vi sono
sufficienti elementi per emettere un giudizio su quest’ultimo oggetto: come ad
esempio sul comportamento dell’obbligato alla restituzione sotto l’aspetto
della buona fede oppure sui presupposti economici per l’onere troppo grave.
2.8. In casu la
querelata decisione 6 dicembre 2002 ha per oggetto unicamente l'obbligo di
restituzione da parte degli eredi della defunta __________ delle prestazioni
indebitamente percepite per il mese di novembre 2002 mentre non esiste una
decisione emanata dalla Cassa in merito al condono. II TCA non può entrare nel
merito della decisione richiesta di condono.
Per queste ragioni gli atti sono trasmessi alla
Cassa di compensazione affinché si pronunci sul condono della somma chiesta in
restituzione a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa Cantonale di Compensazione di Bellinzona per i suoi
incombenti ai sensi del considerando 2.8. affinchè si pronunci sulla richiesta
di condono formulata dal ricorrente.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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