PC reimbursement for dental treatment calculated by tariff point value

33.2002.79Altro tribunale20 gen 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured appealed against the cantonal compensation fund's decision granting only CHF 405 as reimbursement for dental treatment costs under supplementary benefits. He argued that the dentist's invoice should be reimbursed at CHF 3.30 per point rather than the tariff value of CHF 3.10. The tribunal held that Art. 8 OMPC requires use of the AINF/AM/AI tariff and the corresponding point value. On 130.5 points, the correct amount was CHF 404.55, rounded to CHF 405. The appeal was dismissed and no court fee was charged.

Massima Omnilex

Art. 8 OMPC; reimbursement of dental treatment costs in supplementary benefits according to the AINF/AM/AI tariff point value: the ordinance makes the tariff positions and point values of the accident, military and disability insurance binding for the calculation of reimbursable expenses. A dentist's invoice based on a higher private point value is not decisive. Where the calculated amount, rounded according to administrative practice, corresponds to the sum paid by the administration, no further entitlement exists (consid. 2-3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 33.2002.79

Data decisione, Autorità: 20.01.2003, TCA

Raccomandata

Incarto n. 33.2002.79

IR/cd

Lugano 20 gennaio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2002 di


contro

la decisione del 25 novembre 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto ed in diritto

  • con decisione 25 novembre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha concesso a __________ il versamento dell'importo di Fr. 405.- quale rimborso di spese per trattamenti dentari (art. 8 OMPC). La prestazione medica è stata valutata a CHF 3,10 il punto sulla base del numero dei punti esposti dalla dentista dott. __________;

  • la fattura della dott. __________ trasmessa dall’assicurato alla Cassa ammontava invece a CHF 430,65 considerando una remunerazione per punto di CHF 3,30. Con ricorso 28 novembre 2002 (doc. _) l'assicurato contesta il rimborso di soli CHF 405.- postulando il versamento della differenza tra fatturazione e prestazione riconosciuta. All’accoglimento del gravame si oppone la Cassa rilevando come il rimborso delle prestazioni mediche avvenga in base all’accordo esistente tra CAMS e SSO, ossia tra il concordato degli assicuratori da un lato e la società svizzera cui fanno capo i medici dentisti;

  • che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

  • in diritto va rammentato come l'art. 8 dell'Ordinanza regoli il rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari nel seguente modo:

" Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. E' fatto salvo il capoverso 3. (cpv. 1)

Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. (cpv. 2)

Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi. (cpv. 3)

I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI. (cpv. 4)".

Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) permettono d'interpretare ulteriormente detto disposto di legge, e ribadiscono l’applicazione delle tariffe dell’assicurazione contro gli infortuni, ottenibile presso l’INSAI. Queste tariffe prevedono il valore del punto per il medico dentista in CHF 3,10.

Nel caso concreto la dott. __________ ha fissato, per il suo lavoro, 130,5 punti. Questi punti, remunerati secondo tariffa a CHF 3,10 per punto, conferiscono il diritto per l’assicurato di ottenere un importo di CHF 404,55 che, arrotondato, ha comportato il versamento – corretto – da parte dell’amministrazione di CHF 405.-. __________ non ha diritto ad ottenere maggiore rimborso.

  • Da quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

supplementary benefitsdental treatmenttariff point valuereimbursementsocial insurancecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the reimbursement for dental treatment under supplementary benefits must follow the AINF/AM/AI tariff point value of CHF 3.10 or the dentist's invoiced rate of CHF 3.30.

Decisione estratta

Reimbursement had to be calculated according to the applicable tariff point value of CHF 3.10, so the insured was not entitled to a higher amount.

Motivazione estratta

Art. 8 OMPC makes reimbursement dependent on the AINF/AM/AI tariff; the directives confirm the tariff point value. With 130.5 points, the correct reimbursement was CHF 404.55, rounded to CHF 405.

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