AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.68
Data decisione, Autorità:
17.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.68
TB
Lugano
17 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2002
di
contro
Le due decisioni dell'11 ottobre 2002
emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni dell'11 ottobre 2002 la Cassa cantonale di compensazione di
Bellinzona ha respinto la richiesta di concessione di una prestazione
complementare inoltrata il 10 gennaio 2001 da __________ con effetto per l'anno
2001 (doc. _) e dal 1° gennaio 2002, a motivo che i redditi superavano le spese
riconosciute.
1.2. Con ricorso
del 17 ottobre 2002 (doc. _) l'assicurato si è aggravato contro il predetto rifiuto
della PC evidenziando che dal momento del suo pensionamento avvenuto il 1°
gennaio 2000, la sua attività artistica si può considerare terminata. Pertanto,
gli sarebbe impossibile vivere con la sola rendita AVS di Fr. 1'334.- al mese,
tanto che ha dovuto nel frattempo far capo a dei prestiti. Infine, l'afflizione
di alcuni problemi di salute gli impedirebbe di trovare un'occupazione in
qualità d'artista.
1.3. Nella
propria risposta di causa dell'11 novembre 2002 (doc. _) l'Amministrazione ha
proposto di respingere il ricorso evidenziando quanto segue:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti e in particolare
da una comunicazione trasmessaci in data 21 marzo 2001 dall'Agenzia comunale
AVS di __________ rileviamo quanto segue:
"come già indicato nel formulario di
richiesta di PC il matrimonio celebrato il __________a __________ non è mai
stato fatto trascrivere in Svizzera. Il Signor __________ al suo Comune di
Origine __________, risulta pertanto vedovo".
Da un'ulteriore verifica esperita presso il Servizio
affiliazioni e contributi della Cassa cantonale di compensazione AVS abbiamo
potuto appurare che il ricorrente risulta sempre iscritto quale persona di
carattere indipendente tassata con un reddito aziendale di fr. 28'000.-.
In considerazione di ciò occorre quindi precisare
che la prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata
alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno
(sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi
alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre
entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale
sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).
(…)
In considerazione a quanto precede la resistente
ha riesaminato nuovamente il calcolo notificato al ricorrente e pur lasciando
in sospeso la questione legata all'eventuale stralcio del reddito aziendale
(fr. 28'000.-) che, come asserito dal ricorrente in sede ricorsuale
"l'attività artistica si può considerare finita", la prestazione
complementare rimane sempre respinta.
Infatti, pur operando la modifica richiesta
legata all'attività lucrativa, il superamento del limite di reddito passa dai
precedenti fr. 26'775.- agli attuali fr. 8'775.-. (…)"
1.4. Pendente
causa, questo Tribunale ha richiamato l'incarto fiscale dell'assicurato
relativo al biennio 2001/2002 (docc. _) e si è accertato sia presso il Comune
di __________ (docc. _) che presso il Comune di __________ (docc. _) - di cui
il ricorrente è attinente - dello stato civile di __________.
in
diritto
In ordine
2.1. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6
ottobre 2000, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che
il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative
e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del
provvedimento amministrativo (STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U
129/02, consid. 1.3, pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01,
consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid.
2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag.
3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui, ogni riferimento alle norme applicabili
in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo
16290 franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435
franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545
franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni
altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli
importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a
Fr. 16'880.- per persone sole, a Fr. 25’320.- per coniugi e, per orfani e figli
che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr.
art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e
immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite
di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per
coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per
figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é
preso in considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti
del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.
(cpv. 2)"
2.7. Con il
proprio gravame il ricorrente postula la revisione delle decisioni della Cassa
di compensazione a motivo che con la sola rendita AVS di Fr. 1'334.- gli è
difficile sopravvivere, a tal punto che ha dovuto rivolgersi ad amici per
ottenere dei prestiti senza interessi.
Nel caso in esame, la Cassa ha rifiutato di
concedere al ricorrente con effetto dal 1° gennaio 2001 una prestazione
complementare, ritenendo le spese riconosciute ammontanti a Fr. 28'652.- nel
2001 ed a Fr. 28'928.- nel 2002, mentre i redditi sono stati cifrati per
entrambi gli anni a Fr. 55'427.-. Le prime sono costituite dell'ammontare fisso
di Fr. 16'880.- quale limite di reddito per persone sole (cfr. consid. 2.6.),
del contributo fisso per l'assicurazione malattia (Fr. 3'096.- per il 2001 e
Fr. 3'372.- per l'anno 2002), di Fr. 556.- per gli interessi ipotecari e/o
passivi, di Fr. 2'400.- per le spese di manutenzione di fabbricati e
dell'importo di Fr. 5'720.- per la pigione annua lorda. La rendita AVS
ammontante a Fr. 16'008.-, 1/10 della sostanza computabile (Fr. 11'819.-), i
2/3 del reddito da attività lucrativa indipendente come artista (Fr. 18'000.-)
ed il valore locativo della casa in cui abita (Fr. 9'600.-) costituiscono
invece i redditi dell'assicurato per gli anni 2001 e 2002.
Secondo la Cassa, per gli anni in esame vi
sarebbero dunque delle eccedenze di reddito rispettivamente pari a Fr. 26'775.-
ed a Fr. 26'499.- che non hanno permesso all'interessato di beneficiare di una
prestazione complementare.
2.8. In proposito
va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost.
fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606,
RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448
nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.9. Questo
Tribunale deve dunque analizzare se gli ammontari relativi alle spese
riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi dell'assicurato siano corretti.
Agli atti dell'Amministrazione v'è della
corrispondenza intercorsa fra l'interessato ed il Comune di __________ con
oggetto il riconoscimento giuridico in Svizzera del matrimonio contratto con
__________, cittadina germanica, il __________ 1994 ad __________ (USA). Il
ricorrente sostiene di aver regolarmente concluso detto matrimonio, ma al
momento dell'emissione delle contestate decisioni la questione era ancora
aperta, nel senso che non vi era ancora stata alcuna trascrizione in tal senso
nei registri svizzeri di stato civile.
In sede d'istruttoria questo Tribunale ha quindi
interpellato il Comune di __________, luogo d'origine dell'assicurato, al fine
di conoscere l'attuale stato civile di __________– se sia coniugato o vedovo
(doc. _). Dalla determinazione di tale circostanza dipendono infatti il
fabbisogno vitale (per persone sole o per coniugi), il contributo della cassa
malati (per una o due persone) e la deduzione della parte della sostanza non
computabile (per persone sole o per coniugi).
Con scritto del 14 marzo 2003 (doc. _) l'Ufficio
di stato civile del Comune di __________ ha confermato alla scrivente Corte che
il ricorrente figura ancora vedovo, poiché all'ora attuale non le sono stati
forniti tutti i documenti necessari al riconoscimento ufficiale del matrimonio
contratto ad __________ con __________, per cui non si è tuttora potuto
procedere alla relativa trascrizione negli appositi registri.
2.10. Dal 2001 il
fabbisogno vitale massimo per persone sole è pari a Fr. 16'880.- (art. 1
dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 18 settembre 2000). Il Decreto cantonale esecutivo concernente la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre
2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone Ticino che
tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella summenzionata
ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 16'880.- annui.
Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione
vigente.
Detto valore è stato quindi correttamente
inserito dalla Cassa nelle tabelle di calcolo PC in questione, valide dal 1°
gennaio 2001.
2.11. Pure i
contributi fissi di Fr. 3'096.- per il 2001 e di Fr. 3'372.- per l'anno 2002
per l'assicurazione malattia individuati dalla Cassa di compensazione devono
essere confermati.
Infatti, l'art. 1 del predetto Decreto cantonale
prevede un premio per adulti di Fr. 3'096.- per l'anno 2001, mentre il premio
medio cantonale per gli adulti valido per l'anno 2002 è stato fissato in Fr.
3'372.- annui in virtù dell’Ordinanza sui premi medi cantonali 2002
dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari del 25 ottobre 2001 del DFI.
Dovendosi questa Corte attenere imperativamente
alla legislazione vigente, ne discende quindi che i summenzionati contributi
fissi per l'assicurazione malattia sono stati correttamente inseriti dalla
Cassa nelle tabelle di calcolo PC.
2.12. A proposito
delle altre spese riconosciute, si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b
LPC, si tiene conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie.
Nella fattispecie, il ricorrente abita in un
immobile di sua proprietà. Pertanto, non essendoci un contratto di locazione, a
titolo di pigione dovrà essergli computato il valore locativo di detta
abitazione.
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi
dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto,
usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria
abitazione (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite
dall'UFAS, N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio
(CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD
l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di
parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389). Il Tribunale federale ha
precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento
di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità
della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai
bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RUSCONI,
L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n.
15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore
locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima
dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle
contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo
cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si
può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a
valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al
1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si
applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30%
nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del
30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere
non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di
trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.13. Per
determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ in cui vive il
ricorrente, la Cassa ha fatto capo alla notifica di tassazione 1999/2000 di
__________ individuando correttamente l'ammontare di Fr. 9'600.-. Anche la
recente tassazione 2001/2002 contempla il medesimo valore (doc. _).
Per le persone proprietarie di immobili, la
pigione si compone, oltre che del valore locativo, delle spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI prevede un forfait per spese accessorie (cpv. 1), il cui
ammontare annuo è di Fr. 1'680.- (cpv. 3).
Al ricorrente dunque, dovrebbe essere computata
una pigione annua pari a Fr. 11'280.- (Fr. 9'600.- + Fr. 1'680.-).
Tuttavia, per quanto riguarda l’ammontare della
pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini vivano nella
medesima abitazione, l'art. 16c OPC-AVS/AI prevede che:
"
Quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle
persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in
parti uguali (cpv. 2)." (sottolineature della redattrice)
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa
norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
Le 1er alinéa indique quand il
y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les
PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises
en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer
qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à
une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou
la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la
répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et
non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations
sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe".
La norma citata ha in pratica codificato quanto
stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti,
il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le
persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid.
2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una
deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa
con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte
dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una
persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata
moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso
l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in
quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che
divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per
l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell’amico (DTF 105 V 274).
In specie, per ammissione stessa dell'insorgente
come pure dall'attestazione del Comune di __________ (doc. _), risulta che
nell'abitazione di __________ di proprietà del ricorrente abiti pure
__________. Quest'ultima condivide dunque l'abitazione con il ricorrente.
Ciò stante, ritenuto come l'abitazione in
questione sia occupata da due persone, ma che __________ sia esclusa dal
calcolo delle PC per cui la sua parte di pigione non può essere presa in
considerazione (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), a giusta ragione la Cassa ha
computato all'assicurato a titolo di pigione lorda solo la metà ciò che
corrisponde all'importo di Fr. 5'640.- annui (1/2 x Fr. 11'280.-), e non di Fr.
5'720.- come determinato dalla Cassa.
2.14. Inoltre, per
quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati
previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al
valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985,
recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che
la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato
costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del
25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Ne consegue che l'importo computabile a questo
titolo è in specie pari a Fr. 2'400.- (25% di Fr. 9'600.-) e come tale va
incluso nelle spese riconosciute, quindi nel fabbisogno del richiedente.
2.15. Bisogna
ancora verificare gli interessi ipotecari e gli altri interessi passivi fissati
dalla Cassa.
Dagli atti presenti nell'incarto della Cassa
emerge che il ricorrente ha acceso il mutuo ipotecario n. __________presso
__________. Al 31 dicembre 2000 il saldo era di Fr. 10'000.- e gli interessi
passivi erano pari a Fr. 555,45 (cfr. gli atti della Cassa). L'importo fissato
dall'Amministrazione merita dunque conferma.
2.16. Quanto ai
redditi, essi comprendono dunque 1/10 della proprietà fondiaria del ricorrente,
2/3 del reddito da attività lucrativa indipendente dell'assicurato, la rendita
AVS ed il valore locativo della sua proprietà fondiaria.
Il ricorrente sostiene di non svolgere più alcuna
attività lucrativa, tanto che dal 1° gennaio 2000 sarebbe in pensione. Inoltre,
alcuni problemi di salute gli impedirebbero comunque di arrotondare la
succitata rendita AVS lavorando come artista.
Nella risposta di causa la Cassa ha evidenziato
che anche togliendo dal calcolo della PC l'ammontare di Fr. 28'000.- fissato
dall'Ufficio tassazioni quale reddito da attività lucrativa indipendente, i
redditi del ricorrente supererebbero ugualmente le spese riconosciute, per cui
non sarebbe anche in tale ipotesi possibile concedergli una prestazione
complementare.
2.17. Pendente
causa il TCA ha richiamato l'incarto fiscale di __________, da cui risulta che
il 27 gennaio 2003 l'Ufficio tassazioni di __________ ha emesso la notifica di
tassazione 2001/2002 per cessazione d'attività. Non avendo conseguito in detto
biennio alcun reddito da attività lucrativa e risultando una sostanza inferiore
al minimo imponibile, il ricorrente è stato esentato dal pagamento delle
imposte (doc. _).
Ciò stante, s'impone di eliminare dalle tabelle
di calcolo PC la voce "reddito da attività lucrativa indipendente non
agricola" contemplante l'ammontare di Fr. 28'000.-. Di conseguenza, viene
pure a cadere l'importo di Fr. 18'000.- corrispondente ai 2/3 di detto reddito
(art. 3c lett. a LPC, cfr. consid. 2.6.), inserito nei redditi
dell'interessato.
2.18. Dalla
medesima decisione di tassazione emergono pure il valore di stima della
proprietà in cui abita il ricorrente (Fr. 153'193.-), il già citato valore locativo
della stessa (Fr. 9'600.-) e Fr. 1'000.- di sostanza per l'automobile, per cui
detti importi vanno ripresi come tali per il calcolo delle prestazioni
complementari.
Da ciò discende che al valore di Fr. 118'193.-
della sostanza immobiliare va ancora aggiunto il valore dell'automobile del
ricorrente (Fr. 1'000.-), per una sostanza complessiva attiva pari a Fr.
119'193.-. A tale importo devono poi essere detratti il debito ipotecario
acceso presso l'__________ (Fr. 10'000.-) e la parte di sostanza non
computabile in virtù dell'art. 3c lett. c LPC (Fr. 25'000.-, cfr. consid.
2.6.).
Considerato dunque che un decimo di tale sostanza
va riportato nei redditi non privilegiati insieme al valore locativo, i redditi
del ricorrente assommano quindi a Fr. 37'527.- (Fr. 11'919.- quale 1/10 della
sostanza computabile + Fr. 16'008.- di rendita AVS + Fr. 9'600.- per il valore
locativo).
Alla luce di quanto precede, nel 2001 le spese
riconosciute ammontano a Fr. 28'572.- (Fr. 16'880.- quale fabbisogno vitale +
Fr. 3'096.- per il contributo fisso della cassa malattia + Fr. 556.- per gli
interessi ipotecari + Fr. 2'400.- per le spese di manutenzione del fabbricato +
Fr. 5'640.- per la pigione annua lorda) a fronte di un reddito pari a Fr.
37'527.- che supera così le spese riconosciute di Fr. 8'955.-.
Nell'anno 2002, eccetto il contributo di Fr.
3'372.- per la cassa malati gli importi precedenti rimangono invariati;
pertanto, visto che le spese riconosciute assommano a Fr. 28'848.-, si ha
un'eccedenza di reddito di Fr. 8'679.-.
2.19. In queste
circostanze, malgrado l'eliminazione dell'importo relativo al reddito da
attività lucrativa indipendente (Fr. 18'000.-), sia per l'anno 2001 che a
contare dal 1° gennaio 2002 non v'è comunque spazio per concedere
all'assicurato una prestazione complementare.
Di conseguenza, il ricorso presentato da
__________ deve essere respinto senza carico di spese e di tasse di giustizia e
le decisioni impugnate confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto ai sensi dei
considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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