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Numero d'incarto:
33.2002.66
Data decisione, Autorità:
22.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2002.66
IR/cd
Lugano
22 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 15 ottobre 2002
interposto da
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 12 settembre 2002
emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
considerato che:
-
con atto
del 15 ottobre 2002 __________ ha personalmente interposto ricorso contro
decisione 12 settembre 2002 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS - AI -
IPG in materia di PC con cui con effetto al 1° gennaio 2001 e per tutto l'anno
2001, le veniva riconosciuta una PC di CHF 803 mensili;
-
nel suo
gravame l'assicurata ha in particolare sostenuto che:
"(…)
contesto
l'importo di CHF 10'000.-- poiché la __________
versa
detto importo solo ed esclusivamente in caso d'invalidità totale
dell'assicurato.
Essendo io stata ritenuta invalida nella misura del
75 %, mi
spetterebbe quindi una rendita inferiore, pari a CHF 7'500.--.
Per
tuttavia, mi preme evidenziare come tale diritto mi spetti (come si
può desumere
dal contratto di assicurazione sulla vita, qui allegato)
solo ed
unicamente dopo un periodo di attesa di 24 mesi, quindi solo a
partire
dal 1.08.2001. Avendo la suddetta decisione effetto dal
1.01.2001,
si deve perciò considerare il fatto che:
- a
decorrere dal 1.01.2001 sino al 31.07.2001, non deve essere
tenuto
conto della prestazione della __________, in quanto
tale
diritto ancora non era nato;
- a
decorrere dal 1.08.2001 si deve computare nella tabella di
calcolo
PC un importo di CHF 7'500.-- e non di CHF 10'000.-- per
le
prestazioni di tale assicurazione, naturalmente fatta salva la
deduzione
pro rata temporis per i soli 5 mesi dell'anno 2001."
(cfr.
doc. _);
-
invitata
a prendere posizione in merito con risposta di causa (doc. _)
l'amministrazione, il 18 ottobre 2002, ha chiesto proroga del termine alla luce
degli elementi nuovi indicati nel gravame;
-
l'avv.
__________ è intervenuto quale patrocinatore della ricorrente con scritto 21
novembre 2002 al TCA (doc. _);
-
con
scritto 21 gennaio 2003 l'amministrazione ha comunicato quanto segue:
"(…)
la
cassa, a seguito della documentazione da lei prodotta in sede
ricorsuale,
è disposta ad accogliere parzialmente il ricorso e di
conseguenza
rettificare il calcolo di prestazione complementare,
oggetto
del contendere, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31
ottobre
2002.
In
particolare le comunichiamo che il nuovo diritto determinato, a
seguito
dello stralcio della rendita versta dalla __________
per il
periodo citato, ammonta a fr. 1'636.-- mensili dai quali saranno
compensati
gli importi precedentemente versati." (cfr. doc. _);
-
invitato
a prendere posizione in merito l'avv. __________ - in data 24 marzo 2003 - ha
indicato di sostanzialmente aderire alla nuova decisione dell'amministrazione
protestando il riconoscimento di ripetibili;
-
vista la
nuova decisione emanata dalla Cassa prima della risposta e considerato come la
ricorrente abbia indicato di aderire a tale nuova decisione, il ricorso può essere
stralciato dai ruoli senza tasse e spese;
-
ritenuto
il sostanziale buon esito del gravame appare giustificato riconoscere a titolo
di ripetibili ridotte (per l'intervento del legale a procedura avviata e per il
parziale buon esito della procedura) l'importo di CHF 700.--;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta
il ricorso è stralciato dai ruoli:
- la
Cassa verserà a __________ l'importo di CHF 700.--,
comprensivo dell'IVA, a titolo di ripetibili.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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