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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.59
Data decisione, Autorità:
05.12.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00059
TB
Lugano
5 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2002
di
contro
la decisione del 26 agosto 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con tre
distinte decisioni emesse in data 26 agosto 2002 (doc. _, _ e _), la Cassa
cantonale di compensazione di Bellinzona ha rimborsato a __________ le spese di
malattia sostenute dallo stesso e dalla moglie __________ durante gli anni 2000
(Fr. 22.-), 2001 (Fr. 596.-) e 2002 (Fr. 246.-).
1.2. Con
tempestivo ricorso del 6 settembre 2002 (doc. _) __________ rileva che la Cassa
cantonale non gli ha rimborsato tutte le spese di malattia di cui egli e la
moglie hanno in realtà usufruito, rimanendo conseguentemente ancora uno
scoperto, a saldo, pari a Fr. 2'139,45 (docc. _, in particolare doc. _).
1.3. Nella
propria risposta del 13 settembre 2002 (doc. _) la Cassa ha proposto di
respingere il ricorso, a motivo che le spese di malattia e d'invalidità possono
essere rimborsate solo se il rimborso è fatto valere all'Ufficio PC entro il
termine di 15 mesi dalla fatturazione, o dal momento in cui si viene a
conoscenza della fatturazione. Siccome la richiesta di rimborso è stata fatta
valere dall'assicurato solamente nel corso del mese di luglio 2002, essa non
poteva pertanto riconoscere al ricorrente ulteriori partecipazioni antecedenti
il mese di aprile 2001.
L'Amministrazione ha inoltre aggiunto che
provvederà a rimborsare all'assicurato le spese di malattia addebitategli con
il conteggio della cassa malati del 23 luglio 2002 relativo agli importi di Fr.
17,35, Fr. 17,35 e di Fr. 26,60.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il rimborso delle spese per le cure mediche e l'acquisto di
medicamenti - per sé e per la moglie __________ - sopportati da __________ a
partire dall'anno 1998 e fino a metà dell'anno 2002.
Per l'art. 3 LPC, le prestazioni complementari
comprendono, oltre alla PC annua versata ogni mese, il rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità.
A norma dell'art. 3d cpv. 1 LPC che concerne il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità,
"
I beneficiari di una prestazione complementare
annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso,
debitamente comprovate:
a. di
dentista;
b. di
aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
c. per
dieta;
d. di
trasporto fino al più vicino luogo di cura;
e. di
mezzi ausiliari e
f. di
partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal."
Giusta l'art. 1 dell'Ordinanza sul rimborso delle
spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni
complementari (OMPC) in vigore dal 1° gennaio 1998, le spese di malattia,
d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate
soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto
l'acquisto (cpv. 1). Gli organi esecutivi possono ritenere determinante la data
della fattura (cpv. 2).
L'art. 2 OMPC fissa il termine per chiedere il
rimborso di tali spese. Nel caso concreto è applicabile la lettera a, secondo
cui le stesse sono rimborsate se il rimborso è fatto valere entro quindici mesi
dalla fatturazione.
A tal proposito, il N. 5014 delle Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevede che le
suddette spese devono essere fatte valere presso l'Ufficio PC entro il termine
di 15 mesi dalla fatturazione oppure dal momento in cui si viene a
conoscenza della fatturazione (RCC 1974 pag. 52).
In tal senso, per i membri di una cassa malati il
termine inizia a decorrere dal momento in cui il beneficiario di PC ha
ricevuto il conteggio della Cassa (N. 5015 DPC).
2.3. Nel caso in
esame, con il proprio atto ricorsuale l'assicurato ha rinviato ad un suo
precedente scritto dell'8 luglio 2002 inviato all'Ufficio prestazioni
complementari, sottolineando di non essere stato a conoscenza del termine
massimo d'inoltro delle relative fatture per chiedere il rimborso delle spese
di malattia.
Con lettera dell'8 luglio 2002 __________ ha
postulato il rimborso delle franchigie e delle partecipazioni versate dallo
stesso e dalla moglie __________ a far tempo dal 1° gennaio 1998, ovvero dal
giorno del suo pensionamento e della concessione di una prestazione
complementare (doc. _).
Orbene, producendo i conteggi delle prestazioni
della Cassa allegati al ricorso (docc. _), il ricorrente ha evidenziato che v'è
un importo scoperto di Fr. 2'139,45 rimasto a suo carico e che concerne gli
anni 1998-2002. Tale ammontare deriva dalla differenza fra i costi generati
dalle cure medico-sanitarie di cui hanno beneficiato il ricorrente e sua moglie
ed i rimborsi effettivamente ottenuti dalla Cassa fino al momento
dell'emanazione delle decisioni contestate (doc. _).
2.4. Per giungere
all'emissione delle contestate decisioni, la Cassa cantonale di compensazione
si è basata sui diversi conteggi ("relevé des prestations") della
Cassa malati __________ - a cui entrambi gli assicurati in questione sono
affiliati - relativi agli anni 1998-2002 che il ricorrente le ha prodotto
(docc. _).
Pendente causa, questo Tribunale ha chiesto
all'assicurato di produrre tutti i conteggi che __________ e __________ hanno
direttamente ricevuto dalla Cassa malati __________, come pure tutte le
fatturazioni delle note d'onorario dei medici, dentisti, ecc. derivanti dalle
cure medico-sanitarie di cui entrambi hanno beneficiato durante il periodo 1998-2002
(doc. _). Scopo di tale accertamento era di determinare l'esatta data della
fatturazione (o il momento in cui il ricorrente ha ricevuto i conteggi della
sua Cassa malati) di ogni singola prestazione medica ricevuta.
Per tutti e quattro gli anni in esame il
ricorrente ha prodotto i relativi conteggi interni della Cassa malati
__________, le fatturazioni emesse dalle diverse farmacie presso cui gli
assicurati in questione hanno acquistato i medicamenti loro prescritti, delle
ricette mediche, come pure le diverse note d'onorario dei singoli medici a cui
essi hanno fatto capo (docc. _).
In proposito, la Cassa di compensazione si è
riconfermata nella propria risposta di causa del 13 settembre 2002 (doc. _).
A mente di questo Tribunale, tali documenti possono
essere definiti dei "conteggi interni" della Cassa malati __________
nei quali figurano i dati relativi al nome del fornitore di prestazioni, il
periodo in cui è avvenuto il trattamento medico o farmaceutico, il totale della
relativa fattura, l'ammontare della franchigia, della partecipazione legale
dell'assicurato, della partecipazione per la classe _ ed infine la data del
conteggio all'assicurato ("Date Règl." che sta per "date
du règlement").
Ora, per il conteggio a ritroso dei quindici mesi
previsti nella succitata ordinanza OMPC, l'Amministrazione si è rettamente
fondata sulla "Date Règl." che indica il giorno del conteggio
da parte della Cassa malati __________ all'assicurato. E' dunque in quel
momento che __________ e la moglie __________ sono venuti a conoscenza della
fatturazione per i trattamenti di cui hanno beneficiato. La data riportata su
detti conteggi interni fa quindi stato agli occhi della Cassa di compensazione
chiamata a rimborsare i corrispondenti ammontari.
Pertanto, le date riportate nelle penultime
colonne di detti conteggi interni della Cassa fissano il momento in cui il
ricorrente ha ricevuto i singoli conteggi della Cassa ed è di conseguenza
venuto a conoscenza della fatturazione delle prestazioni ricevute (cfr. consid.
2.2.).
Orbene, la richiesta di rimborso delle spese di
malattia è stata presentata dal ricorrente alla Cassa cantonale di
compensazione l'8 luglio 2002 (doc. _), per cui il termine a ritroso di
quindici mesi dalla fatturazione (art. 2 lett. a OMPC, cfr. consid. 2.2.) –
rispettivamente dal momento in cui il beneficiario di PC ha ricevuto il
conteggio della Cassa - entro cui è possibile richiedere il rimborso delle
stesse parte dal giugno 2002 e va fissato quindi al mese di aprile 2001,
compreso.
Dalla folta documentazione prodotta pendente
causa dal ricorrente (docc. _), questo Tribunale osserva che vi sono delle
fatture rimborsabili all'assicurato secondo i criteri sopra esposti. Esse sono
le medesime che l'Amministrazione, rettamente, ha già provveduto a rimborsare
al ricorrente proprio a mezzo delle decisioni qui impugnate. Infatti, il
conteggio del 17 aprile 2001 con oggetto l'importo di Fr. 21,15 per prestazioni
avute da __________ dalla Farmacia __________ (doc. _) è stato rimborsato al
ricorrente con la contestata decisione del 26 agosto 2002 relativa alle spese
di malattia per l'anno 2000 (doc. _); le fatture del 2001 di __________ e
__________ di cui ai docc. _ ed _ ammontanti complessivamente a Fr. 596.- sono
state rimborsate dalla Cassa con la decisione del 26 agosto 2002 (doc. _);
infine, gli importi delle spese di malattia dell'assicurato per l'anno 2002
menzionati nel conteggio di cui al doc. _ (Fr. 230.- di franchigia + Fr. 76,95
per la partecipazione legale dell'assicurato) gli sono stati rimborsati dalla
Cassa cantonale di compensazione soltanto nella misura di Fr. 246.- (doc. _)
sulla base dei conteggi del 23 aprile 2002 e del 24 giugno 2002.
Ora, siccome, come detto, il periodo di quindici
mesi previsti dall'art. 2 lett. a OMPC parte dal mese precedente la richiesta
del rimborso spese di malattia formulata dal ricorrente alla resistente, nella
presente sede possono unicamente essere considerate le spese fatturate,
rispettivamente conteggiate all'assicurato dalla Cassa, fra aprile 2001 e
giugno 2002.
Spetterà dunque alla Cassa, accortasi nella
propria risposta di causa della dimenticanza del pagamento della rimanenza
delle partecipazioni legali pari a Fr. 61,30 (Fr. 17,35 + Fr. 17,35 + Fr.
26,60), emettere una nuova decisione con oggetto il rimborso dei suddetti
mancanti ammontari conteggiati all'assicurato il 23 ed il 29 luglio 2002 (doc.
_), quindi dopo il periodo in questione.
In tali circostanze, le tre decisioni impugnate
devono essere integralmente riconfermate ed il ricorso del 6 settembre 2002
respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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