AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.41
Data decisione, Autorità:
06.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00041
TB
Lugano
6 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 13 giugno 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 13 giugno 2002 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto,
con effetto dal 1° maggio 2002, la richiesta 22 maggio 2002 postulata da __________,
tesa all'ottenimento di una prestazione complementare. Il rifiuto della rendita
PC è riconducibile ai redditi dell'assicurata che sarebbero superiori alle
spese riconosciute (doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 9 luglio 2002 (doc. _) l'assicurata ha sollevato dubbi sulle
modalità di allestimento della tabella di calcolo PC. A causa della sua
impossibilità di gestirsi autonomamente e per la necessità di far capo a vitto
antidiabetico, dal mese di settembre 2001 l'assicurata frequenta la sezione
diurna della Casa per anziani __________, ciò che le comporta una spesa
supplementare di Fr. 570.- al mese. Siccome l'Istituto delle assicurazioni
sociali le ha conteggiato unicamente l'importo di Fr. 2'100.- a titolo di spese
per la dieta, l'assicurata ha contestato il mancato inserimento nel fabbisogno
annuo dell'ammontare di Fr. 6'840.- (Fr. 570.- x 12 mesi) a copertura dei costi
sopportati per il soggiorno diurno presso la predetta Casa per anziani.
1.3. Nella
propria risposta 19 luglio 2002 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,
osservando che siccome l'assicurata non vive né in un istituto né in una casa
di cura in modo permanente, ai sensi dell'art. 9 OMPC le spese per prodotti
dietetici sono considerate spese di malattia e pertanto può essere rimborsata
una somma forfettaria annua di Fr. 2'100.- (doc. _).
1.4. Con scritto
1° agosto 2002 la ricorrente ha ribadito la necessità di frequentare la sezione
diurna della citata Casa per anziani, precisando che oltre al diabete Mellito
tipo II, ella soffre di problemi cardiaci e motori (doc. _) che la obbligano a
far capo parzialmente ad un servizio di taxi per raggiungere la Casa per
anziani __________ (doc. _).
1.5. In data 8
agosto 2002 la Cassa si è riconfermata integralmente nella propria risposta,
evidenziando che fanno parte del limite di fabbisogno di cui all'art. 2 cpv. 1
LPC, oltre alle spese di vitto e di alloggio, dei costi di vario genere
definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC. Tuttavia, la presa a carico della
frequenza diurna di una casa per anziani non rientra in tale lista (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la mancata concessione all'assicurata __________ da parte della
Cassa di compensazione di Bellinzona di una prestazione complementare a motivo
del superamento, con i propri redditi, delle spese riconosciute.
In proposito va avantutto rilevato come la LPC
persegua lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.
e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Giusta
l'art. 3 LPC, le prestazioni complementari comprendono:
" a. la prestazione complementare
annua, versata ogni mese;
b. il rimborso delle spese di malattia e
d'invalidità."
2.5. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.6. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo
16290 franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435
franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita
per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi.
Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1°
gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo
di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi,
Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il
terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi
figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.7. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e
immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite
di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per
coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per
figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é
preso in considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione
analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti
del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.
(cpv. 2)"
2.8. A norma
dell'art. 3d cpv. 1 LPC che concerne il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità,
"
I beneficiari di una prestazione complementare
annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso,
debitamente comprovate:
a. di
dentista;
b. di
aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
c. per
dieta;
d. di
trasporto fino al più vicino luogo di cura;
e. di
mezzi ausiliari e
f. di
partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal.
2.9. La
ricorrente contesta la decisione della Cassa che la ha riconosciuto soltanto
Fr. 2'100.- di spese per la dieta, postulando invece il pieno riconoscimento
delle effettive spese sostenute per la frequentazione diurna della Casa per
anziani __________, che ammonterebbero in media a Fr. 570.- al mese (doc. _).
Nel caso in esame la Cassa ha ritenuto le spese
riconosciute pari a Fr. 31'885.- ed ha cifrato i redditi in Fr. 35'256.-. Le
prime sono costituite, oltre all'ammontare fisso di Fr. 16'880.- per l'anno
2002 quale limite di reddito per persone sole (cfr. consid. 2.5.) ed al
contributo fisso per l'assicurazione malattia per l'anno 2002 (Fr. 3'372.-),
del forfait per le spese per prodotti dietetici pari a Fr. 2'100.- all'anno e
di Fr. 9'533.- per la pigione annua lorda. La rendita AVS ammontante a Fr.
23'256.- e la rendita vitalizia di Fr. 12'000.- annui costituiscono i redditi
dell'assicurata. V'è dunque un'eccedenza di reddito assommante a Fr. 3'371.-
che non permette all'interessata di beneficiare di una prestazione
complementare.
Questo Tribunale deve analizzare se l'ammontare
della pigione annua lorda ritenuto (Fr. 9'533.-) ed il forfait di Fr. 2'100.-
relativo alle spese per la dieta siano corretti.
2.10. La Cassa ha
individuato l'importo della pigione dell'assicurata basandosi sulla
dichiarazione 15 maggio 2002 presente nella propria documentazione, laddove la
Banca __________, locatrice dell'appartamento in Via __________ abitato dalla
ricorrente, ha certificato che il canone di locazione ammonta a Fr. 8'933.-
all'anno, a cui vanno ad aggiungersi Fr. 600.- quale forfait annuo per le spese
accessorie. Sono tuttavia esclusi i costi per il riscaldamento.
Conformemente all'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le
spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla
pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo
di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle
persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e
non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art.
257b cpv. 1 CO.
Nel caso in esame, come visto, le spese di
riscaldamento non rientrano nella pigione annua che l'assicurata corrisponde
alla locatrice. Le si deve pertanto riconoscere il forfait di Fr. 840.-, che va
ad aggiungersi ai summenzionati importi pattuiti fra la ricorrente e la
__________.
Stanti le summenzionate circostanze discende che
l'importo corretto da inserire nella tabella di calcolo PC quale pigione annua
lorda assomma quindi a Fr. 10'373.- (Fr. 8'933.- di pigione netta + Fr. 600.-
quale forfait per spese accessorie + Fr. 840.- per il forfait per le spese di
riscaldamento).
2.11. Resta da
analizzare d'un lato il conteggio a titolo di spese riconosciute (fabbisogno)
dell'importo di Fr. 2'100.- per la dieta, dall'altro il mancato annovero di Fr.
6'840.- quale costo annuo (Fr. 570.- in media al mese) che la ricorrente
sopporta per la degenza diurna della Casa per anziani __________.
La ricorrente ha documentato di essere affetta da
diabete Mellito tipo II, ciò che le impone di sottoporsi ad una specifica dieta
(doc. _).
Ora, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 OPC-AVS/AI, che
riprende l'art. 3d LPC (cfr. consid. 2.7.), il Dipartimento federale
dell'interno determina le spese che possono essere rimborsate per:
" a. il dentista;
b. l'aiuto, le cure e l'assistenza a domicilio
o in strutture diurne;
c. la dieta;
d. i trasporti verso il luogo di cura più
vicino;
e. i mezzi ausiliari;
f. la partecipazione ai costi secondo l'art.
64 LAMal."
Come sopra esposto, dunque, il rimborso delle
spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle prestazioni
complementari in virtù dell'art. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.3.).
Conformemente all'art. 9 dell'Ordinanza sul
rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia
di prestazioni complementari (OMPC), le spese supplementari debitamente
comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un
medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono
considerate spese di malattia. A tal scopo può essere rimborsata una somma
forfettaria annua pari a Fr. 2'100.-.
Nella fattispecie, __________ abita in un
appartamento e soffre di diabete. Ciò comporta che le relative spese causate
dal suo stato di salute sono considerate spese di malattia e pertanto
rimborsate soltanto nella misura di Fr. 2'100.- all'anno, come correttamente
eseguito dalla Cassa nell'impugnata decisione.
2.12. Quanto
all'assistenza prestatale dalla sezione diurna della Casa per anziani
__________, il capoverso 3 dell'art. 13 OMPC concernente le spese di aiuto,
cura ed assistenza a domicilio prevede che le spese di cura e assistenza
insorte in un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio,
pubblici o di utilità pubblica, sono anch'esse rimborsate.
Tuttavia, la lettera del predetto art. 3d LPC sul
rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è a tal riguardo molto chiara:
unicamente "i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno
diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso".
Nel caso di specie, la richiesta della ricorrente
tendente all'ottenimento del rimborso delle spese di soggiorno presso un
istituto diurno, ed in particolare delle fatture prodotte agli atti che si
riferiscono alla frequentazione diurna della Casa __________ (doc. _), deve
essere respinta, giacché l’assicurata – anche rettificando l'importo della
pigione annua lorda conformemente a quanto esposto al considerando 2.9. – non
ha diritto ad una prestazione complementare.
2.13. Ora, l’art.
19a OPC-AVS/AI viene in aiuto alle persone con un’eccedenza di redditi (i
redditi determinanti sono superiori alle spese riconosciute), potendo così esse
beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di malattia (cpv. 1). Tale
rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte
eccedentaria dei redditi (cpv. 2).
Al N. 5019 in vigore dal 1° gennaio 1998, le
Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall’UFAS
illustrano con un chiaro esempio questo concetto:
"
Se, a causa di un'eccedenza di reddito (reddito
computabile maggiore delle spese riconosciute), la PC annua non viene versata,
allora il rimborso avviene secondo la seguente formula:
Spese di malattia e d’invalidità riconosciute
meno l’eccedenza di reddito
Esempio: eccedenza di
reddito = 12'000 franchi
spese
di spitex = 20'000 franchi
rimborso
= 8'000 franchi
L’importo massimo per il rimborso delle spese di
malattia e d’invalidità (cfr. N. 5017) non può essere superato”.
In concreto, le spese di soggiorno dell'assicurata
presso la Casa per anziani per il periodo settembre 2001-marzo 2002 (doc. _)
ammontano a Fr. 3'616.-, ma sono comprensive dei pranzi di cui la stessa ha
favorito in loco. Tuttavia, siccome a __________ è già stato riconosciuto il
forfait di Fr. 2'100.- per le spese per prodotti dietetici previsto dalla legge
(art. 9 OMPC), a mente di questo TCA i pranzi esterni (antidiabetici) esposti
nelle fatture prodotte dalla ricorrente non possono a loro volta essere
conteggiati. Si verrebbe altrimenti a creare un doppio indennizzo per un
medesimo oggetto, ciò che non è possibile poiché darebbe luogo ad un
sovraindennizzo dell'assicurata.
Pertanto, quali spese di malattia e d'invalidità
bisogna intendere in specie unicamente i costi di degenza diurna della Casa per
anziani __________, esclusi quindi i pranzi esterni consumati dalla ricorrente.
Queste spese potranno essere semmai rimborsate nella misura in cui superino
l'importo dell'eccedenza di reddito. L'amministrazione non si è pronunciata in
merito e gli atti vanno quindi rinviati alla stessa per un nuovo esame.
2.14. Alla luce di
quanto sopra (cfr. consid. 2.10.) il ricorso 9 luglio 2002 presentato da
__________ deve essere respinto nonostante la rettifica dei valori per le spese
di riscaldamento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Gli atti
vengono trasmessi alla Cassa per quanto evidenziato al considerando 2.13.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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