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33.2002.40 ΓÇó Appeal struck out as moot after new administrative decision
33.2002.40Altro tribunale2 set 2002Dismissed
The Ticino Social Insurance Court struck an appeal from the roll after the compensation fund reconsidered the challenged supplementary benefits decision and issued a new one on 14 August 2002 that fully accepted the appeal conclusions. The appellant then withdrew the appeal. The court held that the matter had become moot and ordered no court fees or expenses.
Art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; reconsideration by the administrative authority before transmission of its response and mootness of the appeal. The administrative authority may reassess the challenged decision until it files its answer and, if it replaces the challenged decision with one fully satisfying the appeal, the judicial proceedings lose their object and are to be struck out. A subsequent withdrawal of the appeal confirms the absence of a live controversy; in such circumstances no costs are charged.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2002.40
Data decisione, Autorità: 02.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2002.00040
ir/gm
Lugano 2 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 4 luglio 2002 interposto da
contro
la decisione del 24 giugno 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 14 agosto 2002 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 22 agosto 2002 (cfr. doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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