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33.2002.14 ΓÇó Appeal struck out after administrative reconsideration
33.2002.14Altro tribunale27 giu 2002Dismissed
The Ticino Insurance Court struck an appeal from the roll after the cantonal compensation fund issued a new decision on 13 June 2002 that fully upheld the appellant's requests. The appellant's representative also withdrew the appeal. The court held that the dispute had become moot and, applying the procedural rule allowing administrative reconsideration before the response is sent, terminated the proceedings. No court fees or expenses were charged, but the fund was ordered to pay CHF 300 in party compensation.
Art. 3a cpv. 1 LPGA?; administrative reconsideration before the response is filed and mootness of the appeal: where the administrative authority replaces the contested decision with a new decision that fully satisfies the appellant, and the appeal is then withdrawn, the proceedings lose their object and must be struck out. In such a situation, the court may terminate the case without fees; party compensation may nonetheless be awarded against the authority whose reconsideration rendered the dispute moot (consid. relevant).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2002.14
Data decisione, Autorità: 27.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2002.00014
ir/gm
Lugano 27 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 22 febbraio 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 25 gennaio 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 giugno 2002 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche l'avv. __________, con scritto 26 giugno 2002 (cfr. doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
la Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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