AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.12
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00012
TB/cd
Lugano
2 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2002
di
contro
la decisione del 25 gennaio 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell'ambito
della revisione periodica delle prestazioni complementari per l'anno 2001
avvenuta giusta l'art. 30 OPC-AVS/AI, con decisione 25 gennaio 2002 la Cassa
cantonale di compensazione di Bellinzona ha rifiutato a __________ una
prestazione complementare con effetto dal
1°
febbraio 2002, contro i precedenti Fr. 154.- concessile a partire dal 1°
gennaio 2002 (doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 18 febbraio 2002 (doc. _) l'assicurata si è aggravata contro
la predetta soppressione della PC, sostenendo che i valori venali dei terreni
agricoli individuati dall'Ufficio cantonale di stima, per quanto concerne la
sua quota parte, fossero elevati (Fr. 185'265.-).
1.3. Nella
propria risposta 22 marzo 2002 (doc. _) la Cassa di compensazione ha
integralmente confermato i contestati importi di ogni singolo fondo, proponendo
quindi la reiezione del gravame. In specie essa ha applicato l'art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI relativo alla stima, al valore venale, della sostanza detenuta
dall'assicurata che non le serve da abitazione.
Contestualmente la resistente ha prodotto le
perizie complete dei mappali nn. __________e __________RFD di __________, nn.
__________e __________RFD di __________, nn. __________, __________,
__________e __________RFD di __________ - detenuti dall'interessata per la
maggior parte in comunione ereditaria con il figlio __________ - esperite in
data 12 dicembre 2001 dall'arch. __________ dell'Ufficio cantonale di stima
(doc. _).
1.4. Ricevuta una
copia dettagliata delle suddette perizie (docc. _), il 28 marzo 2002 la
ricorrente si è detta d'accordo con i referti peritali relativi alle partt. nn.
__________RFD di __________, __________e __________RFD di __________, mentre ha
espresso perplessità sulla valutazione della restante sostanza immobiliare,
muovendo puntuali critiche alle citate perizie (doc. _) e riproducendole poi in
allegato, debitamente corrette secondo le sue valutazioni (doc. _):
"
(…)
Mapp. n°
__________RFD __________
Contesto la perizia cantonale.
Motivi: il valore del terreno, in caso di vendita, sarebbe
soggetto a vincoli di diritto fondiario (LDFR) e la cifra esposta nella perizia
sarebbe difficilmente realizzabile. Inoltre il tetto massimo per la vendita è
legato al valore di reddito agricolo. Propongo pertanto, stando da informazioni
assunte presso i rami del settore agricolo, che il valore sia aggiornato a Fr.
10.-- mq. Chiedo pertanto la calcolazione di detto reddito.
Inoltre percepisco un affitto annuo di Fr 200.--.
II valore del sedime va quindi rettificato in Fr 41'000.--.
Vedi correzioni dettagliate allegate.
Mapp. n° __________RFD __________
Contesto la perizia cantonale.
Motivi: Data la situazione particolare dei fabbricati e
l'accesso tramite diritto di passo, contesto il valore venale che a mio
giudizio dovrebbe essere aggiornato a Fr 35'000.--.
Vedi correzioni dettagliate allegate.
II valore del sedime va quindi rettificato in Fr 35'000.--.
Mapp. n° __________RFD __________
Contesto la perizia cantonale.
Motivi: Infrastrutture, contesto quanto descritto poiché
"elettricità sul posto" vi è solo nelle adiacenze un palo per
l'illuminazione pubblica, "acqua e telefono sui mappali confinanti"
si tratta di mappali discosti dal mio sedime perché anche se planimetricamente
sono vicini, in realtà data la morfologia del terreno e la pendenza della
montagna sono tutt'altro che infrastrutture "sui mappali confinanti".
Non da ultimo queste infrastrutture sono state eseguite tutte a carico dei
proprietari confinanti e non da parte del comune. Una parte di terreno non è
vigna, bensì incolto e pieno di sterpaglie a causa della morfologia del
terreno; la superficie non coltivata è di ca. mq 250.0. Resta sottinteso che la
lavorazione è eseguita tutta a mano giacché è impossibile accedere con mezzi
meccanici o macchinari.
Vedi correzioni dettagliate allegate.
II valore del sedime va quindi rettificato in Fr 6'500.--.
(…)
Mapp. n°
__________ RFD __________
Contesto la perizia cantonale.
Motivi: Sub. A, data la descrizione chiedo che il prezzo al
mc sia ridotto da Fr 100 a Fr 80.--, tenendo conto che la cubatura in buona
parte tiene conto della stalla;
Sub. B, riferendomi alla contestazione sopra e tendo conto che si
tratta di uno stabile che ha 50 anni, adibito a stalla, la maggior parte del
volume è vuoto, chiedo che il prezzo al mc sia ridotto da Fr 90.- a Fr 70.--;
Sub. C, stabile edificato con elementi recuperati da demolizioni,
chiedo che il prezzo al mc sia ridotto da Fr 130.-- a Fr 110.-- ;
Costi secondari e sistemazione esterna, chiedo che sia stralciato
in quanto non esiste, essendo tutt'intorno terreno.
Valore terreno, agricolo chiedo che il prezzo sia ridotto da Fr
12.- a Fr. 8.-mq.
II valore venale e il valore di reddito agricolo sono a mio modo
di vedere esagerati. II valore del terreno, in caso di vendita, sarebbe
soggetto a vincoli di diritto fondiario (LDFR) e la cifra esposta nella perizia
sarebbe difficilmente realizzabile. Inoltre il tetto massimo per la vendita è legato
al valore di reddito agricolo, che come già detto, a mio modo di vedere è
troppo esagerato. Propongo pertanto, stando ad informazioni assunte presso i
rami del settore agricolo che il tutto sia rivalutato nel suo complesso.
Inoltre percepisco un affitto annuo di Fr 2'500.-- (compreso
particella n° 140), punto questo che credo sia bene tenere in considerazione.
II valore del sedime va quindi rettificato.
Vedi correzioni dettagliate allegate.
Mapp. n°
__________RFD __________
Contesto la perizia cantonale.
Motivi: Sub. A, data la descrizione chiedo che il prezzo al
mc sia ridotto da Fr 100.-- a Fr 80.--, tenendo conto che la cubatura in buona
parte tiene conto della stalla;
Sub. B, riferendomi alla contestazione sopra e tendo conto che si
tratta di uno stabile che ha 50 anni, adibito a stalla, la maggior parte del
volume è vuoto, chiedo che il prezzo al mc sia ridotto da Fr. 90.- a Fr. 70.--;
Sub. D, stabile edificato con elementi di fortuna (traversine
della ferrovia, pali della luce quale carpenteria per il tetto, lamiere
ondulate), ed eseguito in proprio, chiedo che il prezzo al mc sia ridotto da Fr
80.-- a Fr 40.--;
Sub. E porcile, edificio del 1900, muri in
pietrame e tetto con eternit ondulato e struttura portante il legno, serramenti
adattati con elementi di fortuna, chiedo che il prezzo al mc sia ridotto da Fr
100.-- a Fr 50.-;
Sub. F da stralciare, chiedo che il valore sia inglobato nel sub.
E, e cioè il tutto in Fr. 9'800.--;
Silo, non mio ma di proprietà dell'affittuario, costi secondari e sistemazione
esterna, chiedo che sia stralciato in quanto non esiste, essendo tutt'intorno
terreno.
Tettoia, eseguita con mezzi di fortuna (putrelle recuperate da
demolizioni, pali della luce per la struttura portante del tetto e copertura
con lamiere di seconda mano) chiedo che il prezzo al mc sia ridotto da Fr 50.--
a Fr 20.--;
Valore terreno agricolo chiedo che il prezzo sia ridotto da Fr
12.--
a Fr 8.-- mq.
II valore venale e il valore di reddito agricolo sono a mio modo
di vedere esagerati. II valore del terreno, in caso di vendita, sarebbe
soggetto a vincoli di diritto fondiario (LDFR) e la cifra esposta nella perizia
sarebbe difficilmente realizzabile. Inoltre il tetto massimo per la vendita è
legato al valore di reddito agricolo, che come già detto, a mio modo di vedere
è troppo esagerato. Propongo pertanto, stando ad informazioni assunte presso i
rami del settore agricolo che il tutto sia rivalutato nel suo complesso.
Inoltre percepisco un affitto annuo (compreso particella no
__________) di Fr 2'500.--, punto questo che credo sia bene tenere in
considerazione.
II valore del sedime va quindi rettificato.
Vedi correzioni dettagliate allegate.
Ricapitolazione
Ubicazione
mapp.
n°
valore
perizia
cantonale
valore
secondo
ricorso
valutazione
15'000.00
15'000.00
accettato
62'000.00
41'000.00
contestato
50'000.00
35'000.00
contestato
17'000.00
6'500.00
contestato
450.00
450.00
accettato
640.00
640.00
accettato
160'000.00
da
valutare
contestato
240'000.00
da
valutare
contestato
In conclusione chiedo un riesame completo della pratica, e
subordinatamente chiedo di essere sentita." (cfr. doc. _)
1.5. L'11 giugno
2002 l'Ufficio stima (ing. __________) ha trasmesso alla Cassa le proprie
osservazioni eseguite sulla scorta dei riscontri formulati dalla ricorrente
(doc. _), allegando le modifiche dei referti peritali relativi alle partt. nn.
__________RFD di __________, __________e __________RFD di __________ (doc. _).
1.6. Con scritto
18 giugno 2002 (doc. _) l'Amministrazione ha comunicato a questo TCA che, preso
atto delle nuove perizie dell'Ufficio stima, il valore commerciale complessivo
della sostanza immobiliare passava da Fr. 185'265.- a Fr. 138'182.-.
Ciononostante, la prestazione complementare risultava sempre respinta, con un
superamento di reddito pari a Fr. 1'081.-, contro il precedente ammontante a
Fr. 5'790.-.
1.7. Con
comunicazione 25 giugno 2002 (doc. _) questo TCA ha trasmesso alla ricorrente
le nuove perizie 11 giugno 2002 dell'ing. __________ dell'Ufficio stima,
affinché quest'ultima potesse formulare le proprie osservazioni entro il 15
luglio 2002. L'assicurata è rimasta silente.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le persone
che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000)
l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per
persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il
secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.7. Con il suo
gravame la ricorrente censura la valutazione delle partt. nn__________e
__________RFD di __________, nn. __________e __________RFD di __________, nn.
__________, __________, __________e __________RFD di __________ - detenute
dall'interessata in parte in Comunione ereditaria (CE) con il figlio
__________, in parte in comproprietà con quest'ultimo.
L'assicurata si è lamentata infatti che il valore
delle comunioni ereditarie al valore commerciale esposto nella contestata
tabella di calcolo PC, tratto dai referti peritali 12 dicembre 2001
dell'Ufficio stima, fosse eccessivo, ritenuto come si tratti (eccezion fatta
per la part. n. __________RFD di __________ sita nel nucleo vecchio) di terreni
agricoli.
La ricorrente è comproprietaria di un mezzo dei
fondi n. __________RFD di __________ e n. __________RFD di __________ e di un
quarto delle partt. n. __________RFD di __________ e n. __________RFD di
__________. Gli altri fondi sono detenuti in comproprietà nella misura di un
mezzo dal figlio della ricorrente __________ e per l'altro mezzo dalla CE
composta dell'assicurata medesima e del predetto figlio __________ (partt. nn.
__________e __________RFD di __________). Pure i mappali nn. __________e
__________RFD di __________ sono detenuti in comproprietà, soltanto nella
misura di 2/6 da __________ e di 4/6 dalla summenzionata Comunione ereditaria.
Giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza
immobiliare che non serve d'abitazione al richiedente o a una persona compresa
nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Secondo tali termini, nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati
fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle
prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio
non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI
1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il
richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
Nel caso concreto la ricorrente abita nella
costruzione edificata sulla part. n. __________ RFD di __________ stimata in
Fr. 158'950.-, detenuta in comproprietà per un mezzo da __________ e per
l'altro mezzo dalla Comunione ereditaria composta di quest'ultimo e
dell'assicurata (cfr. sommarione agli atti dell'Amministrazione).
Correttamente, quindi, per le summenzionate otto
particelle la Cassa ha conteggiato il relativo valore venale complessivo.
Tuttavia, per ogni singolo immobile in questione
all'assicurata va computata unicamente la sua quota di partecipazione.
2.8. In proposito
va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore
commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la
determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta
Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti
(Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida
detto compito all’Ufficio stima.
Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un
caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato
l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
2.9. In specie,
con perizie immobiliari 12 dicembre 2001 (doc. _) l'Ufficio stima (arch.
__________) ha stabilito - come esposto di seguito - il valore venale
complessivo dei singoli fondi di __________, __________ e __________. Su tali
basi la Cassa ha quindi determinato l'importo imputabile all'assicurata,
ritenendo che laddove quest'ultima è comproprietaria di un sedime in seno alla
Comunione ereditaria, la sua quota effettiva di partecipazione diventa di un
quarto (1/2 x 1/2) per le partt. nn. __________ e __________ RFD di __________
e di un terzo (4/6 x 1/2) per quanto attiene ai fondi nn. __________e __________RFD
di __________. La resistente è giunta a tali proporzioni considerando che dette
CE sono costituite da due persone: l'assicurata medesima ed il figlio
__________:
part. n. valore venale totale valore
imputabile ricorrente
__________ Fr. 160'000.- x 4/6 x
1/2 Fr. 53'333,33
__________ Fr. 240'000.- x 4/6 x
1/2 Fr. 80'000.-
__________ Fr. 62'000.- x 1/2 Fr.
31'000.-
__________ Fr. 15'000.- x 1/4 Fr.
3'750.-
__________ Fr. 50'000.- x 1/2 x
1/2 Fr. 12'500.-
__________ Fr. 17'000.- x 1/2 x
1/2 Fr. 4'250.-
__________ Fr. 640.- x 1/2 Fr.
320.-
__________ Fr. 450.- x 1/4 Fr.
112,50
TOTALE Fr. 545'090.- Fr.
185'265.-
2.10. Con il
gravame la ricorrente sostiene che le proprietà in questione siano state
sopravvalutate in modo tanto evidente quanto inammissibile. Nelle osservazioni
alla prima perizia dell'Ufficio stima (doc. _), l'interessata ha evidenziato
per i propri fondi che siccome i valori dei terreni, in caso di vendita,
sarebbero soggetti a vincoli di diritto fondiario poiché si tratta di terreni
agricoli, le cifre esposte dall'arch. __________ sarebbero difficilmente
realizzabili, ritenuto inoltre che il tetto massimo per la vendita è legato al
valore di reddito agricolo. Stando ad informazioni assunte dalla ricorrente
nell'ambito del settore agricolo, __________ ha proposto che i singoli valori
siano rivalutati nel loro complesso, sulla base altresì delle altre contestuali
critiche mosse nei confronti dei referti peritali (cfr. consid. 1.4.).
La ricorrente ha anche contestato espressamente
alcuni elementi esposti dall'Ufficio stima nelle proprie perizie (doc. _).
Per la part. n. __________RFD di __________
l'assicurata ha chiesto di aggiornare a Fr. 10.-/mq il valore del fondo
agricolo e di tener conto che la stessa ne percepisce annualmente un affitto di
soli Fr. 200.-, per giungere su tale base ad un importo di Fr. 41'000.-.
Quanto al fondo n. __________ RFD di __________,
l'assicurata ha postulato che il relativo valore venga ridotto in virtù del
fatto che l'accesso a detto sedime è possibile unicamente da proprietà privata
con un diritto di passo veicolare. La ricorrente ha proposto inoltre che i
valori al mc dei due fabbricati (sub. A e sub. B) ivi eretti siano fissati a
Fr. 100.-/mc rispettivamente a Fr. 50.-/mc, contro gli ammontari di Fr.
130.-/mc e di Fr. 70.-/mc individuati dalla perizia dell'arch. __________.
Infine, i mq 77 dell'intera particella dovrebbero a suo dire essere valutati a
Fr. 100.-/mq e non a Fr. 200.-/mq come risulta dalla contestata perizia. In
conclusione, il valore di tale fondo dovrebbe ammontare a Fr. 35'000.-.
La ricorrente ha pure criticato la descrizione
effettuata dall'Ufficio stima con oggetto il mappale __________RFD di
__________ poiché risulterebbe generosa. L'assicurata ha osservato che la
conformazione del fondo e le infrastrutture che, a dire della perizia 12
dicembre 2001, esisterebbero sullo stesso, in realtà si presenterebbero in
tutt'altro modo. Ciò farebbe sì che detto fondo debba essere suddiviso in una
parte non coltivata di mq 250 che dovrebbe essere valutata a Fr. 1.-/mq ed in
un'altra di mq 904, coltivata a vigna, valutata a Fr. 7.-/mq, per un totale,
arrotondato, di Fr. 6'500.-. Il referto peritale (doc. _) prevede invece un
valore unitario di Fr. 15.-/mq per l'intera superficie di mq 1'154.
La perizia dell'Ufficio stima in merito alla
part. n. __________RFD di __________ è stata integralmente contestata (cfr.
consid. 1.4.). L'assicurata ha proposto che il valore al mc del
ripostiglio-abitazione (sub. A) sia fissato in Fr. 80.-/mc contro i Fr.
100.-/mc della perizia dell'arch. __________, che il prezzo al mc della stalla
(sub. B), siccome la maggior parte del volume è vuoto, sia ridotto da Fr.
90.-/mc a Fr. 70.-/mc e che la sostra (sub. C), costruita con elementi
recuperati da demolizioni, sia valutata a Fr. 110.-/mc anziché a Fr. 130.-/mc
così come individuato dalla Cassa. Da ultimo bisognerebbe eliminare la voce
relativa ai costi della sistemazione esterna e diminuire il prezzo del terreno,
portandolo da Fr. 12.-/mq a Fr. 8.-/mq, considerato come l'affitto annuo del
medesimo assommi a Fr. 2'500.-.
Infine, anche la valutazione della part. n.
__________ RFD di __________ stimata in Fr. 240'000.- con la perizia 12
dicembre 2001 dovrebbe essere rivista. L'assicurata ha infatti chiesto che
tutti i valori al mc stabiliti dall'Ufficio stima siano ridotti nel modo
seguente: da Fr. 100.-/mc a Fr. 80.-/mc per la stalla (sub. A); da Fr. 90.-/mc
a Fr. 70.-/mc per la sostra adibita a stalla (sub. B), poiché la maggior parte
del volume è vuoto; dimezzare poi il valore al mc previsto per la tettoia (sub.
D) ed il porcile (sub. E), portandoli rispettivamente a Fr. 40.-/mc ed a Fr.
50.-/mc, giacché dette costruzioni sono state eseguite con elementi di fortuna
come la tettoia sub. G, per la quale il prezzo al mc dovrebbe essere fissato in
Fr. 20.-/mc contro Fr. 50.-/mc. Infine, il valore della tettoia sub. F dovrebbe
essere conglobato nel prezzo del porcile, per cui l'importo di Fr. 5'600.-
dovrebbe essere stralciato.
Anche in questo caso il prezzo del terreno
agricolo dovrebbe essere fissato a Fr. 8.-/mq anziché a Fr. 12.-/mq.
2.11. Pendente
causa, viste dette censure in data 13 maggio 2002 l'Ufficio stima, chiamato
dalla Cassa il 5 aprile 2002 (doc. _) a prendere posizione in merito, ha
esperito in loco un incontro con l’assicurata ed il figlio __________ con
susseguente sopralluogo, provvedendo poi ad allestire una nuova valutazione di
alcuni dei citati immobili (doc. _).
Con referti peritali 11 giugno 2002 l'ing.
__________ dell'Ufficio stima ha parzialmente riconfermato le precedenti
perizie dell'arch. __________, fatte salve le stime con oggetto le particelle
nn. __________e __________RFD di __________ e n. __________RFD di __________,
osservando in particolare quanto segue:
"(…)
Durante l'incontro del 10 giugno 2002, abbiamo
analizzato i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nelle nostre
perizie e le osservazioni presentate dal signor __________. Si è pure discusso
della differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali,
che sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella
applicata nella richiesta della prestazione complementare, fornendo le
necessarie informazioni.
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da
valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo
residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o
quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita,
pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il
genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i
comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di
conservazione;
d) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la
posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la
topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli
accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul
valore commerciale." (cfr. doc. _)
Riesaminando le precedenti perizie, l'ing.
__________ ha ritenuto necessario adattare le medesime alla situazione reale.
Così, in considerazione dello stato attuale delle costruzioni, delle
ubicazioni, degli sfruttamenti ed in confronto con casi simili, i valori cubici
unitari di alcuni subalterni relativi alle citate particelle nn. __________sono
stati ridotti, come pure il valore del terreno relativo alla part. n. __________RFD
di __________, poiché è risultato troppo elevato in considerazione della sua
ubicazione, dello sfruttamento possibile e del vincolo del piano regolatore.
Nel dettaglio, ciò ha comportato che il fabbricato designato come sub. B è
stato valutato a Fr. 50.-/mc contro i precedenti Fr. 70.-/mc, mentre i mq 77
formanti l'intera particella sono stati stimati a Fr. 150.-/mq contro Fr.
200.-/mq della perizia __________.
Per i medesimi motivi sopra esposti, anche il
valore cubico unitario della sostra (sub. C) del fondo n. __________RFD di
__________ è risultato troppo elevato (Fr. 130.-/mc), per cui è stato fissato
a Fr. 100.-/mc, mentre i valori cubici delle altre costruzioni sono apparsi
giustificati. Lo stesso dicasi per il prezzo del terreno restante, rimasto
invariato a Fr. 12.-/mq. Di contro, mq 308 di terreno da computare per il
valore ponderato sono stati rivalutati ed il prezzo è stato fissato a Fr.
50.-/mq contro il precedente valore di Fr. 80.-/mq.
Per il fondo n. __________RFD di __________ i valori
cubici unitari relativi alle tettoie (sub. D, F e G) ed al porcile (sub. E) non
erano confacenti alla reale situazione. I prezzi al mc sono stati
conseguentemente rivisti e stabiliti a Fr. 80.-/mc (tettoia sub. D), a Fr.
100.-/mc per il porcile (sub. E) ed a Fr. 40.-/mc e per le altre tettoie (sub.
F e G). Per l'arch. __________ detti subalterni erano invece stati stimati
rispettivamente a Fr. 80.-/mc, a Fr. 100.-/mc ed a Fr. 50.-/mc. Inoltre, il
secondo perito ha individuato i costi secondari e sistemazione esterna in Fr.
10'000.- (anziché Fr. 25'000.-). Quanto alla superficie del terreno da (non)
computare per il valore ponderato, l'ing. __________ ha considerato mq 786
(contro i precedenti mq 1'252) a Fr. 50.-/mq (invece di Fr. 80.-/mq) per il
terreno da computare per il calcolo ponderato e mq 9'266 (e non mq 8'800) per
il sedime non computato nel calcolo ponderato. In quest'ultimo caso, il prezzo
è rimasto invariato a Fr. 12.-/mq.
I valori commerciali relativi alle altre
particelle sono rimasti invariati, quindi rispecchiano i dati già esposti nella
prima perizia 12 dicembre 2001.
Conseguentemente, i valori venali globali sono
stati così fissati: per la part. n. __________RFD di __________ tale valore è
pari a Fr. 147'000.-, per il fondo n. __________esso assomma a Fr. 210'000.- e
per il mappale __________è stato determinato in Fr. 43'000.-.
Sulla base di tali cambiamenti, la Cassa ha
riesaminato la domanda PC, ma malgrado la riduzione dell'importo della sostanza
immobiliare da Fr. 185'265.- a Fr. 138'182.-, la resistente ha proposto di non
concedere alla ricorrente una prestazione complementare poiché i redditi
supererebbero ancora le spese riconosciute nella misura di Fr. 1'081.- (doc.
_).
2.12. In merito a
quanto sopra va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le
perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK
1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS
1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate,
se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).
Il giudice non si scosta, senza motivi
imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata
fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per
tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP
n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito
immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).
2.13. Da un
raffronto fra le due perizie dell'Ufficio stima (docc. _) e le osservazioni
allestite dalla ricorrente (doc. _), emerge dunque che l'ing. __________ ha
parzialmente ammesso le censure dell’assicurata per quanto riguarda il valore
cubico unitario relativo alle partt. nn. __________e __________RFD di
__________ e n. __________RFD di __________: infatti, in considerazione dello
stato attuale delle costruzioni ivi edificate, delle loro ubicazioni e sfruttamenti
nonché confrontandole con casi similari, il valore cubico unitario è risultato
troppo elevato. Inoltre, per il citato fondo n. __________i costi secondari e
la sistemazione esterna sono anch'essi risultati sproporzionati rispetto ad
altre simili situazioni. Infine, i valori dei terreni da computare per i valori
ponderati delle partt. nn. __________e __________hanno dovuto essere moderati,
così pure il prezzo al mq del mappale __________. Di conseguenza, il valore
venale totale è stato rettamente ridotto a Fr. 495'090.-.
Dopo aver esperito un sopralluogo ed esaminato
attentamente tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione, prese
pure in considerazione le caratteristiche dei fondi, la qualità delle opere
strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e la
funzionalità dello stesso, e tenute anche presenti le osservazioni sollevate
dalla ricorrente, il secondo perito incaricato dall'Amministrazione (ing.
__________) ha modificato come summenzionato alcuni elementi, mantenendo
d'altro canto immutati tutti gli altri valori relativi alle restanti
particelle, precedentemente stabiliti dall'arch. __________ dell'Ufficio stima
nelle prime perizie 12 dicembre 2001.
A mente della scrivente Corte, chiamata ora a
pronunciarsi, i referti peritali 12 dicembre 2001 (arch. __________) ed 11
giugno 2002 dell’Ufficio stima (ing. __________) hanno tenuto in considerazione
tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta
fattispecie, quali l’importanza della località in cui giace la proprietà, la
situazione geografica e morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di
compravendita come pure il valore dei fabbricati e le norme pianificatorie
dettate dal PR. Questi ultimi appaiono completi ed esaurienti sia nell’esame
generale del fondo, sia nella descrizione dei fabbricati come pure nella
calcolazione aritmetica dei valori.
Da quanto sopra discende che questo Tribunale può
considerare interamente affidabili le prime perizie 12 dicembre 2001 (doc. _)
redatte dall'arch. __________ dell'Ufficio stima per quanto concerne le partt.
n. __________RFD di __________ e nn. __________e __________ RFD di __________.
Le stesse risultano pure parzialmente affidabili per gli altri valori ivi
menzionati che l'ing. __________ non ha ritenuto dover modificare nelle sue
perizie 11 giugno 2002 (doc. _) che conseguentemente risultano pienamente
affidabili nella loro integralità.
Del resto queste si fondano su accertamenti
approfonditi, esperiti da specialisti del ramo che si sono basati su criteri
generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali
parametri. I referti peritali giungono altresì a conclusioni logiche,
conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
2.14. Questa Corte
rileva infine come la Cassa abbia errato nell’attribuire alla ricorrente una
quota di un quarto (1/2 x 1/2) sulle particelle nn. __________e __________,
rispettivamente una quota di un terzo (4/6 x 1/2) sui fondi nn. __________e
__________, a motivo che sono detenute in comproprietà da __________ e dalla
Comunione ereditaria composta di __________ medesima e del figlio __________
(cfr. consid. 2.9.).
Infatti, conformemente all’art. 18 OPC-AVS/AI,
"
Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto
uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del
1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge
superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli.”
Il N. 2111 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all’AVS e AI (DPC) spiega così il suddetto enunciato:
"
La seguente disposizione è valida unicamente se
il coniuge è deceduto prima del 1° gennaio 1988.
Se il coniuge superstite
non fa uso del suo diritto d’opzione secondo l’articolo 462 capoverso 1 CC
(nella versione valida fino alla fine del 1987), si computano, oltre ai diritti
derivanti dal regime patrimoniale, un quarto dell’eredità a questo coniuge e
tre quarti, divisi in parti uguali, ai figli. Questo principio è applicabile per
analogia agli utili, agli interessi passivi e alle spese di manutenzione
dell’eredità (RCC 1979 p. 500).”
Siccome __________ è vedova dal __________e la
proprietà dei quattro summenzionati fondi è tuttora indivisa, la ripartizione
delle singole quote di proprietà deve pertanto avvenire giusta il succitato
disposto.
In simili circostanze, visto inoltre quanto
precede, ne consegue che la situazione con oggetto la sostanza della ricorrente
si presenta nei termini seguenti:
§
Part. n. __________: ha un
valore venale di Fr. 147'000.-
4/6 x
1/4 x Fr. 147'000.- = Fr. 24'500.- a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un
valore venale di Fr. 210'000.-
4/6 x 1/4 x
Fr. 210'000.- = Fr. 35'000.- a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un
valore venale di Fr. 62'000.-
1/2 x Fr.
62'000.- = Fr. 31'000.- a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un
valore venale pari a Fr. 15'000.-
1/4 x Fr.
15'000.- = Fr. 3'750.- a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un
valore venale pari a Fr. 43'000.-
1/2 x 1/4 x Fr.
43'000.- = Fr. 5'375.- a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un
valore venale pari a Fr. 17'000.-
1/2 x 1/4 x Fr.
17'000.- = Fr. 2'125.- a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un valore
venale pari a Fr. 640.-
1/2 x Fr. 640.- =
Fr. 320.- a favore della ricorrente
§
Part. n. __________: ha un valore
venale pari a Fr. 450.-
1/4 x Fr. 450.- =
Fr. 112,50 a favore della ricorrente
Le quote di 4/6 e di 1/2 rappresentano le quote
di comproprietà appartenenti alla predetta Comunione ereditaria (cfr. consid.
2.9.; cfr. catastrini fiscali agli atti della Cassa; docc. _: perizie
dell'Ufficio stima che si sono basate sulle iscrizioni a registro fondiario).
La sostanza immobiliare lorda di cui dispone la
ricorrente ammonta quindi a Fr. 102'182.- ed è tale valore che deve essere
ritenuto nel calcolo della prestazione complementare.
A tale lista di immobili va tuttavia aggiunta la
part. n. __________RFD di __________ nella cui costruzione ivi edificata abita
l'interessata (cfr. consid. 2.7.).
Giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI,
" La
valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata
secondo le regole stabilite dalla legislazione
sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Se la sostanza immobiliare serve da abitazione all'assicurato, si
applica dunque questo capoverso. Esso vuole facilitare l'Amministrazione
cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il
valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei
stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo la volontà del legislatore, quindi, dal 1° gennaio 1992 la
sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede
fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta
(Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), N. 2109).
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili ed i loro accessori
nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del
suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata
in RDAT I-1993, pag. 232).
Considerato come tale mappale sia detenuto in
comproprietà nella misura di un mezzo dalla citata CE - di cui la ricorrente fa
parte - e per l'altro mezzo da __________, conformemente a quanto sopra
esposto, in virtù dell'art. 18 OPC-AVS/AI alla ricorrente spetta così un ottavo
del valore di stima (Fr. 158'950.-) di detto immobile (1/2 x 1/4), pari a Fr.
19'868,75.
Ai fini del calcolo della prestazione
complementare, alla base del presente giudizio deve dunque essere posto quale
sostanza immobiliare lorda totale l'importo di Fr. 122'050.- (Fr. 102'182.- +
Fr. 19'868.-).
Ciò stante, da una parte la Cassa dovrà ricalcolare
il reddito lordo della proprietà fondiaria (valore locativo) sulla base del
suddetto nuovo importo relativo all'abitazione primaria della ricorrente (Fr.
19'868.-); dall'altra, pure le spese di manutenzione e la pigione annua lorda
dovranno anch'esse essere riviste, ma sulla base della sostanza lorda totale
pari a Fr. 122'050.-.
Infine, è necessario definire al 1° gennaio 2002
sia l'importo dei debiti ascrivibili alla ricorrente, sia gli importi relativi
agli interessi ipotecari e ad altri interessi passivi, giacché per ricavare la
sostanza netta, dalla sostanza lorda complessiva (Fr. 122'050.-) si devono
dedurre i debiti comprovati (N. 2107 DPC).
Conseguentemente, onde concretizzare quanto
poc'anzi esposto, questo TCA rinvia l'incarto alla Cassa cantonale di
compensazione di Bellinzona.
In simili circostanze, il ricorso della
ricorrente deve essere accolto e la decisione impugnata va pertanto annullata.
2.15. Da ultimo,
con le proprie osservazioni 28 marzo 2002 alle perizie 12 dicembre 2001
l'insorgente ha chiesto l'assunzione di ulteriori prove (doc. _ pag. 4: essere
sentita).
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450,
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e
F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III
223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto
di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza
dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119
V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita dall’esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove.
Come evidenziato nei precedenti considerandi,
infatti, entrambe le perizie dell'Ufficio stima definiscono in modo chiaro ed
inequivocabile, senza sollevare alcun dubbio, lo stato degli immobili
appartenenti all'assicurata. Non si fa quindi luogo ad ascoltare la ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione 25 gennaio 2002 relativa al rifiuto di una
prestazione complementare con effetto dal 1° febbraio 2002 in favore di
__________ è annullata.
§§ L'incarto è
rinviato alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona affinché
stabilisca ai sensi dei considerandi, ed in particolare del considerando 2.14,
il diritto alla PC di __________ a far data dal 1° febbraio 2002.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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