AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2001.94
Data decisione, Autorità:
21.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00094
TB
Lugano
21 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 agosto 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato il __________, cittadino giamaicano, è figlio di __________ ed __________,
cittadino svizzero domiciliato a __________. L'assicurato è domiciliato nel
Canton __________ e risiede nel Comune di __________ presso la famiglia
__________ ed __________ che l'ha in affidamento dal 1990. Essendo il papà
naturale di __________ pensionato, l'assicurato beneficia di una rendita
completiva per figli e su tale base ha postulato in data 11 agosto 1997 alla
Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona la concessione di prestazioni
complementari.
Con
decisione 12 febbraio 1998 la suddetta Cassa ha erogato retroattivamente
all'assicurato a far tempo dal 1° gennaio 1997 una PC (cfr. gli atti
dell’Amministrazione).
1.2. Con
comunicazione 19 aprile 2001 l'Istituto delle assicurazioni sociali di
Bellinzona ha avvisato la curatrice di __________, __________, che siccome
quest'ultimo risultava essere domiciliato nel Canton __________, dal 1° maggio
2001 veniva soppresso il pagamento del premio alla Cassa malati __________.
Conseguentemente, il Canton Ticino non assicurava
più al beneficiario il versamento della prestazione complementare, rinviando lo
stesso al cantone del nuovo domicilio (cfr. comunicazione 23 aprile 2001
dell'IAS all'Ufficio assicurazioni malattia, agli atti della Cassa).
1.3. A mezzo di
vari scritti, __________ ed il lic. jur. __________ del Dipartimento opere
sociali della Città di __________ hanno postulato l'immediato ripristino
dell'erogazione dell'importo di Fr. 1'291.- quale PC concessa a __________ con
decisione 22 febbraio 2001.
1.4. In data 24
agosto 2001 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione formale
con cui confermava la sospensione del versamento della PC a favore di
__________ con effetto dal 1° maggio 2001 (doc. _). L’amministrazione ha così
motivato la sua risoluzione:
"
(…)
Abbiamo preso atto che la signora __________ è
stata nominata curatrice del minore, ciò come da voi giustamente rilevato, non
può computare l'attribuzione del domicilio dello stesso presso la sede della
delegazione tutoria.
Per quanto attiene il padre signor __________,
domiciliato nel cantone Ticino, questi non possiede l'autorità parentale sul
figlio che invece è attribuita alla madre, domiciliata nel cantone __________.
Per tale ragione, trattandosi di un minorenne,
riteniamo che debba essere il cantone di domicilio della madre competente per l'erogazione
di un eventuale diritto alla prestazione complementare. (…)"
1.5. Con
tempestivo ricorso 19 settembre 2001 (doc. _) __________, rappresentato dal
Dipartimento delle opere sociali della Città di __________ e per esso dal lic.
jur. __________, ha impugnato la decisione amministrativa chiedendo
l'annullamento della contestata decisione 24 agosto 2001 ed il ripristino del
versamento di Fr. 1'291.- quale PC, argomentandolo come segue:
"
(…)
L'attore sta sotto curatela di __________
dell'Ufficio di tutela della Città di __________. E' il figlio naturale di
__________ e __________. Il padre __________ dimora nel Cantone del Ticino ed è
beneficiario di una rendita IV. La dimora della madre __________ è invece
sconosciuta.
Con decisione del 22 febbraio 2001, l'attore ha
ricevuto una prestazione complementare di CHF 1'291 al mese con effetto dal 1°
febbraio 2001. Con decisione del 24 agosto 2001, il convenuto rifiuta di
continuare il pagamento della prestazione complementare, coll'argomento che il
cantone di residenza del padre naturale non è competente dato che il padre non
possiede l'autorità parentale sul figlio.
Questo punto controverso non è mai stato risposto
da un tribunale superiore. Tuttavia la posizione dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali in un documento interno del 25 giugno 1999 (Hu7516) è
chiarissimo:
" (…)
Bei Anfragen an unser Amt vertreten wir die Meinung, dass di EL von der
EL-Stelle festgelegt wird, die auch die EL für den rentenberechtigten
Elternteil festlegt. Diese Regelung erfolgt aus ganz praktischen Gründen.
Rentenmutationen ändern die Höhe der EL. Wenn die EL von der Stelle, die die
Rente ausrichtet oder winigstens die EL für den massgebenden Elternteil
ausrichtet, festgelegt wird, kann die EL sofort angepasst werden. Weiter gilt
ja auch der Grundsatz, dass in bestimmten Fällen Einkommen der Eltern
anzurechnen ist. Da bietet natürlich die EL-Stelle des Wohnortes der Eltern
grosse Vorteile.
(…) Unserer Ansicht nach sollte dem
Grundsatz der "administrative Einheit" der Falls Vorrang
haben. (…)"
Prova: documento
HU7516 del 25.6.1999, p. 3
Per l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali la dottrina dell' "unità amministrativa" (Grundsatz der
"administrativen Einheit") è decisiva per ragioni pratiche (e dunque
economiche). Un altro motivo è il fatto che un figlio non ha il diritto proprio
ad una rendita. Perché tutte le mutazioni della rendita cambiano anche la
prestazione complementare sembra logico che il convenuto resterà competente per
il versamento della prestazione complementare. (…)"
1.6. Nella sua
risposta 22 novembre 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere il
gravame, osservando che
"
(…)
Dall'esame della documentazione agli atti
rileviamo che la signora __________ è stata nominata curatrice del minore e che
lo stesso risulta domiciliato nel cantone __________.
Con sentenza del 17 agosto 1988 il Tribunale
distrettuale di __________ stabiliva che l'autorità parentale sul figlio
__________ è attribuita esclusivamente alla madre residente a __________.
A tal proposito le direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI (DPC) al marginale 1012 e 1013 recitano:
1012
"Il figlio sotto l'autorità parentale è
legalmente domiciliato nel luogo di domicilio dei suoi genitori. Se i genitori
non hanno un domicilio comune, il domicilio del figlio è quello del genitore
che ne ha la custodia (art. 25 cpv. 1 CC).
1013
Se i genitori sono divorziati, il figlio è
legalmente domiciliato nel luogo di domicilio di quel genitore cui il giudice
ha assegnato l'autorità parentale."
Alla luce di quanto precede e osservato come il
padre del ricorrente, signor __________, non possiede l'autorità parentale sul
figlio, in quanto attribuita alla madre, non sussistono i presupposti affinché
la Cassa del cantone Ticino debba riconoscere la prestazione oggetto del
contendere. (…)"
1.7. Il
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in
diritto
2.1. Giusta
l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998,
"
I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli
articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese
riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti."
Per l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle
prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono
una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.2. A norma
dell’art. 3a cpv. 1 LPC,
"
L’importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi determinanti."
In virtù dell’art. 3a cpv. 7 LPC,
introdotto con la riforma delle normative sulle prestazioni complementari
entrate in vigore il 1° gennaio 1998, il Consiglio federale disciplina la somma
delle spese riconosciute e dei redditi determinanti dei membri della stessa
famiglia. Esso può prevedere eccezioni all’addizione, in particolare per i
figli che hanno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
Con l'introduzione della predetta delega
legislativa, l’art. 7 OPC-AVS/AI, già precedentemente adottato dal Consiglio
federale ma ritenuto illegale per quanto attiene al capoverso 1 lettera c
poiché sprovvisto di base legale (cfr. consid. 2.3.), è stato parzialmente
rivisto. Nella versione valida dal 1° gennaio 1998, la prestazione
complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dell’assicurazione
invalidità (AI) è calcolata come segue:
a.
se i figli vivono con i genitori, viene
calcolata una prestazione complementare globale;
b.
se i figli vivono con un solo genitore che ha
diritto ad una rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva
dell’AVS o dell’AI, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla
rendita del genitore;
c.
se il figlio non vive con i genitori oppure vive
con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto
ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata
separatamente (cpv. 1).
Inoltre, secondo
il capoverso 2 della medesima disposizione, nel caso di computo conformemente
al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera
l’importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della
famiglia a loro carico.
2.3. A tale
proposito, va ricordato che in una decisione del 15 ottobre 1996 nella causa
UFAS contro N. pubblicata in DTF 122 V 300, il TFA, pronunciandosi proprio
sull’art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI nell’ambito di una lite in cui il
beneficiario della rendita principale non aveva la custodia né provvedeva al
mantenimento dei figli, aveva sancito l’illegalità della predetta norma.
In quella sentenza, l’Alta Corte ha rilevato in
particolare quanto segue:
"
b) Der Argumentation des beschwerdeführenden
Bundesamtes liegt die unzutreffende Annahme zugrunde, dass Kinder, die einen
Anspruch auf Kinderrente begründen und beim nicht rentenberechtigten Elternteil
oder bei Dritten leben, einen eigenen Anspruch auf Ergänzungsleistung besitzen.
Wie das Eidg. Versicherungsgericht in dem in ZAK 1989 S. 224 publizierten
Urteil W. vom 25. November 1988 indessen ausführte, haben aufgrund von Art. 2
Abs. 1 ELG nur Personen Anspruch auf Ergänzungsleistungen, welchen eine Rente
oder Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenen- oder der
Invalidenversicherung zusteht; gemeint sei damit ein selbständiger
Rentenanspruch; von Gesetzes wegen keinen solchen originären Rentenanspruch
besitze eine Person, für die ein Versicherter eine Zusatzrente bezieht (ZAK
1968 S. 171 f. Erw. 2a); entsprechend fänden die Bezüger von Kinderrenten,
welche derivative Zusatzrenten zur Stammrente von Vater oder Mutter darstellen
(vgl. Art. 22ter AHVG, Art. 35 IVG; BGE
108 V 78 Erw. 3), in Art. 2 Abs. 1 ELG keine Erwähnung, sondern nur
Alleinstehende, Ehepaare, minderjährige Bezüger einer Invalidenrente und
Waisen, die ebenfalls originär rentenberechtigt sind (Art. 25 AHVG). Seine
Auffassung vertritt das BSV unter Hinweis auf ZAK 1989 S. 224 auch in der
Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL). Es fügte in Rz.
2005 WEL jedoch bei, in den Fällen von Art. 7 Abs. 1 lit. c ELV gälten
Personen, für welche eine Kinderrente ausgerichtet wird, als rentenberechtigt.
Dieser Zusatz ist nicht gerechtfertigt. Ein selbständiger
Ergänzungsleistungsanspruch des Kindes, das einen Anspruch auf eine Zusatzrente
der Alters- und Hinterlassenen- oder der Invalidenversicherung begründet, lässt
sich selbst aufgrund der Tatsache nicht konstruieren, dass die den Eltern oder
einem Elternteil zustehende Ergänzungsleistung auch den unterhaltsberechtigten
Kindern zugutekommt. Ausschliesslicher Zweck der Ergänzungsleistungen bleibt
dennoch, den zum Leben notwendigen Bedarf des Anspruchsberechtigten zu
gewährleisten (BGE
115 V 353 Erw. 5c mit Hinweisen). Das Eidg. Versicherungsgericht hat es
denn auch abgelehnt, Kinder, für die eine Kinderrente der Invalidenversicherung
gewährt wird, aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungsweise als Destinatäre eines
Teils der Ergänzungsleistung zu betrachten (ZAK 1989 S. 226 Erw. 2c). Gerade im
Hinblick auf familiäre Unterhaltsverpflichtungen sind aber die für die Kinder massgebenden
Grenzwerte in die Ergänzungsleistungsberechnung des Berechtigten
miteinzubeziehen.
c) Aus dem Gesagten folgt, dass Art. 7 Abs. 1 lit. c ELV, welcher offenbar
ebenfalls von einem dem Kind selbst zustehenden Ergänzungsleistungsanspruch
ausgeht, gesetzwidrig ist. Abgesehen davon, dass die Bestimmung nach den
zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz von Art. 3 Abs. 6 ELG nicht gedeckt
ist, verstösst sie gegen den in Art. 2 Abs. 1 ELG festgehaltenen Grundsatz,
wonach zu den Einkommensgrenzen für Alleinstehende und Ehepaare die für Kinder,
die einen Anspruch auf eine Zusatzrente der Alters- und Hinterlassenen- oder
der Invalidenversicherung begründen, massgebenden Grenzbeträge hinzuzuzählen
sind. An der Gesetzwidrigkeit dieser Bestimmung vermag auch die vom BSV
angeführte Zielsetzung der neuen Ordnung, nämlich die Gewährleistung des
Existenzbedarfs für Kinder an dem Ort, an dem sie leben, nichts zu
ändern."
Il Tribunale federale delle assicurazioni,
dunque, ha giudicato questa norma contraria alla legge. L’Alta Corte ha
stabilito che, nella misura in cui prevede di calcolare la PC separatamente se
il figlio vive presso terzi o con un genitore che non ha diritto alla rendita
né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, essa si trova in contrasto
con il principio dell’addizione dei limiti di reddito di cui all’art. 2 cpv. 3
LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997.
In questa sentenza, richiamata la propria
giurisprudenza (RCC 1989 pag. 241 consid. 2), il TFA ha ricordato che aventi
diritto a prestazioni complementari sono soltanto le persone che possono
pretendere una rendita o un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI,
quest’ultima essendo connessa con la rendita principale a favore del genitore
beneficiario e al quale essa del resto pertiene (artt. 22ter LAVS e 35 LAI).
Per essi, in quanto sprovvisti di un diritto proprio ad una prestazione
complementare, non si giustifica neppure il calcolo separato della medesima,
nemmeno se dimorano presso terzi o con il genitore non percettore di una
rendita (DTF 122 V 304 considd. 4b e 4c e la giurisprudenza ivi citata).
Questa
giurisprudenza è poi stata confermata in una decisione non pubblicata del 4
marzo 1998 nella causa B. (36/95) e in una sentenza del 26 giugno 1998 nella
causa M. (P 40/96).
In
quest'ultima decisione il TFA ha negato il diritto proprio ad una prestazione
complementare ad una figlia di genitori entrambi al beneficio di una rendita
AI, collocata presso una famiglia affidataria. In quella circostanza l’Alta
Corte ha ribadito che la figlia non ha un diritto proprio ad una prestazione
complementare, per cui nemmeno si giustifica il calcolo separato della PC della
figlia dimorante presso terzi, valendo il principio del calcolo globale della
prestazione complementare sancito dall’art. 2 cpv. 3 LPC (in vigore fino al 31
dicembre 1997).
Al
riguardo, pure la dottrina ha rilevato che:
"
Einen eigenen und mithin originären EL–Anspruch
haben nur die in Art. 2 abs. 1 ELG erwähnten Bezüger einer Rente oder
Hilflosenentschädigung der AHV oder IV, nähmlich Alleinstehende, Ehepaare,
minderjährige Bezüger einer Invalidenrente und Waisen. Dagegen besitzen
Personen, für welche ein Versicherter eine Zusatzrente (z.B. Kinderrente)
bezieht, keinen solchen originären Rentenanspruch. Entsprechend haben Bezüger
von Kinderrenten keinen eigenen EL – Anspruch." (ZAK 1989 226 consid. 2b;
RUMO-JUNGO, Bundesgestz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, und
Hinterlassen- und Invalidenversicherung in : MURER/STAUFFER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994,
pag.6)
2.4. Dopo
l'entrata in vigore dell'art. 3a cpv. 7 LPC e 7 cpv. 1 lett. c OPC, in vigore
dal 1° gennaio 1998, l'UFAS in una direttiva interna del 25 giugno 1999
("Ergänzungsleistungen bei Bezug einer Kinderrente", doc. _, ha
precisato quanto segue:
"
(…)
- Getrennt lebende Kinder
Es kann aber auch der Fall eintreten, dass das
Kind, das Anspruch auf eine Kinderrente gibt, bei Verwandten, bei einer
Pflegefamilie, in einer Wohngemeinschaft oder in einem Heim resp. einer
heimähnlichen Einrichtung lebt.
2.1 Berechnung und Auszahlung
(…)
Mit der 3. EL-Revision konnte auf 1998 die
gesetzliche Grundlage für die Vornahme einer separaten Berechnung wie auch
Auszahlung geschaffen werden. So hat der Bundesrat gestützt auf Art. 3a Abs. 7
Bst. a die Kompetenz erhalten, Ausnahmen von der Zusammenrechnung insbesondere
bei Kindern, die Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begründen,
vorzusehen. Er hat dies in Art. 7 ELV getan.
(…)
Somit kann die EL so festgelegt werden, dass eine
separate Berechnung wie auch Auszahlung für das Kind erfolgen kann.
2.2 Zuständigkeit
Es stellt sich nun noch die Frage, welche
EL–Stelle die EL für das separat lebende Kind berechnen und auszahlen muss.
Diese Frage ist weder in der Verordnung noch in der Wegleitung geregelt. Bei
Anfragen an unser Amt vetreten wir die Meinung, dass die EL von der EL-Stelle
festgelegt wird, die auch die EL für den rentenberechtigten Elternteil
festlegt. Diese Regelung erfolgt aus ganz praktischen Gründen. Rentenmutationen
ändern die Höhe der EL. Wenn die EL von der Stelle, die die Rente ausrichtet
oder wenigstens die EL für den massgebenden Elternteil ausrichtet, festgelegt
wird, kann die EL sofort angepasst werden. Weiter gilt ja auch der Grundsatz,
dass in bestimmten Fällen Einkommen der Eltern anzurechnen ist. Da bietet
natürlich die EL-Stelle des Wohnortes der Eltern grosse Vorteile.
Es ist uns bewusst, dass diese Regel andern Regel
widerspricht. So besteht der Grundsatz, dass bei bevormundeten Personen der Wohnsitz
des bevormundeten Kindes bei der zuständigen Vormundschaftsbehörde ist. Es ist
durchaus möglich, dass die Vormundschaftsbehörde ihren Sitz nicht im Wohnkanton
resp. am Wohnort der Eltern hat.
Unserer Ansicht nach sollte dem Grundsatz der
"administrativen Einheit" des Falls Vorrang haben. Natürlich kann es
noch weitere ungeregelte Fälle geben (z.B. Wohnsitz der Eltern im Ausland).
Hier müsste im Einzelfall entschieden werden."
2.5. In concreto,
è litigiosa la competenza dell'Ufficio PC del Cantone Ticino di stabilire e di
continuare a versare la prestazione complementare a favore di __________.
Come ricordato in ingresso, il ricorrente è in
affido dal 1990 presso la famiglia __________ ed __________, domiciliata nel
Canton __________. La madre naturale del bambino, __________, cittadina
giamaicana di ignota dimora, detiene l’autorità parentale di __________
conformemente alla decisione 5 febbraio 1988 del Tribunale distrettuale di
__________.
La custodia è stata affidata giusta l'art. 310 CC
ad __________, curatrice dell'Ufficio delle tutele della Città di __________.
Il padre naturale, __________, è cittadino
elvetico con domicilio nel Canton Ticino ed è beneficiario di una rendita AVS.
I genitori del bambino vivono separati.
Essendo al beneficio di una rendita completiva
per figli, sulla base dell'art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI il ricorrente ha
percepito, separatamente, una prestazione complementare dalla Cassa di
compensazione del Cantone Ticino a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Tuttavia, con
scritti 23 aprile 2001, 10 luglio 2001 e 24 agosto 2001 (documenti presenti
nell'incarto della resistente), la Cassa di compensazione ticinese ha sostenuto
che deve essere l'Ufficio PC del Cantone di domicilio della madre, detentrice
dell’autorità parentale, a versare la PC a __________, ossia la Cassa
__________. Di contro, l’Amministrazione __________, fondandosi su una
direttiva interna dell’UFAS (docc. _ e _), ha asserito che il versamento della
PC deve essere posto a carico del Canton Ticino, poiché l'avente diritto
principale è il papà del ricorrente, domiciliato a __________.
2.6. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili. D'altro canto, il
giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (STFA del 22 agosto 2000 nella causa G. C.-G., I 102/100; DTF
125 V 377 pag. 379 consid. 1c e riferimenti; DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514; RCC 1992 pag. 220 consid. 16, DLA 1992 pag. 91; DTF 117 V 284 consid.
4c; DTF 116 V 19 consid. 3c; DTF 114 V 16 consid. 1; DTF 112 V 233 consid. 2a;
DTF 110 V 267 consid. 1a; DTF 109 V 4 consid. 3a; SVR 1997 ALV Nr. 83 pag. 252
consid. 3d e ALV Nr. 86 pag. 262 consid. 2c; BOIS, Procédures applicables aux
requérants d'asile, in: RSJ 1988 pag. 77 segg.; DUC/GREBER, La portée de l'art.
4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale, in: RDS 1992 II
pag. 527; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pag. 296 e seg.).
Secondo la giurisprudenza inoltre, tramite le
direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale
che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF
109 V 169 consid. 3b).
2.7. In una
recente sentenza 24 gennaio 2002 nella causa H.S. contro l'Istituto delle
assicurazioni sociali del Canton San Gallo (EL 2000/106), il Tribunale delle
assicurazioni del Canton San Gallo ha statuito su una vertenza in cui ad una
figlia, posta al beneficio di una rendita completiva per figli in virtù della
rendita AVS del papà, non è stata concessa una prestazione complementare a
motivo che la stessa poteva far valere un diritto alla prestazione
complementare unicamente insieme ad un genitore.
Il
genitore doveva però avere un diritto proprio a vantare una pretesa in tal
senso. Siccome in quel caso il papà dell'assicurata viveva in Italia e la mamma
non beneficiava di una rendita completiva dell'AVS, nessuno dei due genitori
della ricorrente adempiva le condizioni per poter beneficiare di una
prestazione complementare propria (art. 2 LPC).
La Corte
cantonale ha poi aggiunto che la circostanza che l'assicurata vive in Svizzera,
non muta questo risultato, poiché la legge (artt. 2a-2d LPC) non prevede che un
bambino al beneficio di una rendita per figli possa avere un diritto proprio
alla PC.
A differenza del caso di un bambino orfano
che, in virtù dell'art. 2b LPC ed indipendentemente dal genitore che ottiene
una rendita di vedovanza, dispone di un diritto proprio alla prestazione
complementare, i citati artt. 2a-2d LPC non prevedono la possibilità per
bambini che ricevono una rendita per figli dell'AVS o dell'AI di avere
un diritto proprio, originario, ad una PC. Si tratta invece di un diritto
derivato.
L'art. 3a cpv. 7 LPC cita esplicitamente "i
figli che hanno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI".
L'art. 3a LPC non descrive quali siano le
condizioni personali per avere diritto ad una PC ma regola solo il calcolo e
l'ammontare della prestazione complementare.
Come esposto al considerando 2.2., l'art. 7 cpv.
1 lett. c OPC-AVS/AI costituisce dunque una semplice regola di calcolo per
poter beneficiare di una PC e non una norma d'attuazione degli artt. 2a-2d LPC
e prevede un'eccezione all'addizione delle spese riconosciute e dei redditi
determinanti dei membri della stessa famiglia.
Questa norma dell'ordinanza garantisce invece per
un bambino un diritto proprio, originario, ad una prestazione complementare.
Anche per quanto concerne le rendite completive
per coniugi separati o per persone divorziate, non si è in presenza di un
diritto originario ad una rendita per il coniuge del pensionato o invalido
(art. 22bis LAVS).
Tuttavia, diversamente da quanto specificato per
la rendita per figli, l'art. 2d LPC prevede espressamente per questi coniugi un
proprio diritto, quindi indipendente, a richiedere una prestazione
complementare (cfr. la già citata sentenza del TCA del Canton San Gallo,
consid. 2).
2.8. Nel caso
concreto, __________ è al beneficio di una rendita completiva AVS. La rendita
per figli è connessa alla rendita principale a favore del genitore
beneficiario, in specie il papà del ricorrente, pensionato AVS, che riceve
precisamente per quest'ultimo la citata rendita completiva (art. 22ter cpv. 1
LAVS). Il diritto alla rendita per figli non scaturisce direttamente dalla sua
condizione ma gli deriva dal diritto principale di cui è titolare il genitore
beneficiario AVS/AI. __________ non ha dunque un proprio diritto ad una
prestazione complementare.
La possibilità di poter essere ammesso al
beneficio di una PC gli deriva, invece, indirettamente, dal diritto originario
di cui gode il padre naturale, beneficiario principale delle prestazioni
sociali versategli dall'AVS.
Ciò stante, siccome giusta l'art. 2 cpv. 1 LPC
possono beneficiare delle PC soltanto i cittadini domiciliati abitualmente in
Svizzera (cfr. consid. 2.1.) e la competenza di fissare e pagare la PC spetta
al Cantone in cui la persona beneficiaria di prestazioni complementari ha il
suo domicilio civile (art. 1 cpv. 3 LPC), nel caso di specie il Canton Ticino è
quindi competente per stabilire e versare la prestazione complementare al
ricorrente.
In simili condizioni, il ricorso 19 settembre
2001 presentato da __________, legittimato a ricorrere per il tramite della sua
curatrice __________ dell'Ufficio tutela della Città di __________, è accolto.
Di conseguenza, la decisione 24 agosto 2001 della Cassa cantonale di
compensazione di Bellinzona di sospendere dal 1° maggio 2001 il pagamento delle
PC a favore del ricorrente va annullata. Gli atti vengono rinviati
all'amministrazione per una nuova decisione. Al riguardo si segnala la sentenza
di questo TCA del 10 giugno 2002 nella causa F. (Inc. __________).
Infine, non si attribuiscono ripetibili al
patrocinatore del ricorrente, poiché il lic. jur. __________, del servizio
giuridico del Dipartimento delle opere sociali della Città di __________, ha
agito in qualità di rappresentante del ricorrente (doc. _). Egli non ha dunque
agito in qualità di patrocinatore, ma ha svolto le mere funzioni di un
organismo con compiti di diritto pubblico.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione 24 agosto 2001 relativa alla sospensione dal
1°
maggio 2001 dell'erogazione di una prestazione complementare a favore di
__________ è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione di
Bellinzona nel senso dei considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il Presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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