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Numero d'incarto:
33.2001.88
Data decisione, Autorità:
12.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00088
ir/nh
Lugano
12 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2001
di
contro
la decisione del 12 luglio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto 12
settembre 2001 la signora __________ ha trasmesso a questo TCA uno scritto del
seguente tenore:
"
Secondo i miei calcoli personali, la vostra
decisione, basata unicamente sulle disposizioni ufficiali di calcolo, purtroppo
mi mette in difficoltà economiche, poiché vorrei poter vivere senza debiti.
Quando ho traslocato in Ticino ho stipulato un
contratto di affitto fisso per cinque anni con rinnovamento automatico di altri
cinque anni, non sapendo, allora, che qui l'affitto di un appartamento si
intende escluse le spese. Allora tutto dovette andare molto in fretta, per cui
mi decisi subito per questo appartamento.
Mi piace vivere qui e non vorrei dover traslocare
di nuovo, poiché ho scelto intenzionalmente una dimora nelle vicinanze della
mia famiglia e in particolare delle mie nipoti.
Quale vedova "single" devo affrontare
costi di sostentamento maggiori. Comunque, qui trovo tutta l'assistenza medica
di cui ho bisogno, come medico di famiglia, medici specialisti e dentista
(infatti, tra poco dovrò sottopormi ad un trattamento medico piuttosto
impegnativo). Essendo casalinga ho gestito una famiglia e educato due figlie
che oggi sono ben istruite e indipendenti (tutte e due, nel loro lavoro, hanno
a che fare con la cultura ticinese).
Ora, la mia domanda è questa: esiste la
possibilità di ricevere i bonifici educativi ai quali, in fondo, avrei diritto
e che mi permetterebbero di vivere la mia terza età da persona
indipendente?"
Lo scritto ha seguito, nel tempo, uno scritto 15
luglio 2001 della stessa ricorrente redatto sulla decisione impugnata e
trasmesso alla Cassa con la richiesta di proroga del termine a causa di assenza
("Ich bitte um eine Verlängerung der Ablauf - Frist vom 12.7
wegen abwesenheit").
Questo scritto è stato trasmesso dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al TCA il 24 agosto successivo.
La cancelleria del TCA ha quindi comunicato a
__________ il termine di scadenza del gravame (rispettato).
La decisione impugnata nega prestazioni di PC
considerando un fabbisogno di CHF 33'176.- (ritenuta la pigione di CHF
13'200.-, il contributo assicurazione malattia CHF 3'096.- ed il fabbisogno
vitale CHF 16'880.-) ed ha considerato rendite per CHF 35'460.- nonché
interessi per CHF 232.-.
La richiesta di PC data del 20 giugno 2001 ed
indica come __________ sia vedova dal __________ 1991 e si trovi a __________
dal 1° luglio 1997, viva da sola con pigione di CHF 14'640.-.
1.2. Con risposta
del 24 settembre 2001 la Cassa propone la reiezione sulla scorta delle seguenti
argomentazioni:
"
La resistente ha quindi riesaminato il calcolo
notificato alla ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è
corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.
È quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter
dedurre per la pigione un importo superiore a quanto già riconosciuto nel
calcolo PC (fr. 13'200.‑ massimo deducibile), il calcolo della
prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data
12 luglio 2001.
Per quanto riguarda la richiesta specifica per i
bonifici per compiti educativi vi invitiamo a voler contattare la cassa del
cantone __________ (N. 001) competente per il versamento mensile della vostra
rendita.
Visto quanto precede e tutto ben considerato si
chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di
voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." _
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F.,
U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. La
prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b CF e Disp. Trans. all’art. 112 CF (art. 34 quater vCF, RCC
1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito
minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V
280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le
persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo
di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr.
8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e
per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o
orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.6. La presente
lite verte sull’ammontare della deduzione della pigione lorda annua computabile
nel fabbisogno vitale dell’assicurata.
A norma
dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle
spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un
anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le
persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio
alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la
pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le
LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Nel caso di
specie la Cassa ha rettamente ritenuto l'importo massimo possibile di pigione
annua lorda.
Per il resto
il calcolo operato dalla Cassa va confermato in questa sede ed il ricorso non
offre ulteriori spunti di esame.
2.7. Il ricorso
non può essere accolto.
Non si fa carica della tassa di giustizia e delle
spese e non si allocano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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