Appeal struck out after reconsideration and withdrawal

33.2001.77Altro tribunale7 set 2001Dismissed

Sintesi

The appellant challenged a 2001-07-12 decision of the Ticino compensation fund concerning supplementary benefits. Before the respondent filed its answer, it issued two new decisions on 2001-08-27 fully granting the relief sought and annulling the challenged decision. The appellant then withdrew the appeal on 2001-09-06. The Ticino Insurance Court therefore held that the case had become moot and struck it from the docket, ordering no fees or expenses.

Regest

Art. 3a cpv. 1 of the Cantonal Act on procedure for appeals to the Ticino Insurance Court in social insurance matters; reconsideration of the challenged administrative decision and withdrawal of the appeal. Until transmission of its answer, the administrative authority may reconsider the contested decision and replace it with a new one. If, in addition, the appellant withdraws the appeal after receiving the new decision, the proceedings lose their object and the appeal must be struck off the roll; no costs are to be charged where the case is terminated in this manner.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 33.2001.77

Data decisione, Autorità: 07.09.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00077

ir/gm

Lugano 7 settembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 6 agosto 2001 interposto da


contro

la decisione del 12 luglio 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 27 agosto 2001 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 6 settembre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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