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Numero d'incarto:
33.2001.69
Data decisione, Autorità:
29.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00069
ir/fz
Lugano
29 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2001 di
contro
la decisione del 15.6.01 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 24.10.01 del
Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui
all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato
assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per
completare e tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che,
trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
costatato che il termine assegnato è
infruttuosamente trascorso;
rilevato che secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del
Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale
(cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
ricordato che in una sentenza del 13 aprile
1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale
federale ha ancora precisato:
" il
principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura
giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che
vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al
diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle
disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett.
a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H.
pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a
e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour,
Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la
ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle
autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto
processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale
avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza
le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine,
di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia
37 seg.)";
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della
Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il
ricorso non è ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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