Appeal inadmissible for failure to translate into Italian

33.2001.69Altro tribunale29 nov 2001Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant appealed a decision of the cantonal compensation fund concerning supplementary benefits. The Tribunale cantonale delle assicurazioni had already granted a final 10-day period to translate and complete the appeal in Italian, warning that failure to comply would lead to inadmissibility. The deadline passed unused. Relying on cantonal procedural rules and federal case law on the territoriality of languages, the court held that dismissal for non-compliance did not violate federal law and did not amount to excessive formalism. The appeal was therefore declared inadmissible, with no justice fee and costs borne by the State.

Massima Omnilex

Arts. 1a, 2 and 8 LPAss; language of proceedings and inadmissibility for failure to cure formal defects. A cantonal court may declare an appeal inadmissible when it is filed in a language other than the official language of the canton and the appellant fails, within a peremptory deadline, to translate and complete the filing as ordered. The principle of territoriality of languages in judicial proceedings is compatible with federal law and the ECHR; there is no excessive formalism where the court affords a curative period and clear warning of the consequence of non-compliance (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 33.2001.69

Data decisione, Autorità: 29.11.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00069

ir/fz

Lugano 29 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2001 di


contro

la decisione del 15.6.01 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 24.10.01 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare e tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:

" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

inadmissibilitylanguage of proceedingsterritoriality of languagessupplementary benefitsformal defectsprocedural deadlinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite being filed in a non-official language and not translated into Italian after a peremptory deadline.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant did not comply with the mandatory Italian-language requirements and the granted extension expired without action.

Motivazione estratta

Under the cantonal procedural rules, and in line with federal case law on the territoriality of languages, the court could declare the appeal inadmissible without violating federal law or the ECHR. The court had not acted formalistically because it had given the appellant an additional peremptory 10-day period to cure the defect.

Questione giuridica chiave

How the court costs should be allocated.

Decisione estratta

No court fee was charged, and the costs were borne by the State.

Motivazione estratta

The court disposed of the case without imposing a justice fee and shifted expenses to the public treasury.

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