AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.66
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00066
TB/cd
Lugano
12 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
Redattrice:
Tanja Balmelli
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2001 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione dell'11 giugno 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 11 giugno 2001 (doc. _) la Cassa di compensazione di Bellinzona ha
respinto la richiesta 23 marzo 2001 postulata da __________, tesa
all'ottenimento di una prestazione complementare, così motivandola:
"
(…)
Dall'attestazione dell'ufficio cantonale per gli
stranieri risulta che è residente ininterrottamente in Svizzera dal 15 giugno
2000.
Secondo le disposizioni dell'art. 2 cpv. 2 della
legge sulle prestazioni complementari, i cittadini stranieri domiciliati in
Svizzera, possono beneficiare della prestazione complementare dopo aver
dimorato ininterrottamente nel nostro paese per almeno 10 anni.
Nel suo caso il requisito richiesto non è ancora
soddisfatto." (…)
1.2. Con ricorso
9 luglio 2001 l'interessato, per il tramite dell'avv. __________, ha impugnato
la decisione dell’Amministrazione evidenziando essenzialmente di aver sempre soggiornato
in Svizzera, ininterrottamente, fatta eccezione per due soggiorni presso la
sorella in Italia, al paese natìo: il primo nel 1983 ed il secondo nel 1998,
durato 11 mesi. In entrambe le occasioni, tali assenze erano giustificate da
motivi esclusivamente di salute. Egli sostiene infatti che
"
(…)
La madre aveva allora soli 54 anni e, diventata totalmente
invalida, nei quattro anni precedenti la morte era stata amorevolmente
assistita dal figlio.
Morta la madre prima grave depressione, con tentativo di
suicidio. Depressione che è poi stata anche la causa del divorzio, pronunciato
nel 1983. Già allora ha dovuto recarsi, con il consenso della polizia degli
stranieri, presso la sorella, vedova, che abita a __________. La vicinanza
della sorella, unico punto affettivo e familiare di riferimento, si è rivelato
terapia positiva. Dopo quel soggiorno il signor __________ ha potuto
riguadagnare il suo abituale domicilio in Svizzera.
Ma, purtroppo l'esperienza insegna, le ricadute sono
possibili. Ed in effetti il signor __________ ha di nuovo dovuto rimettersi
nelle mani dei medici, sopportare lunghi soggiorni in casa di cura, accumulare
720 giorni di malattia, ingerire dosi massicce di farmaci.
E' appunto di tale contesto che è maturata l'idea di uno stacco
terapeutico dalla grigia quotidianità, di ritentare un'ultima volta il
trasferimento presso la sorella, inteso come luogo di cura per la depressione
ed alternativa all'ingerenza di psicofarmaci e al soggiorno in clinica.
Tentativo concordato e promosso dal medico curante dopo che
questi aveva, nella primavera del 1998, constatato una gravissima ricaduta, che
aveva annullato di colpo le speranze nate da una apparente ripresa.
Vista dunque la scarsa utilità di numerosi soggiorni ad
__________ e considerato anche l'alto numero di degenze accumulate si è optato
per una terapia diversa: soggiorno nei luoghi d'infanzia.
Notisi che la gravità dello stato di salute del ricorrente è
comprovato dal riconoscimento di una rendita AI 50 % per il periodo 1.2.1997-30.4.1998
(decisione AI 21.1.1999) aumentata al 100 % dal 1.5.1998.
- Si è detto che il soggiorno presso la sorella, in Italia,
avvenuto a partire dal 19.6.1998 e con rientro nel maggio 1999, è stato deciso
per gravi motivi di salute. Tentativo terapeutico ultimo concordato con il Dr.
__________. Tentativo che si è rivelato alla luce dei fatti, come estremamente
benefico per il signor __________, se è vero che egli, oggi, pure al beneficio
di una rendita AI al 100 %, ha il suo stato di salute stabilizzato. Non ha più
dovuto essere ricoverato in clinica, ha ridotto drasticamente le dosi di
psicofarmaci ed ora vi ha persino rinunciato, ha appreso ad avvertire i segni
premonitori di crisi depressive, evitando il loro insorgere con adeguati
provvedimenti.
Questo tipo di terapia non era ovviamente possibile in
Svizzera. Giocoforza trasferirsi, per il minimo del tempo necessario alla
terapia, in Italia. Trasferimento che è stato segnalato alla polizia degli
stranieri e che non ha interrotto il domicilio svizzero.
(…)
Dopo circa dodici
mesi di "terapia" il ricorrente è rientrato al suo domicilio non
guarito, ma stabilizzato suo stato psichico, non più schiavo di medicamenti e
soprattutto senza la prospettiva di continui ricoveri in cliniche ed ospedali.
Terapia dunque, per
una volta, azzeccata. Terapia che, per evidenti ragioni, non poteva svolgersi
all'interno dei confini svizzeri." (…) (doc. _)
1.3. Con risposta
30 agosto 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha proposto la
reiezione del gravame, precisando:
" (…)
Dalla dichiarazione della Sezione degli stranieri, rilasciata in
data 8 giugno 2001, risulta che il ricorrente é uscito effettivamente dalla
Svizzera durante i periodi dal 18 novembre 1985 al 31 giugno 1986 e dal 19
giugno 1998 al 18 giugno 2000 (data rientro 14 giugno 2000).
A seguito delle contestazioni sollevate in sede ricorsuale la
resistente ha voluto nuovamente accertare i periodi di residenza e con nuova
attestazione trasmessaci dall'ufficio competente il 2 agosto 2001 venivano riconfermate
le date di assenza precedenti e modificata la data di rientro in Svizzera che
nel caso specifico avveniva il 27 maggio 1999.
La ragione di queste assenze vanno quindi ricercate essenzialmente
"nel calvario subito dal ricorrente, a causa della grave malattia che l'ha
colpito dopo la prematura morte della mamma, avvenuta nel novembre 1980, a
causa del morbo di Alzheimer." (v. punto 6 dell'atto ricorsuale).
L'art. 2 cpv. 2 LPC a tal proposito stabilisce:
" Gli
stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a una
prestazione complementare alle stesse condizioni dei cittadini Svizzeri:
a) se,
immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni
e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a
un'indennità giornaliera dell'Al oppure adempiono le condizioni di diritto ai
sensi dell'articolo 2b lettera b".
Con sentenza del 03 novembre 1980 in re L.V., il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che il termine di attesa per gli stranieri,
gli apolidi ed i rifugiati è interrotto quando un soggiorno all'estero dura più
di tre mesi; sono riservati i casi dove questo soggiorno supera questa durata
di tre mesi unicamente per causa di malattia (cfr. RCC 1981 p. 129).
In considerazione a quanto precede la resistente ritiene che non
siano pertanto date le condizioni di residenza ininterrotta come previsto dalle
direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e Al marg. 2013 (DPC) e che
l'assenza dalla Svizzera dal 18 giugno 1998 al 27 maggio 1999 rappresenti
un'interruzione del periodo d'attesa.
Infatti, nel caso concreto, neppure il marg. 2015 DPC torna
applicabile in quanto l'assenza dal territorio svizzero non è avvenuta a
seguito di un soggiorno all'estero che per motivi imperativi (p. es.
impossibilità di trasporto a causa di malattia o infortunio, forza maggiore)
non hanno permesso il rientro del ricorrente in Svizzera bensì l'assenza è da
attribuire all'indicazione del Dott. __________ il quale riteneva, visto la
situazione socio-famigliare molto difficile, che "l'unica soluzione
possibile era quella che il paziente si fosse trasferito almeno temporaneamente
in Italia dove sarebbe stata garantita una assistenza famigliare da parte della
sorella.
L'unica alternativa sarebbe stata una sistemazione in ambiente
protetto qui in Svizzera".
Il periodo di carenza di 10 anni per la residenza ininterrotta
inizia quindi solamente dal 27 maggio 1999, data in cui l'assicurato ha fatto
rientro in Svizzera con permesso di domicilio." (…) (doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è l’assegnazione di una prestazione complementare a __________, la
cui richiesta è stata respinta poiché non avrebbe risieduto ininterrottamente
in Svizzera per dieci anni.
Per l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle
prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad
una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI.
Giusta l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1°
gennaio 1998,
"
I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli
articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese
riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti”.
Secondo il capoverso 2 della medesima norma,
"
Gli stranieri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri:
a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni
e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a
un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai
sensi dell'articolo 2b lettera b; o
b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla
quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente
in Svizzera durante cinque anni; o
c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una
rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla
durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno
diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo
della rendita ordinaria completa corrispondente."
2.2. Dal tenore
della summenzionata disposizione risulta in particolare che due sono i
presupposti per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini
stranieri. A seconda della lingua del testo di legge (italiano, francese o
tedesco) si ha d'un lato il domicilio o l'abitazione in Svizzera al momento in
cui viene presentata la domanda PC; dall'altro, il domicilio, l'abitazione o il
soggiorno in Svizzera durante i dieci anni precedenti (RCC 1981 pag. 130; RCC
1985 pag. 133; RCC 1986 pag. 430; ZAK 1982 pag. 423; RDAT II-1993 N. 67;
WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995,
pag. 69).
La giurisprudenza federale ha evidenziato in proposito
come con il termine "residenza" utilizzato nel Messaggio in italiano
relativo all'art. 2 cpv. 2 LPC (FF 1964 II 1809) e con il termine
"abitare" o "soggiornare" impiegato nel Messaggio in
francese (FF 1964 II 730), si intende il soggiornare effettivamente in Svizzera
e non l'avervi unicamente il proprio domicilio. In tal senso, le condizioni
della residenza effettiva e del domicilio in Svizzera devono essere cumulate
(RCC 1981 pag. 131). Ciò che conta è dunque l’effettiva presenza transitoria in
un luogo, mentre la durata della stessa non ha importanza (WERLEN, op. cit.,
pag. 73 N. 208).
Il presupposto del domicilio non è contestato nel
caso in esame.
2.3. Il TFA ha
già avuto modo di precisare che la regola secondo cui gli stranieri possono
pretendere una prestazione complementare soltanto se hanno dimorato
"ininterrottamente" in Svizzera per dieci anni (ciò a partire dal 1°
gennaio 1998, mentre in precedenza erano quindici anni), non può essere
interpretata in senso letterale. Si deve infatti ritenere che una breve
interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento
della prestazione complementare.
L’Alta Corte federale considera in particolare
che, per determinare la durata di un soggiorno all’estero che non interrompe il
termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le
disposizioni relative al diritto degli assicurati stranieri a rendite
straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle relative convenzioni internazionali.
La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il
medesimo scopo; entrambe sono inoltre erogate indipendentemente dal versamento
di contributi. Di conseguenza, appare adeguato definirne in modo uniforme le
condizioni per l’erogazione (RDAT II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V 170 = RCC
1985 pag. 135; ZAK 1981 pag. 142; CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Zurigo 1995, pag. 104; WERLEN, op. cit., pagg. 68 seg.).
Per quel che riguarda le rendite straordinarie,
l’art. 10 del protocollo finale della Convenzione conclusa tra la Svizzera e
l’Italia relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964)
prevede che un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non
supera tre mesi all'anno non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi degli
artt. 7 lett. b e 8 lett. d della Convenzione. Non v'è possibilità di alcuna
eccezione a questo principio (RDAT II-1996 N. 69).
2.4. Con
riferimento all'art. 2 cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.1.), il TFA ha ricordato che
il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta
l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento
medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno all'estero (RDAT II-1996
pag. 236 seg.; DTF 110 V pag. 173 consid. 3b; STFA 1969 pag. 57). E' tuttavia
necessario che l'interessato abbia conservato, durante la sua assenza, il
centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa conseguentemente ammettere
che egli vi ritornerà non appena ne avrà l'occasione. Una tale situazione si configura
per esempio quando un trattamento appropriato non può, in ragione della sua
natura, essere dispensato in Svizzera, o ancora allorquando l'assicurato si
ammala o è vittima di un infortunio all'estero ed il suo stato di salute non
gli permette di viaggiare (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b; RCC 1986 pag. 431;
WERLEN, op. cit., pag. 75). Il TFA ha però pure statuito che un trattamento
medico che può essere eseguito in Svizzera, non giustifica un’assenza di durata
superiore ai tre mesi (ZAK 1985 pag. 134 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza federale (DTF 110 V 174
consid. 3b), i summenzionati principi ed il lasso di tempo fissato dalla
predetta Convenzione devono essere ugualmente validi per l'art. 2 cpv. 2 LPC
(cfr. consid. 2.1.). Ciò significa quindi che un soggiorno è considerato
interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per più di tre mesi senza che
questa assenza sia dovuta a motivi di salute (RCC 1981 pag. 131 seg.).
Un'assenza dalla Svizzera che si prolunga al di
là della normale durata ammissibile non priva comunque forzatamente il
cittadino straniero del suo diritto alla prestazione complementare. Difatti,
oltre ai motivi di salute, anche altri casi di forza maggiore possono
giustificare un superamento del termine di tolleranza (DTF 110 V pag. 174
consid. 3b). Invero, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella
Svizzera, un soggiorno all’estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo
dell’imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di
forza maggiore (RDAT II-1996 pag. 236 seg.).
In DTF126 V 463, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha confermato d'un lato la precitata giurisprudenza, dall'altro
l'ha ulteriormente precisata. Esso ha così ribadito che il termine di
tolleranza è considerato ininterrotto fintanto che l'assenza dalla Svizzera non
supera i tre mesi. Per le assenze più lunghe il termine di tolleranza ha inizio
con il rientro in Svizzera. Eccezionalmente, però, un'estensione del tempo
massimo di tre mesi è possibile senza che il termine di tolleranza venga
interrotto. Ciò è possibile unicamente se esistono validi motivi che si possono
classificare in due categorie: da una parte vi sono motivi prettamente dovuti a
malattia o ad infortunio concernenti il richiedente stesso della PC; dall'altra
motivi relativi a casi di forza maggiore.
Il TFA ha ribadito infine come ci si debba
imperativamente attenere a questa delimitazione, poiché il riconoscimento di
altri motivi metterebbe in pericolo la sicurezza del diritto e renderebbe
impossibile un'effettiva delimitazione. Pertanto, un'estensione del periodo di
tre mesi deve restare un'eccezione e fare riferimento a concreti criteri.
Motivi di carattere sociale, familiare, personale o professionale non possono
essere riconosciuti come validi ai sensi della summenzionata giurisprudenza
(consid. 2c pag. 465).
2.5. Nella
presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel
Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).
Per poter adempiere il
presupposto di questi articoli gli assicurati devono tuttavia anche avere avuto
la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda degli
assegni.
Infatti,
come si è visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), il titolare del diritto deve
dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei
tre anni precedenti la richiesta" (art. 29 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 Reg.
LAF).
Il
domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è
inferiore ai tre mesi" (art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
A
proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in
materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza,
per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine
legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT
II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto
di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle
Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).
Si
considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici
anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è
stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi;
sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre
ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985
pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC
1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).
Alla luce della giurisprudenza succitata quindi,
un’assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, se
giustificata e quindi non interruttiva, ad esempio in caso di malattia o per
altre ragioni di forza maggiore, non priva forzatamente il richiedente del suo
diritto alla prestazione complementare.
2.6. Nel caso
concreto, la Cassa ha respinto la richiesta dell'assicurato di poter ricevere
una prestazione complementare, asserendo che egli risiede ininterrottamente in
Svizzera solo dal 15 giugno 2000, essendosi assentato dal 19 giugno 1998 al 14
giugno 2000. L'assenza dalla Svizzera sarebbe quindi superiore a tre mesi e
conseguentemente interruttiva della residenza di dieci anni.
Dalla dichiarazione 23 maggio 2001 della Sezione
dei permessi e dell'immigrazione (agli atti dell'Amministrazione) risulta che
__________ ha risieduto in Svizzera con permesso B (dimora) dal 20 agosto 1961
fino al 23 ottobre 1969, mentre dal 24 ottobre 1969 in avanti è in possesso del
permesso C (domicilio). Vi si precisa pure che l'interessato ha ottenuto due
permessi di assenza all'estero: dal 18 novembre 1985 al 31 giugno 1986 e dal 19
giugno 1988 al 18 giugno 2000 (rientro il 14 giugno 2000). Su invito della
Cassa, in data 8 giugno 2001 la predetta Sezione ha annullato la sua precedente
dichiarazione precisando che il ricorrente si è assentato dalla Svizzera il 19
giugno 1998. Emergendo successivamente all'emanazione della decisione qui
impugnata nuovi elementi, il 2 agosto 2001 la Sezione dei permessi, su nuova
richiesta della resistente, ha corretto l'effettivo rientro dell'assicurato in
Svizzera fissandolo al 27 maggio 1999. La seconda assenza in Italia -
determinante ai fini del presente giudizio -, indubbiamente superiore ai tre
mesi, non è del resto contestata.
2.7. L'assicurato
giustifica l'assenza prolungata in questione asserendo di aver soggiornato nei
luoghi d'infanzia presso la sorella per gravi motivi di salute. Detta decisione
sarebbe stata concordata con il Dr. __________ quale ultimo tentativo
terapeutico dovuto alla depressione scaturita in seguito alla morte della madre
avvenuta nel 1980 ed al divorzio occorso nel 1983. A mente del ricorrente, lo
"stacco terapeutico dalla grigia quotidianità" era una valida
"alternativa all'ingerenza di psicofarmaci e al soggiorno in
clinica.". Il rappresentante legale del ricorrente rileva inoltre come
alla luce dei fatti, il soggiorno in Italia sia stato "estremamente benefico
per il signor __________, se è vero che egli, oggi, pure al beneficio di una
rendita AI al 100%, ha il suo stato di salute stabilizzato. Non ha più dovuto
essere ricoverato in clinica, ha ridotto drasticamente le dosi di psicofarmaci
ed ora vi ha persino rinunciato, ha appreso ad avvertire i segni premonitori di
crisi depressive, evitando il loro insorgere con adeguati provvedimenti. Questo
tipo di terapia non era ovviamente possibile in Svizzera." (doc. _).
A proposito di quest'ultima affermazione, il TCA
constata come il certificato medico rilasciato in data 3 luglio 2001 dal Dr.
__________ attesti sì che, vista la situazione socio-famigliare molto
difficile, l'unica soluzione possibile era che il ricorrente si trasferisse
temporaneamente in Italia presso la sorella. Tuttavia, lo stesso medico afferma
che l'unica alternativa sarebbe stata una sistemazione in ambiente protetto in
Svizzera (doc. _).
Rispondendo ad un quesito posto dalla scrivente
Corte (doc. _), il medico curante del ricorrente ha confermato che "una
alternativa al trattamento in Svizzera, nel 1998, sarebbe stato unicamente una
sistemazione dove sarebbe stata garantita una rete di assistenza sia sanitaria
che sociale per contenere ulteriori cadute sia nella depressione che nell'abuso
etilico." (doc. _).
Richiamata la giurisprudenza citata ai
considerandi 2.4. e 2.5, questo Tribunale non ritiene dunque che si sia
concretizzata una situazione di superamento della durata di tre mesi
giustificata né da ragioni di salute (malattia o infortunio) né da altre
circostanze impreviste o da casi di forza maggiore.
Difatti, nella fattispecie torna applicabile la
summenzionata giurisprudenza federale che sancisce che un trattamento medico
che può essere eseguito in Svizzera non giustifica un’assenza di durata
superiore ai tre mesi (ZAK 1985 pag. 134 consid. 2b). Come visto, il Dr.
__________ ha attestato che vi era un'alternativa al trasferimento in Italia, e
meglio che il ricorrente avrebbe potuto trovare una sistemazione consona alla
sua situazione pure in Svizzera. Conseguentemente, non si può affermare che il
soggiorno in Italia presso la sorella era imposto da motivi medici (RDAT
II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V pag. 173 consid. 3b; STFA 1969 pag. 57): come
ritenuto dallo stesso medico curante, un trattamento appropriato poteva anche,
in ragione della sua natura, essere dispensato in Svizzera (doc. _).
Non si può neppure affermare che, a causa del suo
stato di salute che non gli permetteva di viaggiare, il ricorrente sia stato
impedito di rientrare in Svizzera e quindi si sia assentato all'estero oltre i
tre mesi concessi a causa di malattia o di forza maggiore (DTF 110 V pag. 174
consid. 3b; RCC 1986 pag. 431; WERLEN, op. cit., pag. 75). Il suo stato di
salute non era infatti a tal punto critico da non poter affrontare il viaggio
di ritorno in Svizzera entro i tre predetti mesi.
Da quanto sopra discende che l'assenza all'estero
per i motivi indicati dall'assicurato deve pertanto essere considerata
interruttiva della residenza in Svizzera (cfr. la STFA nella causa M. riprodotta
al consid. 2.5).
Infine il fatto che il diritto al domicilio
dell'assicurato sia stato ripristinato dall’Ufficio competente, è irrilevante
ai fini dell'esito della presente procedura. In effetti i due istituti sono
differenti e danno diritto a pretese diverse.
Per giustificare il diritto alla PC i presupposti
del domicilio e della residenza ininterrotta devono del resto essere adempiuti
cumulativamente (cfr. consid. 2.2.).
2.8. L'insorgente
chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: sentire il teste Dr.
__________).
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450,
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e
F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost.;
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ha provveduto a
sottoporre al Dr. __________ dei quesiti scritti atti a meglio chiarire lo stato
di salute del ricorrente (doc. _). A mente della scrivente Corte, le risposte
fornite dal citato medico (doc. _), unitamente all’esame dei documenti già agli
atti (in particolare, l'allegato _: certificato medico del Dr. __________),
sono sufficienti a chiarire la fattispecie, per cui si rinuncia all'assunzione
di ulteriori prove, in particolare ad indire un'audizione del medesimo medico
curante.
2.8. La decisione
dell'Amministrazione va quindi confermata, senza carico di tasse e spese al
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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