AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.53
Data decisione, Autorità:
25.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00053
TB
Lugano
25 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
Contro
le decisioni del 24 aprile 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni rese entrambe in data 24 aprile 2001, la Cassa di
compensazione di Bellinzona ha fissato la prestazione complementare a favore
del ricorrente in CHF 653.- mensili per il periodo giugno 2000-dicembre 2000 ed
in CHF 613.- al mese per l'anno 2001.
1.2. Con ricorso
16 maggio 2001 interposto per il tramite del figlio, suo rappresentante, il
ricorrente contesta per entrambe le decisioni impugnate da un lato il computo
dell'importo relativo al reddito del diritto d'usufrutto, dall'altro le spese
di manutenzione dei fabbricati (doc. _).
1.3. Con risposta
12 luglio 2001, la Cassa ha proposto parziale accoglimento del gravame con
riferimento al valore relativo all'usufrutto rettificabile – per la Cassa - in
CHF 3'591.- e le spese di manutenzione di fabbricati cifrabili in CHF 898.-.
Sulla base di tali nuovi importi, la resistente ha indicato che la prestazione
complementare mensile per il periodo giugno 2000-dicembre 2000 potrebbe
ammontare a CHF 772.-, rispettivamente a CHF 732.- per l'anno 2001 (doc. _).
1.4. Il
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le
spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
"
Per le persone che vivono a casa e per le persone
che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. In concreto,
a far tempo dal 12 giugno 1999 (cfr. documentazione agli atti
dell'Amministrazione) il ricorrente è degente in modo definitivo presso la casa
di cura __________.
A norma
dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in
considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In
ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la
retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione
complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di
lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del
Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS e all’AI (LPC) del 18 novembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999).
Pertanto,
per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni
complementari, la Cassa ha computato al ricorrente a giusta ragione per l'anno
2000 l’importo totale di CHF 27'375.- (CHF 75.- x 365 giorni). A tale ammontare
sono stati aggiunti CHF 3'600.- (CHF 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese
personali per gli assicurati ed il contributo fisso per l'assicurazione
malattia (CHF 2'976.-).
I suddetti importi restano tali per l'anno 2001,
fatto salvo il contributo fisso per l'assicurazione malattia che assomma a CHF
3'096.- (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore
dal 1° gennaio 2001).
2.8. A mente del
ricorrente, ai fini del calcolo del diritto alla prestazione complementare
bisognerebbe eliminare dalla tabella di calcolo allestita dall'Amministrazione
le posizioni relative al computo delle spese di manutenzione di fabbricati (CHF
1'375.- per entrambi gli anni in discussione) e al reddito da usufrutto (CHF
5'500.-, anch'esso valido sia per l'anno 2000 che 2001). L'assicurato indica di
non essere più usufruttuario della PPP __________al fondo base part. n. _ RFD
di __________ dal 30 aprile 1991, momento in cui è avvenuta la cancellazione di
tale servitù a RF.
In proposito, questo Tribunale evidenzia come già
con sentenza 19 febbraio 2001 (Inc. __________) esso si sia pronunciato in merito
al computo o meno del diritto d'abitazione e d'usufrutto di cui il medesimo
ricorrente beneficiava sulla PPP __________ed al diritto d'abitazione
garantitogli pure sulla PPP __________, entrambe al fondo base part. n. _ RFD
di __________, visto che il ricorrente aveva rinunciato alle suddette servitù
personali.
In quell'occasione questa Corte ha stabilito
"
(…)
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC si deve
tener conto delle entrate e delle parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato.
Per il calcolo della prestazione complementare
vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che
l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni
(AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189;
Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989
p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei
mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che
ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato
a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata
sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p.
350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è
responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa
ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera che vi è
una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994
p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni, canoni d’affitto, diritti di
abitazione e il valore locativo della propria abitazione (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari, cifre 2091-2092; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, Zurigo 1995, p. 112).
Secondo l’art. 745 cpv. 2 CCS il diritto
d’usufrutto attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo
disposizione contraria. L’usufruttuario ha diritto al possesso, all’uso e al
godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CCS). Gli interessi dei capitali concessi
in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di
locazione (P. H. Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berna 1992, N 2436)
appartengono all’usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui
finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi. Egli può inoltre cedere
l’esercizio dell’usufrutto, dando ad esempio in locazione l’oggetto
dell’usufrutto contro percezione di un canone di locazione (art. 758 cpv. 1
CCS)." (…) (consid. 2.7., pagg. 7 e 8)
Più in concreto,
"
(…)
Dagli estratti del registro fondiario definitivo
di __________ risulta che i diritti succitati sono stati nel frattempo stati
cancellati.
In simili circostanze questa Corte deve
concludere che l'assicurato ha rinunciato, senza controprestazione adeguata, ai
sensi della succitata giurisprudenza, al diritto di abitazione e di usufrutto
di cui beneficiava sulla PPP __________e al diritto di abitazione garantitogli
sulla PPP __________.
Il TCA constata comunque che la rinuncia al
diritto di abitazione è irrilevante ai fini del calcolo della PC
dell'interessato.
In effetti dal momento del ricovero in casa per
anziani, il diritto di abitazione di cui beneficiava l'assicurato è divenuto
privo di valore economico. Trattandosi infatti di un diritto personale non
trasferibile (art. 776 cpv. 2 CCS), l'assicurato non avrebbe potuto in alcun
modo trarne vantaggio, ad esempio, cedendo in locazione l'appartamento,
contrariamente a quanto accade per il diritto di usufrutto (cfr. art. 758 CCS).
Dall'istante del trasferimento in casa per
anziani il valore del diritto di abitazione è quindi nullo, così come il
controvalore del diritto a cui l'assicurato ha in precedenza rinunciato.
Diverso è invece il discorso per quanto riguarda
il diritto di usufrutto, che non è personale, e che quindi l'assicurato
potrebbe riutilizzare per esempio tramite la conclusione di un contratto di
locazione o tramite la sua cessione.
A titolo di reddito a cui l'assicurato ha
rinunciato va quindi computato il controvalore dell'usufrutto della PPP
__________.
Dalla decisione impugnata non risulta se il
reddito della sostanza computato dalla Cassa considera solo la PPP __________o
anche la PPP __________.
Su questo punto il ricorso dev'essere quindi
accolto e l'incarto rinviato alla Cassa, affinché, per il calcolo della PC
dell'assicurato tenga conto unicamente del controvalore dell'usufrutto a cui
l'assicurato a rinunciato sulla PPP __________." (…) (consid. 2.8., pagg.
8 e 9)
Si evidenzia poi come il Tribunale federale delle
assicurazioni abbia stabilito in una sentenza del 9 dicembre 1996 nella causa
Y., pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38, che nel caso di rinuncia ad un usufrutto,
quale rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla prestazione complementare
deve essere considerato il reddito ipotetico dell'usufrutto (per un rapporto
con la cessione di sostanza immobiliare contro la costituzione di un usufrutto,
cfr. DTF 122 V 394).
Sulla base delle summenzionate considerazioni la
Cassa ha emesso una nuova decisione in data 24 aprile 2001, oggetto del
presente contendere.
2.9. Con il
ricorso il ricorrente ritiene che il controvalore di un diritto d'usufrutto al
quale egli ha rinunciato non debba essergli computato a titolo di reddito non
privilegiato ai fini del calcolo della prestazione complementare, tesi questa
già sostenuta ed esaminata dal TCA nella sentenza 19 febbraio 2001 (Inc.
__________).
Va evidenziato qui come la sentenza 19 febbraio
2001 di questo TCA non è stata oggetto d'impugnativa al TFA ed è quindi
cresciuta in giudicato.
Va poi osservato che, giusta l'art. 14 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), contro le decisioni di questo TCA è possibile
all'assicurato domandare la revisione del giudizio se
a) sono
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; o se
b) un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
"Nuove", secondo la costante
giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono
realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di
fatto erano ancora processualmente possibili, ma che tuttavia, nonostante
sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante.
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti,
ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della sentenza contestata
ed a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a diversa
decisione (cfr. STFA del 9 settembre 1980 in re W. e STFA del 1° marzo 1982 in
re R.A., ambedue non pubblicate).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi
devono o provare fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la
prova di fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a
svantaggio dell'istante.
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non solo
deve servire ad apprezzare, ma pure ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid.
2; 110 V 292 consid. 1; 109 V 121 consid. 2b; 108 V 168; 106 V 87 consid. 1a).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di
prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella
precedente procedura o che non avrebbe potuto essere prodotto dall'interessato
anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC
1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
Nel caso di specie va anzitutto rilevato che il
ricorso 16 maggio 2001 non può essere trattato come un'istanza di revisione,
poiché il signor __________ neppure fa valere fatti o mezzi di prova nuovi atti
a modificare il giudizio 19 febbraio 2001, ma si limita a ribadire le tesi
precedentemente formulate.
2.10. Il TCA deve
ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nelle impugnate decisioni
siano da confermare.
Nella sua risposta 12 luglio 2001
l'Amministrazione propone di rettificare i valori da essa ritenuti nelle
tabelle di calcolo in esame. Facendo capo ad un documento rilasciatole dal
Municipio di __________, la resistente considera un nuovo valore di reddito
dell'usufrutto (valore locativo) pari a CHF 82'080.-. Inoltre, con riferimento
alla Legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, essa
riduce del 30% il valore della PPP __________al fondo base part. n. _ RFD di
__________, giungendo così ad un valore di reddito di CHF 3'951.- contro i
precedenti CHF 5'500.-, ed a fissare le spese di manutenzione in CHF 898.-
(precedentemente pari a CHF 1'375.-).
Gli importi evidenziati non possono essere
confermati. Difatti, secondo l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per gli assicurati la
cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale
sulle prestazioni complementari possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Pertanto, dalla notifica di tassazione 1999-2000
del ricorrente (cfr. atti dell'Amministrazione) risulta che il valore degli
immobili nel Comune (corrispondente alla PPP __________al fondo base part. n. _
RFD di __________) è stato fissato in CHF 88'193.-, mentre il relativo reddito
della sostanza (valore di reddito dell'usufrutto) è stato fiscalmente
determinato in CHF 5'500.-.
Questi valori vanno ritenuti ai fini del calcolo
della PC in favore del ricorrente.
Questo TCA evidenzia inoltre come nel caso
concreto non si possa far riferimento agli artt. 47 e 48 della predetta Legge
cantonale contemplante la riduzione del 30% del valore di stima. Invero, il
ricorrente ha già potuto beneficiarne proprio nel biennio 1999/2000:
verificando infatti la notifica di tassazione 1997/1998 agli atti
dell'Amministrazione, emerge che il valore degli immobili nel Comune ammontava
allora a CHF 100'792.-, mentre per il biennio successivo (1999/2000) esso è
stato fissato in CHF 88'193.-. Da ciò discende manifestamente che l'Ufficio
tassazione ha già operato la predetta riduzione del 30% e pertanto non è
possibile operarne un'ulteriore sul valore di CHF 88'193.-.
Per quanto attiene al valore massimo delle spese
per manutenzione di fabbricati, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985,
recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che
la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato
costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del
25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Ne consegue che l'importo computabile a questo
titolo è di CHF 1'375.- (25% di CHF 5'500.-), come rettamente indicato dalla
Cassa nelle decisioni impugnate.
In simili condizioni, gli importi di cui ha tenuto
conto l'Amministrazione per quanto riguarda le spese di manutenzione di
fabbricati ed il reddito della sostanza devono essere integralmente confermarti
sia per il periodo giugno 2000-dicembre 2000 che per l'intero anno 2001.
Anche su questo punto il ricorso deve essere
quindi respinto.
2.11. Visto quanto
precede, in quanto infondato, il ricorso è integralmente respinto e le
decisioni impugnate sono entrambe confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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