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Numero d'incarto:
33.2001.37
Data decisione, Autorità:
30.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00037-38
MA/nh
Lugano
30 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 6 aprile 2001 di
__________ e __________
contro
le decisioni del 13 marzo 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
marzo 2001 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha
respinto le domande di __________ e __________ intese ad ottenere una
prestazione complementare annua, con effetto dal 1° febbraio 2001 (doc. _).
1.2. Contro
queste decisioni gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale si sono così espressi:
" Fatti:
Nel mese di dicembre 2000 dall'istituto
assicurazioni sociali cassa cantonale di compensazione AVS di Bellinzona mi è
stata comunicata una percentuale di aumento alla rendita AVS da CHF 1'327.‑
a CHF 1'512.‑ cioè CHF 185.‑/mese in più.
Con grande gioia, come fosse un regalo di Natale,
ho accolto questa bella notizia, ma con grande rammarico in seguito ricevo
un'altra comunicazione, quella di non aver più diritto alla prestazione
complementare e per un minimo di aumento.
Nel frattempo inoltro un'altra domanda (foglio
rosso) di prestazione complementare direttamente all'Istituto assicurazioni
sociali cassa cantonale di compensazione AVS di Bellinzona.
In data 15 marzo u.s. ricevo da questo ufficio la
decisione nella quale mi viene comunicato il rifiuto della prestazione
complementare ma con la possibilità di inoltrare un atto di ricorso presso il
Tribunale cantonale delle assicurazioni motivandolo.
Motivazioni:
Con l'annullamento della prestazione
complementare mi sono visto il premio della cassa malati aumentato da CHF 79,65
a 176,95 (CHF 97,30 in più) e tolto il 10% sulle partecipazioni.
Nel 2000 sono stato molto ammalato e grazie alla
prestazione complementare ho potuto far fronte a spese non indifferenti, senza
questa avrei avuto seri problemi finanziari.
A cosa mi giova avere CHF 185.‑/mensili di
rendita in più se poi mi vedo caricato di spese mensili superiori?
E non c'è solo la cassa malati da pagare ma
l'elettricità, la "nafta" per riscaldare con la stufa (finita inizio
marzo ed in attesa che diminuisca di prezzo per poterne acquistare per
l'inverno prossimo), assicurazione della casa, la __________, la __________, le
tasse acqua e rifiuti, il cibo (mi devo pur anche nutrire), i bisogni
personali, ... ecc ... ecc…, alla fine del mese i conti sono presto
fatti !!!
Conclusioni:
Con la presente, Egregi Signori, Vi chiedo
cordialmente di vedere il mio caso e di poter riavere la prestazione
complementare. Non è un minimo di aumento mensile che mi permette di fare una
vita da nababbo ma di sopravvivere un po' meglio."
1.3. Nella sua
risposta del 17 aprile 2001 la Cassa ha proposto di respingere entrambe i
ricorsi, osservando:
"
Dal 1° gennaio 2001 il Consiglio federale ha
adeguato le rendite AVS/Al del 2.5% aumentando pure i limiti di reddito delle
prestazioni complementari nonché l'importo massimo previsto per l'affitto, che
è aumentato a fr. 13'200.- per persona sola rispettivamente a fr. 15'000.‑
per una coppia.
Per questi motivi la resistente ha provveduto a
ricalcolare tutte le prestazioni complementari, apportando nel contempo tutte
le modifiche previste valide dal 1° gennaio 2001.
Nel caso specifico i nuovi adeguamenti apportati
hanno fatto sì che la prestazione complementare, precedentemente erogata, fosse
rifiutata a decorrere dal 1° gennaio 2001.
In data 21 febbraio 2001 i coniugi __________
hanno ripresentato una nuova richiesta di prestazione complementare alla
rendita AVS confermando la stessa situazione economica già conosciuta in
precedenza dalla resistente. In sostanza non venivano comunicati cambiamenti
tali da permettere un calcolo diverso da quello notificato e contestato.
Alla luce di quanto precede occorre quindi far
rilevare che la prestazione complementare è una prestazione di diritto che è
subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del
fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno,
oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo
esaustivo dall'art. 3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente
ha quindi riesaminato il calcolo notificato ai ricorrenti ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
E' quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter
considerare le spese elencate dalla ricorrente in sede ricorsuale in quanto non
contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione complementare
non può essere diverso da quello notificato in data 13 marzo 2001." (III)
1.4. Pendente
causa questa Corte ha proceduto ad ulteriori accertamenti di cui si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi (cfr. doc. _ e _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. A norma
dell’art. 72 Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del
rinvio al diritto sussidiario dell’art. 23 della Legge di procedura davanti al
TCA, il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
" a)
quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia
riservata ad altro giudice per ragione di
materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino
dal medesimo fatto o atto giuridico.”
La
congiunzione di azioni persegue lo scopo di permettere - a determinate
condizioni - di derimere in un solo processo diverse vertenze in virtù del
principio dell’economia processuale (cfr. Cocchi/Trezzini; Codice di procedura
Civile Ticinese, Bellinzona 1993, ad art. 72 N. 4, pag. 114).
Nel caso di specie, riguardando le due cause la stessa convenuta e derivando
dai medesimi fatti, si giustifica la congiunzione delle medesime (cfr. art. 72
lett. b CPC e art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni sociali).
Nel
merito
2.3. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2
lett. b CF e disp transitoria all’art. 112 CF (art. 34 quater vCF; RCC 1992 p.
346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli
effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito
minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V
280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.4. Secondo
l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.5. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Giusta il
capoverso 4
" Le
spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi (…) sono sommati.”
2.6 Per quanto
attiene alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460
per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo
figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr.
2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre
1998).
A contare dal
1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.—
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a fr. 8'850.— (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono,
inoltre, riconosciute le spese seguenti (art. 3b cpv. 3 LPC):
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza
del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Giusta
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.7. Nel ricorso
gli assicurati sostengono di dover far fronte annualmente a diverse spese, come
il riscaldamento della casa, la tassa rifiuti, la tassa per l'acqua potabile,
l'elettricità, il telefono, la via cavo, l’assicurazione della casa, il vitto
ed i bisogni personali (cfr. consid. 1.2.).
Al
proposito va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo
della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC è esaustiva e che le
disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
concreto non possono pertanto essere computati quali costi specifici a carico
della PC quelli elencati dagli assicurati ed in particolare quelli relativi al
rincaro dei beni di consumo ed all’assicurazione per la casa.
Infatti,
a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti
dalla legge, si deve sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno
minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche,
acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N
74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
In
simili circostanze, correttamente l’amministrazione ha escluso le spese
suddette dal calcolo della PC dei ricorrenti.
2.8. Con
il ricorso gli assicurati lamentano pure l’aumento del premio a favore
dell’assicurazione malattia ed il mancato riconoscimento della partecipazione
alle spese della cassa malati.
Innanzitutto,
per quanto riguarda i premi dell'assicurazione malattia si rileva che, secondo
l’art. 3b cpv. 3 lett. c LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998, vengono
riconosciuti, i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l’assicurazione malattia.
La lett.
d del medesimo articolo precisa tuttavia che, a titolo di spesa, viene
riconosciuto un
" importo
forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
L’importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura
infortuni);"
In
proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione
della PC precisa che:
" Fino
alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di
base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i
premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte
necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno
stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla
riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie
(LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni
malattie non possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni
complementari. Per compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di
reddito stabiliti al vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento
unico il cui importo é determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione
transitoria alla modificazione della LPC).
A partire dal 1997,
i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.
Tale correzione deve
essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si
prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale
annuo forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale.
questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può
prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera
facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata
o privata."
L’art. 3a
cpv. 7 lett. i LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la
coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 2001
dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle
prestazioni complementari il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è
pari a fr. 3'096.
L’importo
computato dalla Cassa nel fabbisogno degli assicurati è pertanto corretto e va
confermato.
Al proposito del rimborso
della franchigia e della partecipazione alle spese della cassa malati, invece,
si rileva che per l’art. 3 LPC in vigore dal 1° gennaio 1998 le prestazioni
complementari comprendono anche il rimborso delle spese di malattia e
d’invalidità (art. 3 lett. b LPC).
Secondo
l'art. 3d cpv. 1 LPC i beneficiari di una prestazione complementare annua
hanno, tra l'altro, diritto al rimborso delle spese dell'anno civile di
partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal (lett. b).
La
franchigia a carico degli assicurati va pure considerata quale spesa di
malattia, in quanto partecipazione ai costi di malattia (art. 19 cpv. 2 OPC;
STCA del 10.5.1999 in re T.D.S; messaggio del Consiglio federale concernente la
terza revisione della LPC, p. 13).
Secondo
l'art. 3d cpv. 4 LPC
"
il Consiglio federale stabilisce le spese che
possono essere rimborsate conformemente al cpv. 1.”
Nel caso di
specie, tuttavia, poiché gli assicurati non hanno diritto ad una PC annua,
neppure può essergli rimborsata la partecipazione ai costi.
2.9. In simili
condizioni, visto che i redditi determinanti degli assicurati eccedono il loro
fabbisogno vitale, i ricorsi vanno respinti e le decisioni impugnate
confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le cause
sono congiunte.
2.- I ricorsi
sono respinti.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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