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Numero d'incarto:
33.2001.34
Data decisione, Autorità:
05.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00034
MA
Lugano
5 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 22 febbraio 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni 22 febbraio 2001 la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato a
__________ una prestazione complementare mensile di fr. 318.— per il periodo
dal 1° settembre al 31 dicembre 2000 (doc. _) e di fr. 256.—con effetto dal 1°
gennaio 2001 (doc. _).
1.2. In data 21
marzo 2001 l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale il suo rappresentante si è così espresso:
"
In riferimento alla tabella di calcolo PC,
l’importo calcolato alla voce fabbisogno : retta per degenti in istituti,
risulta troppo bassa.
Mia Madre è degente alla casa di riposo __________ e la retta è di fr. 110.- al
giorno. Mia madre, che abitava a __________, è in lista d’attesa alla casa di
riposo di __________, ma si prevede che per lungo tempo non ci sarà la
possibilità di avere un posto a disposizione. Quindi il __________ non è stata
una soluzione di comodo, ma obbligata. Purtroppo la retta è più alta che al
punto 57 della tabella di calcolo.
Quindi chiedo un adeguamento di tale bisogno." (doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 30 marzo 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame,
rilevando:
"
Dalla documentazione agli atti rileviamo che la
ricorrente si trova collocata definitivamente presso la Casa di riposo
__________ dall’8 settembre 2000.
Questo istituto risulta annoverato nell’elenco delle case per anziani
medicalizzate ma non sussidiato dal cantone. A tal proposito il decreto
esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS
e all’AI (LPC) stabilisce all’art. 2 che la retta giornaliera massima
computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che
sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case
di cura è di fr. 75.-. L’importo considerato nel calcolo alla pos. 57 della
tabella di calcolo va dunque riconfermato.
A titolo informativo giova inoltre ricordare che a norma dell’art. 3b cpv. 2
LPC per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese
riconosciute sono le seguenti :
- tassa giornaliera
- importo per le spese personali.
In considerazione a quanto precede e poiché le decisioni del 22 febbraio 2001
risultano conformi alle vigenti disposizioni legali in materia di prestazione
complementare si chiede, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando le decisioni
impugnate." (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. La
prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
34 quater vCF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti
del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per
le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285),
RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di
limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI
1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che, tra l’altro, ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
A norma
dell’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Oggetto del
contendere è l’importo di fr. 27'375.— computato dalla cassa a titolo di retta
per degenti in istituti (Pos. 57, doc. _).
Con il ricorso
l’assicurata censura questa modalità di calcolo e sostiene che, ai fini della
PC, nel suo fabbisogno vitale andrebbe considerato l’importo effettivamente
pagato alla casa per anziani __________, ossia fr. 110.— mensili (cfr. consid.
1.2.). A sostegno della propria tesi ricorsuale, ella adduce che tale degenza,
tra l’altro, si è resa necessaria per la mancanza di posti letto in istituti
convenzionati (doc. _).
Per
l'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC
" i
cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno
in un istituto o in un ospedale."
Giusta
l'art. 2 del Decreto esecutivo cantonale concernente la LPC all'AVS/AI del 18
novembre 1998,
" La
retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare
degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodo di lunga durata in
case per anziani o di cura è di fr. 75."
Questo
importo è tuttora invariato (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
In
proposito va rilevato che i costi degli istituti di cura variano da casa a
casa. Gli istituti privati di livello elevato pretendono ad esempio tasse alte,
che non possono né devono venire finanziate dalle prestazioni complementari.
Per questo motivo il legislatore federale ha autorizzato il Cantone a limitare
i costi. Di questa possibilità hanno praticamente fatto uso tutti i Cantoni.
(Carigiet/Koch, supplement, p. 114; cfr. per una panoramica relativa alle tasse
dei diversi cantoni, AHI praxis 1999 p. 67ss; cfr. pure STCA del 19 febbraio
2001 nella causa H.M.).
All'assicurato
viene pure conteggiato un importo per le spese personali per beneficiari
dell'AVS di fr. 300 mensili (art. 4 lett. a del decreto, art. 5 cpv. 1 lett. c
LPC).
2.6. Alla luce di
quanto precede non si può considerare l'importo della pensione effettivamente
pagato dall'assicurata, bensì quello previsto dal Cantone nell'ambito del
potere di apprezzamento concessogli dall'art. 5 LPC.
In simili
condizioni, il ricorso di __________ va respinto mentre le decisioni della
Cassa, in quanto corrette, vanno confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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