AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.32
Data decisione, Autorità:
16.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00032
TB
Lugano
16 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 22 febbraio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 22 febbraio 2001 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito
Cassa) ha ridotto da Fr. 449.- a Fr. 404.- la prestazione complementare mensile
erogata a __________, con effetto a far data dal 1° marzo 2001.
1.2. La revisione
dell’importo della PC è riconducibile da un lato all’integrazione della figlia
__________ (riconosciuta in data 29 agosto 2000) nel calcolo del fabbisogno
vitale del ricorrente (Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- = Fr. 25'730.-), dall’altro
dalla computazione di solo metà (Fr. 4'500.-) del canone di locazione a carico
dell’assicurato. Inoltre, l’ammontare della rendita AI computata nel reddito
non privilegiato di cui beneficia l’assicurato è stata modificata
conseguentemente, così pure il contributo fisso per l’assicurazione malattia.
Pertanto,
la Cassa ha identificato __________ e __________ quali beneficiarî della
prestazione complementare mensile pari a Fr. 404.- (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 20 marzo 2001, l’assicurato ha chiesto in via subordinata al
TCA di riesaminare la decisione impugnata adducendo le seguenti motivazioni:
"(…)
-
Il ricorrente ha preso atto che nella tabella di calcolo
della PC relativa alla decisione del 22.02.2001 sono state computate le spese
per dieta ma osserva che a torto è stata ritenuta in detta tabella una pigione
annua lorda di Fr. 4'500.-, corrispondente alla metà della pigione annua di Fr.
9'000.- (cfr. tabella di calcolo della PC allegata alla precedente decisione
del 24.11.2000).
-
contesta l’importo ritenuto di Fr. 4'500.-, in quanto il canone di locazione
annuo di Fr. 9'000.-, dovrebbe essere ripartito su tre teste, e dovrebbe
pertanto ammontare a Fr. 3'000.- per persona.
-
La
suddetta contestazione è oltremodo giustificata, poiché in seguito alla
convivenza di __________ con __________, si è costituita de facto “un’unione
domestica” e il ricorrente partecipa quale padre pure alle spese insorte per
sua figlia __________, essendovi un obbligo morale e giuridico di __________ a
provvedere alla necessità economiche di sua figlia.
-
La
Cassa ha tenuto conto di detto aspetto e pertanto ha aumentato nella tabella di
calcolo della PC l’importo del fabbisogno vitale e del contributo fisso
dell’assicurazione malattia, come pure ha modificato l’importo delle rendite
AI, inserendo la rendita completiva per figlio.
Sulla
base dei motivi esposti, ne discende che la pigione annua lorda, determinante
per il calcolo della PC, dovrebbe essere ritenuta su due teste ossia su
__________ e su sua figlia __________ e di conseguenza dovrebbe ammontare a Fr.
6'000.- (Fr. 9'000.- : 3 x 2 = Fr. 6'000.-). (…)” (Doc. _)
In via
principale, congiuntamente a quanto appena esposto, l’assicurato ha pure
invocato una manifesta disparità di trattamento fra coniugati e conviventi,
sostenendo:
“(…)
- In effetti, se __________ fosse sposato con __________ nella
tabella calcolo della PC sarebbe stato considerato un fabbisogno di Fr.
34'170.- [pari a Fr. 25'320.- (fabbisogno per coniugi) + Fr. 8'850.-
(fabbisogno per la figlia __________)], mentre essendo egli convivente è
computato solo un fabbisogno di Fr. 25'730.- (cfr. tabella di calcolo della PC
allegata alla decisione del 22.02.2001).
(…)
-
Nel
presente caso la differenza fra il fabbisogno teorico di Fr. 34'170.- per
coniugi con una figlia a carico e il fabbisogno Fr. 25'730.- per un padre
convivente con una figlia a carico ammonta a Fr. 8'440.-
-
Ne
discende che, nella fattispecie sussiste una manifesta e palese disparità di
trattamento fra coniugati e conviventi, in quanto il fabbisogno riconosciuto
dalle PC ai coniugati, tenendo conto della maggior entrata costituita dalla
rendita completiva, è pur sempre di Fr. 3'196.- (differenza Fr. 8'440.- e Fr.
5'244.-) superiore al fabbisogno riconosciuto dalle PC ai conviventi. (…)"
(doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 9 aprile 2001, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le
seguenti motivazioni:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti e da una
successiva conferma trasmessaci in data 19 gennaio 2001 dall’Agenzia comunale
AVS di __________ rileviamo che il ricorrente, a decorrere dal mese di novembre
2000 e più precisamente dal 23 ottobre 2000, abita nell’economia domestica
della signora __________, sua convivente, in Via __________.
La nuova economia domestica si compone come
segue:
__________figlia
__________ figlia
Il ricorrente, titolare di una rendita intera di
invalidità ha inoltre riconosciuto la figlia __________ in data 29 agosto 2000
mentre per la signora __________ come pure per la figlia __________, avuta da
un precedente matrimonio della signora __________, non viene corrisposta
nessuna rendita completiva, Il requisito della titolarità, per quest’ultime,
risulta pertanto carente.
In considerazione di ciò e con particolare
riferimento a quanto attiene alla deduzione prevista per gli alloggi abitati in
comune la cifra 3023 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e
AI (DPC) stabilisce:
“ Se
più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la
pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le
singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche
per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio
quando una persona occupa la maggior parte dell’alloggio, si può adottare una
ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).
Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono
comprese nel calcolo della PC.”
Nella presente
fattispecie si chiede che la pigione sia considerata nella misura di 2/3, cioè
fr. 6'000.- e non in ragione di 2/4 come considerato dalla resistente. A
sostegno di tale richiesta viene indicato che il ricorrente interviene, in
maniera preponderante, al sostentamento di questa unione de facto.
La resistente non può
evidentemente aderire alla richiesta ricorsuale in quanto le direttive non
fanno dipendere la partecipazione alle spese per l’alloggio dal sostentamento o
meno del convivente. (…)” (Doc. _)
1.5. Con la
replica 30 aprile 2001 il ricorrente ha precisato:
"
Ho preso atta della risposta, prodotta dalla
Cassa cantonale di compensazione, e con la presente mi preme precisare che in
data 22 febbraio 2001, ossia alla data in cui è stata resa dalla Cassa la
decisione accordante una PC di Fr. 404.- mensili, l’economia domestica del
ricorrente si componeva di soltanto 3 persone, segnatamente di
(…)
Di conseguenza, si allega al presente scritto il
giudizio, emesso il 15 maggio 2000 dalla Sezione degli enti locali, comprovante
il collocamento di __________ presso l’Istituto __________. (…)” (doc. _)
1.6. Nelle
proprie osservazioni 21 maggio 2001, avendo la Cassa potuto appurare che la
bambina __________ è effettivamente ospite dell’Istituto __________ a far data
dal 25 gennaio 1999, essa ha così parzialmente aderito alle richieste di
giudizio del ricorrente, concedendogli retroattivamente dal 1° marzo 2001 una prestazione
complementare pari a Fr. 529.-.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la riduzione della prestazione complementare mensile concessa all’assicurato
__________.
Scopo
della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 Cost. fed. (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque
la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606,
RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447ss, spec. pag. 448 nota
12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC),
"
L'importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi (cpv. 1).”
2.4. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 15280 franchi e al massimo 16880 franchi;
-
per i coniugi, almeno 22920 franchi e al massimo 25320 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 8050 franchi e al massimo 8850 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni
altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene
al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno
una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi
é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.6. Non sono,
invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e
seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari
all'istruzione."
2.7. Nel caso
concreto, l’assicurato ha fatto valere principalmente, come precedentemente
evidenziato, un errore nella computazione del canone di locazione, sostenendo
che la figlia __________ è a suo carico. Pertanto, per il calcolo della PC
dovrebbe, a suo dire, essere ritenuto il canone di locazione annuo ripartito su
due teste, per un ammontare complessivo di Fr. 6'000.-.
Pendente
causa la Cassa si è allineata a tale tesi calcolando infine una prestazione
complementare pari a Fr. 529.- (doc._).
A
proposito del canone di locazione computabile si rileva che, secondo l’art. 3b
cpv. 1 lett. b LPC in vigore dal 1° gennaio 1998, si tiene sì conto della
pigione ma senza deduzione di alcuna franchigia e delle spese accessorie.
L’art. 5
cpv. 1 lett. b LPC precisa inoltre che
"
I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di
pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un
anno, di:
-
12000 franchi per le persone sole,
-
13800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita”.
Per
quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più
inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC entrato
in vigore il 1° gennaio 1998 prevede:
"
Quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone
escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della
prestazione complementare annua” (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali” (cpv. 2).
L’UFAS ha
commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
Le 1er alinéa indique quand il
y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les
PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises
en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer
qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à
une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou
la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la
répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon
le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont
possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."
La norma
citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla
giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve
essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio
(RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re
A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di
locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).
Lo stesso
vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i
genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro
certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli
inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.
Un’eccezione
è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione
un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In
quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti
uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di
locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente
delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso
contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano
quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di
riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).
2.8. Nel caso
concreto, la resistente ha potuto appurare (docc. _) come __________, figlia di
__________– quest’ultima conduttrice dell’appartamento di Via __________ -,
vive presso l’Istituto __________ sin dal 25 gennaio 1999. Il citato
appartamento serve dunque da dimora domestica soltanto per tre persone,
e meglio per __________, __________ e __________.
L’impugnazione
dell’assicurato fatta valere contro la decisione 22 febbraio 2001 e chiedente
di computare nel proprio fabbisogno l’importo di Fr. 6'000.-, pari a 2/3 della
pigione annua di Fr. 9'000.- (la parte di __________, esclusa dal calcolo della
PC, non è presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua, cfr. considerando 2.7.), deve pertanto essere accolta.
A titolo
abbondanziale si rileva come, pendente causa, la resistente, esperite le
opportune verifiche, ha accondisceso a quanto postulato dal ricorrente nel
proprio memoriale di ricorso, fissando il nuovo diritto dell’assicurato ad una
prestazione complementare pari ad un importo di Fr. 529.- mensili (doc. _)
{[(Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- + Fr. 3'936.- + Fr. 2'100.- + Fr. 6'000) – (Fr.
2'997.- + Fr. 24'492.-)] – Fr. 3'936.-} : 12 = Fr. 528.40, arrotondato per
eccesso a Fr. 529.-.
2.9. Il
ricorrente ha sollevato da ultimo una censura in merito ad una pretesa
disparità di trattamento attuata nei di lui confronti: a suo dire, la Cassa non
avrebbe, a torto, considerato i summenzionati concubini alla stessa stregua di
una coppia di coniugi.
Tale
assunto non deve essere protetto.
Difatti,
in base ai disposti delle cifre 2023 e 2024 delle Direttive sulle Prestazioni
Complementari all’AVS e AI (DPC) entrati in vigore il 1° gennaio 1998, risulta
chiaramente che
“2022 L’importo per il fabbisogno vitale per persone sole è
applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate.
2024
Tale importo è inoltre
applicabile ai coniugi che vivono separati (cfr. N. 2033 segg.), alle persone
coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all’estero o il cui
luogo di soggiorno è sconosciuto (cfr. il N. 2031) nonché alle persone che
vivono in concubinato.”
A
comprova di quanto suferito, e cioè che i concubini sono considerati
alla stessa stregua di persone sole riguardo al calcolo per l’importo
per il fabbisogno vitale, si fa ulteriore riferimento alla cifra 2025 delle
medesime Direttive DPC:
"
“L’importo per il fabbisogno vitale per coniugi
è applicato a tutte le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che
beneficiano di una rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a
una rendita per figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate (cfr. N.
2033 segg.).”
Da quanto
precede si comprende dunque, a contrario, che le persone che vivono in
concubinato non rientrano nella categoria dei coniugi.
E’ quindi
a buon diritto che la Cassa ha ritenuto nel calcolo del fabbisogno vitale
dell’assicurato il limite di reddito di Fr. 16'880.- a titolo di persona
sola, importo al quale sono stati correttamente aggiunti Fr. 8'850.- per la
figlia __________.
2.10. Visto quanto
sopra, le censure sollevate dall’assicurato in via principale devono essere
parzialmente respinte. La decisione impugnata deve essere quindi annullata e
riformata unicamente sulla base di quanto evidenziato sub considerando 2.8.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
§§ L’incarto è rinviato alla Cassa di compensazione affinché stabilisca
il diritto alla PC di __________ con effetto dal 1° marzo 2001 giusta quanto
indicato al considerando 2.8.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
convenuta verserà al ricorrente __________ l’importo di Fr. 500.- a titolo di
ripetibili ridotte.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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