AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.30
Data decisione, Autorità:
10.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00030
TB
Lugano
10 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Con redattrice:
Tanja Balmelli
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 13 febbraio 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
separate decisioni rese il 13 febbraio 2001, la Cassa di compensazione di
Bellinzona ha respinto la richiesta di concessione di prestazione complementare
inoltrata da __________ per il periodo ottobre 2000-dicembre 2000, come pure
per l’anno 2001, a motivo che i redditi superavano le spese riconosciute.
1.2. Con
atto ricorsuale del 17 marzo 2001 (doc. _) l’assicurato, rappresentato dalla
sorella __________, per il tramite dell'avv. __________ solleva dubbi sulle
modalità di allestimento del calcolo della PC eseguito dalla Cassa. In
particolare, egli contesta il computo stesso ed il relativo valore delle partt.
n. __________e __________RFD di __________ - di proprietà della comunione
ereditaria fu __________ - sulle quali il ricorrente deteneva una quota di
partecipazione di metà. Infatti, con atto di scioglimento della citata CE
eseguito in data 29 dicembre 1999 dall'avv. __________, l'assicurato ha ceduto
la sua quota di partecipazione alla sorella __________, diventando così
quest'ultima unica proprietaria dei suddetti fondi. Il ricorrente si è inoltre
espresso come segue:
"
(…)
b) il 29.12.1999 __________ e __________ hanno regolato i propri
rapporti di dare ed avere maturati dal 1973 fino allora sottoscrivendo
l'accordo di tale data con il quale viene sciolta la comunione ereditaria con
l'attribuzione dei beni a __________ a seguito di "compensazione" del
valore dei beni stessi con quanto __________ ha pagato dal 1973 innanzi anche
per il fratello __________ e secondo una lista chiara di spese varie e
comprovate.
E' stato pure tenuto conto che i beni erano gravati da una
ipoteca di Fr. 75'000.-".
c) Non vi è stato conguaglio nei confronti di __________ in quanto
le prestazioni di __________ superavano il valore attribuito alla quota di metà
di spettanza di __________.
A __________ è stato comunque garantito un diritto di
abitazione per permettergli – come fin d'ora – di poter passare i fini
settimana e le vacanze accanto alla sorella.
__________ non si è arricchito dallo scioglimento della
comunione ereditaria, ma non ha più nessun impegno finanziario nei confronti
della Banca e della sorella." (…)
1.3. Con risposta
9 aprile 2001 (doc. _) la Cassa ha riconfermato il valore lordo della sostanza
immobiliare alienata dal ricorrente ed ha prodotto i relativi referti peritali
26 gennaio 2001 (doc. _). Mentre a proposito della determinazione della sostanza
netta, la resistente ha precisato che:
"
(…)
In sede ricorsuale il ricorrente ha inoltre
sollevato una contestazione riguardante i debiti ipotecari che gravavano i
fondi e da una verifica sommaria abbiamo potuto rilevare che la resistente ha
effettivamente omesso di computare la quota parte dei debiti gravanti la
proprietà (1/2) al momento dello scioglimento della massa ereditaria. Nel caso
specifico gli stessi ammontavano a fr. 37'000.- ( cfr. notifica di tassazione
1999/2000).
In considerazione di ciò abbiamo quindi
riesaminato il calcolo, oggetto del contendere, e dopo la dovuta rettifica a
seguito del computo dei debiti ipotecari la prestazione complementare risulta
sempre respinta. Infatti, malgrado la sostanza netta considerata passi dai precedenti
fr. 485'000.- (fr. 485'000.- ./. fr. 37'000.-) con conseguente diminuzione del
reddito non privilegiato a fr. 53'469.- il fabbisogno del ricorrente rimane
invariato e pertanto il nuovo superamento del limite di reddito ammonta a fr.
13'443.- contro il precedente di fr. 16'053.-." (…) (doc. _)
1.4. Invitato da
questo TCA (doc. _), in data 6 aprile 2002 rispettivamente 2 maggio 2002,
l'avv. __________ ha prodotto la lista delle spese e dei relativi
giustificativi attinenti al succitato fondo part. n. __________che la comunione
ereditaria fu __________ ha sostenuto dal 1973 al 1999, nonché le notifiche di
tassazione 1999/2000 e 2001/2002 relative a __________ (doc. _).
1.5. Sulla base
di questi nuovi documenti, la Cassa si è riconfermata nella propria presa di
posizione di non accoglimento del ricorso. Infatti, anche riconoscendo la metà
del valore dei debiti - di cui al precedente considerando - imputati al
ricorrente (CHF 259'619.- : 2 = CHF 129'810.-), non vi sarebbe ugualmente
spazio per riconoscergli una PC, poiché i redditi supererebbero ancora le spese
riconosciute per un ammontare di CHF 2'971.- (doc. _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
e dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera
dell'AI.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le
spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali" (cpv. 2)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia" (cpv. 3)
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio
di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di
1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a
una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di
un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli
invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività
lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene
al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno
una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi
é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. In concreto,
a far tempo dal 20 ottobre 1986 (cfr. atti dell'Amministrazione) il ricorrente
è degente in modo definitivo presso l'Istituto __________ inizialmente, e
dall'8 ottobre 1994 egli risiede al __________ appartenente alla medesima
Fondazione. Su tale questione questo TCA si è già pronunciato in data 24
settembre 1999 (Inc. __________).
A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni
possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un
istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa delega legislativa, il
Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il
calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti di un
istituto per invalidi sussidiato dall'assicurazione invalidità è di CHF 90.-
(art. 3 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 18 novembre 1998, in vigore dal 1°
gennaio 1999).
Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute
ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato al ricorrente a
giusta ragione per il periodo ottobre 2000-dicembre 2000 l’importo totale di
CHF 32'850.- (CHF 90.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti CHF
4'200.- (CHF 350.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli
assicurati (art. 4 lett. b del citato Decreto) ed il contributo fisso per
l'assicurazione malattia (CHF 2'976.-).
I suddetti importi restano tali per l'anno 2001,
fatto salvo il contributo fisso per l'assicurazione malattia che assomma a CHF
3'096.- (artt. 3, 4 lett. b e 5 lett. a del Decreto esecutivo concernente la
Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6
dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).
Correttamente la Cassa ha dunque ritenuto a
titolo di spese riconosciute l'ammontare totale di CHF 40'026.- per il
summenzionato periodo dell'anno 2000 e di CHF 40'146.- per l'anno 2001.
2.8. Con il suo
gravame il ricorrente contesta in primis il computo della sostanza alienata nel
1999. A suo dire, ai fini del calcolo del diritto alla prestazione
complementare bisognerebbe eliminare principalmente dalla tabella di calcolo
allestita dall'Amministrazione la posizione relativa alla sostanza immobile
alienata computabile (CHF 450'000.-). L'assicurato indica che dal 29 dicembre
1999 non detiene più una quota di partecipazione di metà sulle partt. nn.
__________e __________RFD di __________, precedentemente possedute in comunione
ereditaria insieme con la sorella __________, anch'ella detentrice di una quota
di partecipazione di metà. In quella data, infatti, come dianzi menzionato
(cfr. consid. 1.2.), con atto di scioglimento della CE i citati fondi sono
stati interamente attribuiti in proprietà a __________, mantenendo tuttavia il
ricorrente un diritto d'abitazione vita natural durante su entrambi i fondi.
Secondariamente, l'assicurato evidenzia che se
bisogna tenere conto di detta sostanza, conseguentemente si devono computare
tutte le spese sostenute per la conservazione dell'immobile sito sul mappale n.
__ (cfr. consid. 2.16. e 2.17.), come pure il debito ipotecario in essere
presso la Banca __________ (cfr. consid. 2.14.).
Conformemente alla lettera g del dianzi
menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.6.), per stabilire la prestazione
complementare di __________ la Cassa ha tenuto dunque conto dell’importo di CHF
450'000.- a titolo di sostanza alienata, già dedotta la parte della sostanza
non computabile per legge (CHF 25'000.-).
Per il calcolo della prestazione complementare
vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che
l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni
(AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189;
WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK
1989 pag. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone
dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo
che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato
a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata
sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag.
350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è
responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa
ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid.
2).
In tal caso la giurisprudenza considera che vi è
una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994
pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).
La giurisprudenza si è limitata a riconoscere
l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta
senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della
normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c
cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli
di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo
giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle
prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare
dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua
libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta
disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).
2.9. In concreto,
con contratto di divisione rogato in data 29 dicembre 1999 dall’avv.
__________, l’assicurato ha ceduto gratuitamente alla sorella __________ la
propria quota di partecipazione di metà alla comunione ereditaria sulle
particelle nn. __________e __________RFD di __________ (dg. n. __________del
__________ 1999, agli atti dell'Amministrazione), quest'ultima diventando così
unica proprietaria. Nel contempo, il ricorrente si è riservato un diritto
d’abitazione vita natural durante anch'esso iscritto a RF in pari data (dg. n.
__________del __________ 1999, anch'esso agli atti).
In quell'occasione le parti hanno stabilito di
non far luogo a "conguaglio alcuno", poiché le prestazioni di
__________ nei confronti del fratello "pareggiano anzi oltrepassano il
valore della metà quota in comunione.".
Il ricorrente sostiene dunque che la sorella,
addirittura, vanterebbe ulteriori crediti nei suoi confronti, avendogli
prestato cure di ogni tipo dalla morte del papà avvenuta nel 1973 sino al suo
trasferimento all'Istituto __________. Pertanto, la controprestazione della
cessione della propria quota di CHF 485'000.- sarebbe in specie data, per cui
non ci si troverebbe di fronte ad una rinuncia di sostanza da computare ai fini
del calcolo della PC.
Per l'art. 328 cpv. 1 CC in vigore fino al 31
dicembre 1999,
" I parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno."
Detto disposto, contrariamente a quanto prevede
la nuova norma a decorrere dal 1° gennaio 2000, sancisce un obbligo di
vicendevole soccorso anche fra fratelli e sorelle.
A tal proposito la scrivente Corte evidenzia come
già dal 1° giugno 1972 (doc. _, incarto AI) il ricorrente era al beneficio di
una rendita AI e disponeva quindi di una propria entrata economica.
L'assicurato non era dunque verosimilmente alloggiato e nutrito gratuitamente
dapprima dalla propria famiglia e successivamente dalla sorella, che ne ha
fatto le veci.
Per di più, questo TCA rileva che dalle
dichiarazioni d'imposta dell'assicurato (doc. _) e della sorella (doc. _) non
risulta esposta alcuna posizione debitoria con attinenza alla summenzionata
ospitalità.
In tali circostanze, la tesi del ricorrente
secondo cui la cessione di sostanza del dicembre 1999 sarebbe avvenuta contro
prestazione adeguata fornitagli dalla sorella in virtù della citata assistenza
parentale, non può trovare accoglimento nella presente sede.
Da ciò discende che la rinuncia alla propria
quota di partecipazione sulla sostanza immobiliare (cfr. consid. 1.2.) è avvenuta
senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata.
E' infatti irrilevante il motivo per cui è
avvenuta la cessione. Conseguentemente, l'Amministrazione ha rettamente
ritenuto che vi è stata rinuncia di sostanza e che, giusta l'art. 3c cpv. 1 lett.
g LPC, il valore della sostanza alienata (CHF 485'000.-) deve essere computato
retroattivamente.
Su questo punto la decisione impugnata merita
quindi conferma.
2.10. Per quanto
attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai
sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della
sostanza.
Si evidenzia come il rinunciare alla propria
sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione
complementare una riduzione di CHF 10'000.- annui del valore dei propri beni
alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il
valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato
al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di
CHF 10'000.- ogni anno (cpv. 2), fino al 1° gennaio dell'anno per cui è
assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato
prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a
riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica
del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata
conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique
VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza
deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito
annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non
pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).
Inoltre, giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la
sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Secondo tali termini, nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati
fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle
prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio
non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI
1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290,
il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il
richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
Le Direttive sulle prestazioni complementari
all’AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS prevedono al N. 4010 che:
"
Il soggiorno in un istituto deve essere
considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo
alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”
Nel caso di specie, poiché l’assicurato è degente
definitivamente presso la Fondazione __________ a far tempo dal 1986,
l’immobile posseduto in comunione ereditaria con la sorella (part. n.
__________ RFD di __________) non gli serve da abitazione primaria (cfr. a tal
proposito la citata Sentenza TCA del 24 settembre 1999 di cui all'Inc.
__________).
Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione
ne ha computato il valore venale.
2.11. Nel caso di
specie l’assicurato ha ceduto nel 1999 alla sorella __________ la propria quota
di partecipazione di metà sulla sostanza detenuta insieme in comunione
ereditaria (partt. nn. __________e __________RFD di __________). Sulla scorta
della legislazione federale testé citata, detta sostanza alienata dal
ricorrente deve essere integralmente ripresa al 1° gennaio dell'anno che segue
la rinuncia, e meglio al 1° gennaio 2000, ed in seguito ridotta annualmente, la
prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2001. Conseguentemente, per il periodo
in esame da ottobre 2000 a dicembre 2000, non v'è alcun ammortamento; mentre
per l'anno 2001, esso assomma a CHF 10'000.-, come peraltro giustamente fissato
dalla Cassa.
Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha fatto
esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima per stabilire il valore
venale dei suddetti fondi.
2.12. In proposito
va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore
commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la
determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta
Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti
(Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida
detto compito all’Ufficio stima.
Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un
caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato
l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
In specie, con perizie 26 gennaio 2001 l'Ufficio
stima ha stabilito, come già evidenziato, in CHF 500'000.- il valore venale del
mappale __________ed in CHF 470'000.- il valore venale del fondo n. __________,
per una sostanza complessiva di CHF 970'000.- detenuta in comunione ereditaria
dal ricorrente e __________.
2.13. Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104
V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del
24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate,
se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).
Il giudice non si scosta, senza motivi
imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata
fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA, applicata in
particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad
esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve
essere applicata anche per quelle esperite immobiliari (cfr. STCA del 24
febbraio 1997 in re L.M.).
Nel caso in esame l'assicurato non ha concretamente
contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari. Agli atti
non figurano dunque argomenti contrastanti i dati forniti dall'Ufficio stima.
Ritenuto inoltre come nella sua valutazione il perito ha considerato gli
immobili al loro stato attuale tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti
quali le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse
installazioni e gli arredamenti, occorre quindi concludere che non vi sono
elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie.
Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da
specialista del ramo che si è basato su criterigeneralmente applicabili in
questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali
giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai
succitati criteri giurisprudenziali.
Per questi
motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che
risultano pienamente affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.
consid. 2b).
2.14. Fornendo
nuovi mezzi di prova (doc. _ e _ con relativi allegati), l'assicurato contesta
implicitamente il calcolo della sostanza netta considerata dalla resistente. A
suo dire, bisognerebbe altresì tenere conto dell'ammontare dei debiti, siano
essi ipotecari che di altro genere, in particolare dei debiti attinenti agli
interventi effettuati sull'immobile edificato sulla part. n. __________ (doc.
_).
Nella decisione contestata l'Amministrazione non
ha tenuto conto di alcun debito ascrivibile al ricorrente. Pendente causa,
nella propria risposta essa ha proposto di conteggiare CHF 37'000.- per debiti
ipotecari (cfr. notifica di tassazione 1999-2000 agli atti
dell'Amministrazione), riducendo l'importo computabile a titolo di sostanza
immobiliare alienata netta a CHF 423'000.- per l'anno 2000 (CHF 485'000.- per
la sostanza lorda – CHF 37'000.- di debiti ipotecari - CHF 25'000.- quale parte
della sostanza non computabile, cfr. consid. 1.3.), rispettivamente CHF 413'000.-
per l'anno 2001 (CHF 485'000.- – CHF 10'000.- per l'ammortamento - CHF 37'000.-
- CHF 25'000.-). Infine, dopo esame dei documenti prodotti dall'interessato, la
resistente ha nuovamente proposto di respingere il ricorso poiché, anche
tenendo conto della metà dei debiti documentati pari a CHF 129'810.-, il nuovo
superamento del limite di reddito passerebbe da CHF 13'443.- a CHF 2'971.-, non
permettendo pertanto all'assicurato di beneficiare di una prestazione
complementare (doc. _).
Per ricavare la sostanza netta, dalla sostanza
lorda si devono dedurre i debiti comprovati (N. 2107 delle DPC). In specie,
dalla documentazione acquisita da questo TCA pendente causa (doc. _: incarto
fiscale del ricorrente e della CE), emerge che al 31 dicembre 1999 il debito
ipotecario (ipoteca n. ) in essere presso l' ammontava a
CHF 73'000.-. Osservato come tale importo gravava la comunione ereditaria fu
__________, le quote di partecipazione di metà di __________ e __________
presentavano dunque ciascuna un debito di CHF 36'500.-.
Per il calcolo della PC bisogna ancora tenere
conto degli ammortamenti legali ex art. 17a OPC-AVS/AI (CHF 10'000.- per l'anno
2001), cosicché si ottiene una sostanza netta ammontante a CHF 448'500.- per
l'anno 2000 ed a CHF 438'500.- per l'anno susseguente. A tale importo bisogna
inoltre sottrarre CHF 25'000.- quale parte della sostanza non computabile
prevista dall'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC. Da ciò discende infine che la
sostanza computabile viene pertanto fissata in CHF 423'500.- rispettivamente in
CHF 413'500.-.
Un quindicesimo di tale ammontare (CHF 28'233.-
per il calcolo della PC per il periodo ottobre 2000-dicembre 2000,
rispettivamente CHF 27'566.- per la PC per l'anno 2001) viene poi ascritto nei
redditi non privilegiati insieme al reddito privilegiato computabile per 2/3,
per il quale viene confermato l'importo di CHF 3'073.- per i due periodi in
questione. A ciò si aggiungono ancora la rendita AI (CHF 15'924.- per l'anno
2000 rispettivamente CHF 16'476.- per l'anno 2001) e l'ipotetico rendimento
della sostanza alienata (CHF 6'790.- rispettivamente CHF 6'650.-).
Quanto agli importi relativi all'ipotetico
rendimento della sostanza alienata, essi devono essere parzialmente confermati.
Giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e
AI (DPC) edite dall'UFAS,
"
Fa pure parte del reddito proveniente dalla
sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è
rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse
medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la
prestazione (VSI 1994 p. 161)."
Sempre secondo tale direttiva, il tasso
d'interesse medio sul risparmio nell'anno 1999 corrisponde all'1,5%, mentre per
l'anno 2000 esso si situa all'1,4%. Pertanto, il reddito ipotetico della
sostanza immobiliare in questione assomma per l'anno 2000 a
CHF 7'275.-
(CHF 485'000.- x 1,5%) ed a CHF 6'650.- (CHF 475'000.- x 1,4%) per l'anno 2001.
2.15. In
conclusione, il calcolo della PC del ricorrente per il periodo ottobre
2000-dicembre 2000 avrebbe dovuto quindi essere così formulato:
Fabbisogno
Retta per degenti in istituti CHF 32'850.-
Spese personali (importo fisso) CHF
4'200.-
Contributo fisso assicurazione malattia CHF
2'976.-
TOTALE FABBISOGNO CHF 40'026.-
Sostanza
Sostanza mobile o immobile alienata CHF 485'000.-
Deduzioni di debiti ipotecarî CHF
36'500.-
Sostanza netta CHF 448'500.-
Parte della sostanza non computabile CHF
25'000.-
SOSTANZA COMPUTABILE CHF 423500.-
Reddito privilegiato
Reddito da attività dipendente CHF 5'610.-
Totale reddito CHF 5'610.-
Deduzione fissa CHF 1'000.-
REDDITO COMPUTABILE CHF 4'610.-
Reddito non privilegiato
Sostanza computabile 1/15 CHF 28'233.-
Reddito privilegiato computabile 2/3 CHF
3'073.-
Rendite AVS e AI, senza AGI CHF 15'924.-
Ipotetico rendimento della sostanza alienata CHF
7'275.-
TOTALE REDDITI CHF 54'505.-
PC annua: CHF 40'026.- - CHF 54'505.- = CHF
0.0
Per l'anno 2001 il contributo fisso per
l'assicurazione malattia ammonta a CHF 3'096, per cui si ha un totale delle
spese riconosciute pari a CHF 40'146.-. Quanto ai redditi, tenuto conto della
quota di sostanza computabile pari a CHF 27'566.-, dell'aumento della rendita
AI (CHF 16'476.-), del reddito privilegiato (CHF 3'073.-) e dell'ipotetico
rendimento della sostanza alienata (CHF 6'650.-), essi assommano a CHF
53'765.-. Ne discende dunque che anche per questo periodo non v'è spazio per
concedere al ricorrente una prestazione complementare, giacché i redditi superano
le spese riconosciute.
2.16. A titolo
abbondanziale, in merito alla lista delle spese sostenute dal 1973 al 1999
assommanti complessivamente a CHF 334'619.- (cfr. consid. 1.4., doc. _), per le
quali il ricorrente ha prodotto documentazione (doc. __________), questa Corte
osserva che l'esecuzione di alcune opere (per esempio la trasformazione dei
locali al primo piano nella villa sita sulla part. n. __________, doc. _;
l'eliminazione della porta d'entrata del garage, della rampa d'accesso al
garage e l'esecuzione di un muretto di cinta, __; formazione di un posteggio
coperto e relative opere, __; costruzione porticato, __; impianto elettrico
per nuovo posteggio, __; fornitura e posa di una veranda, __; intelaiature per
cassette per fiori sui balconi delle terrazze, __; cancello automatico, __;
posa tende da sole, __; impianto satellitare, __; riattazione piano terra, __)
e l'acquisto di svariati beni (per esempio il tavolo in granito; letto,
materasso, poltroncina, _; congelatore ad armadio, __; divanetto, __; cuscini,
__; cancelli, __; motosega, __; frigorifero, __; bucalettere __; canna
dell'acqua, __; tappeto, __; letto ribaltabile, __; gelosie in alluminio, _;
televisore e videoregistratore, __) non possono manifestamente essere
annoverati come spese di manutenzione di fabbricati.
Pertanto, tali operazioni non rientrano nelle
spese riconosciute di cui all'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.),
ma costituiscono di contro delle migliorie che non possono essere prese a
carico dalla LPC.
I pretesi crediti di __________ verso la CE
rispettivamente verso il fratello si riferiscono poi a generi quali "
piante, concime, terra, canna dell'acqua, tappetino" ed altri ancora, beni
manifestamente in uso esclusivo e proprietà della sorella del ricorrente.
Dei pretesi crediti di __________ nei confronti
della CE rispettivamente del fratello non v'è la minima traccia nelle
dichiarazioni fiscali di __________ quale credito, rispettivamente quale debito
nella dichiarazione d'imposta del debitore qui ricorrente. Dalle tassazioni
agli atti (doc. _), come indicato, non risulta nulla di tutto ciò.
Da quanto sopra discende che nessun altro debito
all'infuori del summenzionato debito ipotecario può essere ritenuto ai fini del
calcolo della PC a favore del ricorrente.
2.17. Abbondantemente
si evidenzia che quand'anche si tenesse conto di tutte le pretese di __________
verso la comunione ereditaria, pari a CHF 167'309.50 (CHF 334'619.- : 2), i
redditi del ricorrente supererebbero tuttavia ancora le spese riconosciute,
negandogli così una prestazione complementare.
Infatti, per l'anno 2'000 la sostanza computabile
ammonterebbe a CHF 256'191.- (CHF 485'000.- - CHF 36'500.- - CHF 167'309.- -
CHF 25'000.-), mentre i redditi raggiungerebbero l'importo di CHF 43'351.- (CHF
17'079.- corrispondente ad 1/15 della sostanza computabile + CHF 3'073.- del
reddito privilegiato + CHF 15'924.- per la rendita AI + CHF 7'275.- quale
ipotetico rendimento della sostanza alienata), a fronte di un importo di CHF
40'026.- relativo alle spese riconosciute.
Lo stesso dicasi per l'anno 2001, dove la
sostanza computabile sarebbe pari a CHF 246'191.- (CHF 475'000.- - CHF 36'500.-
- CHF 167'309.- - CHF 25'000.-) ed i redditi assommerebbero a CHF 42'611.- (CHF
16'412.- + CHF 3'073.- + CHF 16'476.- + CHF 6'650.-), contro CHF 40'146.- per
le spese riconosciute.
2.18. Questo
Tribunale osserva ulteriormente che oltre ai succitati redditi non
privilegiati, bisognerebbe altresì conteggiare al ricorrente le entrate a cui
quest'ultimo ha rinunciato giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e meglio il
reddito della sostanza immobile, esclusivamente occupata dalla sorella
__________.
Nel caso in esame, sebbene dal 1986 il ricorrente
abiti in modo definitivo presso l'Istituto __________, egli deteneva in
comunione ereditaria con la sorella l'abitazione sita sulla part. n.
__________di __________. Quest'ultima vi abitava da sola. Ella ha così
approfittato dell'intero bene detenuto in CE, senza versare la relativa
pigione alla CE, dalla quale (rispettivamente dal fratello) pretende il
pagamento di pretesi debiti (cfr. considerandi che precedono).
Conformemente a quanto sopra esposto, __________
è creditore nei confronti della comunione ereditaria per almeno parte del
valore locativo della predetta abitazione.
Questa Corte si esime tuttavia dal calcolare
espressamente tale ammontare, giacché, come esposto, anche senza computare
questo reddito non privilegiato, i redditi del ricorrente superano le spese
riconosciute.
2.19. Da ultimo,
l'insorgente con il gravame chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _:
essere citati di presenza).
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450,
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e
F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost.;
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ha provveduto a
sottoporre all'avv. __________ dei quesiti scritti atti a meglio chiarire i
fatti attinenti al presente ricorso (doc. _). A mente della scrivente Corte, le
risposte fornite dal citato patrocinatore (docc. _ e _), unitamente all’esame
dei documenti già agli atti come pure dei nuovi forniti dallo stesso legale
(docc. __________), sono sufficienti a chiarire la fattispecie, per cui si
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare ad indire
un'audizione del medesimo ricorrente, della sorella rappresentante di
quest'ultimo, come pure del legale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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