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33.2001.21 ΓÇó Appeal struck out after reconsideration and withdrawal
33.2001.21Altro tribunale22 mag 2001Withdrawn
The appellant challenged a 24 November 2000 decision concerning supplementary benefits before the Ticino Social Insurance Court. Before the respondent filed its answer, the compensation fund reconsidered the case and issued two new decisions on 14 May 2001 that fully accepted the appeal and revoked the challenged decision. The appellant then withdrew the appeal on 19 May 2001. The court held that the matter had become moot and ordered the appeal struck from the docket, with no fees or costs.
Art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; revisione della decisione impugnata da parte dell’autorità amministrativa prima dell’invio della risposta. L’autorità amministrativa può riesaminare l’atto impugnato fino alla presentazione della risposta. Se, a seguito del riesame, essa emette nuove decisioni che accolgono integralmente le conclusioni del ricorso e il ricorrente ritira il gravame, la controversia è priva d’oggetto e il ricorso va stralciato dai ruoli. In tale ipotesi non si percepiscono spese né tasse di giustizia.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.21
Data decisione, Autorità: 22.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00021
ir/gm
Lugano 22 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 18 dicembre 2000 interposto da
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 14 maggio 2001 due nuove decisioni (cfr. Doc. _ e _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 19 maggio 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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