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33.2001.13 ΓÇó Appeal struck off as moot after reconsideration and withdrawal
33.2001.13Altro tribunale22 feb 2001Dismissed
The insured person appealed a cantonal compensation fund decision concerning supplementary benefits. Before the tribunal issued its decision, the fund issued a new decision on 13 February 2001 that fully accepted the appeal and annulled the challenged decision. The appellant then withdrew the appeal on 20 February 2001. The cantonal insurance tribunal held that the matter had become moot and ordered the case struck off the roll, with no fees or costs.
Art. 3a cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame della decisione impugnata e sopravvenuta carenza d'oggetto del ricorso. L'autorità amministrativa può riesaminare la decisione impugnata fino all'invio della risposta. Se, a seguito del riesame, la nuova decisione accoglie integralmente le conclusioni del ricorso e il ricorrente ritira l'impugnazione, il gravame diviene privo d'oggetto e deve essere stralciato dai ruoli; in tal caso non si percepiscono tasse né spese.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.13
Data decisione, Autorità: 22.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00013
ir/gm
Lugano 22 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 gennaio 2001 interposto da
contro
la decisione del 28 dicembre 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 febbraio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 20 febbraio 2001 (cfr. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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