Appeal struck off as moot after reconsideration and withdrawal

33.2001.13Altro tribunale22 feb 2001Dismissed

Sintesi

The insured person appealed a cantonal compensation fund decision concerning supplementary benefits. Before the tribunal issued its decision, the fund issued a new decision on 13 February 2001 that fully accepted the appeal and annulled the challenged decision. The appellant then withdrew the appeal on 20 February 2001. The cantonal insurance tribunal held that the matter had become moot and ordered the case struck off the roll, with no fees or costs.

Regest

Art. 3a cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame della decisione impugnata e sopravvenuta carenza d'oggetto del ricorso. L'autorità amministrativa può riesaminare la decisione impugnata fino all'invio della risposta. Se, a seguito del riesame, la nuova decisione accoglie integralmente le conclusioni del ricorso e il ricorrente ritira l'impugnazione, il gravame diviene privo d'oggetto e deve essere stralciato dai ruoli; in tal caso non si percepiscono tasse né spese.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 33.2001.13

Data decisione, Autorità: 22.02.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00013

ir/gm

Lugano 22 febbraio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 24 gennaio 2001 interposto da


contro

la decisione del 28 dicembre 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 febbraio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 20 febbraio 2001 (cfr. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

supplementary benefitsmootnesswithdrawalreconsiderationcourt costs