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Numero d'incarto:
33.2001.118
Data decisione, Autorità:
23.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00118
TB
Lugano
23 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 dicembre 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione resa il 12 dicembre 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha
respinto la richiesta di concessione di prestazione complementare inoltrata da
__________ con effetto dal 1° giugno 2001, a motivo che i redditi superavano le
spese riconosciute (doc. _).
1.2. Con
atto ricorsuale 19 dicembre 2001 (doc. _) l’assicurata, rappresentata dalla
figlia __________ ha sollevato dubbi sulle modalità di allestimento del calcolo
della PC eseguito dalla Cassa. In particolare, ella ha contestato il forfait di
Fr. 75.- al giorno calcolato quale retta giornaliera per la degenza in casa
anziani, le spese personali riconosciute di soli Fr. 300.- al mese, l'importo
relativo all'assicurazione malattia (Fr. 3'096.-) e la mancata considerazione
delle imposte che l'assicurata è chiamata a versare annualmente (doc. _).
1.3. Con risposta
14 gennaio 2001 la Cassa ha confermato tutti i valori esposti nella propria
decisione, respingendo il ricorso di __________ (doc. _).
1.4. La
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le
spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali" (cpv. 2)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia" (cpv. 3)
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. In concreto,
nel proprio ricorso l'assicurata ha evidenziato che la degenza presso la Casa
__________ comporta il pagamento di una tariffa giornaliera di Fr. 90.-, mentre
la Cassa le ha riconosciuto un importo quotidiano di soli Fr. 75.-.
A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni
possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un
istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa delega legislativa, il
Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il
calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti
permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è
di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore
dal 1° gennaio 2001).
Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute
ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha rettamente computato alla
ricorrente per l'anno 2001 l’importo totale di Fr. 27'375.-
(Fr. 75.- x 365 giorni).
2.8. La
ricorrente, sempre per il tramite della sua rappresentante, sostiene inoltre
che i costi annui per la sua assicurazione malattia siano ben superiori (Fr. 4'142.-,
doc. _) all'importo riconosciutole dalla Cassa nella propria decisione (Fr.
3'096.-).
L'art. 1 lett. a del predetto Decreto esecutivo
cantonale prevede per gli adulti che un importo annuo forfattario di Fr.
3'096.- debba essere aggiunto ai limiti di reddito annui. Tale ammontare
costituisce il premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle
cure.
Dovendosi questa Corte attenere imperativamente
alla legislazione vigente, ne discende quindi che il summenzionato contributo
fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente inserito dalla Cassa
nella tabella di calcolo PC in questione.
2.9. Oltre a ciò,
a mente dell'assicurata le spese personali annue sopportate dalla medesima
sarebbero in realtà ben superiori all'importo di Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili
x 12 mesi) imputatole.
Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. c LPC, i Cantoni
stabiliscono l'importo lasciato a disposizione delle persone che vivono in un
istituto per le spese personali.
Il N. 4019 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS recita quanto segue:
"
L'importo per le spese personali non comprende
solo il denaro per le piccole spese, ma anche quello necessario per altre spese
(p. es. acquisto di abiti, articoli da toilette, giornali, ecc.)."
Gli importi validi nel Cantone Ticino sono
stabiliti dal citato Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC). All'art. 4 lett. a è
menzionato l'importo di Fr. 300.- al mese a titolo di spese personali per i
beneficiari di rendite di vecchiaia.
Pertanto, l'ammontare di Fr. 3'600.- annui (Fr.
300.- x 12 mesi) è stato a giusta ragione imputato alla ricorrente.
Per il calcolo delle prestazioni complementari la
Cassa ha dunque correttamente ritenuto a titolo di spese riconosciute l'importo
totale di Fr. 34'071.-.
2.10. Da
ultimo, la ricorrente sostiene che, ai fini del calcolo del diritto alla
prestazione complementare, bisognerebbe altresì tenere conto dell'importo di
Fr. 4'784.- relativo alle imposte comunali, cantonali e federali che la stessa
deve versare ogni anno (doc. _).
In proposito va rilevato che la lista dei costi
computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr.
consid. 2.5.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto
federale imperativo (CARIGIET, Zurigo, 1995, pag. 135, e CARIGIET/KOCH,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo, 2000, pag. 83).
Le spese che non risultano nell'elenco non
possono quindi essere ammesse in deduzione.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite
i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite
l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti,
vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. CARIGIET,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea, 1998).
Nel caso di specie, non possono pertanto essere
computati quali costi specifici a carico della PC quelli relativi al pagamento
delle imposte comunali, cantonali e federali fatti valere dall'assicurata nel
proprio atto ricorsuale.
Anche questa tesi non può conseguentemente essere
accolta. L'importo di Fr. 4'784.- vantato dalla ricorrente non può dunque
essere considerato come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 3b LPC.
2.11. Da quanto
sopra ne discende che il ricorso presentato dall'assicurata deve essere
integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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