AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.110
Data decisione, Autorità:
08.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00110
TB
Lugano
8 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2001
di
rappr. da: avv. __________,
Contro
La decisione del 2 novembre 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. A partire
dal 1° gennaio 1996 __________ ha beneficiato di una prestazione complementare
annua in quanto beneficiaria di una rendita AI. Con decisione 2 novembre 2001
la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha chiesto all'assicurata di
restituire Fr. 25'035.- per prestazioni complementari indebitamente percepite
durante il periodo dal 1° gennaio 1999 sino al 31 maggio 2001 (doc. _).
1.2. A
motivazione di tale provvedimento l'Amministrazione ha addotto che l’assicurata
avrebbe da un lato falsificato dei documenti (contratti di locazione) al fine
di aumentare il proprio fabbisogno e quindi di percepire una prestazione
complementare indebitamente maggiorata. Dall'altro, come risulta da un rapporto
di polizia, l'assicurata non risiederebbe più in Svizzera dal 1° aprile 2000,
per cui la stessa non avrebbe più alcun diritto a percepire prestazioni
complementari (doc. _).
1.3. Il 29
novembre 2001 __________, per il tramite dell'avv. __________, ha inoltrato
ricorso contro la summenzionata domanda di restituzione, chiedendo che la
stessa venga annullata ed il beneficio dell'assistenza giudiziaria. A suffragio
delle sue richieste il legale della ricorrente ha sostenuto che quest'ultima è
validamente domiciliata a __________ ai sensi dell'art. 23 CC e che pertanto
ella è in diritto di chiedere che le siano attribuite delle prestazioni complementari.
Inoltre, a mente dello stesso, ogni eventuale interruzione del periodo di
residenza di __________ sarebbe stato unicamente dettato dal bisogno, e meglio
per motivi di salute che le imporrebbero soggiorni meridionali di durata
limitata. Ciò stante, non si configurerebbe nemmeno la caducità del permesso di
domicilio giusta l'art. 9 della Legge sulla dimora ed il domicilio delle
persone straniere (LDDS). D'altro lato l'avv. __________ evidenzia che non vi
sarebbe alcun reato penale di falsificazione documentale, poiché l'unica colpa
dell'assicurata sarebbe quella di essersi fidata di un ex amico di sua figlia
__________ il quale, a suo dire, si sarebbe occupato personalmente della sua
pratica di ottenimento di prestazioni complementari.
In pari data il rappresentante della ricorrente
ha presentato alla Cassa di compensazione un’istanza volta ad ottenere il
condono dell’importo di Fr. 25'035.- che la medesima Cassa le ha chiesto in
restituzione (cfr. gli atti dell'Amministrazione). Tale istanza è oggetto del
presente ricorso, in quanto il TCA deve innanzitutto decidere sul principio
stesso della restituzione.
1.4. Il 17
dicembre 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso affermando
quando segue:
" (…)
Per queste ragioni la resistente sospendeva con effetto 1° giugno
2001 l'erogazione della prestazione e poiché dal rapporto d'inchiesta di
polizia giudiziaria risultava evidente la contraffazione dei contratti
d'affitto e appurato come l'assenza dalla Svizzera dell'assicurata si protraeva
da oltre un anno (partenza da __________ per __________ 31 marzo 2000) la
resistente provvedeva a notificare un ordine di restituzione di fr. 25'035.-
per prestazioni percepite a torto durante il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31
maggio 2001.
(…)
Infatti, come da comunicazione del 23 agosto 2001, il Ministero
pubblico di Lugano ci informava che in merito all'esito dell'interrogatorio
svoltosi lo scorso 21 agosto dal quale risultava che l'assicurata ha ammesso di
aver fatto uso di diverse contraffazioni dei contratti di locazione, falsi che
ha poi inoltrato al nostro "Ufficio al fine di influenzare il calcolo
della rendita complementare AI" (vedi comunicazione integrale del 23
agosto 2001).
Stessa cosa dicasi per quanto riguarda l'assenza dalla Svizzera in
quanto, come previsto dai marginali 2009 e 2010 delle direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), i quali stabiliscono:
Marg. 2009
Il diritto alla PC in corso non s'interrompe in caso di soggiorno
all'estero per visite, vacanze, affari o cure, se tali periodi di soggiorno non
superano i tre mesi all'anno. Se tuttavia la durata del soggiorno è prolungata
per motivi imperativi (p. e. impossibilità di trasporto in seguito a malattia o
infortunio), la PC può continuare ad essere assegnata fino a un massimo di un
anno, a condizione che la persona assicurata, oltre che il suo domicilio,
mantenga in Svizzera anche il fulcro dei suoi interessi.
Marg. 2010
Se i motivi di prolungamento del soggiorno all'estero non sono
imperativi, il pagamento della PC è sospeso per il periodo che supera i tre
mesi. (…)"
1.5. La
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
1.6. Con scritto
19 dicembre 2001 il TCA ha invitato l'avv. __________ a presentare il
certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria della
ricorrente (doc. _), poi prodotto il 15 gennaio 2002 (doc. _) ed ha richiamato
dal Ministero Pubblico l'incarto penale __________ aperto nei confronti
dell'assicurata per i reati di truffa e falsificazione di documenti, mettendolo
a disposizione delle parti (docc. _).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la restituzione dell’importo di Fr. 25'035.- (doc. _) percepito
indebitamente da __________, cittadina italiana, durante il periodo 1° gennaio
1999-31 maggio 2001. La Cassa di compensazione le ha infatti imputato di aver
falsificato dei contratti di locazione, al fine di trarre un maggior vantaggio
dall'erogazione delle PC di cui già beneficiava a far data dal 1° gennaio 1996.
Oltre a ciò, sulla base dei documenti componenti l'incarto penale n. __________
(acquisito agli atti da questo Tribunale), l'Amministrazione ha concluso che, a
far tempo dal 1° aprile 2000, la ricorrente non risiedeva più a __________.
Pertanto, la concessione di una PC al di là di tale momento costituiva una
violazione delle condizioni di base da adempiere ai fini di poter ottenere una
prestazione complementare, in particolare secondo l'art. 2 cpv. 2 LPC.
Infatti, giusta l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore
dal 1° gennaio 1998,
"
I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli
articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese
riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti.”
Secondo il capoverso 2 della medesima norma,
"
Gli stranieri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri:
a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni
e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a
un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai
sensi dell'articolo 2b lettera b; o
b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla
quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente
in Svizzera durante cinque anni; o
c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una
rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla
durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno
diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo
della rendita ordinaria completa corrispondente."
In virtù dell'art. 2c lett. a LPC hanno diritto
alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno
diritto ad una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI.
2.2. Dal tenore delle
summenzionate disposizioni risulta in particolare che due sono i presupposti
per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri. A
seconda della lingua del testo di legge (italiano, francese o tedesco) si ha
d'un lato il domicilio o l'abitazione in Svizzera al momento in cui viene
presentata la domanda PC; dall'altro, il domicilio, l'abitazione o il soggiorno
in Svizzera durante i dieci anni precedenti (RCC 1981 pag. 130; RCC 1985 pag.
133; RCC 1986 pag. 430; ZAK 1982 pag. 423; RDAT II-1993 N. 67; WERLEN, Der
Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, pag. 69).
La giurisprudenza federale ha evidenziato in
proposito come con il termine "residenza" utilizzato nel Messaggio in
italiano relativo all'art. 2 cpv. 2 LPC (FF 1964 II 1809) e con il termine
"abitare" o "soggiornare" impiegato nel Messaggio in
francese (FF 1964 II 730), si intende il soggiornare effettivamente in Svizzera
e non l'avervi unicamente il proprio domicilio. In tal senso, le condizioni
della residenza effettiva e del domicilio in Svizzera devono essere cumulate
(RCC 1981 pag. 131). Ciò che conta è dunque l’effettiva presenza transitoria in
un luogo, mentre la durata della stessa non ha importanza (WERLEN, op. cit.,
pag. 73 N. 208).
Il presupposto del domicilio e della stabile
residenza in Svizzera è contestato nel caso in esame.
A mente del rappresentante della ricorrente,
quest'ultima sarebbe "(…) tuttora validamente domiciliata a __________
" (doc. _), ritenuto come "(…) __________ vive da lustri in Svizzera,
ciò che ben evidenzia come essa sia ormai integrata nel tessuto sociale del
nostro paese." (doc. _).
A tal proposito l'avv. __________ produce il
certificato di domicilio emesso dal Comune di __________ in data 23 novembre
2001 ed attestante la domiciliazione della ricorrente in Via __________ a far
data dal 1° luglio 1998 (doc. _).
2.3. Il TFA ha
già avuto modo di precisare che la regola secondo cui gli stranieri possono
pretendere una prestazione complementare soltanto se hanno dimorato
"ininterrottamente" in Svizzera per dieci anni (ciò a partire dal 1°
gennaio 1998, mentre in precedenza erano quindici anni), non può essere
interpretata in senso letterale. Si deve infatti ritenere che una breve
interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento
della prestazione complementare.
L’Alta Corte federale considera in particolare
che, per determinare la durata di un soggiorno all’estero che non interrompe il
termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le
disposizioni relative al diritto degli assicurati stranieri a rendite
straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle relative convenzioni internazionali.
La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il
medesimo scopo; entrambe sono inoltre erogate indipendentemente dal versamento
di contributi. Di conseguenza, appare adeguato definirne in modo uniforme le
condizioni per l’erogazione (RDAT II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V 170 = RCC
1985 pag. 135; ZAK 1981 pag. 142; CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Zurigo 1995, pag. 104; WERLEN, op. cit., pagg. 68 seg.).
Per quel che riguarda le rendite straordinarie,
l’art. 10 del protocollo finale della Convenzione conclusa tra la Svizzera e
l’Italia relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964)
prevede che un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non
supera tre mesi all'anno non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi degli
artt. 7 lett. b e 8 lett. d della Convenzione. Non v'è possibilità di alcuna
eccezione a questo principio (RDAT II-1996 N. 69).
2.4. Con
riferimento all'art. 2 cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.1.), il TFA ha ricordato che
il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta
l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento
medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno all'estero (RDAT II-1996
pag. 236 seg.; DTF 110 V pag. 173 consid. 3b; STFA 1969 pag. 57). E' tuttavia
necessario che l'interessato abbia conservato, durante la sua assenza, il
centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa conseguentemente ammettere
che egli vi ritornerà non appena ne avrà l'occasione. Una tale situazione si
configura per esempio quando un trattamento appropriato non può, in ragione
della sua natura, essere dispensato in Svizzera, o ancora allorquando
l'assicurato si ammala o è vittima di un infortunio all'estero ed il suo stato
di salute non gli permette di viaggiare (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b; RCC
1986 pag. 431; WERLEN, op. cit., pag. 75). Il TFA ha però pure statuito che un
trattamento medico che può essere eseguito in Svizzera, non giustifica
un’assenza di durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 pag. 134 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza federale (DTF 110 V 174
consid. 3b), i summenzionati principî ed il lasso di tempo fissato dalla
predetta Convenzione devono essere ugualmente validi per l'art. 2 cpv. 2 LPC
(cfr. consid. 2.1.). Ciò significa quindi che un soggiorno è considerato
interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per più di tre mesi senza che
questa assenza sia dovuta a motivi di salute (RCC 1981 pag. 131 seg.).
Un'assenza dalla Svizzera che si prolunga al di
là della normale durata ammissibile non priva comunque forzatamente il
cittadino straniero del suo diritto alla prestazione complementare. Difatti,
oltre ai motivi di salute, anche altri casi di forza maggiore possono
giustificare un superamento del termine di tolleranza (DTF 110 V pag. 174
consid. 3b). Invero, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella
Svizzera, un soggiorno all’estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo
dell’imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di
forza maggiore (RDAT II-1996 pag. 236 seg.).
In DTF 126 V 463, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha confermato d'un lato la precitata giurisprudenza, dall'altro
l'ha ulteriormente precisata. Esso ha così ribadito che il termine di
tolleranza è considerato ininterrotto fintanto che l'assenza dalla Svizzera non
supera i tre mesi. Per le assenze più lunghe il termine di tolleranza ha inizio
con il rientro in Svizzera. Eccezionalmente, però, un'estensione del tempo
massimo di tre mesi è possibile senza che il termine di tolleranza venga
interrotto. Ciò è possibile unicamente se esistono validi motivi che si possono
classificare in due categorie: da una parte vi sono motivi prettamente dovuti a
malattia o ad infortunio concernenti il richiedente stesso della PC; dall'altra
motivi relativi a casi di forza maggiore.
Il TFA ha ribadito infine come ci si debba
imperativamente attenere a questa delimitazione, poiché il riconoscimento di
altri motivi metterebbe in pericolo la sicurezza del diritto e renderebbe
impossibile un'effettiva delimitazione. Pertanto, un'estensione del periodo di
tre mesi deve restare un'eccezione e fare riferimento a concreti criterî.
Motivi di carattere sociale, familiare, personale o professionale non possono
essere riconosciuti come validi ai sensi della summenzionata giurisprudenza
(consid. 2c pag. 465).
2.5. Nel caso
concreto, la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni complementari
indebitamente percepite dopo il 1° aprile 2000, asserendo che a far tempo da
tale termine, la ricorrente non ha più risieduto ininterrottamente in Svizzera,
essendo per la maggior parte dell'anno all'estero. L'assenza dalla Svizzera
sarebbe quindi superiore a tre mesi e conseguentemente interruttiva della
residenza.
Dagli atti dell'Amministrazione risulta che
__________ è entrata per la prima volta in Svizzera il 9 dicembre 1980, e
meglio nel Canton __________. Nel 1983 si è trasferita nel Canton __________, a
__________, dapprima in possesso di un permesso di dimora annuale, poi di un
permessino rinnovatole tre volte; durante il 1984 ed il 1985 ha riottenuto un permesso
di dimora annuo per __________ e dal 9 dicembre 1985 il permesso di domicilio
prima sempre per __________, poi per __________ ed infine per __________ (dal
1°gennaio 1990 al 9 dicembre 1997) (cfr. la comunicazione 21 dicembre 1995
della Sezione degli Stranieri, Bellinzona, agli atti dell'Amministrazione).
Dal 1° gennaio 1998 l'assicurata risulta
domiciliata nel Comune di __________ in Via __________ (doc. _).
In seguito alla mancata consegna il 28 agosto
2000 di un precetto esecutivo alla figlia della ricorrente, __________,
domiciliata presso l'assicurata, la Polizia comunale di __________ ha
nuovamente tentato in alcune altre occasioni, infruttuosamente, di notificare
all'escussa il citato precetto esecutivo sia alla medesima, sia alla madre. Grazie
ad informazioni acquisite presso i vicini di casa, la polizia ha saputo che
l'assicurata e la figlia vivevano stabilmente in Italia e che tornavano a
__________ saltuariamente (1-2 volte al mese) soltanto per ritirare la
corrispondenza (cfr. allegato _: "Controlli __________ e __________ "
presente agli atti della Cassa).
Ciò stante, la Polizia di __________ ha voluto
verificare la fondatezza di tali voci, in particolare operando molteplici
controlli (in ben trentadue occasioni) sull'effettiva occupazione
dell'appartamento di Via __________ locato dalla ricorrente. Detti controlli si
sono protratti fino al mese di marzo dell'anno 2001. Dall'esterno, la Polizia
comunale ha potuto accertare che "in tutte le occasioni che le signore non
erano in casa, la tapparella era posizionata semi chiusa e la vettura
__________ non era mai presente". In questo periodo, altri precetti
esecutivi non hanno così potuto essere debitamente notificati all'escussa
__________.
Il rapporto 27 marzo 2001 della Polizia comunale
di __________ (cfr. gli atti della resistente) menziona che, al fine di
verificare la presenza delle due succitate persone al loro domicilio, è stato
accertato presso __________ il consumo di energia elettrica relativo al
contatore dell'appartamento di 1½ locali locato da __________, condiviso con la
figlia __________ a partire dal secondo semestre dell'anno 2000. Il 4°
trimestre del 1999 ha comportato un consumo pari a Fr. 65.-, il 1° trimestre
del 2000 di Fr. 48,80 ed i trimestri successivi, fino al primo dell'anno 2001
compreso, dell'importo di Fr. 27,05. Sulla base di tali dati, ritenuto come il
noleggio del contatore sia fatturato Fr. 25.- al trimestre, la Polizia di
__________ ha tratto la conclusione che "la signora __________ non risiede
a __________ in modo continuato dal 31.03.2000 a tutt'oggi". (vedi
allegato _)
Da informazioni avute dai vicini di casa le due
donne dovrebbero risiedere in una casa in Italia.
Questo contrasta con l'Art. 9 della LDDS.
L'importo di Fr. 27,05 è composto di Fr. 25.- per
il noleggio del contatore, di Fr. 1,875 per l'IVA del 7,5% (poi salita al 7,6%)
e di Fr. 0,175 di consumo effettivo.
In data 22 maggio 2001 la ricorrente è stata
interrogata dalla Polizia cantonale di __________ ed in quell'occasione ha
affermato che "(…) quantifico la mia presenza media mensile a __________
in 4/5 giorni": "(…) normalmente abito a __________ in Via __________
non ricordo il nr. presso una famiglia di conoscenti. Mi sposto in questi posti
perché essendo ammalata devo andare dove c'è il caldo. Capita anche che mi
sposto in altre zone più calde, però sempre da conoscenti.". Ed ancora:
"(…) io vengo in Svizzera 4/5 giorni in media ogni mese, per sbrigare le
mie pratiche e ritirare la posta ed effettuare i pagamenti.". L'assicurata
sostiene inoltre di non essere andata ad abitare in Italia perché i costi della
vita sono meno alti rispetto alla Svizzera, ma "(…) perché i dottori mi
hanno consigliato di andare a vivere in un posto caldo. Siccome ho paura di
andare in aereo ed essendo io una __________ ed avendo delle conoscenze in
questa zona sovente vado da queste parti perché appunto c'è caldo. (…)"
(cfr. Verbale d'interrogatorio di __________ agli atti della Cassa).
Il 21 agosto 2001 il Procuratore Pubblico
__________ ha provveduto ad interrogare l'assicurata in merito alla notizia di
reato concernente i reati di truffa e falsità in documenti, avendo prodotto
all'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona dei contratti di
locazione contraffatti al fine di procacciarsi un indebito profitto sotto forma
di prestazione complementare. Di ciò si dirà nel proseguo della presente
sentenza (cfr. consid. 2.8.).
Il verbale d'interrogatorio figurante
nell'incarto penale n. __________ acquisito agli atti dal TCA torna ugualmente
utile in merito alla determinazione dell'effettivo domicilio della ricorrente
che, come visto in ingresso, serve per la definizione della qualità
dell'assicurata di avente diritto o meno di una prestazione complementare.
Durante l'interrogatorio __________ ha dichiarato che "(…) per motivi di
salute ho bisogno di risiedere in luoghi caldi: ciò significa che risiedo,
circa 6 mesi sull'arco di un anno, nel Meridione d'Italia, cambiando spesso
appartamento a dipendenza dell'aumento o diminuzione della temperatura. Voglio
precisare che mi muovo tra appartamenti di cui non sono l'unica ad usufruirne,
nel senso che, sull'arco dell'anno, gli appartamenti vengono occupati da più
persone, che ci restano a tempo determinato. Per quanto mi concerne, rimango
nei singoli appartamenti 10 o 20 giorni, a dipendenza della disponibilità del
singolo appartamento e del clima. Si tratta di appartamenti ammobiliati. Questa
rete di appartamenti è gestita da un privato. Per quanto ne so, ci sono
appartamenti simili a __________, a __________ e in __________, dove l'anno
scorso sono stata poco più di un mese d'estate. Per questo servizio, tutto
compreso, tranne il vitto, pago Lit. 1 MIO al mese.
ADR che non posso, per motivi di salute, esimermi
dal clima caldo. A __________, dove resto sei mesi sull'arco di un anno, i miei
problemi di salute si acuiscono. (…)" . L'interessata aggiunge ancora che
"io sto in Svizzera i miei 6 mesi sull'arco di un anno, a __________ nel
mio appartamento (per ca. 4 mesi all'anno), mentre per i restanti 2-3 mesi sto
dai miei parenti a __________ (…). Osservo altresì di risiedere a volte anche
presso una mia amica a __________ (…)" (pagg. 4 in fine e 5 in initio).
2.6. Nel proprio
memoriale ricorsuale, l'avv. __________ sottolinea come "ogni eventuale
interruzione del periodo di residenza è stato dettato unicamente dal bisogno,
unicamente per motivi di salute, e per un tempo limitato, di soggiorno nelle
terre d'origine (non potendo certo essa permettersi un soggiorno termale o in
clinica privata). Ma un tale soggiorno estero, come noto, non costituisce
domicilio né costituisce motivo – per la sua relativa brevità – di caducità del
permesso di domicilio (art.9 cpv. 3 lett. c LDDS)". (doc. _)
L'assicurata, giustifica le assenze prolungate in
questione asserendo di aver soggiornato in Italia, in luoghi caldi, per motivi
di salute. Tale decisione sarebbe stata presa in conformità delle indicazioni
fornitele dal suo medico prof. dott. __________ in data 28 maggio 1998 (doc.
_), il quale si era allora così pronunciato: "(…) I disturbi attuali
vengono descritti come segue: i dolori alla spalla sin. e in sede lombare, come
anche quelli dell'anca, sono sempre presenti. La loro intensità dipende molto
dalla situazione climatica. Al caldo la paziente stà molto meglio che al
freddo. (…)".
Malgrado le differenti versioni esposte da
__________, la scrivente Corte ritiene che si debba ritenere credibile, con il
grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali
(SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263 segg.; DTF 121 V 208
consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210 seg.), la prima dichiarazione resa alla Polizia
cantonale (cfr. verbale d'interrogatorio 22 maggio 2001).
Tali spiegazioni della ricorrente sono state
corroborate dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia comunale di ,
in particolare le visite al domicilio dell'assicurata per verificarne la
presenza e gli estratti delle fatture del consumo d'elettricità rilasciate
dall'.
L'interessata non ha quindi conservato, durante
le sue assenze prolungatesi ben oltre i tre mesi consentiti, il centro dei suoi
interessi in Svizzera. Si deve quindi considerare che __________ ha mantenuto
in Svizzera unicamente un recapito di comodo al fine di continuare a percepire
prestazioni di PC precedentemente godute ed anzi artificiosamente maggiorate
con l'utilizzo di documenti alterati come specificato sub considerando 2.8.
A mente del TCA l'essere presente su suolo
elvetico per soli quattro o cinque giorni al mese al solo scopo di ritirare la
propria corrispondenza, per stessa ammissione della ricorrente, non può
certamente essere considerato come un soggiorno effettivo in un luogo e che per
di più tale luogo costituisca il fulcro dei suoi interessi.
Questo accertamento è corroborato dal fatto che
nell'arco di un anno (dall'aprile 2000 alla fine di marzo 2001) la ricorrente
non ha consumato alcunché di elettricità. In simili situazioni l'interessata
certamente non risiedeva nel nostro Paese, e meglio a __________ e molto
probabilmente non aveva più neppure il domicilio.
Le successive dichiarazioni della ricorrente rese
al Procuratore pubblico, secondo cui la stessa soggiornerebbe sei mesi all'anno
in Svizzera, di cui solo tre o quattro presso il proprio domicilio di
__________ ed i restanti mesi presso parenti a __________, appare versione di
comodo che tende a diminuire gli effetti di quanto sostenuto in precedenza, ciò
già per la manifesta contraddittorietà delle versioni dell'assicurata alla
ricerca di calore e sole che __________ non può offrirle più di __________.
Va rammentato che il risiedere nel nostro Paese
non significa avervi formalmente unicamente il domicilio, bensì il soggiornarvi
effettivamente, poiché di rilievo è l'effettiva presenza.
Non essendo quindi adempiuta dal 1° aprile 2000
la condizione del domicilio in Svizzera, viene così a cadere una delle due
condizioni cumulative necessarie per l'ottenimento di una prestazione
complementare (cfr. consid. 2.2.) e conseguentemente pure il diritto medesimo
di poterne beneficiare.
2.7. A titolo
abbondanziale, in merito alla seconda condizione relativa al soggiorno in
Svizzera durante i dieci anni precedenti la presentazione della domanda PC, si
richiama la giurisprudenza citata ai considerandi 2.4. e 2.5.
In concreto, questo Tribunale non ritiene si sia
concretizzata una situazione di superamento della durata di tre mesi
giustificata né da ragioni di salute (malattia o infortunio) né da altre
circostanze impreviste o da casi di forza maggiore.
Difatti, nella fattispecie torna applicabile la
summenzionata giurisprudenza federale che sancisce che un trattamento medico
che può essere eseguito in Svizzera non giustifica un’assenza di durata
superiore ai tre mesi (ZAK 1985 pag. 134 consid. 2b). Come visto l'anamnesi del
prof. dr. __________ attesta soltanto che "(…) al caldo la paziente stà
molto meglio che al freddo", senza con ciò prescrivere particolari cure od
imporre specifici trattamenti. L'indicazione generica non appare quindi una
terapia e, soprattutto, non pone una condizione non ottenibile in Svizzera.
Conseguentemente, non si può affermare che il
lungo soggiorno in Italia era imposto da motivi medici (RDAT II-1996 pag. 236
seg.; DTF 110 V pag. 173 consid. 3b; STFA 1969 pag. 57). Non si può neppure
affermare che, a causa del suo stato di salute che non le permetteva di
viaggiare, la ricorrente sia stata impedita di rientrare in Svizzera e quindi
si sia assentata all'estero oltre i tre mesi concessi a causa di malattia o di
forza maggiore (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b; RCC 1986 pag. 431; WERLEN, op.
cit., pag. 75).
Da quanto sopra discende che l'assenza all'estero
per i motivi indicati dall'assicurata deve pertanto essere considerata
interruttiva della residenza in Svizzera (DTF 126 V 463, ripresa la consid.
2.4.)
Come appena esposto, per giustificare il diritto
alla PC i presupposti del domicilio e della residenza ininterrotta devono del
resto essere adempiuti cumulativamente (cfr. consid. 2.2.), ciò che in specie
non si concretizza.
2.8. Occorre
ancora analizzare la validità della richiesta della Cassa all'assicurata di
restituire l'importo di Fr. 25'035.- percepito a torto a motivo che, per far
risultare superiori le spese riconosciute, la ricorrente avrebbe falsificato
dei contratti di locazione, reato per il quale ella è oggetto di un procedimento
penale tuttora pendente (inc. n. __________).
A mente del legale della ricorrente, il reato di
falsificazione di documenti non sarebbe attribuibile alla medesima, "(…)
essendosi fidata (purtroppo con conseguenze disastrose) di un energumeno."
(doc. _). "(…) Quest'ultimo le aveva riferito che si sarebbe occupato
personalmente della pratica avente per oggetto le prestazioni complementari di
__________, curandogliela in modo vantaggioso; in realtà, pare che egli abbia
falsificato un documento (il contratto di locazione dell'interessata),
aumentando così fittiziamente l'importo del fabbisogno della richiedente.
(…)" (doc. _).
Interrogata in merito in data 22 maggio 2001
dalla Polizia Cantonale di __________ (cfr. Verbale d'interrogatorio agli atti
dell'Amministrazione), la ricorrente ha precisato di essersi trasferita da
__________ a __________ in Via __________ nel mese di luglio 1998, locando il
25 maggio 1998 un monolocale al secondo piano. La pigione, comprese le spese
accessorie, ammontava a Fr. 365.- mensili (cfr. allegato _ della documentazione
della Cassa). Nello stesso anno, l'assicurata ha comunicato alla Cassa di
compensazione di Bellinzona di aver traslocato al quarto piano in un
appartamento di 2 locali, per il quale pagava un canone di Fr. 490.- (cfr.
allegato _ della documentazione agli atti dell'Amministrazione).
In merito alla veridicità di tali contratti,
l'assicurata ha precisato che gli stessi "(…) sono stati modificati per
poter ricevere più soldi dalla Cassa cantonale di compensazione. Io ricevevo
soldi che non erano a sufficienza per me e per mia figlia, che come detto sopra
è ammalata e devo provvedere ai suoi bisogni perché non riceve nulla da
nessuno. Anche suo padre non mi passa nulla per la figlia. Siccome non posso
andare a lavorare perché sono invalida al 100% ho pensato di aumentare le mie
entrate in questo modo. Non ho valutato le conseguenze penali di questo mio
gesto. Solo ora capisco lo sbaglio che ho fatto. I contratti sono stati
modificati da una persona che risiede in Italia e che non so come si chiama.
Abita nella zona di __________ ma non so dove esattamente. Non ho pagato nulla
per falsificare i contratti. (…)".
Dal verbale 21 agosto 2001 reso al Procuratore
pubblico __________ emerge che pure i contratti di locazione (compreso
l'adeguamento della pigione) sottoscritti il 4 dicembre 1995 dall'assicurata
con oggetto lo stabile __________ di __________ (inviato alla Cassa l'8
settembre 1997) sono stati contraffatti. La ricorrente ha ammesso l'avvenuta
manomissione, che ha portato la pigione ad un ammontare di Fr. 1'048,10 contro
gli effettivi Fr. 518,10. L'assicurata ha precisato che "(…) non ho
effettuato la contraffazione personalmente ma che essa è stata operata da un ex
ragazzo di mia figlia, tale __________, cittadino svizzero; preciso che mia
figlia lo ha conosciuto in Ticino quando lei era in istituto (…). Per quanto
attiene al periodo delle contraffazioni, ritengo che le stesse siano state
operate nel 1997, rispettivamente nella prima metà del 1998; dico ciò perché
dal 1.7.1998 ero a __________ in Via __________. Riconosco che la
contraffazione dei due contratti sopra citati, e relativi allo stabile
__________include pure il numero di locali, sull'originale indicati con 2 ½ e
sulle falsificazione con 3 ½.".
A proposito delle locazioni in Via __________ a
__________, il PP __________ ha fatto presente all'interessata come l'unico
vero contratto di locazione stipulato il 19 maggio 1998 con l'allora locatore
__________ riguardi l'appartamento di 1 ½ locali al secondo piano, avente una
pigione di Fr. 365.- al mese. L'assicurata ha infatti riconosciuto che gli
altri quattro contratti di locazione sulla cui base la Cassa ha emesso delle
nuove decisioni PC (appartamento al secondo piano di Via __________ di 2 ½
locali con una pigione netta di Fr. 1'000.- al mese; appartamento di 2 locali
al quarto piano di Via __________ per un canone mensile di Fr. 490.-;
appartamento di 3 ½ locali al secondo piano con una pigione mensile di Fr.
1'000.-; appartamento al secondo piano di 4 ½ locali con un canone mensile di
Fr. 1'250.-), sono delle contraffazioni "(…) che ho spedito personalmente
alla AI, nella speranza di ottenere qualcosa che mi permettesse di far fronte
all'affitto italiano per l'appartamento (pro tempore) che devo mantenere in
Italia per motivi di salute. La contraffazione è stata operata dalla medesima
persona, ovvero da tale __________.".
2.9. Appare
sufficientemente dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.6.), e quindi
senza la necessità di attendere l'esito della procedura penale avviata contro
la ricorrente, che i contratti di cui è cenno al considerando precedente sono
stati falsificati (probabilmente per mano di terzi) ed utilizzati consapevolmente
da __________ al fine di ottenere prestazioni complementari indebite a scopo di
suo indebito arricchimento.
Significative appaiono in merito non solo le
dichiarazioni dell'assicurata medesima alla Polizia ed al PP, ma anche gli
ulteriori accertamenti del Procuratore pubblico relativi alle relazioni
bancarie dell'assicurata e consistenti nell'acquisizione di documenti presso i
rappresentanti del locatore.
Ne discende che si configura a tutti gli effetti
un caso di violazione dell'art. 27 OPC-AVS/AI, secondo cui le prestazioni
complementari indebitamente riscosse devono essere restituite dal beneficiario
o dai suoi eredi. Per ciò che concerne la restituzione di tali prestazioni e il
condono dell'obbligo di restituirle, sono applicabili per analogia le prescrizioni
relative alla LAVS (cpv. 1). Le restituzioni dovute possono essere compensate
con delle prestazioni in scadenza secondo la LPC, la LAVS e la LAI (cpv. 2).
Giusta l'art. 47 cpv. 1 LAVS, le rendite e gli
assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il
rimborso può non essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituisce un onere troppo grave. Il capoverso 2 di questo
disposto prevede che il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un
anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza
del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il
diritto di esigere la restituzione della rendita nasce da un atto punibile per
il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
A norma dell'art. 78 OAVS, se una cassa viene a
conoscenza che una persona, o per essa il suo rappresentante legale, ha
ricevuto una rendita alla quale non aveva diritto oppure una rendita troppo
elevata, essa deve ordinare la restituzione dell'importo indebitamente
ricevuto. Se la rendita è stata versata nelle mani di una terza persona o di
un'autorità a norma dell'art. 76 cpv. 1, quella è tenuta alla restituzione. E'
riservata la prescrizione conformemente all'art. 47 cpv. 2 LAVS.
2.10. Per
giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 consid. 2b).
Conformemente ad un principio generale valido per
il diritto delle assicurazioni sociali, l’Amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (DTF 126 V 42 consid.
2b con rinvii).
Una decisione è stata ad esempio considerata
senza dubbio errata in caso di calcolo illegale di una rendita, di una
valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di
principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid.
3).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle
decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'Amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente
(DTF 126 V 42).
In concreto, in seguito alle verifiche eseguite
dalla Polizia comunale di __________ con oggetto la presenza effettiva al
proprio domicilio di __________ e della figlia __________, scoperto che vi
erano state delle manomissioni di contratti di locazione, la Cassa ha
ricalcolato d'un canto la prestazione complementare versata alla ricorrente
fino ad allora e d'altro canto la PC a cui la medesima avrebbe invece avuto
realmente diritto. Constatando un'indebita corresponsione ammontante a Fr.
25'035.- versatale dal 1° gennaio 1999 fino al 31 maggio 2001,
l'Amministrazione ne ha chiesto la restituzione.
Va innanzitutto rammentato che la Cassa, avendo
ravvisato un caso di indebito versamento di una PC, era tenuta ad emanare una
decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti per il
riesame delle decisioni di fissazione delle rendite.
Da una parte, infatti, le decisioni di fissazione
delle prestazioni complementari sono manifestamente errate, poiché il calcolo
delle spese riconosciute è stato sfalzato a causa dei contratti di locazione
prodotti dalla ricorrente che, come sopra esposto (cfr. consid. 2.8.), erano
stati contraffatti; d'altra parte, il riesame delle decisioni riveste
un'importanza notevole, non solo per l'importo da rimborsare (Fr. 25'000.-), ma
anche per la modalità con cui __________ ha agito e lo scopo da essa
perseguito.
Vista la totale assenza di buona fede da parte
dell'assicurata, che ha consapevolmente agito a scopo di indebito profitto, la
decisione impugnata è corretta.
Pure il calcolo effettuato dalla Cassa teso alla
determinazione dell'importo indebitamente riscosso dall'interessata è esatto.
La decisione di restituzione contempla d'un lato la somma degli importi
percepiti dalla ricorrente sulla base dei contratti di locazione contraffatti
(Fr. 40'071.-) già a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 maggio 2001,
momento in cui è stata sospesa l'erogazione di una prestazione complementare a
seguito dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di __________.
D'altro lato vi è il calcolo delle PC eseguito basandosi sull'unico vero
contratto stipulato dalla ricorrente e contemplante una pigione lorda di Fr.
365.- mensili, pari a Fr. 4'380.- annui. Accertato poi come l'interessata abbia
mantenuto il proprio domicilio a __________ sino al 1° aprile 2000 (cfr.
consid. 2.6.), è soltanto fino a tale data che la stessa ha diritto a ricevere
una prestazione complementare, per un ammontare complessivo di Fr. 15'036.-.
V'è dunque una differenza di Fr. 25'035.- che la
ricorrente è tenuta a restituire alla Cassa di compensazione di Bellinzona.
Il ricorso dell'assicurata è al limite del
temerario per quanto concerne l'aspetto del domicilio e manifestamente
azzardato per ciò che attiene l'aspetto della falsificazione dei contratti di
locazione (doc. _). La decisione impugnata va dunque integralmente confermata,
si veda comunque la rettifica del patrocinatore (doc. _) con la comunicazione
25 gennaio 2002.
Il gravame va quindi respinto.
Si prescinde dal carico di tasse e spese alla
ricorrente.
2.11. Con
l'impugnativa l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Secondo la giurisprudenza i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale (RUMO-JUNGO, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag.
114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 121 I 323
consid. 2a; DTF 120 Ia 15 consid. 3a; DTF 120 Ia 181 consid. 3a; DTF 124 I 1
consid. 2a pag. 2; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4b pag. 31; SVR 1998 IV Nr. 13
consid. 6b pag. 47; STCA del 23 marzo 1998 nella causa I., Inc. n. __________).
Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva
direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce a ogni cittadino,
senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in
giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; M.BORGHI/G.
CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30
LPamm., pag. 151; B.COCCHI/F. TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552).
Tale diritto è pure sancito espressamente
dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale la nuova Costituzione prevede
all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita
per i meno abbienti.
Recentemente è entrata in vigore la legge
cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag; termine
di referendum scaduto il 26 luglio 2002, cfr. FU 47/2002 dell'11 giugno 2002)
che si applica alle domande di assistenza giudiziaria e alle procedure per la
designazione del patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata
in vigore (art. 37 cpv. 1 Lag relativo alle disposizioni finali e transitorie).
Per contro, le disposizioni concernenti la revoca
e la decadenza del beneficio dell'assistenza giudiziaria si applicano alle
procedure già pendenti al momento della loro entrata in vigore.
Con riferimento ad una disposizione analoga in
materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il Tribunale
federale delle assicurazioni ha statuito che la concessione dell’assistenza
giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni (STFA del 28 novembre 2000
nella causa G., I 396/99; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N., U 220/99;
STFA del 11 aprile 2000 nella causa S., K 19/00; STFA del 9 febbraio 2000 nella
causa G., U 364/99; DTF 125 V 202; DTF 108 V 269; DTF 103 V 47; DTF 98 V 117;
cfr. anche ZBl 94/1993 pag. 517):
a) Il
richiedente deve trovarsi nel bisogno
L'indigenza posta alla base dell'art. art. 85
cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del
bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
L’istante va considerato indigente quando non è
in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza
intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100).
Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del
richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi
confronti (DTF 115 Ia 195, il coniuge o i genitori, B. COCCHI/F. TREZZINI, op.
cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di accordare
l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento
derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg). Non entrano invece in
linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far
capo a norma degli artt. 328 e 329 CC (B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., ad art.
155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata
cagionata da colpa propria (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz
gleich, pag. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai
sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di
esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
considd. 7b e 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non
disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto
della famiglia (STFA non pubbl. succitata pag. 3).
In una recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1
segg., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può
essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, perché può
permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte
federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui
utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base
alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo
esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le
spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza
ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale
del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i
redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell’intera
situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata pag. 4 consid. 2
e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere
disponibile al momento della litispendenza del processo o perlomeno dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia
369).
Dal punto di vista temporale lo stato di bisogno
dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della
decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando
il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche B.
COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario
cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II, n.36; per un
commento cfr. B. COCCHI/F. TREZZINI, op.cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con
relative note).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la
decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o
revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender
Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La
modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b).
b) l’intervento
dell’avvocato deve essere necessario o perlomeno indicato
Il TF ha stabilito che la necessità
dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni
controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante
civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265 seg.).
c) il
processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole
Il requisito della probabilità di esito
favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA del 26
settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251;
B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la
probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame
non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere
respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non
lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i
rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto
leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere
considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c;
DTF 122 I 267 consid. 2b; B. COCCHI/ F.TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag.
491, nota 591).
2.12. Nella
fattispecie, il TCA ritiene che non siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.
Infatti, le argomentazioni ricorsuali erano
palesemente destituite di esito favorevole sin dall'inizio. L'assicurata è
oggetto di un procedimento penale avviato dal Ministero pubblico per i reati di
truffa e di falsificazione di documenti ai danni dell'Istituto delle assicurazioni
sociali a dipendenza dell'uso di contratti falsificati. In occasione
dell'interrogatorio a cui è stata sottoposta, ha integralmente ammesso davanti
al Procuratore pubblico le proprie intenzioni di voler trarre da tale agire per
sé e per la sua famiglia un indebito profitto e di aver effettivamente
proceduto, in quattro occasioni e per mano di terzi, a contraffare il suo unico
contratto di locazione relativo a Via __________ a __________.
Anche per quanto attiene alla tematica del
domicilio della ricorrente, il gravame era sin dall'inizio destituito di ogni
possibilità di esito favorevole. Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia
comunale di __________, i verbali della Polizia cantonale agli atti come pure
le dichiarazioni rese dall'interessata stessa al PP non lasciavano trasparire,
ancor prima di introdurre il presente gravame, alcun dubbio riguardo alla
residenza di comodo e non quindi effettiva, in Svizzera.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta
superfluo esaminare se le altre due condizioni necessarie per ottenere la
concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute, considerato come già
solo per la mancanza dell'esito favorevole l'istanza deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
§ Di
conseguenza, __________ non è ammessa al gratuito patrocinio dell'avv.
__________.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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