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Numero d'incarto:
33.2001.109
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00109
IR/sc
Lugano
14 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 novembre 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 novembre 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
ha rifiutato di concedere alla signora __________ una prestazione complementare
siccome il fabbisogno, fissato in CHF 31'196.- esuberava il reddito non
privilegiato cifrato in CHF 43'774.-.
Avverso
tale decisione è insorta l’assicurata, patrocinata dalla __________, con
gravame del 23 novembre 2001 in cui evidenzia come il capitale ereditato dalla
ricorrente alla morte del marito verrebbe consumato e l’importo ritenuto dalla
Cassa non sarebbe quindi corretto. Più dettagliatamente la signora __________
rileva che:
"
(…)
L'ufficio responsabile ha sempre negato questa
prestazione asserendo in pratica che la signora dispone di un deposito a
risparmio di fr. 205'969.--; questo secondo la tabella di calcolo allegata alla
decisione di rifiuto 14 novembre 2001.
Non si riesce a capire dove l'incaricata
dell'Istituto delle assicurazioni sociali va a prendere questo importo.
Per inciso, nella decisione di rifiuto 12 giugno
1997, nella tabella di calcolo si leggeva che il deposito a risparmio ammontava
a fr. 118'354.--. In pratica la signora __________, con la sola AVS, avrebbe
risparmiato in 4 anni la bellezza di fr. 87'615.--.
Alle domande di richiesta di aiuto complementare
sono sempre state allegate le notifiche di tassazione.
Dalle stesse si può vedere come è la situazione
della ricorrente:
Notifica tassazione
1997/1998, reddito imponibile fr. 10'545.--; titoli ecc. fr. 46'009.--.
Notifica tassazione
1999/2000, reddito imponibile fr. 10'776.--; titoli ecc. fr. 32'347.--.
Dichiarazione fisc.
2001/2001, reddito imponibile fr. 10'442.--; titoli ecc. fr. 32'031.--.
Visto quanto descritto sopra si chiede che venga
assegnata alla ricorrente la prestazione complementare come di legge."
(Doc. _)
1.2. Con scritto
11 dicembre 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha chiesto
proroga del temine per la presentazione della risposta ed in data 18 febbraio
2002 ha comunicato al TCA di avere emanato due decisioni in data 13 febbraio
2002 “che accolgono integralmente le conclusioni dell’atto di ricorso”
annullando e sostituendo la decisione impugnata del 14 novembre 2001.
In
particolare l’amministrazione ha deciso il 13 febbraio 2002 di concedere una PC
di CHF 344.- mensili dal 1 ottobre al 31 dicembre 2001 ed una PC mensile di CHF
394.- dal 1 gennaio 2002. La Cassa è partita da valori della sostanza indicati
nell’atto di ricorso.
Il
giudice delegato ha interpellato la rappresentante della ricorrente con scritto
del 22 febbraio 2002 circa la sorte da dare al gravame, la lettera è rimasta
desolatamente senza seguito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In virtù
dell’art. 3a LPr.TCA l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua
risposta di causa, riesaminare la decisione impugnata notificandola
immediatamente alle parti e comunicando la circostanza al TCA. Dal canto suo
l’autorità giudiziaria adita continua la trattazione della procedura in quanto
il gravame non sia divenuto privo di oggetto per effetto della nuova decisione,
riservata l’applicazione dell’art. 3 della medesima legge.
La norma ha tratto il suo spunto dalla
giurisprudenza federale in materia (TFA 22 settembre 1977 in re P S.A. citata
dalla Cassa nel suo scritto 18 febbraio 2002 al TCA).
2.3. Nel concreto
caso le decisioni della Cassa datate 13 febbraio 2002 recepiscono integralmente
le richieste della parte ricorrente la quale nulla ha eccepito in merito
nonostante l’invito del giudice delegato a volersi esprimere. Il ricorso è
quindi divenuto privo di oggetto e può essere stralciato dai ruoli senza
conseguenza di tasse e spese e con il riconoscimento di contenute ripetibili
cifrate in CHF 100.- stante il patrocinio della ricorrente da parte di una
fiduciaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é stralciato dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tasse e spese mentre la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
verserà alla ricorrente l'importo di
fr.
100.-- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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