Appeal inadmissible for failure to file in Italian

33.2001.108Altro tribunale13 mar 2002Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a 25 October 2001 decision of the Ticino Compensation Fund concerning supplementary benefits. The appeal was filed in a language other than Italian. After the court granted a final 10-day deadline to submit an Italian translation, no compliant filing was made. Relying on cantonal procedural law and Federal Tribunal case law on the territoriality of languages, the court held that the appeal could be declared inadmissible and rejected any concern of excessive formalism, since an opportunity to cure the defect had been provided.

Regest

Art. 1a, 2, 8 LPAss; language of proceedings and inadmissibility of a non-translated appeal: under the cantonal rule of territoriality of languages, a recourse filed in a language other than the official language of the canton may be declared inadmissible if the appellant fails to cure the defect within a peremptory deadline. This does not violate federal law or the constitutional freedom of language, nor does it constitute excessive formalism where the court has afforded an opportunity to translate the pleading (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 33.2001.108

Data decisione, Autorità: 13.03.2002, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00108

ir/fz

Lugano 13 marzo 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2001 di


contro

la decisione del 25.10.01 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 22.01.02 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:

" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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