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Numero d'incarto:
33.2000.92
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00092
MA/sc
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 novembre 2000
di
contro
la decisione del 25 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
titolare di una rendita dell’assicurazione invalidità, ha beneficiato di una
prestazione complementare mensile di fr. 560.— a far tempo dal 1° dicembre 1999
(cfr. atti dell’amministrazione).
Con
decisione 25 ottobre 2000, con effetto dal 1° ottobre 2000, la Cassa cantonale
di compensazione (in seguito la Cassa) le ha assegnato una PC mensile pari a
fr. 645.— (doc. _). Questa modifica è riconducibile alla cessazione
dell’attività lucrativa presso il laboratorio __________ (cfr. doc. agli atti
dell’amministrazione).
1.2. Contro
questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _),
nel quale si è così espressa:
"
non ho lasciato l'ospedale di __________ e il
mio lavoro all'__________ per non far niente a lasciarmi andare alla pigrizia,
non sopportavo più quell'ambiente e preferivo fare una vita un po' più serena,
cosa che mi mancava lì, frequentare gente così dette normale.
Adesso quei soldi che prendevo al mio lavoro mi
mancano, e mi sembra che l'aumento della PC sia un po' poco.
Ho un cane a cui dedico almeno 3 ore al giorno
(pago le spese di veterinario e mangiare a metà con l'amico con cui divido
l'appartamento).
Mi sono iscritta ad un corso di tedesco ai Corsi
__________ (sono 290 franchi all'anno); mi sono iscritta ad un corso di pittura
su porcellana presso la maestra __________ (due corsi all'anno sono 360 franchi
più le spese di materiale), frequento la palestra della scuola __________ con
il Centro __________ (questo è gratuito); vado in piscina alla __________
sempre con il __________ (adesso è gratuito però a gennaio saranno 20 franchi
al mese).
Per poter continuare in futuro a svolgere queste
attività che mi danno più senso alla vita che non quelle dell'__________, avrei
bisogno di un aiuto da parte vostra.
Pertanto vi chiedo gentilmente di fare un nuovo
calcolo della prestazione complementare e di fare il possibile affinché mi
venga aumentata." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 22 novembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,
osservando:
"
(…)
La prestazione complementare è una prestazione di
diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene
conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo.
Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese
di vitto e alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art.
3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente
ha quindi riesaminato il calcolo notificato alla ricorrente ed in merito
possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti
disposizioni legali.
È quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter
considerare le spese elencate dalla ricorrente in sede ricorsuale in quanto non
contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione
complementare non può essere diverso da quello notificato in data 25 ottobre
2000.
Visto quanto precede e tutto ben considerato si
chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di
voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari gli invalidi che:
" a)
hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."
2.3. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1 gennaio
1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per
persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo
figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr.
2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre
1998).
Secondo l’art.
3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia."
Per
l’art. 3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene
al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Oggetto
della presente lite è l’assegnazione a __________ di una PC più elevata
rispetto a quella attribuitale dall'amministrazione con la decisione impugnata
(doc. _).
L’assicurata,
che in data 11 ottobre 2000 ha cessato la propria attività lucrativa presso il
laboratorio __________ per “fare una vita più serena” (cfr. consid. 1.2.),
sostiene di dover far fronte a diverse spese che la costringono, suo malgrado,
ad un certo disagio finanziario, segnatamente: costi legati al mantenimento del
cane, quelli d’iscrizione ad un corso linguistico di tedesco e di pittura su
porcellana nonché le spese d’abbonamento presso la piscina del __________ (fr.
20.— al mese, cfr. doc. _ e consid. 1.2.).
Al
riguardo, si rileva innanzitutto che la prestazione complementare persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater vCF (RCC 1992 p.
346), corrispondente all’art. 112 della nuova CF in vigore dal 1° gennaio 2000.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti
del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag.
143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi,
posti dal legislatore per garantire la parità di trattamento e la sicurezza del
diritto, altrimenti seriamente compromesse (cfr. STFA del 9 maggio 2001 in re
W.Z., P 36/00 Ws), rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di
limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI
1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9). Nel determinare questi limiti, il
legislatore riconosce che l’assicurato è esposto a delle spese ordinarie
indispensabili (di alloggio, di cura medica, ecc.) alle quali deve potere far
fronte per assicurarsi l’esistenza e che gli vengono appunto garantite dalle
prestazioni complementari all’AVS e all’AI (cfr. STFA del 9 maggio 2001 in re
W.Z., P 36/00; vedi pure Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2a Ed.,
Basilea 1994, pag. 179).
2.5. Inoltre, va
ancora precisato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della
PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3.) è esaustiva e
che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono, quindi,
essere ammesse in deduzione.
Pertanto,
nel caso di specie, non possono essere computati quali costi specifici a carico della
PC quelli menzionati al precedente considerando.
Infatti,
dovendo la LPC garantire unicamente necessità minime indispensabili e non un
determinato tenore di vita di cui l’assicurata ha beneficiato in precedenza, a
tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno
minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche,
acqua, luce, ecc.; cfr. recente STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., consid. 1 e
2, P 36/00 Ws; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
2.6. In siffatte
circostanze, la ricorrente non può quindi validamente censurare l’operato
dell’amministrazione e pretendere un aumento della PC erogatale.
Alla luce
di quanto precede, richiamata la giurisprudenza federale e cantonale citata,
questa Corte, pur comprendendo la situazione di disagio in cui è venuta a
trovarsi l’assicurata, non può che respingere il ricorso e confermare la
decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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