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Numero d'incarto:
33.2000.82
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00082
33.2001.00012
dc/gm
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 12 settembre 2000 e 22
gennaio 2001 interposte da
contro
le decisioni del 14 agosto 2000 e 28
dicembre 2000 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
viste le risposte 31 ottobre 2000 e 30
gennaio 2001 della parte convenuta;
richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del
seguente tenore:
" Il giudice delegato
constata innanzitutto che l'assicurata è stata stralciata dalla categoria degli
indipendenti con effetto dal 30.9.2000. Le parti concordano dunque col fatto
che a partire dal 1 ottobre 2000 l'assicurata non ha più conseguito reddito da
attività indipendente. Di conseguenza il ricorso concernente la decisione del
28.12.2000 è evaso nel senso che per il 2001 non viene più fissato un reddito
da attività indipendente. Per quel che riguarda la PC del 2000, il giudice
delegato constata che l'assicurata ha svolto attività indipendente nei mesi di
luglio, agosto e settembre 2000.
Il giudice delegato
invita il signor __________ a rifare il calcolo riportato conformemente alle
cifre indicate dall'assicurata al Doc. _ (ogni ora di lezione fr. 75.-).
Complessivamente l'assicurata ha effettuato 32 ore di lezione. Stando alla
tabella allegata dall'assicurata doc. _, fr. 28.50 (prezzo netto), il reddito
complessivo è di fr. 912.-. In considerazione della franchigia di fr. 1'500.-,
il signor __________, riservato diversi dati che dovessero emergere dalla
notifica di tassazione, si dichiara disposto a stralciare il reddito anche per
i mesi di luglio, agosto e settembre 2000.
In conclusione il giudice
delegato propone la seguente soluzione transattiva:
- le decisioni impugnate
sono modificate nel senso che il calcolo della PC della ricorrente è effettuato
computando un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 912.- nel 2000
e di fr. 0.- nel 2001. Le parti accettano seduta stante la proposta
transattiva, quindi le cause verranno stralciate dai ruoli.
Su richiesta del signor
__________, l'assicurata conferma che il figlio vive tuttora con sua
madre." (cfr. Doc. _);
rilevato che le cause sono divenute di
conseguenza prive di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota
alle parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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