AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.79
Data decisione, Autorità:
13.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00079-80
MA/tf
Lugano
13 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 1° settembre 2000
di
__________,
2.
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 agosto 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
agosto 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha
accolto la domanda di __________ e __________ intesa ad ottenere una
prestazione complementare annua, tuttavia, limitatamente al riconoscimento del
premio dell’assicurazione malattie obbligatoria, con effetto dal 1° marzo 2000
(doc. _).
1.2. Contro
questa decisione gli assicurati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale si sono così espressi:
"
Inoltro ricorso contro la vostra decisione del
14-08-2000 per il vostro diniego della complementare a me e mia moglie, basata
su una ipotetica stima, da parte del vostro ufficio.
In primo luogo come già dettovi in precedenza la
proprietà è stata donata ai miei figli nel 1998, gli stessi si impegnarono a
priori a rimetterla in sesto pagando di tasca propria, quindi non vedo perché
dovrei essere io a fare le spese. Secondariamente la stessa è gravata da
ipoteca come potete vedere allegato.
Non posso concepire che dopo aver contribuito per
oltre vent'anni possa solo aver un reddito di fr. 485.-- per me e fr. 485.--
per mia moglie.
Quando smisi di lavorare mi avete concesso un
reddito di fr. 1400.-- come mai?
Naturalmente io sono svizzero e posso vivere
anche solo d'aria qui in __________, infatti non è troppo inquinata."
1.3. Nella sua
risposta del 16 marzo 2001 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere
l’impugnativa, osservando:
"
Dall'esame della partita catastale dei coniugi
__________ rileviamo che gli stessi erano comproprietari e titolari di
parecchie particelle site nel comune di __________.
In data 6 ottobre 1998 rispettivamente 23 dicembre
1998, con atto notarile dell'avv. __________, i ricorrenti procedevano ad una
compravendita immobiliare ed estromissione ereditaria nonché alla donazione
immobiliare con costituzione di usufrutto e diritti di prelazione.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
"La sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.".
Nel caso specifico si verifica quanto previsto
dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tecniche atte
a stabilire il valore corrente delle sostanze immobiliari possedute ed in
seguito donate tralasciando, ovviamente, le particelle adibite ad abitazione
primaria. Nel caso specifico, come indicatoci dall'ufficio stima, la particella
__________RT e __________RT.
Per questa valutazione è stato dato mandato
all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizie concluse, ha permesso di
stabilire un valore corrente della sostanza immobiliare alienata (pos 49 della
tabella di calcolo PC) di fr. 188'750.-- (fr. 225'700.-- dedotti fr. 26'950.--
di debito ipotecario rispettivamente fr. 10'000.-- per effetto dell'art. 17a
cpv. 1 OPC) e pertanto lo stesso deve, senza alcun dubbio, essere riconfermato.
Circa i parametri utilizzati per valutare la
sostanza la resistente non può che allienarsi a quanto stabilito dall'Ufficio
cantonale di stima in quanto scaturiti da perizie specificatamente richieste. A
tal proposito giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi
amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben
considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni, di voler respingere i ricorsi confermando le decisioni
impugnate."
1.4. In data 3
aprile 2001 i ricorrenti, ai quali è stata inviata una copia della perizia
immobiliare (doc. _), hanno fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente
tenore:
"
Inoltro le mie osservazioni concernente l'AVS di
me e mia moglie:
-
Ritengo la perizia dell'Arch. __________
fuori proporzione
-
Non mi è stata data la possibilità di
ricorso da parte dell'ufficio
stima
-
I
miei figli pagarono per la ripartizione degli stabili prima della donazione
come già espresso all'ufficio AVS
-
La
casa è gravata di ipoteca di fr. 33'600.-- con diritto di usufrutto a me e mia
moglie
-
Le
relative spese sono a mio carico assicurazioni, prestito bancario e altro.
L'ufficio
AVS non ha tenuto del tutto in considerazione."
1.5. Il 10 aprile
2001 questo Tribunale ha notificato alla Cassa lo scritto summenzionato (cfr.
consid. 1.4.) assegnadole un termine di 10 giorni per presentare le proprie
osservazioni scritte (doc. _). L’amministrazione si è integralmente
riconfermata nella sua risposta di causa (doc. _).
1.6. Pendente
causa questo TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti di cui si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi (doc. _ e _).
in
diritto
In
ordine
2.1. A norma
dell’art. 72 Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del
rinvio al diritto sussidiario dell’art. 23 della Legge di procedura davanti al
TCA, il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
"
a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e
una delle azioni non sia
riservata ad altro giudice per ragione di
materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino
dal medesimo fatto o atto giuridico.”
La
congiunzione di azioni persegue lo scopo di permettere - a determinate
condizioni - di derimere in un solo processo diverse vertenze in virtù del
principio dell’economia processuale (cfr. Cocchi/Trezzini; Codice di procedura
Civile Ticinese, Bellinzona 1993, ad art. 72 N. 4, pag. 114).
Nel caso di specie, riguardando le due cause la stessa convenuta e derivando
dai medesimi fatti, si giustifica la congiunzione delle medesime (cfr. art. 72
lett. b CPC e art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali).
Nel
merito
2.2. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2
let. b CF e disp. transitoria all’art. 112 CF (cfr. art. 34 quater vCF e RCC
1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito
minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V
280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Secondo
l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Giusta il
capoverso 4
"
Le spese riconosciute e i redditi determinanti
dei coniugi (…) sono sommati.”
2.5. Per quanto
attiene alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460
per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo
figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr.
2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre
1998).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono,
inoltre, riconosciute le spese seguenti (art. 3b cpv. 3 LPC):
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza
del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Giusta
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi,
per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a
rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e
le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari
del diritto di famiglia."
2.6. Con il
ricorso gli assicurati contestano, in particolare, il valore della sostanza
immobile alienata computato ai fini del calcolo della PC per un importo
complessivo di fr. 188’750.— (cfr. doc. _).
Al
riguardo, si rileva che, di principio, per calcolare la prestazione
complementare di un assicurato vengono presi in considerazione solo quegli
attivi ch’egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni. Scopo delle prestazioni complementari è infatti quello di
garantire un reddito minimo (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p.
154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden
1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
In ambito
LPC è pertanto rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi
necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha
condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Questo
principio non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato
a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, o se dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata
sostanza e non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350
consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure se, per motivi di cui è
responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa
ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350
consid. 3b).
Di regola
la giurisprudenza si è limitata ad ammettere l’applicabilità dell’art. 3 cpv. 1
lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Il TFA ha infatti ribadito ripetutamente che le prestazioni complementari
non permettono di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato
e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di
sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet,
Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).
Il TFA ha
inoltre precisato che non è ammissibile dedurre un obbligo di agire da persona
responsabile precedentemente alla concretizzazione del rischio assicurato se
non nella misura in cui l’assicurato non era autorizzato a rinunciare a
elementi della sostanza (DTF non pubbl. dell’8 febbraio 1993 P 4/91 citata in
Pratique VSI 1994 p. 226).
In
conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3 cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto
nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni
a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito
che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia
l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per
migliorare il livello di vita egli dispone della sua libertà personale, di conseguenza
l’art. 3 cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
2.7. In concreto, dagli atti dell’incarto emerge che con rogito 23
dicembre 1998 dell’avv. __________ (cfr. doc. agli atti dell’amministrazione)
__________ ha donato ai figli __________, __________ e __________ gli immobili
di sua esclusiva proprietà siti nel Comune di __________, segnatamente le
particelle No. __________.
Egli ha quindi rinunciato a sostanza senza prestazione adeguata ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
Invece,
con atto notarile 6 ottobre 1998, la Comunione ereditaria fu __________ - di
cui l'assicurato è membro - e la figlia __________ hanno stipulato un contratto
di compravendita immobiliare con estromissione ereditaria, per cui quest’ultima
è divenuta proprietaria delle particelle No. __________ (cfr. documentazione
agli atti dell’amministrazione). Il prezzo di vendita è stato stabilito in
complessivi fr. 38'000.— che __________ ha versato ai venditori in ragione di
1/3 cadauno. Per quanto attiene al contratto di compravendita con estromissione
ereditaria, non sono dunque dati gli estremi della rinuncia a sostanza, avendo
l’assicurato percepito una controprestazione adeguata (cfr. consid. 2.7.).
2.8. Per quanto
riguarda l’ammontare computabile a titolo di sostanza alienata, si rileva che
giusta l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute e della
sostanza.
Per
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1998
"1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata
secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta
del Cantone di domicilio.
-
Se tali regole non esistono, la sostanza computabile deve essere
valutata secondo le regole stabilite per le persone morali dalla legislazione
sull'imposta federale diretta.
-
I Cantoni possono considerare quali determinanti le regole che la
legislazione sull'imposta federale diretta stabilisce per le persone morali.
-
La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o
a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere
computata al valore corrente."
Con
effetto dal 1 gennaio 1999 i capoversi 2 e 3 dell’art. 17 sono stati abrogati,
mentre sono stati aggiunti i capoversi 5 e 6, del seguente tenore:
" In
caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."
In
merito, va rilevato che il Canton Ticino non ha optato per la modalità di
calcolo prevista dal capoverso 6, continuando ad applicare, anche dopo il 1°
gennaio 1999, il capoverso 4 dell’art. 17 OPC così come la relativa
giurisprudenza.
Dall’art. 17a cpv. 2 OPC AVS/AI si evince, inoltre, che il valore venale va
stabilito al momento della rinuncia.
2.9. Alla luce
delle disposizioni summenzionate, a far tempo dal 1° gennaio 1999, in caso di
rinuncia a sostanza deve essere computato il valore venale.
Correttamente quindi l’amministrazione ha fatto esperire una perizia
immobiliare dall’Ufficio stima per determinare il valore corrente dei fondi
donati dall’assicurato ai figli.
2.10. Secondo la prassi
del TFA, per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far
esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato
illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare
sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo
metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello
corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S).
2.11. Nella
concreta evenienza, l’Ufficio stima, con perizia immobiliare 12 febbraio 1999
(cfr. doc. _ e doc. agli atti dell’amministrazione), ha stabilito in fr.
225'700.-- il valore venale complessivo degli immobili di proprietà
dell'assicurato donati ai figli __________, __________ e __________.
Quest’importo corrisponde alla somma del valore venale delle particelle donate
(cfr. consid. 2.8.) fatta eccezione per le part. No. __________e __________RT
di __________ che servono ai coniugi __________ quale abitazione primaria.
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
nella causa S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica
di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 nella causa L.M).
2.12. Con il ricorso gli assicurati censurano il valore venale
della proprietà immobiliare alienata, in quanto sarebbe eccessivo, ipotetico
(cfr. doc. _) e sproporzionato (cfr. doc. _).
Agli atti
non vi è tuttavia alcun indizio secondo cui il valore corrente degli immobili
andrebbe ridotto rispetto a quello stabilito dall'amministrazione. Parimenti
non vi sono elementi atti a mettere in discussione la correttezza della perizia
immobiliare. Del resto essa si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da
specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili
in questo ambito giungendo a conclusioni logiche, conformemente a quanto
stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 nella causa
S.S consid. 2b).
2.13. Dal valore
degli immobili a cui __________ ha rinunciato vanno ancora dedotti gli
ammortamenti previsti dalla legge.
Al
riguardo, va rilevato che ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC, entrato in vigore
il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si
è rinunciato, è ridotto annualmente di fr. 10’000.-.
Il valore
della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1°
gennaio dell’anno che segue la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (art.
17a cpv. 2 OPC).
Le parti
di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore
dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1. gennaio
1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).
Questa
regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge e alla Costituzione da
parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza
ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1. gennaio
1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1. gennaio 1991 (DTF
119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.)
Dal 1.
gennaio 1995 è inoltre stato modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC il
quale prevede che
" per il computo della prestazione complementare è determinante
l’importo ridotto della sostanza al 1. gennaio dell’anno in cui la prestazione
è corrisposta”.
Nel caso concreto, gli immobili sub consid. 2.8. sono stati
donati nel 1998. Ne discende che la sostanza dev’essere ripresa integralmente
il 1. gennaio 1999 e ridotta in seguito di fr. 10'000, come correttamente
ritenuto dalla Cassa (doc. _).
2.14. Infine, con
il gravame gli assicurati asseriscono di aver donato la sostanza immobiliare ai
figli poiché gli stessi ne avrebbero anticipato le spese di riparazione (cfr.
consid. 1.2. e 1.4.).
Come
visto (cfr. consid. 2.6.), a norma dell’art. 3c cpv. 1 lett. c LPC i redditi
determinanti comprendono un quindicesimo rispettivamente un decimo della sostanza
netta dell’assicurato, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a
rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Ne discende che dagli
attivi vanno dedotti i debiti del richiedente la prestazione complementare che
siano incontestati, giustificati e documentati (cfr. pure E. Carigiet/ U. Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, § 4, pag. 97).
In
sede istruttoria (cfr. consid. 1.6.) questo TCA ha chiesto al ricorrente di
precisare se prima della donazione del 23 dicembre 1998 (cfr. consid. 2.8.)
rispettivamente prima della valutazione peritale 12 febbraio 1999 (cfr. doc. _
e doc. agli atti dell’amministrazione) fossero stati fatti degli investimenti
sugli immobili tali da accrescerne il valore. La scrivente Corte ha pure
chiesto all’assicurato di specificare chi avesse proceduto a queste migliorie e
chi ne avesse assunto i pagamenti (cfr. doc. _).
Al
riguardo, con scritto 26 ottobre 2001 (doc. _) __________ ha riferito che
« (…)
Le migliorie sono state eseguite in un periodo di diciotto anni. La mano
d’opera è stata eseguita da noi stessi.
Penso che l’ufficio AVS abbia addebitato la comproprietà soltanto a
mio nome in più è gravata d’un prestito bancario. »
ed ha
prodotto una serie di giustificativi concernenti le spese – a suo dire – fatte
ed assorbite dai figli, segnatamente un addebito bancario del 16 marzo 2001
sugli interessi ipotecari per gli anni 1999 e 2000 (doc. _), alcuni estratti
dei registri censuari e del raggruppamento del Comune di __________ relativi
alle particelle di sua proprietà (doc. _) e le dichiarazioni dei figli
__________, __________ e __________ del 25 rispettivamente 26 ottobre 2001, in
cui i donatari confermano di aver finanziato i lavori di riattazione e di aver
contribuito alle spese di miglioria dell’immobile donato con circa 24'000.—
sull’arco degli ultimi 18 anni (doc. _).
2.15. Va ancora
ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal
principio inquisitorio (STFA inedita del 5 settembre 2001 nella causa F. C., U
94/01, STFA inedita del 31 maggio 2001 nella causa G. C., I 83/01, STFA inedita
del 13 marzo 2001 nella causa M. P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid.
2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non é tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle
parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.)
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (TFA inedita del 5 settembre 2001 in re F.
C., U 94/01; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna
1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna
1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
2.16. Nel caso di
specie, il ricorrente non è riuscito a dimostrare con sufficiente chiarezza se
ed in che misura prima della donazione rispettivamente della valutazione dei
periti i figli hanno provveduto a loro spese alla sistemazione degli immobili
donati. Infatti, la documentazione prodotta in sede istruttoria (cfr. doc. _),
segnatamente le dichiarazioni scritte dei donatari (cfr. doc. _) non
specificano affatto quando e quali lavori sono stati fatti ai fini della
riattazione degli immobili, né tantomeno a quanto ammontano le spese
d’esecuzione. Non sono state prodotte fatture di alcun genere a sostegno dei
pagamenti nonostante l'invito del giudice delegato.
Né il ricorrente ha elencato, anche solo genericamente, quali migliorie sono
state apportate, de facto, agli immobili donati. Infine neppure è dato a sapere
con la necessaria precisione chi dei figli donatari ha assunto quale spesa,
essendo l’importo di fr. 24'000.— dichiarato dalle figlie __________ e
__________ approssimativo e scevro di alcun riscontro probatorio.
__________ si
è limitato ad indicare in modo generico e senza addurre alcuna prova concreta
(estratto bancario, fatture, bollettini di lavoro, …) che i lavori di miglioria
sono stati eseguiti in un periodo di diciotto anni per mano dei figli medesimi
per un importo di circa 24'000.— (doc. _). A mente del TCA, queste
dichiarazioni non sono atte a suffragare la tesi ricorsuale dell’assicurato, il
quale deve sopportarne ora le conseguenze (cfr. SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a e consid. 2.16).
Del resto, ai
fini del calcolo della PC degli assicurati, pur volendo considerare l’importo
di fr. 24'000.— speso, a detta delle figlie __________ e __________, per le
migliorie dell’immobile, l’esito del ricorso non muterebbe, essendo la PC annua
spettante ai coniugi __________ comunque inferiore al premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria riconosciuto dal Cantone.
In simili
circostanze, il valore venale della sostanza alienata pari a complessivi fr.
188'750.-- che si desume dalla perizia del 12 febbraio 1999 (doc. _)
dell’ufficio stima, in quanto non censurabile, va confermato e posto alla base
del presente giudizio.
2.17. Abbondanzialmente,
va detto che neppure può essere accolta la censura degli insorgenti per cui non
sarebbe stata loro concessa la possibilità di ricorrere contro la perizia
dell’Ufficio stima (cfr. doc. _, consid. 1.4.). Infatti, posto che non esiste
di per sè alcun rimedio di diritto avverso il referto peritale di quest’ultimo,
comunque, in ossequio al diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2
CF, questo TCA ha notificato copia del referto peritale ai ricorrenti
concedendo loro la facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. consid.
1.4.), facoltà di cui, tra l’altro, gli assicurati hanno fatto uso nel caso di
specie.
2.18. In
conclusione, poiché il valore venale complessivo della sostanza immobiliare
alienata dall’assicurato, al netto dell’ammortamento (cfr. consid. 2.12.) e del
debito ipotecario pari a fr. 26'950 .— (doc. _) assomma a fr. 188'750.--, il
totale dei redditi determinanti ammonta a fr. 36'046.— (cfr. doc. _). Ora,
visto che il fabbisogno dei coniugi __________ è di fr. 39'572.— deve essere
erogata loro una prestazione complementare annua di fr. 3’526.— a decorrere dal
1° marzo 2000, come peraltro correttamente ritenuto dall’amministrazione.
Al
riguardo va segnalato che l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della
prestazione complementare annua, prevede che:
"
I beneficiari di prestazioni complementari annue
ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della
differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a
quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre
l'art. 26a OPC prevede che:
"
L'ammontare massimo della prestazione
complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato
dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie
secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste
due disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 a seguito della terza
revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla
riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal
(cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.).
Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo
contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della
determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997
concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull'assicurazione malattia, pag. 5).
In Ticino
era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai
cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3
della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale
riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio
del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di
applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
"
Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli
assicuratori."
Va,
comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte
attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio
cantonale, e in parte attraverso i sussidi LAMal.
In
concreto, la prestazione complementare annua di cui sono beneficiari gli
assicurati, che corrisponde alla differenza tra l’eccedenza delle spese
riconosciute (fr. 39'572.—, cfr. consid. 2.18.) ed i redditi determinanti (fr.
36'046.—, cfr. doc. _), assomma a fr. 3’526.— annui (cfr. consid. 2.18.) ed é
in ogni caso inferiore al premio dell’assicurazione malattie obbligatoria.
Pertanto,
alla luce della legislazione federale e cantonale, occorre concludere che i
ricorrenti hanno diritto unicamente al pagamento integrale del premio relativo
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, come peraltro correttamente
ammesso dalla Cassa (cfr. doc. _).
In simili
condizioni, questo TCA non può che confermare la decisione impugnata e respingere
le impugnative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le cause
sono congiunte.
2.- I ricorsi
sono respinti.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster