AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.54
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00054
MB/tf
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2000 di
contro
la decisione del 23 giugno 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
divorziato, di cittadinanza croata, risiede in Svizzera grazie ad un permesso
di dimora annuale (B; _).
Con
effetto dal 1 gennaio 2000 l'interessato è stato posto al beneficio di una
rendita ordinaria provvisoria dell'AI, pari a fr. 800.
1.2. Con
decisione 23 giugno 2000 la Cassa di compensazione ha stabilito che le spese
superano di fr. 15'898 i redditi di cui l'assicurato dispone, assegnando
all'interessato una prestazione complementare mensile di fr. 205, pari a fr.
2'460 annui.
1.3. Con
tempestivo ricorso, pervenuto al TCA il 20 luglio 2000, l'assicurato ha
impugnato la decisione amministrativa, adducendo che la sua situazione
economica è molto precaria.
1.4. Con risposta
di causa 28 luglio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le
seguenti motivazioni
"
Dalla documentazione agli atti rileviamo che in
data 27 marzo 2000 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha accordato al ricorrente
una rendita ordinaria d'invalidità (80%) provvisoria di fr. 800.-- a contare
dal 1° gennaio 2000.
Questa decisione si è resa necessaria in quanto
dal 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS,
non è più possibile erogare rendite straordinarie d'invalidità sottoposte ai
limiti di reddito.
Dalla stessa data la legge federale sulle
prestazioni complementari sostituisce la legge AVS/AI garantendo la differenza
tra la rendita ordinaria e il minimo della rendita ordinaria completa
corrispondente. Nel caso specifico per l'anno 2000 la stessa ammonta a fr.
1'005.--.
A tal proposito l'art. 2 cpv. 2 lett. a. b. e c.
stabilisce:
"Gli stranieri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri:
a) se, immediatamente prima della data dalla
quale chiedono la
prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni
e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a
un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai
sensi dell'articolo 2b lettera b; o
b) per rifugiati e gli apolidi se, immediatamente
prima della data dalla
quale chiedono la
prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante
cinque anni; o
c) se, in virtù di una convenzione di sicurezza
sociale, hanno diritto a
una rendita
straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di
dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al
massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita
ordinaria completa corrispondente".
Nel caso specifico il ricorrente è residente in
Svizzera ininterrottamente dal 6 novembre 1990 (vedi permesso di dimora B
valido fino al 5 novembre 2000) pertanto la condizione per il riconoscimento di
una prestazione complementare a tutti gli effetti non è ancora data.
L'eventuale modifica della prestazione,
attualmente erogata, potrà quindi essere richiesta non appena trascorso il
termine di 10 anni, come previsto dall'art. 2 cpv. 2 lett. a."
1.5. Pendente
causa il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti alla sezione dei permessi ed ha
richiamato agli atti l'incarto rendite AI dell'interessato, che ha dal canto
suo presentato alcune osservazioni il 9 novembre 2000.
in
diritto
2.1. Con il
ricorso l'assicurato chiede l'assegnazione di una prestazione complementare più
elevata rispetto a quella attribuitagli dall'amministrazione.
A
motivazione del proprio provvedimento, nella risposta di causa la Cassa ha in
particolare precisato di aver erogato all'interessato una rendita di soli fr.
205 mensili, in quanto questo importo permette all'assicurato di ottenere
un'entrata pari alla rendita minima ordinaria dell'AI.
Per quanto
riguarda la mancata assegnazione dell'importo completo della prestazione
complementare l'amministrazione ha precisato che l'assicurato non risiede in
Svizzera ininterottamente da dieci anni e quindi il diritto a percepire
l'importo completo della PC non è dato.
Per
l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998
" I
cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e dimoranti abitualmente in Svizzera
che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono
beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla
presente legge superano i redditi determinanti”.
Secondo
il capoverso 2 della medesima norma
" Gli
stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a
prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:
a. se,
immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante
dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno
per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure
adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera
b; o
b. per i rifugiati
e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la
prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in
Svizzera durante cinque anni; o
c. se, in virtù di
una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita
straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata
di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite,
essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari
all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente."
Dal
tenore della disposizione summenzionata risulta in particolare che i
presupposti cumulativi per l’assegnazione di prestazioni complementari a
cittadini stranieri sono il domicilio in Svizzera e la residenza effettiva per
dieci anni nel nostro paese (RDAT II 1993 p. 186; RCC 1986 p. 430; RCC 1985 p.
133; ZAK 1982 p. 423 Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren
Berechnung, Baden 1995, p. 69).
Per
l’art. 2c LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2,
tra l'altro, le persone che hanno diritto ad una mezza rendita o a una rendita
intera dell'AI (lett. a).
2.2. Dalla
decisione impugnata risulta che, nel caso concreto, la Cassa ha applicato
l'art. 2 cpv. 2 lett. c LPC secondo cui, se un assicurato ha diritto ad un
rendita straordinaria secondo una Convenzione sulla sicurezza sociale, ma non
adempie completamente il periodo di attesa di dieci anni, la prestazione
complementare può ammontare al massimo alla rendita ordinaria completa.
In
effetti malgrado l'ammontare della PC annua sarebbe di fr. 15'898, la Cassa ha
erogato al ricorrente soltanto fr. 2'460 annui. La somma complessiva
corrisponde all'importo della rendita ordinaria minima di fr. 1'005 (fr. 800 di
AI e fr. 205 di PC) pagabile nel 2000 (cfr. doc. _ e _).
2.3. Come precisato
correttamente dalla Cassa nella risposta di causa, la decima revisione dell'AVS
ha abolito la rendita straordinaria sottoposta ai limiti di reddito e cioè
quella erogata in caso di bisogno, di cui all'art. 42 LAVS nel tenore in vigore
fino al 31 dicembre 1996. Secondo quella disposizione:
"
1 Hanno
diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in
Svizzera, che non possono pretendere una rendita ordinaria o la cui rendita
ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito
annuo, al quale aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono
inferiori agli importi seguenti"
"
Per il capoverso 4 se la rendita ordinaria è
inferiore a quella straordinaria è assegnata unicamente la rendita
straordinaria finché sono adempite le condizioni indicate al capoverso 1".
Nel
messaggio relativo alla decima revisione dell'AVS si legge in proposito:
"
Le rendite straordinarie sottoposte ai limiti di
reddito hanno perso gran parte del loro significato. Attualmente, circa 15 000
persone beneficiano di tali prestazioni. Le prestazioni complementari (PC)
all'AVS/AI, hanno invece assunto un posto importante nelle assicurazioni
sociali, contribuendo a colmare le lacune del sistema della previdenza per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Le prestazioni complementari, come le rendite
straordinarie, sono calcolate in funzione del bisogno. Numerosi beneficiari di
rendite straordinarie percepiscono anche prestazioni complementari. Secondo le
circostanze, si effettuano calcoli quasi uguali in due luoghi diversi per
stabilire se effettivamente l'assicurato è in una situazione di bisogno.
L'introduzione di un sistema unico di calcolo del
bisogno sarebbe una garanzia di semplificazione e di trasparenza. Poiché
generalmente le prestazioni complementari sono più elevate della rendita
straordinaria e una parte dei beneficiari di rendite straordinarie con limiti
di reddito riceve prestazioni complementari, sembra ragionevole applicare il
sistema delle prestazioni complementari a tutte le prestazioni AVS/AI accordate
in caso di bisogno e fissarle secondo le norme applicabili alle prestazioni
complementari (per es. la rendite AI nei casi di rigore, art. 28 cpv. 1bis
LAI). Questo implica tuttavia l'abbandono del carattere accessorio delle PC.
Queste d'ora in poi dovranno poter essere versate anche nei casi in cui non vi
è diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI.
Le rendite straordinarie non sottoposte ai
limiti di reddito, invece, devono essere mantenute. Sono destinate alle persone
che, fino all'insorgere del diritto alla rendita, non hanno mai avuto la
possibilità di versare contributi. Conformemente al diritto vigente si tratta
soprattutto di mogli che erano già sposate al momento dell'introduzione
dell'AVS nel 1948 e che da allora non hanno mai esercitato un'attività
lucrativa, oppure di orfani di madre o di invalidi dalla nascita o
dall'infanzia."
L'adeguamento
della LPC a questa modifica dell'AVS era tra l'altro già stato introdotto con
l'art. 2 cpv. 2 bis LPC nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1997
(Messaggio sulla decima revisione dell'AVS p. 68).
Dal
tenore del messaggio risulta quanto segue:
"
Il capoverso 2bis precisa inoltre che
il diritto a una rendita straordinaria subordinata ai limiti di reddito è
sostituito dal diritto a una prestazione complementare. Il limite di quindici
anni è mantenuto riguardo alle prestazioni complementari, ed è opportuno
precisare che, fino alla scadenza di tale termine, rendita e prestazione
complementare sommate non devono superare il montante minimo della rendita
ordinaria completa corrispondente (cfr. n. 345)."
Dal 1°
gennaio 1998 il periodo di carenza è stato ridotto a 10 anni (cfr. consid. 2.1)
e RDAT II-1998 pag. 36-37)
2.4. Nel caso in
esame la Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa con la Croazia prevede un
diritto alla rendita straordinaria dell'AVS/AI (art. 17).
Dagli
atti AI risulta inoltre che l'assicurato ha diritto ad una rendita ordinaria
dell'AI, il cui valore (fr. 800) è però inferiore all'importo minimo della
rendita ordinaria (fr. 1005).
Egli ha
quindi diritto anche ad una prestazione complementare pari alla rendita
ordinaria, introdotta, con la decima revisione dell'AVS, al posto della rendita
straordinaria sottoposta ai limiti di reddito (Messaggio p. 58).
2.5. Egli non ha
per contro diritto ad una prestazione complementare completa ai sensi dell'art.
2 cpv. 2 lett. a LPC citato al considerando 2.1. Come indicato dalla Cassa,
infatti, immediatamente prima della data dalla quale ha chiesto la prestazione,
non ha dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni.
In
proposito va rilevato che con residenza si intende l’effettiva presenza
transitoria in un luogo; la durata di questa presenza non ha invece importanza
(Werlen, op. cit., p. 73 N 208).
Il
presupposto della residenza è stato introdotto anche nell’ambito
dell’assicurazione invalidità per subordinare la concessione della prestazione
all’esistenza di un legame particolarmente stretto tra l’assicurato e la
Svizzera (DTF 121 V 247 consid. 1a; DTF 115 V 84 consid. 2b.).
Secondo
la giurisprudenza federale, il principio secondo cui gli stranieri possono
pretendere la prestazione complementare soltanto se hanno dimorato
ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (a partire dal 1 gennaio 1998, in
precedenza quindici), non può essere interpretata in senso letterale. Al
riguardo il TFA ha precisato che una breve interruzione della dimora in
Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento della prestazione
complementare (cfr. STFA non pubbl. in re G. C. dello 11.12.95 p. 3). L’Alta
Corte federale ritiene in particolare che, per determinare la durata di un
soggiorno all’estero, che non interrompe il termine legale di dieci anni
(termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al diritto
di assicurati stranieri a rendite straordinarie della AVS/AI, di cui alle
relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite
straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe inoltre sono
indipendenti dai contributi. Di conseguenza appare adeguato definirne in modo
uniforme le condizioni per l’erogazione (STFA non pubbl. in re G. C.
dell’11.12.95 p. 3; DTF 110 V 170ss. =RCC 1985 p. 135; ZAK 1981 p. 142; Werlen,
op. cit., p. 68/69; Carigiet, op. cit. p. 104).
Secondo
l'art. 17 della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e
la Croazia un'assenza all'estero di tre mesi al massimo non è interruttiva
della dimora. La disposizione precisa inoltre che eccezionalmente il termine di
tre mesi può essere esteso.
Secondo
la giurisprudenza federale un’assenza dalla Svizzera che supera la durata di
tre mesi può essere considerata giustificata e quindi non interruttiva, in caso
di malattia o per altre ragioni di forza maggiore (RCC 1985 p. 133; STFA 1969
p. 57ss; RCC 1981 p. 129; cfr. Werlen, op. cit. p. 74; Carigiet, op. cit., p.
105).
Al
proposito il TFA ha pure rilevato che un trattamento medico che può essere
effettuato in Svizzera non giustifica un’assenza di una durata superiore ai tre
mesi (ZAK 1985 p. 134 consid. 2b). In tale evenienza è inoltre necessario che
l’interessato, durante la sua assenza, abbia conservato il centro dei suoi
interessi in Svizzera e che si possa di conseguenza ammettere che vi ritornerà
non appena ne avrà l’occasione (cfr. RCC 1986 p. 431; Werlen, op. cit. p. 75).
Un’assenza
dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, quindi, se
giustificata, non priva forzatamente il richiedente del suo diritto alla
prestazione complementare.
In una sentenza
non pubblicata nella causa G. C dell’11.12.1995, p. 4 il TFA, richiamando la
sentenza pubblicata in DTF 110 V 173, ha avuto modo di precisare che
" per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera un
soggiorno all’estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo
dell’imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di
forza maggiore.”
Secondo
la giurisprudenza, il predetto termine di dieci anni è riferito non solo alla
dimora ininterrotta, ma anche all'esigenza del domicilio in Svizzera (DTF 110 V
172 consid. 2b). La possibilità di costituire un domicilio in questo paese deve
quindi essere esistita all'inizio di tale termine. Per gli stagionali ciò
significa che essi devono aver adempiuto - o perlomeno essere stati in procinto
di adempiere - i presupposti per la trasformazione del permesso di dimora
stagionale in permesso di dimora annuale già quindici anni prima della
presentazione della domanda di prestazioni complementari. La sola possibilità
di ottenere un permesso di dimora annuale non consente ancora di ammettere
l'esistenza di un domicilio, l'interessato dovendo pure aver fatto uso della
facoltà medesima (STFA del 19 marzo 1999 in re M.F; STFA del 15 marzo 1994 in
re S.P; RDAT II-1998 pag. 49).
2.6. Dagli
accertamenti effettuati dal TCA presso la Sezione degli stranieri risulta in
particolare che l'assicurato ha svolto attività lavorativa in Svizzera dal 9
giugno 1971 al 15 maggio 1976 grazie ad un permesso quale stagionale (permesso
A).
Dal 15
luglio 1977 al 12 dicembre 1984 l'assicurato ha beneficiato di un permesso
annuale.
Dal 13
dicembre 1984 al 30 marzo 1987 egli non ha risieduto né lavorato in Svizzera.
Dal 1
aprile 1987 ha ripreso ad esercitare attività lavorativa nel settore
alberghiero grazie ad un permesso per stagionali fino al 31 ottobre 1988.
Dal 6
novembre 1990 fino al 5 novembre 2000 egli ha beneficiato di un permesso di
dimora annuale (permesso B; _).
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, secondo cui, rilevante
per stabilire la durata della dimora in Svizzera, è il fatto che l'assicurato
abbia la possibilità di costituire il domicilio in questo Stato, il termine di
dieci anni ha cominciato a decorrere una prima volta con l'assegnazione del
permesso di dimora annuale il 15 luglio 1977. A partire dal 1984 tuttavia vi è
stata un'assenza dalla Svizzera di 2 anni e tre mesi e mezzo, evidentemente
interruttiva del termine, in quanto di durata superiore a tre mesi (cfr.
consid. 2.5).
Il nuovo
termine ha quindi ricominciato a decorrere il 6 novembre 1990 data a partire
dalla quale l'assicurato ha nuovamente ricevuto un permesso di dimora annuale.
Il termine di dieci anni è quindi giunto a scadenza il 5 novembre 2000.
Solo a
partire dal 1° novembre 2000 (cfr. art. 21 cpv. 1 LPC) quindi l'assicurato ha
diritto ad una prestazione complementare completa.
In
proposito va rilevato a titolo abbondanziale che i contratti di lavoro
trasmessi pendente causa dall'assicurato non sono rilevanti ai fini dell'esito della
presente vertenza. In effetti essi si riferiscono agli anni sessanta e settanta
in cui l'assicurato ancora disponeva del permesso per stagionale. Mentre nel
1982 e nel 1990 già disponeva del permesso B.
In virtù
di quanto sopra esposto quindi, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e
all'assicurato versata una PC completa di fr. 1'325.-- mensili da mese di
novembre 2000.
Al
riguardo occorre precisare che poiché la prestazione complementare ha di
principio durata annuale e oggetto del contendere è la PC del 2000, questa
Corte, può in questa sede, modificare l'importo stabilito dall'amministrazione.
Del resto
secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA 30.9.1998 in re
A. F. c. UAI non pubbl; STFA 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non
pubblicata; DTF 121 V pag 366 e seg consid 1b e riferimenti; DTF 116 V 248
consid. 1c; DTF 116 V 248 consid. 1c; DTF 112 V pag 93 e seg consid. 3: DTF
109 V pag 179 e seg consid. 1, DTF 107 V pag 5 consid. 4a; DTF 105 V pag
141 consid. 1b). Comunque eccezionalmente, il giudice può anche tener conto,
per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a
condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso
(RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989
pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che dal 1° novembre 2000 __________
ha diritto ad una prestazione complementare mensile di fr. 1'325.--.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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