AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.52
Data decisione, Autorità:
28.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00052
MA/sc
Lugano
28 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2000 di
contro
le decisioni del 15 giugno 2000 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
giugno 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito Cassa) ha respinto
la domanda di __________ di poter beneficiare della prestazione complementare
dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
Invece, con effetto dal 1° gennaio 2000, la Cassa ha assegnato all’assicurato
una PC limitatamente al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia
obbligatoria (doc. _).
1.2. Contro
queste decisioni __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _)
nel quale ha rilevato, in particolare, quanto segue:
"
Con la presente intendo fare ricorso alla vostra
decisione del 15.06.00 del rifiuto della prestazione complementare No AVS
__________.
Come vi ho già detto gli 84'973 fr. ricevuti 2 1/3 anni non ne ho più mi sono
trovato con molte cose da pagare e 3 figli da aiutare.
Ora mi trovo con 1'407.-- fr. mensili e 1'200.— fr. di canone da pagare ditemi
voi come faccio a vivere (…)” (doc.
_)
1.3. Nella sua
risposta del 20 settembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame,
osservando:
"
Dalla documentazione agli atti si rileva che in
data 10 dicembre 1997 la __________ provvedeva alla liquidazione del capitale
proveniente dal 2° pilastro di fr. 84'973.20 direttamente nei confronti
dell'assicurato.
In sede d'istruttoria della pratica la resistente
in data 21 gennaio 2000, osservato che il capitale liquidato era stato
completamente estinto (vedi saldo di fr. 89.- al 1° gennaio 1999 della Banca
__________), chiedeva al ricorrente di voler documentare la diminuzione di
capitale giustificandone con note, fatture ecc., l'eventuale consumo.
Con risposta del 23 maggio 2000 il ricorrente
comunicava di non essere in grado di documentare la diminuzione e inoltre
indicava di aver dovuto pagare diversi debiti e di aver aiutato la figlia che
non lavorava con una bambina a carico.
Il problema che si pone all'amministrazione è
pertanto quello di sapere come fu consumata l'intera somma di fr. 84'973.20.
La resistente, consapevole di trovarsi di fronte
ad una situazione particolare ha tuttavia ritenuto utile, in sede ricorsuale,
formulare alcune domande e più precisamente in data 25 agosto 2000 veniva
richiesto al ricorrente di voler nuovamente giustificare i debiti contratti e
di voler quantificare gli aiuti versati ai tre figli (vedi motivazione addotte
con ricorso 20 giugno 2000) invitando lo stesso a voler comunicarci se tali
aiuti erano da considerare donazioni oppure prestiti a tutti gli effetti.
A tutte queste richieste il ricorrente non ha
dato seguito alcuno, limitandosi a trasmetterci, senza commento, copia del
contratto d'affitto nonché copia del libretto postale con alcune spese.
In considerazione a quanto precede giova pertanto
ricordare che, come statuito dal TFA, chi non può dimostrare che le spese sono
state effettuate contro adeguata prestazione non può invocare lo stato attuale
della sostanza, ma deve accettare che ci si informi a proposito dei motivi che
hanno provocato questa diminuzione e, se del caso, il computo della sostanza
ipotetica (Pratique VSI 1994 p. 227).
Lo scopo dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste
avantutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o in parte dei suoi
beni, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina
il diritto alle prestazioni.
Secondo il TFA è quindi giustificato ammettere i
presupposti della rinuncia a sostanza quando l'assicurato dilapida i suoi soldi
liberamente, senza obbligo giuridico e senza aver ricevuto una
controprestazione adeguata.
Nel caso in esame la resistente ha fatto tutto il
possibile per accertare la diminuzione di capitale senza tuttavia poterlo
costatare. A tal proposito giova inoltre ricordare che la procedura in materia
di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio e quindi
all'obbligo delle parti di collaborare.
Ora, alla luce di quanto precede e richiamato
l'obbligo delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dalla
giurisprudenza; considerato che il ricorrente non ha dato seguito alle
richieste specifiche formulate in sede ricorsuale (vedi nostra richiesta del 25
agosto 2000) la resistente ha computato questa sostanza ipotetica ai fini del
calcolo della PC deducendo, dall'ammontare accertato di fr. 84'973.20 al 1°
gennaio 1998, l'importo di fr. 6'000.-- per l'anno 1999 rispettivamente fr.
12'000 per l'anno 2000 come previsto dalle direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI (DPC) marginale 2064." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e
pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’art. 2 le persone
che:
" a)
ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS”
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. pure art. 2 LPC):
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
2.4. Per quanto
attiene alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In
caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr.
16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per
il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18
novembre 1998).
Giusta
l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che
vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali
della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo
forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. A norma
dell’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
" a. le
entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi
per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di
due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia.
Non sono,
invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"
a. le prestazioni dei parenti giusta gli
articoli 328 e seguenti del Codice civile 1);
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di
natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS
o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti
finanziari all'istruzione."
2.6. Nel caso di
specie, il rifiuto della prestazione complementare è riconducibile al computo
del capitale ricavato dalla liquidazione del fondo di previdenza professionale
avvenuta il 10 dicembre 1997 a titolo di sostanza mobiliare (doc. _). Questo
importo ammonta a fr. 84'973.-- oltre al relativo reddito (cfr. notifica di
prestazioni in capitale agli atti dell’amministrazione).
Con il ricorso l'assicurato censura il calcolo effettuato dalla Cassa,
rilevando che il capitale succitato è stato interamente consumato per pagare
debiti arretrati e provvedere al mantenimento dei suoi figli (doc. _, cfr. pure
lettera 23 maggio 2000 agli atti).
Al
proposito, è bene rilevare che la LPC persegue lo scopo di garantire agli
assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p. 225). Di principio, per
stabilire il diritto alla prestazione complementare di un assicurato vengono
presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto
e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a;
RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). Rilevante è
infatti la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per
far fronte ai propri bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a
questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi
in cui tuttavia l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non
è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I
1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Quindi, lo scopo dell’art.
3c cpv. 1 lett. g LPC consiste principalmente nell’evitare che un assicurato si
spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo
giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla
prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l’assicurato spende la sua fortuna per
acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della
sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna
applicabile (DTF 115 V 354).
La
giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l’applicabilità del citato
articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza
controprestazione adeguata. Infatti ha ribadito più volte che il sistema delle
prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo
dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente
ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p.
167 consid. 2b; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).
2.7. In concreto,
occorre dunque accertare se il consumo di capitale da parte dell’assicurato sia
assimilabile ad una rinuncia ai sensi della giurisprudenza federale citata.
In altri termini deve essere indagato sulle ragioni alla base della riduzione
del capitale di fr. 84'973.20 percepito dal ricorrente a liquidazione del fondo
di previdenza professionale.
Al proposito, __________ esplicitamente invitato dalla Cassa a documentare la
diminuzione della somma citata ed a giustificarne l’eventuale consumo, ha
rilevato quanto segue:
"
In risposta alla vostra lettera dove mi chiedete
la documentazione della diminuzione di capitale, passato da fr. 84'973.20.
Io purtroppo non ho più la documentazione però ho dovuto pagare parecchie cose
come: tutte le cure mediche, casse malati, affitto e altri debiti che avevo ed
inoltre ho dovuto aiutare mia figlia che non lavorava ed aveva una bimba a suo
carico (…)." (cfr. lettera del 23 maggio 2000 all'Istituto delle
assicurazioni sociali agli atti)
Pendente
causa, la Cassa ha nuovamente sollecitato il ricorrente a precisare la natura degli
aiuti versati a favore dei figli ed a comprovare i debiti contratti, invano
(doc. _).
2.8. In merito,
va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). È dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non é tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo
delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF
114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.)
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;
DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re
M.P e riferimenti; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni
tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito
al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le
STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid.
3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99
Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi
contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207,
consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.
2.9. Nel caso di
specie, l’assicurato non è riuscito a dimostrare di aver speso l’intero
capitale per pagare debiti arretrati. Dagli atti dell’incarto emerge soltanto
che il conto corrente bancario no. __________a lui intestato e giacente presso
la Banca __________ presentava un saldo di soli fr. 105.-- al 1o
gennaio 1998 e di fr. 89.-- al 1° gennaio 1999. Per il resto, non v’è alcun
elemento nell’incarto che possa suffragare la tesi del ricorrente.
Neppure
__________ ha saputo comprovare di essersi privato della sua fortuna per
assistere i suoi figli (doc. _, cfr. pure lettera 23 maggio 2000 agli atti).
Al
riguardo, è bene ribadire che per consolidata giurisprudenza, v’è rinuncia
quando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l’assicurato o
circostanze attendibili lo giustifichino. Allorquando, tuttavia, l’assicurato
spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il
suo livello di vita e tale circostanza è resa credibile all’amministrazione,
egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l’art. 3c cpv. 1
lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/AI, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.)
Comunque, in merito all’obbligo di assistenza tra parenti, il TFA, in una
decisione dell’8 luglio 1993 in re UFAS/S pubblicata in RDAT I 1994, pag 188 e
seg., ha già avuto modo di ritenere inconcepibile che qualcuno abbandoni tutta
la sua sostanza al punto da cadere nello stato di bisogno, postulando che
costituisce rinuncia senza valido motivo il provvedere al sostegno di un
parente oltre i limiti prescritti dal Codice civile. In altri termini, precisa
l’Alta Corte, ciò “rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione,
ma se è tale da comportare uno stato d’indigenza di colui che si è assunto
detto obbligo è pur sempre configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a
sostanza o parte di essa”.
Alla luce
di quanto precede, questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi, deve constatare
che l’assicurato, sebbene sia stato esplicitamente invitato a farlo
dall’amministrazione (cfr. consid. 2.7.), né in sede d’istruttoria prima della
decisione né tantomeno davanti al TCA è stato in grado di fornire
documentazione atta a comprovare di avere consumato la sua sostanza ottenendo
una controprestazione adeguata.
In simili
circostanze, richiamato l'obbligo delle parti di collaborare all'accertamento
dei fatti sancito dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale,
applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del
23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile
1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in
Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63), conclude che l’importo di fr. 84'973.20 proveniente
dalla liquidazione del fondo di previdenza professionale dell’assicurato deve
valere quale rinuncia ai sensi della giurisprudenza federale citata.
2.10. Per quanto
attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuate
dall’amministrazione, si rileva che a norma dell’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il
Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle
spese riconosciute, nonché della sostanza
Per
l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Inoltre,
secondo l’art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990,
l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è
ridotto annualmente di frs. 10'000.--. Il valore della sostanza al momento
della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno seguente
la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC).
Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore
dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio
1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla
Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa
integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima
volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990
in re V.A.).
Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC
secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l’importo ridotto
della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.
2.11. Alla luce
delle disposizioni citate, nel caso di specie, il calcolo della sostanza
computabile deve essere effettuato sulla base dell’art. 17a OPC.
Visto che
l’assicurato ha ritirato la capitalizzazione del fondo di previdenza accumulato
presso la __________ nel dicembre del 1997, l’importo di frs. 84'973.— da
computare ai fini del calcolo della prestazione complementare mensile del
signor __________ a titolo di sostanza deve essere riportato invariato al 1°
gennaio 1998 e ridotto annualmente di frs. 10'000.— solo a decorrere dal 1°
gennaio 1999. Esso assomma dunque a fr. 74.973.— per il 1999 ed a fr. 64'973.—
a contare dal 2000.
L’amministrazione
infatti, ha erroneamente applicato il marginale 2064.3 delle Direttive UFAS
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 1990 che
recita:
"
Durante la revisione di una PC in corso non si
deve approfondire la questione a sapere se c’è stata una rinuncia alla sostanza
quando quest’ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai frs. 6'000
a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall’ultima revisione
periodica.”
Questa norma,
atta a facilitare il lavoro dell’amministrazione in caso di revisione della
prestazione complementare, non può essere utilizzata né per evitare di tener
conto di una rinuncia alla sostanza allorché essa è dimostrata, né tantomeno
per diminuire il normale consumo di sostanza annuale di fr. 10'000.— (cfr.
consid. 2.9.). Quest’ultimo importo deve dunque essere ritenuto per analogia in
questo contesto (cfr. STCA del 4 maggio 2001 in re D.C.).
Infatti,
secondo la dottrina
« Für
eine vereinfachte Prüfung von Vermögensreduktionen durch die Durchführungsstellen
hat sich folgende Praxis bewährt :
-
Bei einer Neuanmeldung kann der Berechnung der
Zusatzleistungen die tatsächliche Vermögenssituation zugrundegelegt werden,
wenn das Vermögen innert der letzten fünf Jahre vor der Anmeldung um weniger
als Fr. 30'000.—abgenommen hat.
-
Bei der periodischen Ueberprüfung einer laufenden Zusatzleistung
braucht die Frage, ob eine relevante Verzichtshandlung vorliegt, nicht geprüft
zu werden, wenn vom Vermögen nur bis Fr. 6'000.—pro Jahr verbraucht worden
sind. »
(cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.)
Tuttavia,
anche nel caso di una nuova domanda PC, allorché si è rinunciato a sostanza, la
stessa deve essere computata quale rinuncia anche se negli ultimi cinque anni
dalla domanda PC si è ridotta per un importo inferiore a fr. 30'000.-- (cfr.
Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.).
Inoltre, è
bene rilevare che per il marginale 2064.1 delle DPC in vigore dal 1° gennaio
1995, nel caso di nuova domanda PC, l’ufficio PC verifica se vi è stata una
rinuncia a beni patrimoniali. I beni patrimoniali a cui si è rinunciato sono
presi in considerazione nel calcolo delle PC allo stesso modo in cui è
considerata la sostanza alla quale non si è rinunciato. Secondo l’art. 17a OPC,
per il calcolo delle PC si deve diminuire l’importo degli elementi della
sostanza a cui si è rinunciato di 10'000.— ogni anno (cfr. DPC 2064.4 e 2064.5
in vigore dal 1° gennaio 1996 rispettivamente 1990).
Ora,
vista la modifica del capitale computabile citata, il reddito non privilegiato
dell’assicurato per il 1999 ammonta a fr. 24'791.— ed a fr. 23'713.-- per il
2000.
Tuttavia, posto che nel 1999 il reddito dell’assicurato eccede comunque il suo
fabbisogno vitale e che nel 2000 il diritto alla PC deve essere parimenti
limitato al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria,
le decisioni impugnate devono essere confermate ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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