AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.51
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00051
RS/sc
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2000 di
contro
le decisioni del 25 maggio 2000 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni 25 maggio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa)
ha accolto la richiesta di prestazione complementari di __________
limitatamente, tuttavia, al riconoscimento del premio dell'assicurazione
malattie obbligatoria con effetto dal 1° dicembre 1999 e dal 1° gennaio 2000.
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espresso:
"
(…)
- Il
fabbisogno vitale esposto in fr. 24'690.-- (marito + moglie) è evidentemente
troppo basso in quanto già la rendita AVS fissata in fr. 27'024.-- non ci
permette di coprire le spese.
Infatti
l'aiuto finanziario dei nostri figli ci è indispensabile. Per evidenti motivi
di scomodità (vivere in cima a una valle implica vari problemi legati alla
mobilità) disponiamo di una macchina che ci permette il movimento ma ci crea
enormi costi.
Chiedo
pertanto che il fabbisogno vitale venga esposto in maniera più reale!
- A
livello di cassa malati ci deve pure essere un errore in quanto dal vostro
calcolo risulta un contributo fisso per assicurazione di fr. 5'952.- con
deduzione di un sussidio cantonale ipotetico di fr. 5'952.-quindi costi pari a
fr. 0.-.
Sarebbe
bello, ma in realtà dedotto il sussidio cantonale pari a fr. 159.90 per persona
paghiamo ancora per anno la bellezza di fr. 3'838.- totali.
Chiedo
pure per questa posizione l'inserimento della giusta cifra per il calcolo del
fabbisogno totale.
- Le
spese di manutenzione dei fabbricati esposte in fr. 600.-- sono pure fittizie
in quanto, come ogni proprietario lo sa, non si finisce mai di pagare per la
manutenzione. Inoltre abitando in una casa molto vecchia senza alcuna comodità,
si deve continuamente effettuare piccole riparazioni che si aggirano sui fr.
2'000.- annui.
Chiedo
che tale cifra venga presa in considerazione e che la cifra di fr. 2'400.--
esposta per l'usufrutto venga annullata." (Doc. _)
1.3. Con risposta
11 agosto 2000 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso con le
seguenti motivazioni:
"
(…)
Per quanto concerne il limite di reddito per coniugi l'art. 3b
cpv. 2 LPC stabilisce che l'importo destinato per la copertura del fabbisogno
vitale annuo ammonta a fr. 24'690.‑ e pertanto lo stesso va senza dubbio
riconfermato.
Per quanto riguarda il premio di cassa malati giova invece
ricordare che per il calcolo della prestazione complementare non viene
considerato il premio lordo di ogni singola cassa malati bensì il premio medio
stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna.
Nel caso specifico il premio annuo per adulti ammonta a fr. 2'951.‑
per il 1999 rispettivamente a fr. 2'976.‑ per l'anno 2000. Questi importi
vengono a loro volta dedotti dal calcolo della PC ed in seguito girati
all'Ufficio dell'assicurazione malattia il quale provvede al pagamento
dell'intero premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie direttamente alla rispettiva cassa malati.
Le spese di manutenzione di fabbricati sono per contro dedotte in
base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di
domicilio. Nel caso di specie in ragione del 25% del reddito proveniente dalla
sostanza immobiliare (art. 16 cpv.1 OPC) e pertanto quanto considerato nel
calcolo, in ragione di fr. 600.(25% di fr. 2400.‑), non può essere
modificato.
Stessa sorte dicasi per quanto concerne l'importo di fr. 2'400.‑
(pos. 30 della tabella di calcolo PC) computato a seguito dell'atto di
donazione, con costituzione di un diritto di abitazione del 16 giugno 1965,
redatto dall'avv. __________.
Orbene, alla luce di quanto precede e considerato come le
decisioni risultino corrette e conformi alle vigenti disposizioni legali in
materia di PC la resistente non può che chiedere a codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando le
decisioni impugnate." (Doc. _)
1.4. Con scritto
22 agosto 2000 l'assicurato ha osservato:
"
(…)
Come altro mezzo di prova che il fabbisogno
vitale esposto in fr. 24'690.-- è troppo basso (già la rendita AVS fissa un
fabbisogno vitale di fr. 27'024.-- e quindi esistono delle incoerenze) le
inviamo copia di due attestati medici (28.1.98 - 13.11.98) che dimostrano che
il nostro stato di salute ci crea enormi spese e problemi vari." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II
pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994
p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione
della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e
9).
2.2. In virtù
dell'art. 2a LPC hanno tra l'altro diritto alla prestazione complementare le
persone anziane che:
"
a. ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS"
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.4. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo
di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per
coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755
per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e
successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.6. Il
ricorrente sostiene che l'importo di fr. 24'690.-- ritenuto dalla Cassa a
titolo di fabbisogno vitale non sia sufficiente a far fronte alle proprie spese
di sostentamento.
Tuttavia,
come menzionato sopra, è la legge medesima che prevede gli importi minimi e
massimi da computare nel calcolo delle PC per la copertura del fabbisogno
vitale.
L'importo
di fr. 24'690.--, considerato dal cantone Ticino sulla base dell'art. 5 cpv. 1
lett. a LPC, si riferisce al costo delle necessità primarie ed essenziali degli
assicurati, per cui esso si applica a tutti i coniugi indipendentemente dalle
reali spese.
Esso ha
unicamente lo scopo, insieme con le altre voci indicate dall'art. 3b LPC, di
permettere agli assicurati di disporre di un reddito minimo.
Pertanto
le censure sollevate dal ricorrente non trovano alcun valido fondamento nella
legge (cfr. consid. 2.1.).
2.7. Il reddito
della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni
complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Da ciò
emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello
dell'usufruttuario e del beneficiario di un diritto di abitazione va computato.
Giusta
l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal
subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del cantone di domicilio e se tali criteri non esistono,
secondo quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 100).
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993
II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve
corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue
installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di
condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361;
438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative,
Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi
della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)".
Per ragioni di praticità e
di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari
verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale
dell’immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore dopo il 1.
gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra il 1.
gennaio 1986 e il 1. gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1. gennaio
1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore
di stima ufficiale ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle
stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la
compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare
del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di
principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. CDT n.
24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
In ogni
caso, secondo la LPC inoltre per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito
da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti
servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono
autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC).
Nella
fattispecie con rogito del 16 giugno 1965 i figli dell'assicurato, __________,
__________ e __________, hanno costituito in favore della madre __________,
moglie del ricorrente, un diritto di abitazione vita natural durante sopra gli
immobili siti a __________, ricevuti in donazione dalla cognata dell'assicurato
(cfr. pubblico istromento 16.06.1965 agli atti dell'amministrazione).
Il valore
locativo degli immobili oggetto del diritto di abitazione ammonta a fr.
2'400.-- (cfr. estratto fiscale, elementi della tassazione di __________,
__________ e __________, agli atti dell'amministrazione).
Tale
somma deve essere considerata nel calcolo delle PC a titolo di reddito non
privilegiato (cfr. art. 3c cpv. 1 lett.b LPC; consid. 2.6.), al contrario di
quanto affermato dal ricorrente, il quale contesta la computazione del valore
del diritto di abitazione, ma non il relativo importo.
2.8. L'assicurato
chiede pure che le spese di manutenzione dei fabbricati siano tenute conto in
modo più elevato.
Al
riguardo va, tuttavia, rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale
specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati
sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata
dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese
effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese
effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di
computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al
contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere
la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re
J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15
gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du
revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
all'art. 2 Reg.LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle
Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se
l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo
fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Di
conseguenza, nel caso di specie, essendo la costruzione stata edificata
sicuramente prima dell'anno 1965, anno in cui è stato costituito il diritto di
abitazione sugli immobili di __________ (cfr. rogito dell'avv. __________
16.06.1965), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno computati
fr. 600.-- (25% del valore locativo).
Tale
importo è stato correttamente applicato dalla Cassa nei suoi calcoli (cfr. doc.
_).
2.9. Va, inoltre,
osservato, che nel contesto delle prestazioni complementari la pigione è
riconosciuta quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a
persone che vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o
un diritto di domicilio nell'abitazione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni
complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo.
Giusta
l'art. 16a LPC:
"
nei confronti di persone che abitano un immobile
di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv.
1).
Il capoverso 1 si applica pure alle persone che
beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione
sull'immobile che esse abitano (cpv. 2).
L'ammontare annuo del forfait è di 1'680 franchi
(cpv. 3)."
Sulla
base di quest'ultimo capoverso, dunque, la somma del valore locativo
dell'immobile e delle spese può essere riconosciuta al massimo fino a
concorrenza degli importi massimi stabiliti dai Cantoni per le spese di
pigione, pari per tutti i Cantoni a fr. 12'000.-- per le persone sole e
fr.13'800.-- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a
una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, op. cit. pag. 87).
In casu,
pertanto, l'importo di fr. 4'080.-- di cui ha tenuto conto la Cassa (cfr. doc.
_ e _) non presta il fianco a critiche. Esso, infatti, corrisponde alla somma
di fr. 2'400.--, equivalenti al valore locativo del diritto di abitazione, e di
fr. 1'680.--, relativi al forfait per le spese accessorie. Dal momento che tale
ammontare non eccede l'importo massimo per le spese di pigione, pari a fr.
13'800.--, esso è stato inserito totalmente nel conteggio.
2.10. Per quanto
attiene all'inserimento nel calcolo delle PC del premio effettivo
dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie, richiesto dal
ricorrente, va osservato che giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. c LPC in vigore dal
- gennaio 1998 (cfr. consid. 2.5.) vengono riconosciuti, a titolo di spese i
premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l’assicurazione malattia.
La lett.
d del medesimo articolo precisa tuttavia che, a titolo di spesa, viene
riconosciuto un
" importo
forfetario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
L’importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura
infortuni);"
In
proposito il Messaggio del Consiglio federale relativo alla terza revisione
della PC precisa che
" Fino
alla fine del 1995, i premi di assicurazione malattie per l'assicurazione di
base delle cure medico-sanitarie sono stati dedotti. Per quanto concerne i
premi delle assicurazioni complementari, si sono potuti dedurre solo la parte
necessaria per coprire le spese di degenza nella camera comune di uno
stabilimento ospedaliero pubblico o di utilità pubblica. Riguardo alla
riduzione dei premi prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie
(LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996, i premi di assicurazioni
malattie non possono più essere dedotti nel sistema delle prestazioni
complementari. Per compensare la soppressione di tale deduzione, i limiti di
reddito stabiliti al vigente articolo 2 capoverso 1 LPC subiscono un aumento
unico il cui importo é determinato dal nostro Collegio (cfr. disposizione
transitoria alla modificazione della LPC).
A partire dal 1997,
i Cantoni devono aumentare in modo imperativo i limiti di reddito.
Tale correzione deve
essere integrata in modo costruttivo nella 3a revisione delle PC. Si
prevede pertanto d'introdurre nelle spese riconosciute un importo cantonale
annuo forfetario, volto a coprire l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. Tale importo forfetario deve corrispondere al premio medio
cantonale. questa spesa coprirebbe l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Tale importo forfetario non può
prendere in considerazione né l'assicurazione d'indennità giornaliera
facoltativa né eventuali assicurazioni complementari per la camera semi-privata
o privata."
L’art. 3a
cpv. 7 lett. i LPC prevede che il Consiglio federale disciplina la
coordinazione con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
l’art. 1 dell’Ordinanza federale sui premi medi cantonali del 1999
dell’assicurazione delle cure medico sanitarie, per il calcolo delle
prestazioni complementari il premio medio per gli adulti del Canton Ticino è
pari a fr. 2’951 e nel 2000 a fr. 2'976.--.
L’importo
computato dalla Cassa, che non coincide quindi con il premio effettivo dovuto
all’assicurazione malattia dalla ricorrente, è corretto.
2.11. Occorre, in
ogni caso, segnalare che nel caso in esame, il totale delle spese riconosciute
supera i redditi complessivi di fr. 4'121 nel 1999 e di fr. 4'171 nel 2000
(cfr. doc. _ e _). La Cassa ha dunque giustamente riconosciuto all'assicurato
il pagamento del suo premio obbligatorio e di quello della moglie.
Infatti,
l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della prestazione complementare
annua enuncia che:
"
I beneficiari di prestazioni complementari annue
ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della
differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a
quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre,
l'art. 26a OPC prevede che:
"
L'ammontare massimo della prestazione
complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato
dell'ammontare forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie
secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste
due disposizioni, entrate in vigore il l 1° gennaio 1998 a seguito della terza
revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla
riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal
(cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.).
Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo
contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della
determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997
concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull'assicurazione malattia, pag. 5).
In Ticino
era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai
cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3
della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale
riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio
del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di
applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
"
Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli
assicuratori."
Giova,
comunque, rilevare che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte
attraverso la LPC (tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio
cantonale) e in parte attraverso i sussidi LAMal.
Pertanto,
dal momento che al ricorrente è stato riconosciuto il pagamento del suo premio
lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e di quello
della moglie, le censure dell'assicurato in merito agli ingenti premi da
versare alla sua Cassa malati sono prive di oggetto.
2.12. Alla luce di
quanto esposto, occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa nelle
decisioni oggetto del ricorso a questo Tribunale (cfr. doc. _ e _) non può
essere censurato.
Il
ricorso deve, di conseguenza, essere respinto e le decisioni 25 maggio 2000
della Cassa, le quali hanno riconosciuto all'assicurato il diritto alle
prestazioni complementari limitatamente al pagamento del premio lordo
dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie, confermate.
2.13. Il ricorrente
sostiene inoltre di dover sopportare i costi per le cure mediche causate dal
suo stato di salute e da quello della moglie (cfr. consid. 1.4.).
Secondo
l’art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono, oltre alla PC annua
versata ogni mese, il rimborso delle spese di malattia e invalidità (cfr. art.
3 lett. b LPC). La franchigia a carico degli assicurati va considerata quale
spesa di malattia.
Per
l'art. 3d cpv. 1 LPC
"
1 I
beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso
delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate:
a. di dentista;
b. di aiuto, di cure e di assistenza a
domicilio e in strutture diurne;
c. per dieta;
d. di trasporto fino al più vicino luogo di
cura;
e. di mezzi ausiliari e
f. di partecipazione alle spese giusta
l'articolo 64 LAMal."
Secondo
l'art. 6 OMPC
"
La partecipazione ai costi ai sensi dell'articolo
64 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) è rimborsata per le
prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo l'articolo 24 LAMal."
Se
l'interessato non ha diritto alla PC, in quanto i redditi superano il
fabbisogno (cfr. art. 3d lett. f LPC; art. 19 lett. f. OPC AVS/AI) la
partecipazione ai costi di malattia è rimborsabile alle seguenti condizioni:
" Persone
con un’eccedenza di redditi (redditi determinanti superiori alle spese riconosciute)
hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità se adempiono
le altre condizioni previste dall’art. 2 LPC.
Il rimborso
corrisponde alle parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria
dei redditi” (art. 19 cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI).
Solo dopo
aver utilizzato le eccedenze dei redditi gli assicurati potranno, quindi,
chiedere il rimborso delle spese di malattia.
La terza
revisione delle PC ha in particolare introdotto una nuova regolamentazione per
quanto riguarda il rimborso delle spese di malattia (cfr. Messaggio del 20
novembre 1996 p. 5; 13ss; E. Carigiet - U. Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/AI, Zurigo 2000, p. 124 seg.).
In
particolare il Consiglio federale ha evidenziato che:
"
La LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 1996,
modifica la situazione esistente in materia di rimborso delle spese di
malattia. Finora vi erano beneficiari di PC che non erano affiliati a nessuna
assicurazione malattie. Le prestazioni complementari rimborsavano loro quindi
le spese di malattia entro i limiti della quota disponibile (cfr. in merito il
n. 213.2). Con l'introduzione del regime obbligatorio, tali rimborsi sono
soppressi. Le prestazioni complementari possono d'ora in avanti limitarsi a
prendere a carico l'importo della franchigia delle assicurazioni malattie, i
costi dentari, le spese spitex non coperte dall'assicurazione malattie e le
spese dei mezzi ausiliari. Il fattore più importante consiste nell'assunzione
delle spese spitex (aiuto domestico, parenti e terzi a terminate
condizioni)."
e precisa
"
Capoverso 1: ai
sensi dell'articolo 64 LAMal, gli assicurati devono partecipare ai costi delle
prestazioni ottenute. L'articolo 24 LAMal enumera le prestazioni
dell'assicurazione malattie prese a carico nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In base ad esso, i costi delle
prestazioni definite agli articoli 25-31 LAMal sono presi a carico. In tali
articoli sono inoltre menzionati i costi dei medici e dei medicamenti. Se le
prestazioni complementari prendono a carico la partecipazione ai costi, esse
assumono indirettamente anche i costi del medico e quelli dei medicamenti. Di
conseguenza, contrariamente alla legge in vigore, non è più necessario
menzionare espressamente i costi dei medici e dei medicamenti nel testo di
legge. Questi ultimi sono interamente coperti visto che l'assicurazione
malattie li rimborsa deducendo la partecipazione ai costi e le prestazioni
complementari prendono a carico tale partecipazione ai costi."
Con
l'entrata in vigore della LAMal i costi di malattia rimborsabili tramite le PC
si sono ridotti. La vecchia LAMI non prevedeva, infatti, un'assicurazione
malattia obbligatoria, di conseguenza i costi di coloro che non erano
assicurati venivano pagati tramite le PC, che aveva previsto una
regolamentazione dettagliata.
Dal 1.
gennaio 1996, quindi, essendo entrata in vigore l'assicurazione malattia
obbligatoria, possono essere assunti solo i costi di malattia per i quali
l'assicurazione obbligatoria eroga prestazioni, che, come sopra esposto,
consistono nella franchigia e nella partecipazione ai costi.
Al
riguardo Carigiet e Koch osservano:
"
Die EL berücksichtigt die Kostenbeteiligung nach
Art. 64 KVG an Kosten für Leistungen, welche die obligatorische Krankenpflegeversicherung
nach Art. 24 KVG übernimmt (Art. 6 ELKV). Die Kostenbeteiligung besteht aus der
Franchise und 10% der die Franchise übersteigenden Kosten (Selbstebehalt). (…)
Werden Leistungen aus Zusatzversicherungen
erbracht, können die Restkosten nicht von der EL übernommen werden (ausgenommen
hiervon sind Zahnbehandlungen, SPITEX-Leistungen, Haushalthilfe, Badekuren,
Erholungskuren, Trasporte und Hilfsmittel)." (cfr. Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 124-125)
Nel caso
in esame, poiché l’assicurato ha diritto alla PC, benché sia limitata al
pagamento del premio lordo dell'assicurazione malattia obbligatoria, la
partecipazione ai costi va rimborsata integralmente. Questo Tribunale non può
tuttavia pronunciarsi sulla questione, in quanto l’amministrazione non ha
emesso alcuna decisione in merito (DTF 112 V 81). Su questo punto il ricorso è
pertanto irricevibile e l’incarto va trasmesso all’amministrazione, per ragione
di competenza, affinché si pronunci sul rimborso delle eventuali franchigie e
partecipazione alle spese.
Va
ricordato, in ogni caso, che giusta l'art 2 lett. a OMPC le spese di malattia
sono rimborsate unicamente se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla
fatturazione.
2.14. Per quanto
riguarda il diritto al rimborso dei costi necessari all'acquisto di supporti
plantari (cfr. doc. _ allegato a doc. _) per la moglie del ricorrente si rileva
che, come per le spese di malattia, anche i costi per i mezzi ausiliari sono
rimborsati se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione (cfr.
art. 2 lett. a OMPC).
Nel caso
concreto l'attestato medico del dr. __________ risale al mese di gennaio 1998,
per cui appare inverosimile che questa spesa possa ancora essere rimborsata.
Inoltre
per l’art. 16 OMPC
"
1 Nell'ambito
dell'articolo 3d capoverso 1 lettera e LPC, i beneficiari di prestazioni
complementari hanno diritto al rimborso delle spese d'acquisto o alla consegna
in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di
trattamento e di cura) elencati in allegato. I mezzi ausiliari e gli apparecchi
ausiliari designati in allegato da un asterisco (*) sono consegnati solamente
in prestito.
2 I
beneficiari di prestazioni complementari hanno inoltre diritto a un rimborso
corrispondente a un terzo del sussidio dall'AVS per i mezzi ausiliari:
a. che figurano nell'allegato dell'ordinanza del 28 agosto 1978
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurato per la vecchiaia
(OMAV); e
b. per cui l'AVS ha erogato un sussidio.
4 Il
diritto al rimborso può essere fatto valere solo in quanto il mezzo ausiliario
non sia consegnato dall'AVS, dall'AI o dall'assicurazione malattie. Gli
apparecchi di trattamento e di cura ai sensi della sezione II dell'allegato
sono dati in prestito solo per le cure a domicilio.
5 Le spese
di acquisto e di locazione sono rimborsate, in quanto si tratti di mezzi
ausiliari semplici e adeguati."
L'allegato
OMPC prevede che vengano rimborsati solo i costi per le modifiche costose di
scarpe fabbricate in serie.
In
concreto non è dato sapere esattamente in cosa consistono i supporti plantari
di cui all'attestato medico del dr. __________ (cfr. doc. _). Non è neppure
noto se la moglie dell'assicurato riceve questi mezzi ausiliari dall'AVS (cfr.
art. 43ter LAVS), dall'AI (cfr. art. 21 LAI) o dall'assicurazione malattie
(cfr. art. 25 cpv. 2 lett. b e art. 52 LAMal). Si ricorda, comunque, che l'art.
2 OMAV prevede unicamente il diritto a mezzi ausiliari quando essi sono
necessari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire
contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia e che per quanto
concerne le calzature la lista è limitata alle scarpe ortopediche su misura.
In simili
condizioni il TCA non può esprimersi sulla questione, anche a motivo del fatto
che, in ogni caso, pure su questo aspetto l'amministrazione non si è
pronunciata con decisione formale impugnabile
Di
conseguenza anche su questo punto il ricorso è irricevibile e l’incarto va
trasmesso all’amministrazione, per ragione di competenza, affinché si pronunci
sull'eventuale rimborso delle spese per l'acquisto dei mezzi ausiliari.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.- L’incarto è
trasmesso alla Cassa di compensazione, per ragione di competenza, affinché
statuisca sul rimborso, a favore di __________, della franchigia, della
partecipazione ai costi di malattia e delle spese per i mezzi ausiliari.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster