AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.47
Data decisione, Autorità:
13.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00047
MB/sc
Lugano
13 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 maggio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 12 maggio 2000, con effetto dal 1° aprile 2000 la Cassa cantonale di
compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta di __________,
tendente all'assegnazione di una prestazione complementare mensile (doc. _).
Secondo l'amministrazione i redditi di cui dispone l'assicurata supererebbero
il suo fabbisogno.
1.2. Con
tempestivo ricorso 8 giugno 2000, l’interessata ha impugnato la decisione
dell'amministrazione, precisando che:
"
(…)
Richiedo in particolare una revisione del
calcolo, poiché l'importo della sostanza computabile, fr. 181'703.--, non è
corretto in quanto il ricavato della vendita del terreno che possedevo a
__________, l'ho donato a mia figlia __________ dieci anni orsono. Purtroppo
per circostanze sfavorevoli mia figlia già dopo pochi anni non possedeva più un
centesimo di quanto aveva ricevuto.
Per quanto mi concerne, nel frattempo ho subito
delle operazioni e tutt'oggi il mio stato di salute è precario.
Fortunatamente nel corso di questi anni, mio
figlio __________ ha potuto aiutarmi finanziariamente per supplire alle
mancanze d'entrata, provvedendo al pagamento di molte fatture mediche di ogni
genere. Spesso mi ha aiutato anche nelle spese ricorrenti di sostentamento
specialmente nei periodi in cui il controvalore della pensione americana era
molto basso a causa del dollaro debole rispetto al franco svizzero.
Praticamente in dieci anni egli mi ha aiutato con
alcune decine di migliaia di franchi
Attualmente anche mia figlia __________, nel suo
limite del possibile, mi aiuta attivamente negli spostamenti per le visite
mediche, i continui controlli in ospedale, la spesa ed il governare la casa,
contribuendo a farmi risparmiare parecchio denaro che altrimenti dovrei
spendere in mezzi di trasporto e aiuti domiciliari." (Doc. _)
1.3. Con risposta
15 settembre 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, adducendo le
seguenti motivazioni:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti si rilevano i seguenti elementi.
1 . in data 6
luglio 1990, con atto notarile dell'avv. __________, l'assicurata dopo aver
preliminarmente frazionato la part. __________RFD di __________ e formato due
nuove particelle, la N. __________rispettivamente la N. __________, procedeva
alla donazione della N. __________al figlio e alla nuora __________ e
__________ mentre, sempre nello stesso giorno, la Signora __________ vendeva
al Signor __________ la particella __________, libera da ipoteche, al prezzo
di fr. 217'600.‑;
- con
dichiarazione scritta la Signora __________ confermava inoltre di aver donato,
in data 6 luglio 1990, la somma di fr. 217'600.‑ ricavata dalla vendita
di metà della particella sita nel comune di __________ alla figlia __________.
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g. occorre computare nel calcolo di
PC tutte le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato per
cui, oltre all'importo di fr. 217'600.‑ donati alla figlia, la resistente
ha quindi chiesto all'Ufficio cantonale di stima, in ossequio all'art. 17 cpv.
4 OPC, la perizia tecnica atta a stabilire il valore venale della particella N.
__________, libera da ipoteche (prato di mq. 544) donata al figlio senza
contropartita alcuna.
A perizia conclusa l'Ufficio preposto ha potuto stabilire un
valore corrente della sostanza di fr. 136'000.‑ che aggiunti all'importo
di fr. 217'600.‑ dava un totale complessivo della sostanza alienata di
fr. 353'600.‑.
In sede ricorsuale abbiamo tuttavia appurato che la resistente,
nel calcolo notificato, è incorsa in un errore di valutazione e più
precisamente dal totale donato (fr. 353'600.‑) é stato dedotto, oltre al
normale ammortamento annuo di fr. 10'000.previsto dall'art. 17a cpv.1 (fr.
10'000.‑ x 10 = fr. 100'000.‑) anche un importo, non giustificato,
di fr. 60'000.‑ (fr. 6'000.‑ x 10 = fr. 60'000.‑) quale
capitale consumato senza documentazione (marg. 2064 DPC).
Alla luce di quanto precede abbiamo pertanto ricalcolato la
prestazione partendo dal capitale di fr. 353'600.‑ deducendo in seguito
fr. 100'000.‑ quale ammortamento annuo rispettivamente fr. 11'897.‑
di imposta sul maggior valore immobiliare. Il nuovo importo considerato per il
calcolo alla pos. 49 della tabella di calcolo PC deve quindi essere rettificato
a fr. 241'703.‑ e di conseguenza il rifiuto alla PC viene riconfermato ma
il nuovo superamento del limite di reddito passa dai precedenti fr. 11'753.‑
agli attuali fr. 18'533.‑.
Orbene, tutto ben considerato, si chiede pertanto a codesto lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso cosi
come proposto dalla resistente." (Doc. _)
1.4. In data 27
settembre 2000, l'assicurata, rappresentata dal figlio, ha presentato la
replica:
"
(…)
In riferimento agli elementi rilevati dall'istituto delle
Assicurazioni Sociali Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG e più
precisamente al valore di vendita della particella __________di fr. 217'600,‑‑
e delle deduzioni «non giustificate» di fr. 60'000.‑‑, desidero
precisare quanto segue:
anche se probabilmente non è di importanza rilevante per una
decisione in merito, mia sorella __________ ha potuto dimostrare come in
pochissimi anni i fr. 217'600,‑‑ furono stati spesi, tanto da
ritrovarsi a sua volta in situazione precaria e dover richiedere l'assistenza,
nonché l'esenzione dal pagamento delle imposte. Tale richieste furono accettate
nel 1995 anche se fortunatamente ha potuto rinunciare all'assistenza in quanto
in quell'anno trovò lavoro.
Mia madre ha effettivamente dovuto vivere con miseri fr. 1'100.‑‑/1'200.‑‑
mensili per quasi dieci anni. Fortunatamente ha potuto contare sul mio aiuto
finanziario.
Pertanto fr. 60'000.‑‑ «non giustificati» in dieci
anni mi sembrano pretenziosi." (Doc. _)
1.5. In data 21
dicembre 2000 il TCA ha chiesto chiarimenti alla Cassa, che ha trasmesso la
propria risposta il 5 gennaio 2001.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa di compensazione per stabilire
il diritto alla PC della ricorrente. Quest'ultima sostiene al riguardo di aver
donato il ricavato della vendita di un terreno di sua proprietà alla figlia,
che, dopo pochi anni già non possedeva più nulla.
Preliminarmente
va rilevato che, scopo della prestazione complementare è quello di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art.
93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene
dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su
queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989
pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo
obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag.
448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una
doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo
garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992
p. 225).
2.3. Nel merito
l’art. 2a LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni giusta l’articolo 2 le
persone che:
"
a) ricevono una rendita di vecchiaia
dell’AVS;"
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In
caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1
gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr.
16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per
il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18
novembre 1998).
Per
l'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
" a. le
entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi
per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di
due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e
le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.7. Per
stabilire la PC di __________ la Cassa di compensazione ha tenuto conto del
controvalore della sostanza alienata ai figli, in particolare di un immobile
ceduto gratuitamente al figlio, rispettivamente del controvalore ricavato dalla
vendita di un terreno e ceduto alla figlia così come del relativo reddito
ipotetico.
Al
riguardo va precisato che per il calcolo della PC dovuta ad un assicurato,
vengono computati solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di
cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I
1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen,
Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). Irrilevante è infatti il fatto che
l'interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni
esistenziali, non il motivo che ha prodotto questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi
in cui tuttavia l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non
è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225
consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397
consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera che vi è rinuncia a sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vart. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p.
189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).
In
conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste
avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei
suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il
reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia
l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per
migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza
l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
2.8. Nel caso in
esame è incontestato che l'assicurata ha ceduto ai suoi due figli i beni di sua
proprietà, descritti al considerando precendente.
Del resto
risulta comprovato che il 6 luglio 1990 l'assicurata ha donato al figlio e alla
nuora in ragione di 1/2 ciascuno l'immobile no. __________sito nel Comune di
__________ costituito di terreno (cfr. rogito del notaio __________ agli atti dell'amm.).
L'immobile
no. __________è invece stato venduto il medesimo giorno a __________ per fr.
217'600. L'imposta versata dall'interessata sul maggior valore immobiliare
risulta di fr. 11'897.
Il
controvalore della vendita è stato utilizzato dalla ricorrente per il
sostentamento della figlia, trovatasi in difficoltà finanziarie (cfr. documenti
agli atti amm.; cfr. domande di PC del 1991 e del 1995;).
In
proposito la Cassa si era già espressa nel 1995: con decisione cresciuta in
giudicato, aveva in particolare accertato che l'assicurata aveva rinunciato a
sostanza nei confronti della figlia.
La
ricorrente ha pertanto rinunciato a sostanza, senza controprestazione adeguata
ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
2.9. Per quanto
riguarda l'ammontare computabile, a titolo di sostanza alienata, nella
decisione impugnata la Cassa ha considerato fr. 181'703. Nella risposta di
causa l'amministrazione ha tuttavia precisato che l'importo computabile, dopo
deduzione di ammortamenti, per fr. 100'000, è in realtà di fr. 241'703. La
Cassa avrebbe infatti erroneamente tenuto conto di fr. 60'000 a titolo di
capitale consumato senza documentazione.
2.10. Secondo
l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per
l'art. 17 cpv. 1 e 4 OPC -AVS/AI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1999
"
- La valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata
le regole
stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio.
- La sostanza immobiliare che non serve
d'abitazione al richiedente
o a una persona compresa nel calcolo
delle prestazioni
complementari deve essere computata al
valore corrente."
Secondo
il capoverso 5
"
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore".
Per il
capoverso 6
"
invece del valore venale, i Cantoni possono
applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la
ripartizione fiscale cantonale”
In
proposito va rilevato che il Canton Ticino non ha optato per il metodo di
calcolo previsto introdotto all'art. 17 cpv. 6 OPC AVS/AI, bensì applica, anche
dopo il 1 gennaio 1999, il capoverso 4 dell’art. 17, così come la relativa
giurisprudenza.
Dall'art.
17a cpv. 2 OPC AVS/AI risulta, inoltre, che il valore venale va stabilito al
momento della rinuncia.
2.11. Alla luce
della summenzionate disposizioni, con effetto dal 1 gennaio 1999, in caso di
rinuncia a sostanza dev'essere computato il valore venale.
Correttamente,
quindi, pendente causa l'amministrazione ha fatto esperire una perizia
dall'Ufficio stima per stabilire il valore venale del fondo donato al figlio e
alla nuora nel 1990.
2.12. Secondo la
prassi del TFA, per determinare il valore commerciale degli immobili
computabili l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Per la
determinazione del valore corrente degli immobili, l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio. A mente dell’Alta Corte federale sarebbe,
infatti, inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in
base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
Nel
canton Ticino la Cassa affida il compito di stabilire il citato all’Ufficio
stima. In proposito il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, ha già
avuto modo di confermare l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re
S.S).
2.13. In concreto
l'Ufficio stima ha stabilito in fr. 136'000 il valore venale del fondo no.
__________sito nel Comune di __________ e donato al figlio. L'importo non è
contestato e non vi è motivo per ritenerlo inaffidabile. Esso può quindi essere
posto alla base del presente giudizio.
Dall'importo
computato a titolo di sostanza alienata pari a fr. 353'600 (fr. 136'000 e fr.
217'600), la Cassa ha poi dedotto fr. 100'000 a titolo di ammortamenti.
Ai sensi
dell’art. 17a cpv. 1 OPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1990, l’importo
computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto
annualmente di fr. 10’000.-.
Il valore
della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1°
gennaio dell’anno che segue la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (art.
17a cpv. 2 OPC).
Le parti
di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore
dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1. gennaio
1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).
La giurisprudenza
ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1. gennaio
1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1. gennaio 1991 (DTF
119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.).
Dal 1.
gennaio 1995 è inoltre stato modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC il
quale prevede che
" per il computo della prestazione complementare è determinante
l’importo ridotto della sostanza al 1. gennaio dell’anno in cui la prestazione
è corrisposta”.
La
regolamentazione è stata inoltre dichiarata conforme alla legge e alla
Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
2.14. In concreto
la ricorrente ha rinunciato a sostanza nel 1990. Il diritto all'ammortamento
decorre dal 1991 fino al 2000 ed è quindi pari a fr. 100'000.
2.15. Nella
risposta la Cassa ha soppresso la deduzione, dalla sostanza alienata,
dell'importo relativo al consumo, di fr. 6'000 annui per dieci anni. La
ricorrente ha contestato questa procedura.
La cifra
2064 delle direttive sulle prestazioni complementari prevede in particolare che
"
Durante la revisione di una PC in corso non si
deve approfondire la questione di sapere se c'è stata una rinuncia alla
sostanza quando quest'ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai
fr. 6'000 a partire dalla domanda di PC rispettivamente dall'ultima revisione
periodica"
Su
espressa richiesta del TCA, l'amministrazione ha evidenziato, a proposito della
soppressione della deduzione, che (XI)
"
Dalla dichiarazione prodotta dall'assicurata in
data 3 agosto 1990 risulta che il 6 luglio 1990 ha donato alla figlia
__________ la somma ricavata dalla vendita della particella no. __________,
quindi non poteva più consumare una sostanza che non possedeva".
La
motivazione dell'amministrazione può essere condivisa da questa Corte. In
effetti la direttiva UFAS è pensata per i casi in cui la sostanza di un
beneficiario di PC si è ridotta considerevolmente dall'assegnazione della
rendita rispettivamente dalla precedente revisione della prestazione. Questa
riduzione, per l'amministrazione, viene considerata quale indizio per
l'esistenza di rinuncia a sostanza solo se è inferiore ai fr. 6'000 annui. In
caso contrario si ritiene che l'assicurato abbia fatto fronte ai propri bisogni
di sostentamento.
Diversa
da questa ipotesi è invece la situazione concreta. In effetti l'assicurata ha
donato al figlio l'intero immobile, mentre alla figlia il controvalore della
vendita dell'altro immobile. Il fatto non è contestato ed è stato ribadito
ripetutamente pendente causa. In simili condizioni non può pertanto essere
affermato che l'assicurata, nel corso di questi dieci anni ha consumato per
sé, almento in parte, questi soldi.
In simili
condizioni in quanto infondata, la censura dev'essere respinta.
La
sostanza alienata computabile è quindi pari a fr. 241'703 (fr. 136'000 + fr.
217'600 - 11'897 - 100'000; cfr. anche consid. 2.7).
La Cassa
ha infatti omesso di dedurre dal controvalore della vendita dell'immobile, poi
ceduto alla figlia, fr. 11'897 pagati quale imposta sul maggior valore
immobiliare.
2.16. Infine
l'assicurata sostiene che il figlio ha provveduto al suo mantenimento parziale
negli ultimi anni per un importo pari ad alcune decine di migliaia di franchi.
La
dichiarazione può essere considerata fondata, in quanto dagli atti emerge che
l'assicurata avrebbe avuto diritto alla PC, se non fosse stato tenuto conto del
controvalore della sostanza alienata.
L'importo
di cui ha beneficiato non è tuttavia stato sostanziato.
Anche
considerando una controprestazione alla donazione del tutto teorica di fr.
40'000, per cui la sostanza immobiliare computabile come reddito sarebbe pari a
fr. 12'245 (tenuto conto anche della deduzione di fr. 60'000), i redditi (fr.
33'333) superebbero comunque il fabbisogno (fr. 25'580).
Anche in
questa ipotesi l'assicurata non può quindi avvalersi di un diritto alla PC.
In quanto
infondato il ricorso va pertanto respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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