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33.2000.46 ΓÇó Appeal withdrawn after new administrative decision
33.2000.46Altro tribunale16 ago 2000Withdrawn
The appellant challenged a compensation-fund decision concerning supplementary benefits. During the proceedings, the fund issued a new decision that satisfied the appeal, and the appellant withdrew the case. The Ticino Insurance Court therefore struck the matter from the docket as moot. It ordered no court fees, awarded the appellant CHF 900 in party compensation from the fund, and removed the pending legal-aid request as moot.
Mootness after withdrawal of appeal; where, during the appeal proceedings, the administrative authority issues a new decision that fully satisfies the appellant's requests and the appeal is withdrawn, the court strikes the case from the roll for lack of object. In such a situation, no court fees are levied; party compensation may be awarded according to the circumstances, and an outstanding request for legal aid becomes moot and is removed from the docket (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.46
Data decisione, Autorità: 16.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00046
dc/fz
Lugano 16 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 giugno 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12.5.2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 8.6.2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
rilevato che l'avv. __________, per la parte ricorrente con scritto 21.7.2000 comunica di ritirare il gravame, avendole la Cassa, nel frattempo, intimato una nuova decisione che accoglie le richieste ricorsuali;
ricordato che, col ricorso, l'avv. __________ ha chiesto che __________ sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa verserà alla parte ricorrente a titolo di ripetibili fr. 900.-- con il che l'istanza di assistenza giudiziaria viene stralciata perchè divenuta priva di oggetto;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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